26.01.2015 Views

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2000, n. 445

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2000, n. 445

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2000, n. 445

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

per l'effettuazione, con lo stesso mezzo, dei pagamenti di<br />

tributi, contributi e premi di cui all'art. 17 del decreto<br />

legislativo 9 luglio 1997, n. 241".<br />

- Il decreto da Ministro delle finanze 31 maggio 1999,<br />

n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del n. 135<br />

dell'11 giugno 1999, reca: "Regolamento recante norme per<br />

l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale<br />

per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta<br />

e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto<br />

legislativo 9 luglio 1997, n. 241".<br />

- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre<br />

1972, n. 642, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292<br />

dell'11 novembre 1972, supplemento ordinario n. 3, reca:<br />

"Disciplina dell'imposta di bollo".<br />

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 18 della legge<br />

7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di<br />

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai<br />

documenti amministrativi):<br />

"1. Entro sei mesi dada data di entrata in vigore della<br />

presente legge le amministrazioni interessate adottano le<br />

misure organizzative idonee a garantire l'applicazione<br />

delle disposizioni in materia di autocertificazione e di<br />

presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a<br />

pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968,<br />

n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle<br />

misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla<br />

commissione di cui all'art. 27.<br />

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e<br />

qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della<br />

stessa amministrazione procedente o di altra pubblica<br />

amministrazione, il responsabile del procedimento provvede<br />

d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia<br />

di essi.<br />

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile<br />

del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la<br />

stessa amministrazione procedente o altra pubblica<br />

amministrazione e' tenuta a certificare".<br />

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 30 della legge<br />

7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di<br />

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai<br />

documenti amministrativi):<br />

"Art. 30. - 1. In tutti i casi in cui le leggi e i<br />

regolamenti prevedono atti di notorieta' o attestazioni<br />

asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero<br />

dei testimoni e' ridotto a due.<br />

2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e<br />

alle imprese esercenti servizi di pubblica necessita' e di<br />

pubblica utilita' di esigere atti di notorieta' in luogo<br />

della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'<br />

prevista dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,<br />

quando si tratti di provare qualita' personali, stati o<br />

fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato".<br />

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2, comma 15,<br />

secondo periodo, della legge 24 <strong>dicembre</strong> 1993, n. 537<br />

(Interventi correttivi di finanza pubblica):<br />

"15. (Omissis). Restano in ogni caso in vigore le norme<br />

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30<br />

settembre 1963, n. 1409 relative all'ordinamento e al<br />

personale degli archivi di Stato, nonche' le norme che<br />

regolano la conservazione dei documenti originali di<br />

interesse storico, artistico e culturale".<br />

- La legge 31 <strong>dicembre</strong> 1996, n. 675, pubblicata nella<br />

Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997, supplemento

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!