26.01.2015 Views

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2000, n. 445

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2000, n. 445

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2000, n. 445

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi<br />

ad ogni effetto di legge.<br />

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di<br />

documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite<br />

dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione<br />

d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e, per<br />

il materiale classificato, con le amministrazioni della difesa,<br />

dell'interno e delle finanze, rispettivamente competenti.<br />

Articolo 10 (R)<br />

Forma ed efficacia del documento informatico<br />

1. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale,<br />

redatto in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 8,<br />

comma 2 e per le pubbliche amministrazioni, anche di quelle di cui<br />

all'articolo 9, comma 4, soddisfa il requisito legale della forma<br />

scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del<br />

Codice civile.<br />

2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla<br />

loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le<br />

modalita' definite con decreto del Ministro delle finanze.<br />

3. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai<br />

sensi dell'articolo 23, ha efficacia di scrittura privata ai sensi<br />

dell'articolo 2702 del Codice civile. 4. Il documento informatico<br />

redatto in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 8,<br />

comma 2 soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti<br />

del Codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o<br />

regolamentare.<br />

Nota all'art. 10:<br />

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2712 del<br />

Codice civile:<br />

"Art. 2712 (Riproduzioni meccaniche.) - Le riproduzioni<br />

fotografiche o cinematografiche, le registrazioni<br />

fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione<br />

meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti<br />

e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono<br />

prodotte non ne disconosce la conformita' ai fatti o alle<br />

cose medesime".<br />

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2702 del<br />

Codice civile:<br />

"Art. 2702 (Efficacia della scrittura privata ) - La<br />

scrittura, fino a querela di falso, della provenienza delle<br />

dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il<br />

quale la scrittura e' prodotta ne riconosce la<br />

sottoscrizione, ovvero se questa e' legalmente considerata<br />

come riconosciuta".<br />

- Si trascrive il testo vigente dell'articolo 2214 del<br />

Codice civile:<br />

"Art. 2214 (Libri obbligatori e altre scritture<br />

contabili). L'imprenditore che esercita un'attivita'<br />

commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli<br />

inventari.<br />

Deve altresi' tenere le altre scritture che siano<br />

richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e<br />

conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali<br />

delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute,<br />

nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e delle<br />

fatture spedite.<br />

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai<br />

piccoli imprenditori".

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!