26.01.2015 Views

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2000, n. 445

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2000, n. 445

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2000, n. 445

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a<br />

stati, fatti e qualita' personali previste da legge o da regolamento<br />

e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalita' per le<br />

quali vengono acquisite.<br />

2. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di<br />

assistenza al parto e' sempre sostituito da una semplice attestazione<br />

contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.<br />

3. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del<br />

certificato di assistenza al parto, privo di elementi identificativi<br />

diretti delle persone interessate, ai competenti enti ed uffici del<br />

Sistema statistico nazionale, secondo modalita' preventivamente<br />

concordate. L'Istituto nazionale di statistica, sentiti il Ministero<br />

della sanita' e il Garante per la protezione dei dati personali,<br />

determina nuove modalita' tecniche e procedure per la rilevazione dei<br />

dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per<br />

l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e<br />

ai nati morti nel rispetto dei principi contenuti nelle disposizioni<br />

di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.<br />

Nota all'art. 16:<br />

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 22 della legge<br />

31 <strong>dicembre</strong> 1996, n. 675 (tutela delle persone e di altri<br />

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):<br />

"Art. 22 (Dati sensibili) - 1. I dati personali idonei a<br />

rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni<br />

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni<br />

politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od<br />

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico<br />

o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo<br />

stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto<br />

di trattamento solo con il consenso scritto<br />

dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.<br />

1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli<br />

aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo<br />

Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli<br />

articoli 7 e 8 della Costituzione, nonche' relativi ai<br />

soggetti che con riferimento a finalita' di natura<br />

esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le<br />

medesime confessioni, che siano trattati dai relativi<br />

organi o enti civilmente riconosciuti, sempreche' i dati<br />

non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime<br />

confessioni.<br />

Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente<br />

ai trattamenti effettuati.<br />

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla<br />

richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i<br />

quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il<br />

provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,<br />

anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo'<br />

prescrivere misure e accorgimenti a garanzia<br />

dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto<br />

ad adottare.<br />

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte<br />

di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,<br />

e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione<br />

di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che<br />

possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le<br />

rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite. In<br />

mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai<br />

casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed<br />

integrazione della presente legge, emanati in attuazione<br />

della legge 31 <strong>dicembre</strong> 1996, n. 676, i soggetti pubblici

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!