CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI ... - Fornitori - Enel

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DO/ACQ/APR CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI Pagina 10 di 14 Rev. 01 – 30 settembre 2009 difetti di costruzione e di cattivo montaggio; 23.2.2 provvedere a proprie spese ad una copertura assicurativa dei propri dipendenti e di quelli di eventuali subcommittenti per qualunque infortunio e danno conseguenti ad incidenti durante le operazioni di montaggio e per la loro permanenza nel luogo di montaggio nelle fasi successive; 23.2.3 provvedere a proprie spese ad una copertura assicurativa che copra ogni responsabilità civile verso terzi e verso l'ENEL stesso, derivante dal lavoro svolto nel luogo di montaggio dai propri dipendenti e da quelli dei propri subcommittenti. 23.2.4 Viene stabilito che le coperture assicurative di cui sopra devono essere stipulate per un massimale illimitato per danni causati a persone e per un massimale adeguato per danni causati al patrimonio. 23.2.5 Prima dell’inizio dei lavori, saranno fornite al Fornitore, o ad un suo incaricato, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il Fornitore, o il suo incaricato, verificherà che il proprio Piano di Sicurezza sia adeguato rispetto ai rischi specifici di cui sopra e che non possano originarsi situazioni di rischio non affrontate nel Piano stesso; in caso negativo provvederà, prima dell’inizio dei lavori, ad integrare il Piano. Il Fornitore, o un suo incaricato, parteciperà al coordinamento degli interventi di prevenzione e di protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, assicurando le informazioni necessarie anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori di altre eventuali imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 24. GARANZIE – ATTIVITA’ POST VENDITA 24.1 Il Fornitore è l'unico garante nei confronti dell'ENEL contro tutti i difetti di progettazione, di materiale e di costruzione e per eventuali danni derivati al materiale a causa del trasporto a destino. 24.2 Durante il periodo di garanzia il Fornitore si impegna ad effettuare tutte le riparazioni e/o sostituzioni necessarie, atte a ripristinare la funzionalità dei materiali, intervenendo immediatamente, al massimo entro 2 giorni dalla richiesta dell'ENEL. I materiali saranno riparati o sostituiti entro il tempo strettamente necessario. Sono fatti salvi naturalmente i casi di disservizi derivanti da un errato uso da parte del personale ENEL. 24.3 Tutti gli oneri relativi alla riparazione e/o sostituzione saranno a carico del Fornitore con particolare riferimento alla rimozione delle apparecchiature ed al trasporto delle stesse nei due sensi. 24.4 Per le attività di post vendita vale quanto previsto nel documento “Post Vendita” di cui all’allegato “Allegati Tecnici alle Condizioni di Fornitura”. 33. ACCETTAZIONE DELL’ORDINE – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO 33.1 L'accettazione dell'Ordine dovrà essere confermata per iscritto dal Fornitore nei termini previsti nella lettera d’ordine. 33.2 Resta comunque inteso che il contratto si intenderà perfezionato solo quando, a seguito delle informazioni trasmesse dalla Prefettura competente, non emergano, a carico dei soggetti interessati e dei loro conviventi, né la sussistenza delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'articolo 10 della legge 575/65, né informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società o impresa. 33.3 In mancanza del Perfezionamento del Contratto, il Fornitore non potrà avviare le consegne né approntare la fornitura al collaudo. 33.4 Nel corso dell’espletamento della fornitura, sarà cura del Fornitore trasmettere all'ENEL, fino a quando non saranno conclusi tutti gli adempimenti previsti dal Contratto, una nuova certificazione/dichiarazione/documentazione, ogni qualvolta avvenga una qualche modificazione negli assetti proprietari, nella struttura e negli organismi tecnici ed amministrativi dell'azienda. In relazione a ciò, in aggiunta ai casi già previsti di risoluzione del Contratto, l'ENEL si riserva tale

