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T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 13 novembre 2012, n ... - Ediltecnico

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T.A.R. <strong>Campania</strong>, <strong>Napoli</strong>, <strong>sez</strong>. <strong>II</strong>, <strong>13</strong> <strong>novembre</strong> <strong>2012</strong>, n. 4575<br />

Edilizia e urbanistica - Recupero del sottotetto - Abuso edilizio - Ordinanza di demolizione<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale della <strong>Campania</strong><br />

(Sezione Seconda)<br />

ha pronunciato la presente<br />

SENTENZA<br />

sul ricorso numero di registro generale 4673 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />

Gaetano Lauri, rappresentato e difeso dall'avv. Sabatino Rainone, con domicilio eletto in <strong>Napoli</strong>,<br />

Centro Direzionale Isola E/2 Sc. A – presso lo studio Capotorto;<br />

contro<br />

Il Comune di Palma <strong>Campania</strong> in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv.<br />

Antonella Curto, con domicilio eletto presso l’avv. Bruno Ricciardelli in <strong>Napoli</strong>, piazza G. Bovio,<br />

n. 8;<br />

per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 45/2011 emessa dal Comune di Palma<br />

<strong>Campania</strong>,<br />

e sui motivi aggiunti depositati il 1.3.<strong>2012</strong>,per l’annullamento del provvedimento di diniego del<br />

permesso di costruire in sanatoria prot. 21770 del 21.12.2011, nonché del verbale di accertamento<br />

della inottemperanza redatto dalla polizia municipale il 17.11.2011;<br />

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palma <strong>Campania</strong> in Persona del Sindaco P.T.;<br />

Viste le memorie difensive;<br />

Visti tutti gli atti della causa;<br />

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre <strong>2012</strong> il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le<br />

parti i difensori come specificato nel verbale;<br />

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />

FATTO<br />

Con l'atto introduttivo del giudizio, depositato il 4 agosto 2011, il ricorrente ha premesso di essere<br />

proprietario di un fabbricato sito nel Comune di Palma <strong>Campania</strong>, in via Municipio n. 164,<br />

contraddistinto in catasto al foglio di mappa n. 3, particella n. 396, sub. 15 e 16.<br />

Nel corso di un sopralluogo effettuato in data 15.2.2011, personale del Settore Urbanistica del<br />

suddetto ente rilevava che il sottotetto (destinato alla coibentazione termica) era stato trasformato in<br />

alloggio, attraverso la realizzazione di vari ambienti abitabili ed impianti e che vi era stato un<br />

innalzamento del sottotetto di cm. 30.<br />

Successivamente, dopo la spedizione dell'avviso di avvio del procedimento, il funzionario<br />

responsabile del competente ufficio comunale emetteva, in data <strong>13</strong> maggio 2011, l’ordinanza di<br />

demolizione delle opere abusive n. 45, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.<br />

Avverso quest'ultimo provvedimento, l’interessato ha proposto il presente ricorso, affidato ai<br />

seguenti motivi d'impugnazione:<br />

violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 31 del d.P.R. 380/2001, degli artt. 3, 5 e 6 della L.R.<br />

<strong>Campania</strong> n. 15/2000 – violazione dell’art. 8 della legge regionale <strong>Campania</strong> n. 8/2011 - violazione<br />

dell’art. 8 della legge regionale <strong>Campania</strong> n. 19/2009 - eccesso di potere - violazione dei principi


generali regolanti il potere sanzionatorio - difetto di istruttoria e di motivazione - ingiustizia<br />

manifesta - sviamento - violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990.<br />

Il piano particolareggiato riguardante gli interventi edilizi nella zona interessata dall'abuso sarebbe<br />

scaduto, essendo trascorsi 10 anni dalla sua adozione; gli strumenti urbanistici vigenti pertanto<br />

consentirebbero di realizzare interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro<br />

conservativo e ristrutturazione, conservando i limiti di sagoma e senza aumento della volumetria e<br />

della superficie esistente.<br />

Inoltre nel caso di specie le opere realizzate sarebbero conformi a quanto previsto dalla legge<br />

