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ENTI NO PROFIT – ASSOCIAZIONI - Ordine dei Dottori ...

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S.A.F.<br />

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE<br />

CONVEG<strong>NO</strong><br />

<strong>ENTI</strong> <strong>NO</strong> <strong>PROFIT</strong> – <strong>ASSOCIAZIONI</strong>:<br />

Fiscalità e bilancio<br />

Aspetti operativi<br />

25 settembre 2009 - Auditorium Don Bosco


S.A.F.<br />

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE<br />

Gli Enti di tipo associativo nelle<br />

previsioni dell’art. 148 TUIR<br />

Con breve excursus sulla normativa civile e<br />

fiscale di carattere generale<br />

Dott. Roberto Zambiasi<br />

<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Dottori</strong> Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano<br />

Commissione Pubblica utilità, sociale ed enti no profit<br />

25 settembre 2009 – Auditorium Don Bosco


Utilità dell’argomento<br />

– conoscere la normativa civile e fiscale sulle<br />

associazioni<br />

– comprendere la rilevanza fiscale o la non rilevanza<br />

fiscale di un’associazione<br />

– analizzare una proposta di bozza di Statuto di<br />

un’associazione<br />

– capacita’ di scegliere la veste giuridico-fiscale piu’<br />

idonea<br />

Dott. Roberto Zambiasi<br />

3<br />

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


Vocabolario<br />

Associazioni previste dal Codice Civile:<br />

• associazioni riconosciute: artt. 14 / 35<br />

• associazioni non riconosciute: artt. 36 / 42<br />

• altri soggetti previsti dal C.C.: Fondazioni e Comitati<br />

Associazioni previste dalla Normativa Tributaria<br />

• Associazioni senza rilevanza fiscale: art. 148 TUIR<br />

• associazioni con rilevanza fiscale: art.148 TUIR<br />

• associazioni di volontariato/Onlus : Legge 266/1991<br />

• associazioni di promozione sociale/Onlus: Legge 383/2000<br />

• associazione sportiva dilettantistica: Leggi 398/1991 e 289/2002<br />

• associazione senza scopo di lucro: Legge 398/1991<br />

• altre associazioni Onlus: D.Lgs. 460/1997<br />

Dott. Roberto Zambiasi<br />

4<br />

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


Associazioni nel Codice Civile<br />

Associazioni riconosciute e non riconosciute secondo il Codice Civile<br />

C.C. Titolo II - Capo II - Artt. 14/42<br />

Caratteristiche del riconoscimento<br />

Autonomia patrimoniale<br />

Responsabilità degli amministratori più circoscritte<br />

Possibilità di rilasciare ricevute con valenza fiscale per il donante (art. 10 TUIR)<br />

Si segnala che la Commisione per la riforma del Codice Civile ha da tempo<br />

approntato la bozza di legge-delega che ridisegna il Libro Primo del C.C., con il già<br />

viceministro dell’Economia Roberto Pinza. E’ pertanto auspicabile un approfondimento<br />

che possa portare in tempi rapidi all’avvìo dell’iter parlamentare. Le novità<br />

interessano: la personalita’ giuridica, l’attivita’ d’impresa, la responsabilità, nuovi<br />

obblighi contabili.<br />

E’ auspicabile che la c.d. “semplificazione della normativa fiscale”, sino ad oggi attuata<br />

non attuata, venga prevista già con la riforma del Libro Primo del C.C.<br />

Dott. Roberto Zambiasi<br />

5<br />

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Associazioni nel TUIR<br />

Associazioni SENZA rilevanza fiscale secondo il TUIR – art. 148<br />

– Attività svolte nei confronti degli associati con quote associativa uguali per<br />

ogni associato…comma 1<br />

– Attività svolte (in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso<br />

pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati)…dalle<br />

associazioni politiche, sindacali,e di categoria, religiose, assistenziali, culturali,<br />

sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica<br />

della persona nei confronti degli associati …comma 3<br />

– La disposizione del comma 3 non si applica tuttavia per le eventuali cessioni di<br />

beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le<br />

erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni<br />

alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi<br />

portuali e aereoporti nè per le prestazioni effettuate nell’esercizio delle<br />

seguenti attività:<br />

a) gestione di spacci aziendali e di mense<br />

b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici<br />

c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commercial<br />

d) pubblicità commerciale<br />

e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari<br />

Dott. Roberto Zambiasi<br />

6<br />

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


Associazioni nel TUIR<br />

• Tuttavia per le associazioni di promozione sociale (APS - L. 25 agosto<br />

1991 n.287) non si considerano commerciali, anche se effettuate verso<br />

pagamento di corrispettivi specifici:<br />

- la somministrazione di alimenti e bevande effettuate agli<br />

associati presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed<br />

esercizi similari<br />

- l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici per gli associati<br />

(semprechè le predette attività siano strettamente complementari a<br />

quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano<br />

effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati al comma 3)<br />

…comma 5)<br />

• Inoltre, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma<br />

5, non è considerata commerciale anche quando è effettuata da<br />

associazioni politiche, sindacali, e di categoria nonchè da<br />

associazioni riconosciute dalle confessioni religiose…comma 6)<br />

• Ed ancora, per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano<br />

effettuate nell’esercizio di attività commerciali le cessioni di<br />

pubblicazioni …comma 7) .<br />

Dott. Roberto Zambiasi<br />

7<br />

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Associazioni nel TUIR<br />

Quanto sopra previsto dai commi 3 – 5 – 6 - 7è subordinato all’esistenza<br />

della c.d. “ Democraticita’ della struttura “e cioe’, come disposto dal<br />

comma 8, negli Statuti delle Associazioni devono essere inserite le<br />

seguenti clausole:<br />

• Divieto di distribuire dividendo….<br />

• Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di scioglimento, ad altra<br />

associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità…<br />

• Disciplina uniforme del rapporto associativo…escludendo la temporaneità della<br />

partecipazione alla vita associativa ..(diritto di voto per approvazione e<br />

modifiche Statuto e <strong>dei</strong> Regolamenti, la nomina degli organi direttivi…)<br />

• Obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e<br />

finanziario secondo le disposizioni statutarie.<br />

• Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui<br />

all’art.2532, comma 2 del Codice Civile , sovranità dell’assemblea <strong>dei</strong> soci e<br />

loro criteri di ammissione ed esclusione, criteri di idonee forme di pubblicità<br />

delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, <strong>dei</strong> bilanci o<br />

rendiconti…<br />

• Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione <strong>dei</strong><br />

trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa<br />

Dott. Roberto Zambiasi<br />

8<br />

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


Associazioni nel TUIR<br />

In altre parole possiamo dire che le Associazioni CON rilevanza fiscale secondo il TUIR<br />

– art. 148 sono tali allorchè:<br />

Vi è assenza nello Statuto <strong>dei</strong> criteri della c.d. Democraticità della struttura<br />

• Le prestazioni sono rese anche nei confronti di “terzi” , cioè di non Associati<br />

• Le prestazioni sono rese verso gli stessi Associati ma con<br />

contributo-corrispettivo specifico,<br />

SALVO le esclusioni sopra evidenziate<br />

Al riguardo possiamo ricordare che l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare<br />

n.12/E del 9 aprile 2009 con riferimento all’art. 30 del D.L. 29 novembre 2008 n.185<br />

convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009 n.2 ed il successivo modello per la<br />

comunicazione <strong>dei</strong> dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, che dovrà<br />

essere redatto dalle associazioni che hanno un beneficio fiscale ai sensi dell’art. 148 TUIR, e<br />

presentato entro il termine ufficiale del 30 ottobre 2009 ancorchè sia stata<br />

