CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI ... - Fornitori - Enel

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DO/ACQ/APR CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI Pagina 6 di 14 Rev. 01 – 30 settembre 2009 12. VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE VARIANTI 12.1 Le aggiunte e le varianti dovranno essere richieste esclusivamente per iscritto al Fornitore. 12.2 Qualora le aggiunte o varianti comportino aumenti o diminuzioni di costo, e/o modifiche nelle caratteristiche e garanzie di fornitura, le differenze di prezzo e relative modalità di pagamento, i nuovi termini contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere concordate per iscritto con la DO/ACQ/APR prima della esecuzione delle aggiunte o varianti stesse. 13. FATTURAZIONE PAGAMENTI 13.1 FATTURAZIONE 13.1.1 Emissione delle Fatture Le fatture saranno emesse, se non diversamente indicato nella Lettera d'Ordine, come segue, previo perfezionamento del Contratto: a) Fornitura: 100% alla spedizione dei materiali, oppure, qualora la fornitura comprenda anche il collaudo in sito, 90% alla spedizione e il restante 10% alla consegna definitiva dei materiali e comunque non oltre 6 mesi dalla data contrattuale di consegna, se l’operazione di collaudo in sito non possa avvenire per causa ENEL. b) Montaggio ed eventuali altre prestazioni in opera 100% ad attività ultimate. c) Eventuale ripetizione di prove di tipo (qualora richieste ufficialmente da ENEL) 100% a prove ultimate con esito positivo. 13.1.2 Firma delle Fatture Con riferimento all’apposizione della firma del Fornitore sulle fatture nei casi in cui il collaudo del materiale sia a carico dello stesso, qualora venga utilizzato il sistema EDI (Electronic Data Interchange), sarà sufficiente che la fattura rechi la dicitura “Collaudo di accettazione a cura del Fornitore - Esito favorevole” e il numero di bollettino di collaudo. 13.2 PAGAMENTO 13.2.1 Le fatture devono contenere le seguenti informazioni: Fornitore nazionale: • coordinata bancaria internazionale (codice IBAN) del proprio conto corrente. Fornitore estero: • coordinata bancaria internazionale (codice IBAN) del proprio conto corrente; • codice BIC - "Bank Identifier Code" della propria Banca. 13.2.2. Con riferimento al calcolo degli interessi stabilito all’Art. 13 delle CGF, si specifica che, secondo la prassi vigente, il tasso Euribor va calcolato su una base annua di 360 giorni/anno solare. 14. PENALI 14.1 PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI 14.1.1 In caso di ritardi rispetto ai termini contrattuali stabiliti nella Lettera d'Ordine, negli Ordini di Acquisto o nei contratti applicativi non giustificati da cause di forza maggiore, e fatti salvi eventuali danni maggiori che per tali ritardi dovessero derivare all'ENEL, verranno applicate al Fornitore le penalità previste nella Lettera d'Ordine. Il calcolo dell’eventuale penalità sarà effettuato dalle Unità ENEL preposte. Gli importi relativi saranno trattenuti all’atto del pagamento delle varie fatture. 14.1.2 Eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore, per essere riconosciuti tali, dovranno essere

DO/ACQ/APR CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI Pagina 7 di 14 Rev. 01 – 30 settembre 2009 segnalati prima della scadenza dei termini contrattuali, indicati nella Lettera d'Ordine, negli ordini di acquisto o nei contratti applicativi e la causa degli stessi dovrà essere opportunamente documentata ed accettata da ENEL. 14.2 PENALITÀ PER MANCATO CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI GARANTITE Il Fornitore garantisce che le prestazioni di quanto forma oggetto della fornitura siano rispondenti a quanto stabilito nei documenti contrattuali. Per il calcolo di tali prestazioni vale quanto previsto nella Lettera d'Ordine e nei relativi allegati. Nel caso in cui la fornitura non soddisfacesse le prestazioni garantite verranno applicate al Fornitore le penalità contrattualmente previste. 14.3 PENALITÀ PER INTERVENTO A VUOTO (Mancato collaudo, mancata visita di sorveglianza o mancata esecuzione Prove Fuori Linea) – RIPETIZIONE DEL COLLAUDO Nel caso di intervento a vuoto (mancato collaudo, mancata visita di sorveglianza o mancata esecuzione delle Prove fuori Linea) per motivi dipendenti dal fornitore, l’ENEL si riserva la facoltà di applicare una penale forfettaria in funzione della dislocazione dello stabilimento produttivo del Fornitore come di seguito specificato: - EURO 1.000,00 per interventi a vuoto in Italia; - EURO 3.000,00 per interventi a vuoto in Europa; - EURO 8.000,00 per interventi a vuoto in paese extraeuropei. Le stesse penali verranno applicate nel caso di ripetizione dei collaudi a seguito del precedente fallimento degli stessi. 14.4 AMMONTARE MASSIMO COMPLESSIVO DELLE PENALITA' L'ammontare totale delle penalità per mancato rispetto dei termini contrattuali e mancato conseguimento delle prestazioni garantite, di cui ai precedenti punti 14.1 e 14.2, non potrà superare, in ogni caso, il 15% dell'importo totale del Contratto comprese tolleranza ed opzione, qualora esercitate. Alla concorrenza di tale percentuale non concorrono le penalità per intervento a vuoto di cui al punto 14.3. 15. RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO 15.1 In caso di risoluzione del contratto per inadempimento resta salvo il diritto dell'ENEL all'applicazione delle penalità stabilite nella Lettera d'Ordine ed all’escussione della cauzione di cui all’ Art. 18 delle CGF e del presente documento. 15.2 Si stabilisce quanto segue: a) In caso di esito negativo di una o più prove di accettazione o di tipo o funzionali o, limitatamente ai materiali prodotti con "sistema di qualità", nel caso di gravi inadempienze a quanto stabilito nei documenti relativi a tale sistema, si provvederà di comune accordo all'accertamento delle cause che hanno provocato i difetti riscontrati, con l'obbligo da parte del Fornitore di provvedere alla tempestiva rimozione di tali cause; analogamente si procederà nel caso dovessero essere riscontrate dai rappresentanti dell'ENEL difformità nel processo di lavorazione del materiale rispetto alle specifiche tecniche riscontrate. In mancanza di adeguati provvedimenti da parte del Fornitore, nei casi sopracitati, o qualora dovessero essere riscontrate da parte dei rappresentanti dell'ENEL irregolarità a seguito delle verifiche presso gli stabilimenti di produzione, l'ENEL potrà sospendere l'esecuzione della fornitura e adottare tutti quei provvedimenti che saranno ritenuti necessari, ivi compresi la riduzione delle quantità contrattuali o la risoluzione del Contratto stesso e, limitatamente ai materiali prodotti in regime di garanzia di qualità, la sospensione dell'accettazione delle forniture con la sola "Dichiarazione di conformità".