15/2000 della regione <strong>Campania</strong> che consente il recupero dei sottotetti esistenti, in particolare non<br />

sarebbe stata innalzata l'altezza dell'edificio posto che le altezze interne del sottotetto sarebbero<br />

state ottenute trasformando il solaio di calpestio in legno in uno in cemento armato e sostituendo<br />

l'originaria copertura con una nuova in legno; in ogni caso sussisterebbe il requisito della doppia<br />

conformità ai fini della sanatoria edilizia;<br />

violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 36 del d.P.R. 380/2001, eccesso di potere, violazione<br />

del giusto procedimento.<br />

Il ricorrente ha presentato istanza di accertamento di conformità che impedirebbe<br />

all'amministrazione di portare ad esecuzione la demolizione fino alla definizione dell'istanza.<br />

Con motivi aggiunti il ricorrente ha poi esteso la domanda giudiziale di annullamento al<br />

provvedimento, datato 21.12.2011, di diniego dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria,<br />

presentata il 14 luglio 2011, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, ed al verbale di<br />

accertamento della inottemperanza redatto dalla polizia municipale il 17.11.2011 all’ordine di<br />

demolizione n. 45/2011, deducendo le seguenti censure:<br />

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 36 del d.P.R. 380/2001, violazione del giusto<br />

procedimento, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, eccesso di potere.<br />

Il comune non avrebbe potuto disporre l’accertamento di inottemperanza fino alla definizione del<br />

procedimento avviato a seguito della istanza di accertamento di conformità;<br />

violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 31 e 36 del d.P.R. 380/2001, degli artt. 3, 5 e 6 della<br />

L.R. <strong>Campania</strong> n. 15/2000, violazione dell’art. 8 della legge regionale <strong>Campania</strong> n. 8/2011,<br />

violazione dell’art. 8 della legge regionale <strong>Campania</strong> n. 19/2009, eccesso di potere, difetto di<br />

istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta, sviamento, violazione e falsa applicazione<br />

dell'art. 3 della L. n. 241/1990.<br />

Le ragioni del diniego di accertamento di conformità sarebbero infondate, posto che il piano<br />

particolareggiato riguardante gli interventi edilizi nella zona interessata dall'abuso sarebbe scaduto<br />

per il decorso del termine decennale dalla sua adozione. Gli strumenti urbanistici vigenti, pertanto,<br />

consentirebbero di realizzare interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro<br />

conservativo e ristrutturazione, conservando i limiti di sagoma e senza aumento della volumetria e<br />

della superficie esistente.<br />

Inoltre nel caso di specie le opere realizzate sarebbero conformi a quanto previsto dalla legge<br />

15/2000 della regione <strong>Campania</strong> che consente il recupero dei sottotetti esistenti, in particolare non<br />

sarebbe stata innalzata l'altezza dell'edificio posto che le altezze interne del sottotetto sarebbero<br />

state ottenute trasformando il solaio di calpestio in legno in uno in cemento armato e sostituendo<br />

l'originaria copertura con una nuova in legno. in ogni caso sussisterebbe il requisito della doppia<br />

conformità ai fini della sanatoria edilizia<br />

Il Comune di Palma <strong>Campania</strong> si è costituito per resistere al ricorso e ai motivi aggiunti con<br />

memoria in cui chiede di respingere entrambe le impugnazioni.<br />

Con successiva memoria il ricorrente ha insistito nella richiesta di caducazione degli atti impugnati.<br />

Alla pubblica udienza dell’11 ottobre <strong>2012</strong> la causa è stata trattenuta in decisione.<br />

DIRITTO


Il ricorso introduttivo verte sulla legittimità dell’ordine di demolizione emesso dal Comune di<br />

Palma <strong>Campania</strong> in data <strong>13</strong> maggio 2011, con provvedimento n. 45.<br />

Ad avviso del Collegio le censure dedotte sono infondate.<br />

Giova premettere che le opere abusive in contestazione sono state eseguite in assenza di<br />

autorizzazione edilizia ed in difformità rispetto ad una DIA presentata il 12.12.2007 per lavori di<br />

manutenzione straordinaria, e consistono in un complesso di lavori idonei a trasformare un<br />

sottotetto configurato come volume tecnico, in quanto destinato alla coibentazione termica del<br />

fabbricato, in unità abitativa, attraverso la realizzazione di ambienti abitabili, completi di finiture ed<br />

impianti, le cui dimensioni planimetriche sono puntualmente descritte nel provvedimento<br />

impugnato.<br />

Contrariamente a quanto dedotto, l’ordine di demolizione si basa su una congrua motivazione.<br />