preannunciata una proroga almeno sino al 30 novembre. L’auspicio è che il Fisco<br />

colpisca coloro che fraudolentemente ed indebitamente hanno usufruito delle agevolazioni<br />

fiscali, e non intralci l’attività delle associazioni che sono operative ed efficaci nel<br />

perseguire l’attività istituzionale.<br />

Dott. Roberto Zambiasi<br />

9<br />

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


Associazioni nella normativa tributaria diversa<br />

dal TUIR<br />

Associazione di volontariato/Onlus Legge 266/1991 (1)<br />

Considerazioni introduttive: sono le associazioni che operano senza fine di lucro nei<br />

più vari settori: recupero drogati, assistenza malati terminali, aiuto immigrati,<br />

appoggio<br />

ai carcerati,aiuto alle famiglie numerose, assistenza nello studio <strong>dei</strong> giovani,ecc<br />

Prestazioni:devono avvalersi in modo determinante e prevalente, delle prestazioni<br />

personali, volontarie e gratuite <strong>dei</strong> propri aderenti: possono assumere lavoratori<br />

dipendenti terzi e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di terzi. L’art.4 della<br />

L.266/1991 prevede che i propri aderenti vengano assicurati.<br />

Ai sensi dell’art.10, comma 8, D.Lgs. 460/1997, sono in ogni caso considerati<br />

Onlus di diritto gli organismi di volontariato di cui alla L.266/1991, iscritti<br />

nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e<br />

Bolzano e conseguentemente sono applicabili tutte le agevolazioni Onlus.<br />

Dott. Roberto Zambiasi<br />

10<br />

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Associazioni nella normativa tributaria diversa<br />

dal TUIR<br />

Associazione di volontariato/Onlus Legge 266/1991 (2)<br />

Operazioni ai fini IRES<br />

Le somme versate dagli associati non concorrono a formare il reddito imponibile.<br />

Così come non vi concorrono i corrispettivi specifici effettuati dagli associati in<br />

conformità alle finalità istituzionali.<br />

Il comma 4 dell’art.8 della L.266/1991 stabilisce che i proventi derivanti da attività<br />

commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini IRES<br />

qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali.<br />

Operazioni IVA<br />

Le prestazioni rese ai soci sono fuori campo IVA.<br />

Le operazioni effettuate dalle associazioni di volontariato Onlus, costituite<br />

esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni nè<br />

prestazioni di servizi ai fini IVA.<br />

Donazioni<br />

Le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta<br />

(art.8, comma 2, L.266/1991)<br />

Erogazioni liberali a favore di A.di V./Onlus di diritto: sono applicabili le agevolazioni<br />

Onlus (vedi art. 10 Tuir: deducibili nel limite del 10% dell’imponibile Irpef complessivo<br />

con il tetto di 70.000,00 annui).<br />

Dott. Roberto Zambiasi<br />

11<br />

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Associazioni nella normativa tributaria diversa<br />

dal TUIR<br />

Associazione di promozione sociale/Onlus L.383/2000 (1)<br />

Considerazioni introduttive: sono le associazioni che senza fine di lucro svolgono la<br />

propria attività con spirito di partecipazione, solidarieta’ e pluralismo per l’interesse<br />

generale <strong>dei</strong> cittadini intervenendo in ampi settori, quale il settore sociale e<br />

civile, quello culturale e della ricerca, contrariamente alle organizzazioni di<br />

volontariato e le cooperative sociali che si rivolgono a specifiche o parziali realta’.<br />