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12. VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE VARIANTI<br />

12.1 Le aggiunte e le varianti dovranno essere richieste esclusivamente per iscritto al Fornitore.<br />

12.2 Qualora le aggiunte o varianti comportino aumenti o diminuzioni di costo, e/o modifiche nelle<br />

caratteristiche e garanzie di fornitura, le differenze di prezzo e relative modalità di pagamento, i<br />

nuovi termini contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere<br />

concordate per iscritto con la DO/ACQ/APR prima della esecuzione delle aggiunte o varianti stesse.<br />

13. FATTURAZIONE PAGAMENTI<br />

13.1 FATTURAZIONE<br />

13.1.1 Emissione delle Fatture<br />

Le fatture saranno emesse, se non diversamente indicato nella Lettera d'Ordine, come segue, previo<br />

perfezionamento del Contratto:<br />

a) Fornitura:<br />

100% alla spedizione dei materiali, oppure, qualora la fornitura comprenda anche il collaudo in<br />

sito, 90% alla spedizione e il restante 10% alla consegna definitiva dei materiali e comunque non<br />

oltre 6 mesi dalla data contrattuale di consegna, se l’operazione di collaudo in sito non possa<br />

avvenire per causa ENEL.<br />

b) Montaggio ed eventuali altre prestazioni in opera<br />

100% ad attività ultimate.<br />

c) Eventuale ripetizione di prove di tipo (qualora richieste ufficialmente da ENEL)<br />

100% a prove ultimate con esito positivo.<br />

13.1.2 Firma delle Fatture<br />

Con riferimento all’apposizione della firma del Fornitore sulle fatture nei casi in cui il collaudo del<br />

materiale sia a carico dello stesso, qualora venga utilizzato il sistema E<strong>DI</strong> (Electronic Data<br />

Interchange), sarà sufficiente che la fattura rechi la dicitura “Collaudo di accettazione a cura del<br />

Fornitore - Esito favorevole” e il numero di bollettino di collaudo.<br />

13.2 PAGAMENTO<br />

13.2.1 Le fatture devono contenere le seguenti informazioni:<br />

Fornitore nazionale:<br />

• coordinata bancaria internazionale (codice IBAN) del proprio conto corrente.<br />

Fornitore estero:<br />

• coordinata bancaria internazionale (codice IBAN) del proprio conto corrente;<br />

• codice BIC - "Bank Identifier Code" della propria Banca.<br />

13.2.2. Con riferimento al calcolo degli interessi stabilito all’Art. 13 delle CGF, si specifica che, secondo la<br />

prassi vigente, il tasso Euribor va calcolato su una base annua di 360 giorni/anno solare.<br />

14. PENALI<br />

14.1 PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI<br />

14.1.1 In caso di ritardi rispetto ai termini contrattuali stabiliti nella Lettera d'Ordine, negli Ordini di<br />

Acquisto o nei contratti applicativi non giustificati da cause di forza maggiore, e fatti salvi eventuali<br />

danni maggiori che per tali ritardi dovessero derivare all'ENEL, verranno applicate al Fornitore le<br />

penalità previste nella Lettera d'Ordine.<br />

Il calcolo dell’eventuale penalità sarà effettuato dalle Unità ENEL preposte. Gli importi relativi<br />

saranno trattenuti all’atto del pagamento delle varie fatture.<br />

14.1.2 Eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore, per essere riconosciuti tali, dovranno essere

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