26.01.2015 Views

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2000, n. 445

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2000, n. 445

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2000, n. 445

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Oggetto<br />

1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione,<br />

il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la<br />

trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica<br />

amministrazione; disciplinano altresi' la produzione di atti e<br />

documenti agli organi della pubblica amministrazione nonche' ai<br />

gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con<br />

l'utenza, e ai privati che vi consentono. Le norme concernenti i<br />

documenti informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si<br />

applicano anche nei rapporti tra privati come previsto dall'articolo<br />

15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.<br />

Nota all'art. 2:<br />

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 15 comma 2,<br />

della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il<br />

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti<br />

locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per<br />

la semplificazione amministrativa):<br />

"2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica<br />

amministrazione e dai privati con strumenti informatici o<br />

telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,<br />

nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti<br />

informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di<br />

legge. I criteri e le modalita' di applicazione del<br />

presente comma sono stabiliti, per la pubblica<br />

amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti<br />

da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata<br />

in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma<br />

2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei<br />

regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al<br />

Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle<br />

competenti Commissioni".<br />

Articolo 3 (R)<br />

Soggetti<br />

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai<br />

cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche,<br />

alle societa' di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti,<br />

alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno<br />

dei Paesi dell'Unione europea. (R)<br />

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente<br />

soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni<br />

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati,<br />

alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da<br />

parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali<br />

disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la<br />

disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. (R)<br />

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati<br />

non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio<br />

dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui<br />

agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse<br />

avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed<br />

il Paese di provenienza del dichiarante. (R)<br />

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le<br />

qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o<br />

attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato<br />

estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata<br />

dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita'<br />

all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze<br />

penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!