Presso il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio e’<br />

istituito un Registro nazionale nel quale possono iscriversi le APS, costituite<br />

e operanti da almeno un anno, che svolgono la loro attivita’ a livello nazionale oppure<br />

in almeno cinque Regioni e in almeno venti Province.<br />

Per le APS a livello regionale vi è la possibilità d’iscrizione nel registro su scala<br />

regionale (e per le Province di Trento e Bolzano, su scala provinciale).<br />

Prestazioni degli associati: le APS devono avvalersi prevalentemente<br />

delle prestazioni volontarie,libere e gratuite <strong>dei</strong> propri associati. E’prevista<br />

comunque la possibilità, in caso di particolare necessità, di assumere lavoratori<br />

dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri<br />

associati. Gli associati devono essere assicurati.<br />

Dott. Roberto Zambiasi<br />

12<br />

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Associazioni nella normativa tributaria diversa<br />

dal TUIR<br />

Associazione di promozione sociale/Onlus L.383/2000 (2)<br />

Agevolazioni fiscali: si richiamano le considerazioni svolte per le associazioni di<br />

volontariato ed in particolare si sottolinea che non sono imponibili le quote associative<br />

nonche’i contributi corrispettivi <strong>dei</strong> propri associati per le attivita’ istituzionali.<br />

Le prestazioni a favore <strong>dei</strong> familiari conviventi dell’associato sono equiparate ai fini<br />

fiscali a quelle degli associati.<br />

Sono inoltre non rilevanti fiscalmente:<br />

le somministrazioni di alimenti e bevande se effettuate presso le sedi in cui è svolta<br />

l’attività istituzionale,<br />

nonche’ viaggi e soggiorni per i propri associati, previa stipulazione di idonee<br />

polizze assicurative;<br />

E si ricorda altresì che le quote ed i contributi corrisposti alle APS non concorrono alla<br />

formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti<br />

(art.21 comma 2).<br />

Dott. Roberto Zambiasi<br />

13<br />

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Associazioni nella normativa tributaria diversa<br />

dal TUIR<br />

Associazione di promozione sociale/Onlus L.383/2000 (3)<br />

Donazioni: per le donazioni non vi è una specifica agevolazione prevista dalla L.383/00<br />

ma si rinvia alla norma sulle agevolazioni contenuta nello stesso D.Lgs. 346/1990<br />

(Imposta sulle successioni e donazioni) che prevede l’esenzione quando i beni siano<br />

trasferiti ad … associazioni legalmente riconosciute che hanno scopo esclusivo di<br />

assistenza, studio, ricerca, istruzione, oppure scopi diversi da quelli sopra<br />

indicati se però i trasferimenti sono stati disposti per una delle finalità precedenti: in<br />

questo caso deve essere dimostrato entro 5 anni dall’accettazione dell’eredita’, della<br />

donazione o del legato, la destinazione <strong>dei</strong> beni e del valore da essi ricavato.<br />

Erogazioni liberali:sono applicabili le agevolazioni Onlus per le APS iscritte<br />

nei Registri(vedi art.10 Tuir: deducibili nel limite del 10% dell’imponibile Irpef<br />

complessivo con il tetto di 70.000,00 annui).<br />

La norma sopraindicata è più conveniente rispetto alle agevolazioni tuttora valide ai<br />

sensi dell’art.22, co.1 L.383/00 secondo cui sono detraibili le erogazioni in denaro di<br />

importo omplessivo non superiore a 2.065,83 mentre sono deducibili dal reddito<br />

d’impresa, le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 1.549,37<br />

o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, semprechè vi sia l’iscrizione nei Registri.<br />

Dott. Roberto Zambiasi<br />

14<br />

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Associazioni nella normativa tributaria diversa<br />

dal TUIR<br />

Associazione di promozione sociale/Onlus L.383/2000 (4)<br />

Strutture ed autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche<br />

Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali,<br />

provinciali e comunali, possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa<br />

di beni mobili ed immobili, per manifestazioni ed iniziative temporanee.<br />

Lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni, possono concedere in comodato beni<br />

mobili ed immobili di loro propieta’, non utilizzati per fini istituzionali.<br />

Convenzioni: per stipulare convenzioni con Stato, Regioni (art.30) è necessaria<br />

l’iscrizione nei Registri Nazionali o Regionali…<br />

Sono altresì previste agevolazioni per accedere al Fondo Sociale<br />

Europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obbiettivi<br />

istituzionali. E’ in oltre estesa alle APS la possibilita’ di alcune forme<br />

agevolative nell’accesso al credito agevolato previste per le<br />

cooperative.<br />

Dott. Roberto Zambiasi<br />

15<br />

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Associazioni nella normativa tributaria diversa<br />

dal TUIR<br />

Associazione sportiva dilettantistica L. 398/1991 e L.289/2002<br />

La riforma avvenuta con la L. 289/2002 ha individuato dettagliatamente<br />

tutte le tipologie di soggetti che operano nell’ambito dello sport dilettantistico<br />

destinatari delle norme.<br />

Il comma 17 dell’art. 90 della L. 289/2002 ha stabilito che le societa’ e le<br />

associazioni sportive dilettantistiche possono assumere una delle seguenti<br />

forme:<br />

Associazione sportiva priva di personalità giuridica<br />

Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato<br />

societa’ sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad<br />

eccezione di quelle che prevedono la finalita’ di lucro<br />

Agevolazioni fiscali: la condizione per poter accedere ai benefici<br />

previsti dalla L.398/1991 è il conseguimento nell’esercizio d’imposta<br />

Precedente di proventi derivanti da attività commerciali per un importo<br />

non superiore ad euro 250.000,00.<br />

Dott. Roberto Zambiasi<br />

16<br />

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Associazioni nella normativa tributaria diversa<br />

dal TUIR<br />

Associazione senza scopo di lucro<br />

Con questa terminologia si esprime la L.398/1991 che illustra la tassazione<br />

forfettaria per le associazioni sportive dilettantistiche, le pro-loco nonche’,<br />

appunto per le associazioni senza fine di lucro (che possono essere<br />

culturali, educative, ecc.). In pratica, se i ricavi sono inferiori a 250.000,00<br />

euro, le associazioni senza scopo di lucro, al pari delle<br />

associazioni sportive dilettantistiche e delle pro-loco, possono utilizzare<br />

una favorevolissima tassazione forfettaria che ai fini Ires comporta la<br />

tassazione solo sul 3% <strong>dei</strong> ricavi prodotti nell’esercizio.<br />

Dott. Roberto Zambiasi<br />

17<br />

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Associazioni nella normativa tributaria diversa<br />

dal TUIR<br />

Altre associazione Onlus (1)<br />

Le associazioni Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)<br />

sono previste e regolamentate dal D.Lgs. 460/1997. Con la creazione<br />

delle Onlus si è inteso favorire lo sviluppo <strong>dei</strong> settori produttivi nel campo<br />

della cultura, deloo sport e della solidarietà sociale, con l’obiettivo fra l’altro<br />

di creare nuove opportunità di lavoro, oltre che migliorare gli ambiti sociali<br />

Interessati.<br />

Sono associazioni/Onlus di diritto:<br />

°°° le associazioni di volontariato di cui alla L.266/91 iscritte nei Registri<br />

(già sopra richiamate)<br />

°°° le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano<br />

riconosciute dal Ministero dell’Interno (ente con ramo Onlus)(già sopra richiamate)<br />

°°° le organizzazioni non governative – ONG - riconosciute idonee ai sensi della<br />

L.49/97<br />

Dott. Roberto Zambiasi<br />

18<br />

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


Associazioni nella normativa tributaria diversa<br />

dal TUIR<br />

Altre associazione Onlus (2)<br />

Inoltre sono Onlus di diritto:<br />

°°° le cooperative sociali L. 381/1991<br />

°°° I consorzi delle cooperative che hanno la base sociale formata al cento per<br />

cento da cooperative sociali (art.8 L.381/1991)<br />

°°° gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,<br />

accordi o intese (enti con ramo Onlus)<br />

Sono infine Onlus le associazioni, le fondazioni, i comitati ed altri enti con o senza<br />

personalità giuridica, che redigono gli Statuti secondo la normativa prevista dal D.Lgs.<br />

460/1997 e che operano nei seguenti settori:<br />

•assistenza sociale e socio-sanitaria (2)<br />

•assistenza sanitaria (1)<br />

•beneficienza (2)<br />

• istruzione (1)<br />

• formazione (1)<br />

• sport dilettantistico (1)<br />

Dott. Roberto Zambiasi<br />

19<br />

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Associazioni nella normativa tributaria diversa<br />

dal TUIR<br />

Altre associazione Onlus (3)<br />

•tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla<br />

L.1089/1939 ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al DPR 1409/1963 (2)<br />

•tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attivita’ esercitata<br />

abitualmente, di raccolta e riciclaggio <strong>dei</strong> rifiuti urbani, speciali e pericolosi (2)<br />

•promozione della cultura e dell’arte (1) e (2)<br />

•tutela <strong>dei</strong> diritti civili (1)<br />

•Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, ovvero da<br />

esse affidata ad Universita’, enti di ricerca, ecc. (2)<br />

Le attivita’ indicate con (1) devono essere rese nei confronti di soggetti<br />

svantaggiati.<br />

Le attività indicate con (2) sono considerate comunque attività di solidarieta’ sociale<br />

a prescindere dalle condizioni di svantaggio.<br />

Le Onlus godono di un regime tributario agevolato in materia di imposte sui redditi,<br />

d’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.<br />

Dott. Roberto Zambiasi<br />

20<br />

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Altri enti previsti nella normativa tributaria<br />

Centri di formazione professionale<br />

Circoli aziendali<br />

Cooperative sociali<br />

Enti lirici<br />

Enti di promozione sociale<br />

Fondazioni riconosciute<br />

Fondazioni non riconosciute<br />

Ipab<br />

Istituti di Patronato<br />

Organizzazioni non governative ONG<br />

Pro loco<br />

Dott. Roberto Zambiasi<br />

21<br />

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Bozza di Statuto<br />

ANALISI DI UNA BOZZA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE<br />

( frutto del lavoro di un gruppo di studio della precedente Commissione)<br />

Denominazione – Sede - Durata<br />

Scopo - Oggetto<br />

Associati<br />

Organi dell’Associazione<br />

Assemblea<br />

Consiglio Direttivo<br />

Presidente - Tesoriere<br />

Il Collegio <strong>dei</strong> Revisori<br />

Proventi ed entrate dell’Associoazione<br />

Fondo di costituzione e Patrimonio sociale<br />

Prestazioni degli associati<br />

Scioglimento<br />

Tutela <strong>dei</strong> dati personali<br />

Regolamenti interni<br />

Dott. Roberto Zambiasi<br />

22<br />

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Riferimenti<br />

Link sul web<br />

www.nonprofit24.com<br />

www.dottrinaefisco.it<br />

Bibliografia:<br />

Gli Enti non profit Ed. Il Sole 24 Ore di Adriano Propersi e Giovanna Rossi<br />

Le guide del non profit - Aspetti tributari del settore non profit Ed. Egea di Nicola Sartori<br />

Associazioni e fondazioni Ed. Cosa & Come Giuffrè di Mario Civetta ed Arturo Florimo<br />

Formulario degli enti non profit Ed. Il Sole 24 Ore di Cinzia De Stefanis<br />

Le Onlus – Disc. civilistica e fiscale Ed. Maggioli di S.Di Diego, F.Franguelli, M. Tarantino<br />

Ex Lege - informatore normativo delle parrocchie e degli enti non commerciali<br />

Enti non profit IPSOA – mensile<br />

Terzo Settore Il Sole 24 Ore – mensile<br />

Non Profit – diritto e management degli enti non commerciali – Maggioli Editori –trimestrale<br />

Dott. Roberto Zambiasi<br />

23<br />

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