DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2000, n. 445
DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2000, n. 445
DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2000, n. 445
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ad essi e' apposta o associata la firma digitale di colui che li<br />
spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente testo<br />
unico.<br />
3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in<br />
origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico,<br />
sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono<br />
tratte se la loro conformita' all'originale e' autenticata da un<br />
notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con<br />
dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo<br />
le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.<br />
4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui<br />
al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale<br />
formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di<br />
legge.<br />
5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti<br />
previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti<br />
gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le<br />
procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate<br />
nell'articolo 8, comma 2.<br />
Nota all'art. 20:<br />
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2714 del<br />
Codice civile: "Art 2714 (Copie di atti pubblici). - Le<br />
copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da<br />
depositari pubblici autorizzati fanno fede come<br />
l'originale.<br />
La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici<br />
originali, spedite da depositari pubblici di esse, a cio'<br />
autorizzati".<br />
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2715 del<br />
Codice civile:<br />
"Art. 2715 (Copie di scritture private originali<br />
depositate.) Le copie delle scritture private depositate<br />
presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari<br />
autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura<br />
originale da cui sono estratte".<br />
Articolo 21 (R)<br />
Autenticazione delle sottoscrizioni<br />
1. L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi istanza o<br />
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre agli<br />
organi della pubblica amministrazione, nonche' ai gestori di servizi<br />
pubblici e' garantita con le modalita' di cui all'art. 38, comma 2 e<br />
comma 3. (R)<br />
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di<br />
notorieta' e' presentata a soggetti diversi da quelli indicati al<br />
comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi<br />
di benefici economici, l'autenticazione redatta da un notaio,<br />
cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere<br />
la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale<br />
ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito alla<br />
sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la<br />
sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento<br />
dell'identita' del dichiarante, indicando le modalita' di<br />
identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio<br />
nome, cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la propria<br />
firma e il timbro dell'ufficio. (R)<br />
CAPO II<br />
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA