CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI ... - Fornitori - Enel

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI ... - Fornitori - Enel CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI ... - Fornitori - Enel

acquisti.enel.it
from acquisti.enel.it More from this publisher
21.01.2015 Views

DO/ACQ/APR CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI Pagina 8 di 14 Rev. 01 – 30 settembre 2009 b) In caso di reiterati ritardi nel rispetto dei termini contrattuali l'ENEL potrà risolvere il contratto per inadempimento del fornitore. Sarà, inoltre, facoltà dell'ENEL risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penalità per mancato rispetto dei termini contrattuali e per mancato conseguimento delle prestazioni garantite, di cui al precedente Art. 14, raggiunga il 15% dell'importo totale stabilito nella Lettera d'Ordine, comprese tolleranza ed opzione qualora esercitate. c) L'ENEL si riserva il diritto di ridurre le quantità contrattuali o di risolvere il Contratto stesso, qualora il Fornitore non abbia completato la consegna della fornitura nei termini contrattualmente previsti o qualora le prove di tipo dovessero avere esito negativo o nel caso di esito sfavorevole delle prove di accettazione o di quelle di conformità al tipo (ripetizione parziale o totale delle prove di tipo), ferma restando l'applicazione delle Penalità stabilite nella Lettera d'Ordine e il risarcimento di eventuali ulteriori danni. d) Quanto previsto al precedente punto c) si applica, in particolare, nel caso in cui il Fornitore non consegni le quantità richieste con gli Ordini da Acquisto emessi dall'Unità ENEL incaricata della gestione del Contratto nei termini negli stessi stabiliti. In caso di ritardi nella consegna superiori a due mesi, l'Ordine di Acquisto potrà essere annullato e le quantità con esso ordinate stralciate dal Contratto, fermo restando l'applicazione delle Penalità stabilite nella Lettera d'Ordine e il risarcimento di eventuali ulteriori danni. Le quantità stralciate contribuiranno al calcolo degli indici di puntualità ai fini dell’attribuzione delle graduatorie di Vendor Rating. 18. CAUZIONI 18.1 L’importo e le modalità di presentazione della cauzione a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, sono quelle specificate nella “Lettera di Comunicazione Esito Gara”. 18.2 La garanzia prestata dal Fornitore, se non ci saranno inadempienze, sarà restituita, dietro richiesta da presentare all’Unità ENEL che gestisce il Contratto, entro i tre mesi successivi alla data di scadenza della garanzia relativa all’ultima consegna effettuata. 18.3 I fac-simile per la stipula del contratto di garanzia sono quelli allegati al presente documento. 22. SORVEGLIANZA 22.1 L'ENEL si riserva il diritto di seguire le fasi di costruzione dei materiali oggetto della fornitura, sia presso il Fornitore che presso eventuali subcommittenti, mediante rappresentanti di propria fiducia, ai quali il Fornitore assicurerà libero accesso presso gli stabilimenti di produzione (Fornitore e/o subcommittenti) durante il normale orario di lavoro, anche allo scopo di verificare che la costruzione dei manufatti avvenga presso gli stabilimenti dichiarati dal Fornitore, ed indicati nel Contratto. 22.2 L’ENEL si riserva il diritto di effettuare Verifiche Ispettive (VI) al processo/prodotto, volte ad accertare l’adeguatezza e l’efficacia del Sistema Qualità adottato dal Fornitore. A tal fine, il Fornitore dovrà comunicare alle competenti Unità ENEL definite nel Contratto, con l’anticipo minimo indicato nel documento allegato “Controllo qualità forniture (CQF) – Criteri e Metodi”, il periodo temporale nel corso del quale saranno realizzati i materiali oggetto della fornitura (piano di produzione - PdP). Nel caso in cui il fornitore ometta di inviare il PdP alle competenti Unità, ENEL qualora lo ritenga opportuno potrà applicare una delle seguenti azioni/penali: - sospensione della fornitura; - blocco dei pagamenti; - esecuzione di prove di conformità al tipo (PCT) sul prodotto realizzato/consegnato, con costi a carico del fornitore. Nei casi in cui le caratteristiche del processo produttivo non consentano di gestire l’attività nel suddetto modo, la Unità che gestisce i collaudi indicata nel contratto rilascerà specifica deroga scritta al fornitore nella quale verrà definito il tempo di preavviso a cui si dovrà attenere quest’ultimo per l’invio del PdP.

