21.01.2015 Views

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI ... - Fornitori - Enel

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI ... - Fornitori - Enel

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI ... - Fornitori - Enel

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DO/ACQ/APR<br />

<strong>CON<strong>DI</strong>ZIONI</strong> <strong>PARTICOLARI</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FORNITURA</strong> <strong>RETI</strong><br />

Pagina 7 di 14<br />

Rev. 01 – 30 settembre 2009<br />

segnalati prima della scadenza dei termini contrattuali, indicati nella Lettera d'Ordine, negli ordini di<br />

acquisto o nei contratti applicativi e la causa degli stessi dovrà essere opportunamente documentata<br />

ed accettata da ENEL.<br />

14.2 PENALITÀ PER MANCATO CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI GARANTITE<br />

Il Fornitore garantisce che le prestazioni di quanto forma oggetto della fornitura siano rispondenti a<br />

quanto stabilito nei documenti contrattuali.<br />

Per il calcolo di tali prestazioni vale quanto previsto nella Lettera d'Ordine e nei relativi allegati.<br />

Nel caso in cui la fornitura non soddisfacesse le prestazioni garantite verranno applicate al Fornitore<br />

le penalità contrattualmente previste.<br />

14.3 PENALITÀ PER INTERVENTO A VUOTO (Mancato collaudo, mancata visita di sorveglianza o<br />

mancata esecuzione Prove Fuori Linea) – RIPETIZIONE DEL COLLAUDO<br />

Nel caso di intervento a vuoto (mancato collaudo, mancata visita di sorveglianza o mancata<br />

esecuzione delle Prove fuori Linea) per motivi dipendenti dal fornitore, l’ENEL si riserva la facoltà<br />

di applicare una penale forfettaria in funzione della dislocazione dello stabilimento produttivo del<br />

Fornitore come di seguito specificato:<br />

- EURO 1.000,00 per interventi a vuoto in Italia;<br />

- EURO 3.000,00 per interventi a vuoto in Europa;<br />

- EURO 8.000,00 per interventi a vuoto in paese extraeuropei.<br />

Le stesse penali verranno applicate nel caso di ripetizione dei collaudi a seguito del precedente<br />

fallimento degli stessi.<br />

14.4 AMMONTARE MASSIMO COMPLESSIVO DELLE PENALITA'<br />

L'ammontare totale delle penalità per mancato rispetto dei termini contrattuali e mancato<br />

conseguimento delle prestazioni garantite, di cui ai precedenti punti 14.1 e 14.2, non potrà superare,<br />

in ogni caso, il 15% dell'importo totale del Contratto comprese tolleranza ed opzione, qualora<br />

esercitate. Alla concorrenza di tale percentuale non concorrono le penalità per intervento a vuoto di<br />

cui al punto 14.3.<br />

15. RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO<br />

15.1 In caso di risoluzione del contratto per inadempimento resta salvo il diritto dell'ENEL<br />

all'applicazione delle penalità stabilite nella Lettera d'Ordine ed all’escussione della cauzione di cui<br />

all’ Art. 18 delle CGF e del presente documento.<br />

15.2 Si stabilisce quanto segue:<br />

a) In caso di esito negativo di una o più prove di accettazione o di tipo o funzionali o, limitatamente<br />

ai materiali prodotti con "sistema di qualità", nel caso di gravi inadempienze a quanto stabilito<br />

nei documenti relativi a tale sistema, si provvederà di comune accordo all'accertamento delle<br />

cause che hanno provocato i difetti riscontrati, con l'obbligo da parte del Fornitore di provvedere<br />

alla tempestiva rimozione di tali cause; analogamente si procederà nel caso dovessero essere<br />

riscontrate dai rappresentanti dell'ENEL difformità nel processo di lavorazione del materiale<br />

rispetto alle specifiche tecniche riscontrate.<br />

In mancanza di adeguati provvedimenti da parte del Fornitore, nei casi sopracitati, o qualora<br />

dovessero essere riscontrate da parte dei rappresentanti dell'ENEL irregolarità a seguito delle<br />

verifiche presso gli stabilimenti di produzione, l'ENEL potrà sospendere l'esecuzione della<br />

fornitura e adottare tutti quei provvedimenti che saranno ritenuti necessari, ivi compresi la<br />

riduzione delle quantità contrattuali o la risoluzione del Contratto stesso e, limitatamente ai<br />

materiali prodotti in regime di garanzia di qualità, la sospensione dell'accettazione delle forniture<br />

con la sola "Dichiarazione di conformità".

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!