CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI ... - Fornitori - Enel
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI ... - Fornitori - Enel
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI ... - Fornitori - Enel
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
DO/ACQ/APR<br />
<strong>CON<strong>DI</strong>ZIONI</strong> <strong>PARTICOLARI</strong> <strong>DI</strong><br />
<strong>FORNITURA</strong> <strong>RETI</strong><br />
Pagina 8 di 14<br />
Rev. 01 – 30 settembre 2009<br />
b) In caso di reiterati ritardi nel rispetto dei termini contrattuali l'ENEL potrà risolvere il contratto<br />
per inadempimento del fornitore. Sarà, inoltre, facoltà dell'ENEL risolvere di diritto il contratto<br />
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penalità<br />
per mancato rispetto dei termini contrattuali e per mancato conseguimento delle prestazioni<br />
garantite, di cui al precedente Art. 14, raggiunga il 15% dell'importo totale stabilito nella Lettera<br />
d'Ordine, comprese tolleranza ed opzione qualora esercitate.<br />
c) L'ENEL si riserva il diritto di ridurre le quantità contrattuali o di risolvere il Contratto stesso,<br />
qualora il Fornitore non abbia completato la consegna della fornitura nei termini<br />
contrattualmente previsti o qualora le prove di tipo dovessero avere esito negativo o nel caso di<br />
esito sfavorevole delle prove di accettazione o di quelle di conformità al tipo (ripetizione<br />
parziale o totale delle prove di tipo), ferma restando l'applicazione delle Penalità stabilite nella<br />
Lettera d'Ordine e il risarcimento di eventuali ulteriori danni.<br />
d) Quanto previsto al precedente punto c) si applica, in particolare, nel caso in cui il Fornitore non<br />
consegni le quantità richieste con gli Ordini da Acquisto emessi dall'Unità ENEL incaricata della<br />
gestione del Contratto nei termini negli stessi stabiliti. In caso di ritardi nella consegna superiori<br />
a due mesi, l'Ordine di Acquisto potrà essere annullato e le quantità con esso ordinate stralciate<br />
dal Contratto, fermo restando l'applicazione delle Penalità stabilite nella Lettera d'Ordine e il<br />
risarcimento di eventuali ulteriori danni. Le quantità stralciate contribuiranno al calcolo degli<br />
indici di puntualità ai fini dell’attribuzione delle graduatorie di Vendor Rating.<br />
18. CAUZIONI<br />
18.1 L’importo e le modalità di presentazione della cauzione a garanzia dell’adempimento degli obblighi<br />
contrattuali, sono quelle specificate nella “Lettera di Comunicazione Esito Gara”.<br />
18.2 La garanzia prestata dal Fornitore, se non ci saranno inadempienze, sarà restituita, dietro richiesta da<br />
presentare all’Unità ENEL che gestisce il Contratto, entro i tre mesi successivi alla data di scadenza<br />
della garanzia relativa all’ultima consegna effettuata.<br />
18.3 I fac-simile per la stipula del contratto di garanzia sono quelli allegati al presente documento.<br />
22. SORVEGLIANZA<br />
22.1 L'ENEL si riserva il diritto di seguire le fasi di costruzione dei materiali oggetto della fornitura, sia<br />
presso il Fornitore che presso eventuali subcommittenti, mediante rappresentanti di propria fiducia,<br />
ai quali il Fornitore assicurerà libero accesso presso gli stabilimenti di produzione (Fornitore e/o<br />
subcommittenti) durante il normale orario di lavoro, anche allo scopo di verificare che la costruzione<br />
dei manufatti avvenga presso gli stabilimenti dichiarati dal Fornitore, ed indicati nel Contratto.<br />
22.2 L’ENEL si riserva il diritto di effettuare Verifiche Ispettive (VI) al processo/prodotto, volte ad<br />
accertare l’adeguatezza e l’efficacia del Sistema Qualità adottato dal Fornitore. A tal fine, il<br />
Fornitore dovrà comunicare alle competenti Unità ENEL definite nel Contratto, con l’anticipo<br />
minimo indicato nel documento allegato “Controllo qualità forniture (CQF) – Criteri e Metodi”, il<br />
periodo temporale nel corso del quale saranno realizzati i materiali oggetto della fornitura (piano di<br />
produzione - PdP). Nel caso in cui il fornitore ometta di inviare il PdP alle competenti Unità, ENEL<br />
qualora lo ritenga opportuno potrà applicare una delle seguenti azioni/penali:<br />
- sospensione della fornitura;<br />
- blocco dei pagamenti;<br />
- esecuzione di prove di conformità al tipo (PCT) sul prodotto realizzato/consegnato, con costi a<br />
carico del fornitore.<br />
Nei casi in cui le caratteristiche del processo produttivo non consentano di gestire l’attività nel<br />
suddetto modo, la Unità che gestisce i collaudi indicata nel contratto rilascerà specifica deroga scritta<br />
al fornitore nella quale verrà definito il tempo di preavviso a cui si dovrà attenere quest’ultimo per<br />
l’invio del PdP.