DO/ACQ/APR CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI Pagina 11 di 14 Rev. 01 – 30 settembre 2009 possibilità ove dovessero emergere in qualsiasi momento delle situazioni di impedimento del rapporto contrattuale previste dalla legge. 34. OMOLOGAZIONE – CERTIFICAZIONE – APPROVAZIONE PROTOTIPO 34.1 La fornitura dovrà essere conforme ai prototipi già omologati dall'ENEL oppure certificati secondo le procedure dettagliate nell'allegato al presente documento "Omologazione e certificazione dei materiali – Prove di tipo sui prototipi". Se non è stata ancora ottenuta l'omologazione/certificazione, la fornitura sarà subordinata al conseguimento della stessa o al superamento delle prove di tipo e/o funzionali su prototipi secondo quanto indicato nella Lettera d'Ordine. 34.2 Salvo indicazioni contrarie contenute nella Lettera d'Ordine, tutti gli oneri relativi alla omologazione/certificazione/approvazione prototipo sono a carico del Fornitore. 34.3 E’ facoltà dell’ENEL eseguire a proprie spese ed in qualsiasi momento la ripetizione di tutte o parte delle prove di tipo, secondo le modalità previste all’articolo 22.4. 35. ACCETTAZIONE DEL MATERIALE - COLLAUDO 35.1 I materiali forniti ad ENEL, potranno essere sottoposti al processo di accettazione, e dove previsto al collaudo con la presenza del personale Enel, solo quando tutte le attività previste per la Certificazione/Omologazione del prodotto, saranno terminate e riconosciute ufficialmente dalla Unità ENEL indicata dal contratto. 35.2 Per consentire il rispetto dei termini contrattuali per le consegne, il collaudo dovrà essere effettuato con un congruo anticipo, tenendo conto dei tempi medi occorrenti per l'effettuazione delle prove di collaudo e per la spedizione del materiale. 35.3 Il materiale oggetto della fornitura potrà essere accettato dall'ENEL, a seconda delle caratteristiche della fornitura e di quanto previsto nel contratto, solo se lo stesso avrà superato con esito positivo le prove del "collaudo di accettazione" eseguite dal Fornitore alla presenza o meno degli incaricati dell'ENEL. Le attività di collaudo, salvo eventuali diversi accordi con gli incaricati ENEL, non dovranno, di norma, svolgersi al di fuori dell’orario normale di lavoro, quindi prima delle ore 8 e dopo le ore 17 e nei giorni di sabato, domenica e festivi. I giorni di anticipo per l’invio dell’avviso di collaudo, di cui all’allegato documento “Controllo qualità forniture (CQF) – Criteri e Metodi”, si intendono lavorativi, utilizzando come riferimento il calendario Italiano. 35.4 Nel caso in cui il fornitore ometta di gestire il collaudo in conformità alle prescrizioni contrattuali (ad es.: mancato invio dell’approntamento al collaudo, spedizione di prodotti a destino con collaudo sfavorevole, ecc…), ENEL qualora lo ritenga opportuno potrà applicare una delle seguenti azioni/penali: - sospensione della fornitura; - blocco dei pagamenti; - esecuzione di prove di conformità al tipo (PCT) sul prodotto realizzato/consegnato, con costi a carico del fornitore. 35.5 In alcuni casi indicati nel contratto, per i materiali prodotti negli stabilimenti che operano in regime di Garanzia della Qualità (GQ) con Dichiarazione di Conformità (DdC), gli stessi potranno essere accettati sulla base di detta dichiarazione (rif. UNI CEI EN 45014). 35.6 In ogni caso l'accettazione dei materiali sarà subordinata anche al "controllo di rispondenza" e all'accertamento della “certificazione di prodotto”, ove prevista (ad esempio Marchio Italiano di Qualità – IMQ). Indipendentemente dalla categoria di collaudo, per il primo Ordine di Acquisto (prima Specifica di ogni matricola ordinata) relativo ad un nuovo contratto, od a seguito di modifiche apportate al prodotto nel corso delle forniture, è previsto che la fornitura deve essere sempre collaudata in presenza di rappresentanti Enel. 35.7 Gli strumenti e le apparecchiature utilizzati per i collaudi devono essere gestiti sotto controllo di

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<strong>CON<strong>DI</strong>ZIONI</strong> <strong>PARTICOLARI</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FORNITURA</strong> <strong>RETI</strong><br />