DO/ACQ/APR CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI Pagina 9 di 14 Rev. 01 – 30 settembre 2009 22.3 Gli esiti delle Verifiche Ispettive saranno inoltre utilizzati da ENEL nel calcolo dell’indicatore di Vendor Rating relativo alla Qualità (IQ) del prodotto/fornitore. Inoltre qualora il Sistema Qualità del Fornitore fosse certificato, nel caso in cui le Verifiche Ispettive evidenziassero l’inadeguatezza o l’inefficacia dello stesso, ENEL si riserva di segnalare l’inadempienza all’organismo che ha rilasciato la certificazione, ed a quello che l’ha accreditato per l’adozione dei provvedimenti del caso. Le modalità con cui vengono gestite le Verifiche Ispettive sono dettagliate in allegato alle presenti Condizioni di Fornitura. 22.4 L’ENEL si riserva, inoltre, il diritto di effettuare su tutte le matricole oggetto del contratto, o solo su quota parte delle stesse, delle Prove (Fuori Linea e/o di Conformità al Tipo) volte ad accertare la conformità del prodotto alle prescrizioni tecniche contrattuali. Le Prove Fuori Linea saranno eseguite secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche allegate al contratto (schede Prove Fuori Linea), a cura e spese del Fornitore alla presenza di personale ENEL. Resteranno a carico dell’ENEL in ogni caso le spese di intervento del proprio personale. Nel caso in cui il Fornitore non abbia la possibilità di effettuare tutte le prove previste per la verifica fuori linea presso il proprio laboratorio/stabilimento, verrà valutata e concordata con l’ENEL l’eventualità di rivolgersi ad un laboratorio esterno (accreditato ILAC e/o autorizzato preventivamente da ENEL). A meno di specifiche deroghe scritte rilasciate dalla Unità indicata nel contratto che gestisce i collaudi, i lotti dei materiali da cui sono prelevati i campioni per eseguire le Prove Fuori Linea, potranno essere spediti ad ENEL solo al termine delle prove, qualora l’esito sia stato positivo. Nel caso in cui emergano Non Conformità durante la esecuzione delle Prove Fuori Linea, le parti (ENEL e Fornitore) dovranno tempestivamente valutare in modo congiunto l’esito delle prove al fine di determinare la accettazione o meno del lotto relativo. E’ facoltà dell’ENEL eseguire in qualsiasi momento, a proprie spese, le Prove di Conformità al Tipo - PCT (ripetizione di tutte o parte delle prove di tipo), presso un laboratorio di sua scelta accreditato EA (European co-operation for Accreditation). Nel caso di esito negativo di una o più prove, gli oneri di prova verranno addebitati al Fornitore; tale addebito potrà, a discrezione dell’ENEL, essere diretto tra il laboratorio ed il Fornitore stesso. ENEL disporrà gli accertamenti che riterrà più opportuni, riservandosi di adottare nei riguardi delle forniture in corso, i provvedimenti più idonei (ad es.: sospensione della produzione/fornitura, sospensione della omologazione/certificazione, ecc…), ivi inclusa la risoluzione del Contratto. Gli esiti delle Prove Fuori Linea o di Conformità al Tipo saranno inoltre utilizzati da ENEL nel calcolo dell’indicatore di Vendor Rating relativo alla Qualità (IQ) del prodotto/fornitore. 23. ASSICURAZIONI – MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 23.1 Per il personale ENEL che perviene presso lo stabilimento del Fornitore o del subfornitore in occasione delle prove di omologazione e di accettazione e della verifica del processo produttivo in garanzia di qualità dei materiali oggetto della fornitura, è fatto obbligo al Fornitore di provvedere, a propria cura e spese a: - fornire i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; - illustrare e richiedere l’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettiva e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione; - informare sulle misure aziendali di pronto soccorso, lotta antincendio e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 23.2 Nel caso in cui il Contratto preveda oltre alla fornitura, anche il montaggio in opera, il Fornitore è tenuto a: 23.2.1 provvedere a proprie spese ad una copertura assicurativa, dal momento in cui viene trasferita la proprietà del macchinario/apparecchiatura all'ENEL fino alla fine del periodo di garanzia, contro i danni a quanto forma oggetto del Contratto e verso terzi (persone e cose) causati da anomalie per

DO/ACQ/APR<br />

<strong>CON<strong>DI</strong>ZIONI</strong> <strong>PARTICOLARI</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FORNITURA</strong> <strong>RETI</strong><br />

