DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2000, n. 445
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Oggetto<br />
1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione,<br />
il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la<br />
trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica<br />
amministrazione; disciplinano altresi' la produzione di atti e<br />
documenti agli organi della pubblica amministrazione nonche' ai<br />
gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con<br />
l'utenza, e ai privati che vi consentono. Le norme concernenti i<br />
documenti informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si<br />
applicano anche nei rapporti tra privati come previsto dall'articolo<br />
15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.<br />
Nota all'art. 2:<br />
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 15 comma 2,<br />
della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il<br />
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti<br />
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per<br />
la semplificazione amministrativa):<br />
"2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica<br />
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o<br />
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,<br />
nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti<br />
informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di<br />
legge. I criteri e le modalita' di applicazione del<br />
presente comma sono stabiliti, per la pubblica<br />
amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti<br />
da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata<br />
in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma<br />
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei<br />
regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al<br />
Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle<br />
competenti Commissioni".<br />
Articolo 3 (R)<br />
Soggetti<br />
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai<br />
cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche,<br />
alle societa' di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti,<br />
alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno<br />
dei Paesi dell'Unione europea. (R)<br />
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente<br />
soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni<br />
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati,<br />
alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da<br />
parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali<br />
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la<br />
disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. (R)<br />
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati<br />
non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio<br />
dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui<br />
agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse<br />
avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed<br />
il Paese di provenienza del dichiarante. (R)<br />
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le<br />
qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o<br />
attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato<br />
estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata<br />
dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita'<br />
all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze<br />
penali della produzione di atti o documenti non veritieri.