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possibilità ove dovessero emergere in qualsiasi momento delle situazioni di impedimento del<br />

rapporto contrattuale previste dalla legge.<br />

34. OMOLOGAZIONE – CERTIFICAZIONE – APPROVAZIONE PROTOTIPO<br />

34.1 La fornitura dovrà essere conforme ai prototipi già omologati dall'ENEL oppure certificati secondo<br />

le procedure dettagliate nell'allegato al presente documento "Omologazione e certificazione dei<br />

materiali – Prove di tipo sui prototipi". Se non è stata ancora ottenuta l'omologazione/certificazione,<br />

la fornitura sarà subordinata al conseguimento della stessa o al superamento delle prove di tipo e/o<br />

funzionali su prototipi secondo quanto indicato nella Lettera d'Ordine.<br />

34.2 Salvo indicazioni contrarie contenute nella Lettera d'Ordine, tutti gli oneri relativi alla<br />

omologazione/certificazione/approvazione prototipo sono a carico del Fornitore.<br />

34.3 E’ facoltà dell’ENEL eseguire a proprie spese ed in qualsiasi momento la ripetizione di tutte o parte<br />

delle prove di tipo, secondo le modalità previste all’articolo 22.4.<br />

35. ACCETTAZIONE DEL MATERIALE - COLLAUDO<br />

35.1 I materiali forniti ad ENEL, potranno essere sottoposti al processo di accettazione, e dove previsto al<br />

collaudo con la presenza del personale <strong>Enel</strong>, solo quando tutte le attività previste per la<br />

Certificazione/Omologazione del prodotto, saranno terminate e riconosciute ufficialmente dalla<br />

Unità ENEL indicata dal contratto.<br />

35.2 Per consentire il rispetto dei termini contrattuali per le consegne, il collaudo dovrà essere effettuato<br />

con un congruo anticipo, tenendo conto dei tempi medi occorrenti per l'effettuazione delle prove di<br />

collaudo e per la spedizione del materiale.<br />

35.3 Il materiale oggetto della fornitura potrà essere accettato dall'ENEL, a seconda delle caratteristiche<br />

della fornitura e di quanto previsto nel contratto, solo se lo stesso avrà superato con esito positivo le<br />

prove del "collaudo di accettazione" eseguite dal Fornitore alla presenza o meno degli incaricati<br />

dell'ENEL. Le attività di collaudo, salvo eventuali diversi accordi con gli incaricati ENEL, non<br />

dovranno, di norma, svolgersi al di fuori dell’orario normale di lavoro, quindi prima delle ore 8 e<br />

dopo le ore 17 e nei giorni di sabato, domenica e festivi. I giorni di anticipo per l’invio dell’avviso di<br />

collaudo, di cui all’allegato documento “Controllo qualità forniture (CQF) – Criteri e Metodi”, si<br />

intendono lavorativi, utilizzando come riferimento il calendario Italiano.<br />

35.4 Nel caso in cui il fornitore ometta di gestire il collaudo in conformità alle prescrizioni contrattuali<br />

(ad es.: mancato invio dell’approntamento al collaudo, spedizione di prodotti a destino con collaudo<br />

sfavorevole, ecc…), ENEL qualora lo ritenga opportuno potrà applicare una delle seguenti<br />

azioni/penali:<br />

- sospensione della fornitura;<br />

- blocco dei pagamenti;<br />

- esecuzione di prove di conformità al tipo (PCT) sul prodotto realizzato/consegnato, con costi a<br />

carico del fornitore.<br />

35.5 In alcuni casi indicati nel contratto, per i materiali prodotti negli stabilimenti che operano in regime<br />

di Garanzia della Qualità (GQ) con Dichiarazione di Conformità (DdC), gli stessi potranno essere<br />

accettati sulla base di detta dichiarazione (rif. UNI CEI EN 45014).<br />

35.6 In ogni caso l'accettazione dei materiali sarà subordinata anche al "controllo di rispondenza" e<br />

all'accertamento della “certificazione di prodotto”, ove prevista (ad esempio Marchio Italiano di<br />

Qualità – IMQ). Indipendentemente dalla categoria di collaudo, per il primo Ordine di Acquisto<br />

(prima Specifica di ogni matricola ordinata) relativo ad un nuovo contratto, od a seguito di<br />

modifiche apportate al prodotto nel corso delle forniture, è previsto che la fornitura deve essere<br />

sempre collaudata in presenza di rappresentanti <strong>Enel</strong>.<br />

35.7 Gli strumenti e le apparecchiature utilizzati per i collaudi devono essere gestiti sotto controllo di

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