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DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2000, n. 445

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il suo testamento. Il testatore, se e' muto o sordomuto,<br />

deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni<br />

e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il<br />

testamento, se questo e' stato scritto da altri.<br />

Sulla carta in cui dal testatore e' scritto o involto il<br />

testamento, o su un ulteriore imvolto predisposto dal<br />

notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di<br />

ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e<br />

la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei<br />

sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le<br />

formalita'.<br />

L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai<br />

testimoni e dal notaio.<br />

Se il testatore non puo', per qualunque impedimento,<br />

sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel che e'<br />

stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto cio'<br />

deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri<br />

atti".<br />

Articolo 27 (R)<br />

Certificazione delle chiavi<br />

1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche<br />

di cifratura con gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1 deve<br />

munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse<br />

mediante la procedura di certificazione.<br />

2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo<br />

non inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal momento<br />

iniziale della loro valutabilita', sono consultabili in forma<br />

telematica.<br />

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, le attivita' di<br />

certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base<br />

di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attivita', in apposito<br />

elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e<br />

aggiornato a cura dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica<br />

amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti, specificati con il<br />

decreto di cui all'articolo 8, comma 2:<br />

a) forma di societa' per azioni e capitale sociale non inferiore a<br />

quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'attivita'<br />

bancaria, se soggetti privati;<br />

b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti<br />

preposti all'amministrazione, dei requisiti di onorabilita'<br />

richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,<br />

direzione e controllo presso banche;<br />

c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili<br />

tecnici del certificatore e il personale addetto all'attivita' di<br />

certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente<br />

testo unico e le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;<br />

d) qualita' dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla<br />

base di standard riconosciuti a livello internazionale.<br />

4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 puo' essere<br />

svolta anche da un certificatore operante sulla base di licenza o<br />

autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea o<br />

dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti requisiti.<br />

Articolo <strong>28</strong> (R)<br />

Obblighi dell'utente e del certificatore<br />

1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o<br />

della firma digitale, e' tenuto ad adottare tutte le misure<br />

organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.<br />

2. Il certificatore e' tenuto a:

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