26.01.2015 Views

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2000, n. 445

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2000, n. 445

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2000, n. 445

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ad essi e' apposta o associata la firma digitale di colui che li<br />

spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente testo<br />

unico.<br />

3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in<br />

origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico,<br />

sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono<br />

tratte se la loro conformita' all'originale e' autenticata da un<br />

notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con<br />

dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo<br />

le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.<br />

4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui<br />

al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale<br />

formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di<br />

legge.<br />

5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti<br />

previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti<br />

gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le<br />

procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate<br />

nell'articolo 8, comma 2.<br />

Nota all'art. 20:<br />

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2714 del<br />

Codice civile: "Art 2714 (Copie di atti pubblici). - Le<br />

copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da<br />

depositari pubblici autorizzati fanno fede come<br />

l'originale.<br />

La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici<br />

originali, spedite da depositari pubblici di esse, a cio'<br />

autorizzati".<br />

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2715 del<br />

Codice civile:<br />

"Art. 2715 (Copie di scritture private originali<br />

depositate.) Le copie delle scritture private depositate<br />

presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari<br />

autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura<br />

originale da cui sono estratte".<br />

Articolo 21 (R)<br />

Autenticazione delle sottoscrizioni<br />

1. L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi istanza o<br />

dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre agli<br />

organi della pubblica amministrazione, nonche' ai gestori di servizi<br />

pubblici e' garantita con le modalita' di cui all'art. 38, comma 2 e<br />

comma 3. (R)<br />

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di<br />

notorieta' e' presentata a soggetti diversi da quelli indicati al<br />

comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi<br />

di benefici economici, l'autenticazione redatta da un notaio,<br />

cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere<br />

la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale<br />

ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito alla<br />

sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la<br />

sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento<br />

dell'identita' del dichiarante, indicando le modalita' di<br />

identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio<br />

nome, cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la propria<br />

firma e il timbro dell'ufficio. (R)<br />

CAPO II<br />

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!