Anche a voler ammettere che il piano particolareggiato adottato a suo tempo dal Comune sia<br />

scaduto per effetto del decorso del termine decennale, tuttavia l’interessato non avrebbe potuto<br />

eseguire opere funzionali ad un cambio di destinazione d’uso come quello in esame se non dopo<br />

aver chiesto ed ottenuto un permesso di costruire.<br />

La trasformazione del sottotetto ad uso abitativo determina, infatti, un aggravio del carico<br />

urbanistico della zona interessata posto che viene reso abitabile un ambiente che prima aveva una<br />

mera destinazione tecnica, determinando la necessità di ottenere (a prescindere dalla prescrizioni<br />

urbanistiche ed edilizie relative alla zona in cui è stato realizzato l’abuso) un previo permesso di<br />

costruire, e a maggior ragione nel caso di specie se si considera che l’abuso è stato realizzato in<br />

zona omogenea A – Centro storico del Comune di Palma <strong>Campania</strong>.<br />

Quanto poi alle invocate disposizioni in tema di recupero abitativo dei sottotetti contenute nella<br />

L.R. <strong>Campania</strong> n. 15 del 28 <strong>novembre</strong> 2000, il cui art. 6 ne consente la realizzazione anche in<br />

deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, il Collegio osserva che il<br />

ricorrente non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della citata disciplina<br />

di favore, ad iniziare dal requisito dell'esistenza del sottotetto alla data di entrata in vigore<br />

dell'evocata normativa regionale ossia al 5 dicembre 2000 (giorno successivo alla pubblicazione sul<br />

B.U.R.C., secondo il disposto dell'art. 7 della L.R. n.15/ 2000 ).<br />

Anzi l’interessato ha ammesso in sede di ricorso che la trasformazione del tetto termico in<br />

abitazione sarebbe avvenuto nel 2009, dunque in epoca successiva a quella utile per fruire del<br />

beneficio.<br />

Va aggiunto che, come si evince anche dall'art. 3 della L.R. n. 15 del 2000, il sottotetto, alla data di<br />

riferimento, oltre ad essere esistente, deve essere anche legittimo, vale a dire conforme ai titoli in<br />

precedenza rilasciati (cfr. T.A.R. <strong>Campania</strong>, Sezione <strong>II</strong>, 15 febbraio 2010, n. 920), mentre nel caso<br />

di specie è acclarata la difformità rispetto alla originaria concessione edilizia. In definitiva, non<br />

giova all’interessato il richiamo all'art. 6 della predetta legge, atteso che la deroga ivi prevista<br />

presuppone pur sempre la sussistenza di volumi legittimi già esistenti, nei termini appena chiariti<br />

(cfr. T.A.R. <strong>Campania</strong>, <strong>sez</strong>ione V<strong>II</strong>, 3 <strong>novembre</strong> 2010 n. 22282).<br />

Quanto al secondo mezzo con il quale l’istante assume che il Comune non avrebbe potuto disporre<br />

la demolizione delle opere abusive in quanto era stata presentata un’istanza di accertamento di<br />

conformità ai sensi dell’art.36 del d.P.R. n.380/2001, è agevole rilevare che la richiesta di permesso<br />

di costruire in sanatoria (depositata il 17.7.2011) è successiva al provvedimento impugnato<br />

(adottato il <strong>13</strong>.5.2011), per cui non può ritenersi che la validità ovvero l’efficacia dell’ordinanza di<br />

demolizione siano state pregiudicate dalla presentazione dell’istanza di accertamento di conformità,<br />

ai sensi dell’art.36 del d.P.R. n. 380/2001.<br />

Pur non ignorando l’esistenza di un indirizzo ermeneutico di segno contrario, la Sezione condivide,<br />

infatti, l’orientamento giurisprudenziale già espresso in analoghe fattispecie (cfr. Tar <strong>Campania</strong> Sez.<br />

<strong>II</strong>, n. 1173/2008, n. 9757/2007, n. 8345/2007), secondo cui la validità ovvero l’efficacia dell’ordine<br />

di demolizione non risultano compromesse dalla presentazione dell’istanza di accertamento di<br />

conformità ex art. 36 del menzionato d.P.R. 380/2001.


