21.01.2015 Views

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI ... - Fornitori - Enel

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI ... - Fornitori - Enel

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI ... - Fornitori - Enel

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DO/ACQ/APR<br />

<strong>CON<strong>DI</strong>ZIONI</strong> <strong>PARTICOLARI</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FORNITURA</strong> <strong>RETI</strong><br />

Pagina 8 di 14<br />

Rev. 01 – 30 settembre 2009<br />

b) In caso di reiterati ritardi nel rispetto dei termini contrattuali l'ENEL potrà risolvere il contratto<br />

per inadempimento del fornitore. Sarà, inoltre, facoltà dell'ENEL risolvere di diritto il contratto<br />

ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penalità<br />

per mancato rispetto dei termini contrattuali e per mancato conseguimento delle prestazioni<br />

garantite, di cui al precedente Art. 14, raggiunga il 15% dell'importo totale stabilito nella Lettera<br />

d'Ordine, comprese tolleranza ed opzione qualora esercitate.<br />

c) L'ENEL si riserva il diritto di ridurre le quantità contrattuali o di risolvere il Contratto stesso,<br />

qualora il Fornitore non abbia completato la consegna della fornitura nei termini<br />

contrattualmente previsti o qualora le prove di tipo dovessero avere esito negativo o nel caso di<br />

esito sfavorevole delle prove di accettazione o di quelle di conformità al tipo (ripetizione<br />

parziale o totale delle prove di tipo), ferma restando l'applicazione delle Penalità stabilite nella<br />

Lettera d'Ordine e il risarcimento di eventuali ulteriori danni.<br />

d) Quanto previsto al precedente punto c) si applica, in particolare, nel caso in cui il Fornitore non<br />

consegni le quantità richieste con gli Ordini da Acquisto emessi dall'Unità ENEL incaricata della<br />

gestione del Contratto nei termini negli stessi stabiliti. In caso di ritardi nella consegna superiori<br />

a due mesi, l'Ordine di Acquisto potrà essere annullato e le quantità con esso ordinate stralciate<br />

dal Contratto, fermo restando l'applicazione delle Penalità stabilite nella Lettera d'Ordine e il<br />

risarcimento di eventuali ulteriori danni. Le quantità stralciate contribuiranno al calcolo degli<br />

indici di puntualità ai fini dell’attribuzione delle graduatorie di Vendor Rating.<br />

18. CAUZIONI<br />

18.1 L’importo e le modalità di presentazione della cauzione a garanzia dell’adempimento degli obblighi<br />

contrattuali, sono quelle specificate nella “Lettera di Comunicazione Esito Gara”.<br />

18.2 La garanzia prestata dal Fornitore, se non ci saranno inadempienze, sarà restituita, dietro richiesta da<br />

presentare all’Unità ENEL che gestisce il Contratto, entro i tre mesi successivi alla data di scadenza<br />

della garanzia relativa all’ultima consegna effettuata.<br />

18.3 I fac-simile per la stipula del contratto di garanzia sono quelli allegati al presente documento.<br />

22. SORVEGLIANZA<br />

22.1 L'ENEL si riserva il diritto di seguire le fasi di costruzione dei materiali oggetto della fornitura, sia<br />

presso il Fornitore che presso eventuali subcommittenti, mediante rappresentanti di propria fiducia,<br />

ai quali il Fornitore assicurerà libero accesso presso gli stabilimenti di produzione (Fornitore e/o<br />

subcommittenti) durante il normale orario di lavoro, anche allo scopo di verificare che la costruzione<br />

dei manufatti avvenga presso gli stabilimenti dichiarati dal Fornitore, ed indicati nel Contratto.<br />

22.2 L’ENEL si riserva il diritto di effettuare Verifiche Ispettive (VI) al processo/prodotto, volte ad<br />

accertare l’adeguatezza e l’efficacia del Sistema Qualità adottato dal Fornitore. A tal fine, il<br />

Fornitore dovrà comunicare alle competenti Unità ENEL definite nel Contratto, con l’anticipo<br />

minimo indicato nel documento allegato “Controllo qualità forniture (CQF) – Criteri e Metodi”, il<br />

periodo temporale nel corso del quale saranno realizzati i materiali oggetto della fornitura (piano di<br />

produzione - PdP). Nel caso in cui il fornitore ometta di inviare il PdP alle competenti Unità, ENEL<br />

qualora lo ritenga opportuno potrà applicare una delle seguenti azioni/penali:<br />

- sospensione della fornitura;<br />

- blocco dei pagamenti;<br />

- esecuzione di prove di conformità al tipo (PCT) sul prodotto realizzato/consegnato, con costi a<br />

carico del fornitore.<br />

Nei casi in cui le caratteristiche del processo produttivo non consentano di gestire l’attività nel<br />

suddetto modo, la Unità che gestisce i collaudi indicata nel contratto rilascerà specifica deroga scritta<br />

al fornitore nella quale verrà definito il tempo di preavviso a cui si dovrà attenere quest’ultimo per<br />

l’invio del PdP.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!