21.01.2015 Views

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI ... - Fornitori - Enel

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI ... - Fornitori - Enel

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI ... - Fornitori - Enel

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DO/ACQ/APR<br />

<strong>CON<strong>DI</strong>ZIONI</strong> <strong>PARTICOLARI</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FORNITURA</strong> <strong>RETI</strong><br />

Pagina 4 di 14<br />

Rev. 01 – 30 settembre 2009<br />

1. DEFINIZIONI<br />

1.1 L’Ordine e la sua integrale accettazione da parte del Fornitore, costituiranno il pieno accordo tra i<br />

contraenti, nel seguito denominato "Contratto". Non vi saranno pertanto termini, obblighi,<br />

convenzioni, istanze, dichiarazioni o condizioni oltre quelli contenuti nella Lettera d'Ordine e negli<br />

altri documenti costituenti il Contratto.<br />

3. OBBLIGHI DEL FORNITORE<br />

3.1. Ove previste nella Lettera d'Ordine il Fornitore assume nei confronti dell’ENEL la piena<br />

responsabilità relativamente alle attività in sito quali montaggio o verifica del corretto montaggio,<br />

messa a punto, collaudo in sito e approntamento alla messa in servizio.<br />

3.2. Dovranno essere preventivamente richieste ed autorizzate da ENEL quelle attività (es. montaggi,<br />

trasporti eccezionali, ecc.) che il Fornitore non intende effettuare in proprio. Le eventuali<br />

subforniture dovranno essere comunicate ad ENEL. Per tali attività e/o subforniture il Fornitore è<br />

tenuto a:<br />

• scegliere subcommittenti tra quelli che possano assicurare un livello di qualità in accordo con<br />

quello prescritto da ENEL;<br />

• prescrivere ai subcommittenti gli adempimenti ai quali devono attenersi per il livello di qualità<br />

richiesto;<br />

• svolgere tutte le azioni volte a sorvegliare l’attuazione degli adempimenti prescritti ai<br />

subcommittenti.<br />

Salvo deroga espressa nella Lettera d'Ordine, la costruzione ed il collaudo dei materiali deve essere<br />

effettuata presso gli stabilimenti del Fornitore, dallo stesso dichiarati e che vengono indicati nella<br />

stessa Lettera d'Ordine. Per il collaudo vale quanto previsto al successivo Art.35.<br />

Eventuali concessioni di deroghe non esimono il Fornitore dalla piena responsabilità nei confronti<br />

dell’ENEL.<br />

7. TERMINI <strong>DI</strong> CONSEGNA<br />

7.1. La/le Unità ENEL che gestisce/gestiscono il Contratto è/sono quella/e specificata/e nella Lettera<br />

d’Ordine.<br />

7.2. I termini contrattuali per eventuali montaggi in opera IM (inizio attività in opera per montaggio e/o<br />

messa a punto e collaudo in sito) e FC (fine attività collaudo in sito) saranno precisati da parte delle<br />

Unità ENEL interessate alla fornitura richiamate nella Lettera d'Ordine; in particolare IM sarà<br />

comunicato al Fornitore con almeno 30 giorni di anticipo rispetto all’inizio delle attività ed FC sarà<br />

definito in base alla capacità di montaggio del Fornitore indicata eventualmente nella Lettera<br />

d'Ordine.<br />

7.3. Limitatamente ai materiali prodotti in regime di garanzia di qualità con "Dichiarazione di<br />

conformità", le consegne potranno essere accettate dalle Unità ENEL solo se alle stesse sarà<br />

pervenuta detta Dichiarazione, oppure, in caso di materiale non conforme, la comunicazione di<br />

svincolo della fornitura di cui al punto 4.5 del documento “Controllo Qualità Forniture (CQF) –<br />

Criteri e metodi” di cui allegato “Allegati tecnici alle condizioni di Fornitura”, che sostituirà a tutti<br />

gli effetti la "Dichiarazione di conformità".<br />

8. SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI<br />

8.1. Qualora eccezionalmente il Fornitore preveda di non poter rispettare le date di consegna, lo stesso<br />

dovrà informare tempestivamente tutte le unità ENEL interessate alle gestione del Contratto ed a<br />

tale scopo indicate nella Lettera d'Ordine.<br />

8.2. L’eventuale proroga dei termini contrattuali di consegna dovrà essere formalizzata dall’ENEL,<br />

fermo restando il diritto di quest’ultima all'eventuale applicazione delle Penalità per mancato

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!