Invero, questa determina piuttosto un arresto dell’efficacia della misura ripristinatoria, che rimane<br />

soltanto sospesa, determinandosi uno stato di temporanea quiescenza dell’atto, all’evidente fine di<br />

evitare, in caso di accoglimento dell’istanza, la demolizione di un’opera che, pur realizzata in<br />

assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente<br />

(cfr., ex multis, T.A.R. <strong>Campania</strong>, <strong>II</strong> Sezione, 4 febbraio 2005, n.816 e <strong>13</strong> luglio 2004, n.10128).<br />

Ne consegue che, in caso di accoglimento della domanda di sanatoria, l’ordine di demolizione<br />

inevitabilmente decade per il venir meno del suo presupposto, vale a dire del carattere abusivo<br />

dell’opera realizzata, in ragione dell’accertata conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica<br />

ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della<br />

presentazione della domanda.<br />

In caso di rigetto, invece, il provvedimento sanzionatorio a suo tempo adottato riacquista la sua<br />

efficacia, che non era definitivamente cessata, ma solo sospesa in attesa della conclusione del nuovo<br />

iter procedimentale, con la sola specificazione che il termine concesso per l’esecuzione spontanea<br />

della demolizione decorre dal momento in cui il diniego perviene a conoscenza dell’interessato, che<br />

non può rimanere pregiudicato dall’avere esercitato una facoltà di legge e deve, pertanto, poter<br />

usufruire dell’intero termine a lui assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando così le conseguenze<br />

negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso.<br />

In definitiva, considerato che il procedimento di verifica della compatibilità urbanistica dell’opera<br />

avviato ad istanza di parte è un procedimento del tutto autonomo e differente dal precedente<br />

procedimento sanzionatorio avviato d’ufficio e conclusosi con l’ordinanza di demolizione<br />

dell’opera eseguita in assenza o difformità del titolo abilitativo, il Collegio ritiene che non sussista<br />

motivo per imporre all’amministrazione comunale il riesercizio del potere sanzionatorio a seguito<br />

dell’esito negativo del procedimento di accertamento di conformità urbanistica, atteso che il<br />

provvedimento di demolizione costituisce un atto vincolato a suo tempo adottato in esito ad un<br />

procedimento amministrativo sul quale non interferisce l’eventuale conclusione negativa del<br />

procedimento ad istanza di parte ex art. 36 D.P.R. 380/2001.<br />

Un nuovo procedimento sanzionatorio, infatti, si rivelerebbe, in assenza di un’espressa previsione<br />

legislativa, un’inutile ed antieconomica duplicazione dell’azione amministrativa (cfr. anche Tar<br />

<strong>Campania</strong>, Sezione <strong>II</strong>I, n. 10369/06).<br />

Sulla base di quanto da ultimo considerato può essere esaminato il primo dei motivi aggiunti<br />

depositati il 1.3.<strong>2012</strong>.<br />

Al riguardo merita di essere condiviso il profilo di censura con il quale il ricorrente deduce che il<br />

Comune ha verificato l’inottemperanza all’ordine di demolizione in data anteriore (il 17.11.2011)<br />

rispetto all’esito del procedimento riguardante la richiesta di accertamento di conformità<br />

comunicato il 21.12.2011.<br />

Considerato, quindi, che l’ordine di demolizione ha riacquisito efficacia dalla data di<br />

comunicazione del diniego della richiesta di accertamento di conformità, è da tale data che decorre<br />

il termine di 90 gg previsto dal’art. 31 del d.P.R. 380/2001 per consentire all’interessato di<br />

provvedere a sue spese al ripristino del manufatto. Qualora poi, al termine di tale periodo,<br />

l’amministrazione dovesse verificare l’inottemperanza all’ordine di demolizione potrà adottare gli<br />

ulteriori provvedimenti previsti dal menzionato art. 31 (acquisizione al patrimonio disponibile…).<br />

Con il secondo dei motivi aggiunti vengono ribadite le censure espresse nell’atto introduttivo del<br />

giudizio; al riguardo pertanto vanno richiamate le considerazioni già espresse in precedenza che<br />

inducono a disattendere il motivo in esame.<br />

In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, la domanda proposta con l'atto introduttivo<br />

del giudizio va respinta siccome infondata, viceversa deve essere condivisa la censura espressa nel<br />

primo dei motivi aggiunti, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione sulla base di<br />

quanto sopra osservato.<br />

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.<br />

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della <strong>Campania</strong> (Sezione Seconda) dispone quanto segue:<br />

respinge il ricorso introduttivo;<br />

accoglie i motivi aggiunti nei limiti di cui in parte motiva, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti<br />

del Comune di Palma <strong>Campania</strong> (come sopra specificato);<br />

compensa integralmente le tra le parti le spese di giudizio.<br />

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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