CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI ... - Fornitori - Enel
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI ... - Fornitori - Enel
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI ... - Fornitori - Enel
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
DO/ACQ/APR<br />
<strong>CON<strong>DI</strong>ZIONI</strong> <strong>PARTICOLARI</strong> <strong>DI</strong><br />
<strong>FORNITURA</strong> <strong>RETI</strong><br />
Pagina 7 di 14<br />
Rev. 01 – 30 settembre 2009<br />
segnalati prima della scadenza dei termini contrattuali, indicati nella Lettera d'Ordine, negli ordini di<br />
acquisto o nei contratti applicativi e la causa degli stessi dovrà essere opportunamente documentata<br />
ed accettata da ENEL.<br />
14.2 PENALITÀ PER MANCATO CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI GARANTITE<br />
Il Fornitore garantisce che le prestazioni di quanto forma oggetto della fornitura siano rispondenti a<br />
quanto stabilito nei documenti contrattuali.<br />
Per il calcolo di tali prestazioni vale quanto previsto nella Lettera d'Ordine e nei relativi allegati.<br />
Nel caso in cui la fornitura non soddisfacesse le prestazioni garantite verranno applicate al Fornitore<br />
le penalità contrattualmente previste.<br />
14.3 PENALITÀ PER INTERVENTO A VUOTO (Mancato collaudo, mancata visita di sorveglianza o<br />
mancata esecuzione Prove Fuori Linea) – RIPETIZIONE DEL COLLAUDO<br />
Nel caso di intervento a vuoto (mancato collaudo, mancata visita di sorveglianza o mancata<br />
esecuzione delle Prove fuori Linea) per motivi dipendenti dal fornitore, l’ENEL si riserva la facoltà<br />
di applicare una penale forfettaria in funzione della dislocazione dello stabilimento produttivo del<br />
Fornitore come di seguito specificato:<br />
- EURO 1.000,00 per interventi a vuoto in Italia;<br />
- EURO 3.000,00 per interventi a vuoto in Europa;<br />
- EURO 8.000,00 per interventi a vuoto in paese extraeuropei.<br />
Le stesse penali verranno applicate nel caso di ripetizione dei collaudi a seguito del precedente<br />
fallimento degli stessi.<br />
14.4 AMMONTARE MASSIMO COMPLESSIVO DELLE PENALITA'<br />
L'ammontare totale delle penalità per mancato rispetto dei termini contrattuali e mancato<br />
conseguimento delle prestazioni garantite, di cui ai precedenti punti 14.1 e 14.2, non potrà superare,<br />
in ogni caso, il 15% dell'importo totale del Contratto comprese tolleranza ed opzione, qualora<br />
esercitate. Alla concorrenza di tale percentuale non concorrono le penalità per intervento a vuoto di<br />
cui al punto 14.3.<br />
15. RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO<br />
15.1 In caso di risoluzione del contratto per inadempimento resta salvo il diritto dell'ENEL<br />
all'applicazione delle penalità stabilite nella Lettera d'Ordine ed all’escussione della cauzione di cui<br />
all’ Art. 18 delle CGF e del presente documento.<br />
15.2 Si stabilisce quanto segue:<br />
a) In caso di esito negativo di una o più prove di accettazione o di tipo o funzionali o, limitatamente<br />
ai materiali prodotti con "sistema di qualità", nel caso di gravi inadempienze a quanto stabilito<br />
nei documenti relativi a tale sistema, si provvederà di comune accordo all'accertamento delle<br />
cause che hanno provocato i difetti riscontrati, con l'obbligo da parte del Fornitore di provvedere<br />
alla tempestiva rimozione di tali cause; analogamente si procederà nel caso dovessero essere<br />
riscontrate dai rappresentanti dell'ENEL difformità nel processo di lavorazione del materiale<br />
rispetto alle specifiche tecniche riscontrate.<br />
In mancanza di adeguati provvedimenti da parte del Fornitore, nei casi sopracitati, o qualora<br />
dovessero essere riscontrate da parte dei rappresentanti dell'ENEL irregolarità a seguito delle<br />
verifiche presso gli stabilimenti di produzione, l'ENEL potrà sospendere l'esecuzione della<br />
fornitura e adottare tutti quei provvedimenti che saranno ritenuti necessari, ivi compresi la<br />
riduzione delle quantità contrattuali o la risoluzione del Contratto stesso e, limitatamente ai<br />
materiali prodotti in regime di garanzia di qualità, la sospensione dell'accettazione delle forniture<br />
con la sola "Dichiarazione di conformità".