27.01.2015 Views

Relazione per l'anno 2012. - ufficiale giudiziario associazione ...

Relazione per l'anno 2012. - ufficiale giudiziario associazione ...

Relazione per l'anno 2012. - ufficiale giudiziario associazione ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

luogo pubblico di cura o di assistenza, salvo che si tratti di reati di maggiore allarme<br />

sociale (furto in abitazione; furto con strappo; rapina; estorsione). Qualora ciò non sia<br />

possibile, il pubblico ministero può disporre che la <strong>per</strong>sona venga custodita dalle forze<br />

di polizia o che venga condotta nella casa circondariale.<br />

Estende da 12 a 18 mesi la pena detentiva (anche residua) che il condannato può<br />

scontare presso il domicilio nei casi previsti dalla l. 26 novembre 2010, n. 199. Restano<br />

invariate le altre disposizioni della citata legge e in particolare i commi 1 e 2 dell’art. 1<br />

che, rispettivamente, limitano al 31 dicembre 2013 la vigenza della medesima della<br />

suddetta legge e stabiliscono le cause ostative alla detenzione domiciliare.<br />

D.P.R. 5 giugno 2012, n.136 (Regolamento recante modifiche al decreto del<br />

Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di carta dei<br />

diritti e dei doveri del detenuto e dell’internato) e Decreto del Ministro della<br />

giustizia 5 dicembre 2012 in attuazione del d.P.R. 5 giugno 2012, n. 136<br />

Misure<br />

• Introduce la Carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell’internato contenente<br />

una chiara esposizione delle regole del regime carcerario, dei diritti e dei doveri del<br />

detenuto e l’indicazione delle strutture e dei servizi ai quali egli potrà rivolgersi.<br />

• La Carta, consegnata anche ai familiari dei detenuti e degli internati, enuncia i<br />

principi dell’attività trattamentale (rispetto della dignità della <strong>per</strong>sona, imparzialità,<br />

ecc.), le disposizioni in materia di vestiario, igiene <strong>per</strong>sonale, alimentazione,<br />

<strong>per</strong>manenza all’a<strong>per</strong>to, i provvedimenti che l’amministrazione può adottare e i relativi<br />

reclami, le norme in materia di misure alternative alla detenzione.<br />

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni <strong>per</strong> la prevenzione e la<br />

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione)<br />

Misure<br />

• La legge contiene misure <strong>per</strong> l’attuazione della Convenzione<br />

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea<br />

generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, e già ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009<br />

n. 116, e della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999,<br />

ratificata con la legge 28 giugno 2012 n. 110;<br />

51

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!