Pagina 9 di 14<br />

Rev. 01 – 30 settembre 2009<br />

22.3 Gli esiti delle Verifiche Ispettive saranno inoltre utilizzati da ENEL nel calcolo dell’indicatore di<br />

Vendor Rating relativo alla Qualità (IQ) del prodotto/fornitore.<br />

Inoltre qualora il Sistema Qualità del Fornitore fosse certificato, nel caso in cui le Verifiche Ispettive<br />

evidenziassero l’inadeguatezza o l’inefficacia dello stesso, ENEL si riserva di segnalare<br />

l’inadempienza all’organismo che ha rilasciato la certificazione, ed a quello che l’ha accreditato per<br />

l’adozione dei provvedimenti del caso.<br />

Le modalità con cui vengono gestite le Verifiche Ispettive sono dettagliate in allegato alle presenti<br />

Condizioni di Fornitura.<br />

22.4 L’ENEL si riserva, inoltre, il diritto di effettuare su tutte le matricole oggetto del contratto, o solo su<br />

quota parte delle stesse, delle Prove (Fuori Linea e/o di Conformità al Tipo) volte ad accertare la<br />

conformità del prodotto alle prescrizioni tecniche contrattuali.<br />

Le Prove Fuori Linea saranno eseguite secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche allegate al<br />

contratto (schede Prove Fuori Linea), a cura e spese del Fornitore alla presenza di personale ENEL.<br />

Resteranno a carico dell’ENEL in ogni caso le spese di intervento del proprio personale. Nel caso in<br />

cui il Fornitore non abbia la possibilità di effettuare tutte le prove previste per la verifica fuori linea<br />

presso il proprio laboratorio/stabilimento, verrà valutata e concordata con l’ENEL l’eventualità di<br />

rivolgersi ad un laboratorio esterno (accreditato ILAC e/o autorizzato preventivamente da ENEL). A<br />

meno di specifiche deroghe scritte rilasciate dalla Unità indicata nel contratto che gestisce i collaudi,<br />

i lotti dei materiali da cui sono prelevati i campioni per eseguire le Prove Fuori Linea, potranno<br />

essere spediti ad ENEL solo al termine delle prove, qualora l’esito sia stato positivo. Nel caso in cui<br />

emergano Non Conformità durante la esecuzione delle Prove Fuori Linea, le parti (ENEL e<br />

Fornitore) dovranno tempestivamente valutare in modo congiunto l’esito delle prove al fine di<br />

determinare la accettazione o meno del lotto relativo.<br />

E’ facoltà dell’ENEL eseguire in qualsiasi momento, a proprie spese, le Prove di Conformità al Tipo<br />

- PCT (ripetizione di tutte o parte delle prove di tipo), presso un laboratorio di sua scelta accreditato<br />

EA (European co-operation for Accreditation). Nel caso di esito negativo di una o più prove, gli<br />

oneri di prova verranno addebitati al Fornitore; tale addebito potrà, a discrezione dell’ENEL, essere<br />

diretto tra il laboratorio ed il Fornitore stesso.<br />

ENEL disporrà gli accertamenti che riterrà più opportuni, riservandosi di adottare nei riguardi delle<br />

forniture in corso, i provvedimenti più idonei (ad es.: sospensione della produzione/fornitura,<br />

sospensione della omologazione/certificazione, ecc…), ivi inclusa la risoluzione del Contratto.<br />

Gli esiti delle Prove Fuori Linea o di Conformità al Tipo saranno inoltre utilizzati da ENEL nel<br />

calcolo dell’indicatore di Vendor Rating relativo alla Qualità (IQ) del prodotto/fornitore.<br />

23. ASSICURAZIONI – MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI<br />

23.1 Per il personale ENEL che perviene presso lo stabilimento del Fornitore o del subfornitore in<br />

occasione delle prove di omologazione e di accettazione e della verifica del processo produttivo in<br />

garanzia di qualità dei materiali oggetto della fornitura, è fatto obbligo al Fornitore di provvedere, a<br />

propria cura e spese a:<br />

- fornire i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;<br />

- illustrare e richiedere l’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene<br />

del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettiva e dei dispositivi di protezione individuale<br />

messi a loro disposizione;<br />

- informare sulle misure aziendali di pronto soccorso, lotta antincendio e di emergenza adottate in<br />

relazione alla propria attività.<br />

23.2 Nel caso in cui il Contratto preveda oltre alla fornitura, anche il montaggio in opera, il Fornitore è<br />

tenuto a:<br />

23.2.1 provvedere a proprie spese ad una copertura assicurativa, dal momento in cui viene trasferita la<br />

proprietà del macchinario/apparecchiatura all'ENEL fino alla fine del periodo di garanzia, contro i<br />

danni a quanto forma oggetto del Contratto e verso terzi (persone e cose) causati da anomalie per

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!