CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI ... - Fornitori - Enel

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI ... - Fornitori - Enel CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI ... - Fornitori - Enel

acquisti.enel.it
from acquisti.enel.it More from this publisher
21.01.2015 Views

DO/ACQ/APR CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI Pagina 1 di 14 Rev. 01 – 30 settembre 2009 Titolo: CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI DEI MATERIALI E DEI SERVIZI DELL’ENEL S.p.A. – DIREZIONE OPERATIVA ACQUISTI ENEL SERVIZI - UNITÀ APPROVVIGIONAMENTI RETI Sommario: Il presente documento integra e/o modifica le prescrizioni contenute nelle “Condizioni Generali di Appalto di Fornitura Franco Destino” della Direzione Acquisti ENEL Servizi S.r.l. (nel seguito CGF) in vigore (vedi edizione riportata nella Lettera d’Ordine) per la loro applicazione agli ordini emessi dalla Direzione Operativa Acquisti Enel Servizi - Unità Approvvigionamenti Reti, ivi compresi quelli che prevedono attività in opera La numerazione adottata mantiene quella degli articoli delle CGF ai quali le integrazioni e/o modifiche si riferiscono. Ove l’articolo è mancante vuol dire che non è stato integrato e/o modificato rispetto a quello delle CGF che rimane pertanto valido. Gli articoli aggiuntivi sono riportati con numerazione sequenziale, in coda a quella delle CGF stesse. Il presente documento, in conformità alla nota organizzativa n. 40 del 02/08/2002 emessa dall’Amministratore Delegato di ENEL, è stato classificato di: USO PUBBLICO USO AZIENDALE USO RISERVATO AZIENDALE USO RISTRETTO 01 Firmato M. MAZZOTTI Firmato A. BILLIA 30.09.2009 00 Firmato S. NERI Firmato A. BILLIA 08.02.2008 Rev. RESPONSABILE ACQUISTI RETI RESPONSABILE DO/ACQ/APR DATA Condizioni Particolari di Fornitura Reti – Rev. 01 – 30 settembre 2009.pdf Tutti i diritti riservati.

DO/ACQ/APR<br />

<strong>CON<strong>DI</strong>ZIONI</strong> <strong>PARTICOLARI</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FORNITURA</strong> <strong>RETI</strong><br />

Pagina 1 di 14<br />

Rev. 01 – 30 settembre 2009<br />

Titolo:<br />

<strong>CON<strong>DI</strong>ZIONI</strong> <strong>PARTICOLARI</strong> <strong>DI</strong> <strong>FORNITURA</strong> PER GLI APPROVVIGIONAMENTI DEI<br />

MATERIALI E DEI SERVIZI DELL’ENEL S.p.A. – <strong>DI</strong>REZIONE OPERATIVA ACQUISTI ENEL<br />

SERVIZI - UNITÀ APPROVVIGIONAMENTI <strong>RETI</strong><br />

Sommario:<br />

Il presente documento integra e/o modifica le prescrizioni contenute nelle “Condizioni Generali<br />

di Appalto di Fornitura Franco Destino” della Direzione Acquisti ENEL Servizi S.r.l. (nel<br />

seguito CGF) in vigore (vedi edizione riportata nella Lettera d’Ordine) per la loro applicazione<br />

agli ordini emessi dalla Direzione Operativa Acquisti <strong>Enel</strong> Servizi - Unità Approvvigionamenti<br />

Reti, ivi compresi quelli che prevedono attività in opera<br />

La numerazione adottata mantiene quella degli articoli delle CGF ai quali le integrazioni e/o<br />

modifiche si riferiscono. Ove l’articolo è mancante vuol dire che non è stato integrato e/o<br />

modificato rispetto a quello delle CGF che rimane pertanto valido.<br />

Gli articoli aggiuntivi sono riportati con numerazione sequenziale, in coda a quella delle CGF<br />

stesse.<br />

Il presente documento, in conformità alla nota organizzativa n. 40 del 02/08/2002 emessa dall’Amministratore<br />

Delegato di ENEL, è stato classificato di:<br />

USO PUBBLICO<br />

USO AZIENDALE<br />

USO RISERVATO<br />

AZIENDALE<br />

USO RISTRETTO<br />

01 Firmato M. MAZZOTTI Firmato A. BILLIA 30.09.2009<br />

00 Firmato S. NERI Firmato A. BILLIA 08.02.2008<br />

Rev. RESPONSABILE ACQUISTI <strong>RETI</strong> RESPONSABILE DO/ACQ/APR DATA<br />

Condizioni Particolari di Fornitura Reti – Rev. 01 – 30 settembre 2009.pdf<br />

Tutti i diritti riservati.


DO/ACQ/APR<br />

<strong>CON<strong>DI</strong>ZIONI</strong> <strong>PARTICOLARI</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FORNITURA</strong> <strong>RETI</strong><br />

Pagina 2 di 14<br />

Rev. 01 – 30 settembre 2009<br />

STORIA DELLE REVISIONI<br />

Numero Revisione<br />

00<br />

01<br />

• Prima Edizione<br />

Descrizione delle modifiche<br />

• Seconda Edizione – Modifiche introdotte a seguito dell’emissione delle CGF<br />

Rev.04 settembre 2009.


DO/ACQ/APR<br />

<strong>CON<strong>DI</strong>ZIONI</strong> <strong>PARTICOLARI</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FORNITURA</strong> <strong>RETI</strong><br />

Pagina 3 di 14<br />

Rev. 01 – 30 settembre 2009<br />

IN<strong>DI</strong>CE<br />

1. DEFINIZIONI................................................................................................................................ 4<br />

3. OBBLIGHI DEL FORNITORE.................................................................................................... 4<br />

7. TERMINI <strong>DI</strong> CONSEGNA........................................................................................................... 4<br />

8. SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI................................................................. 4<br />

11. PREZZI CONTRATTUALI.......................................................................................................... 5<br />

12. VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE VARIANTI............................................................... 6<br />

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI............................................................................................ 6<br />

14. PENALI........................................................................................................................................ 6<br />

15. RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO....................................................................... 7<br />

18. CAUZIONI................................................................................................................................. 8<br />

22. SORVEGLIANZA..................................................................................................................... 8<br />

23. ASSICURAZIONI - MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 9<br />

24. GARANZIE – ATTIVITA’ POST VEN<strong>DI</strong>TA.......................................................................... 10<br />

33. ACCETTAZIONE DELL’OR<strong>DI</strong>NE – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO............. 10<br />

34. OMOLOGAZIONE – CERTIFICAZIONE – APPROVAZIONE PROTOTIPO .................... 11<br />

35. ACCETTAZIONE DEL MATERIALE – COLLAUDO.......................................................... 11<br />

36. AFFIDABILITA’ ..................................................................................................................... 12<br />

37. MONTAGGIO IN OPERA E MESSA IN SERVIZIO – ATTIVITA’ IN OPERA ................. 12<br />

38. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI <strong>DI</strong> IMPRESE (RTI)...................................................... 13<br />

39. RAEE......................................................................................................................................... 13<br />

ALLEGATI (in Revisione come da Lettera d’Ordine)<br />

• Allegati Tecnici alle Condizioni Particolari di Fornitura, costituiti da:<br />

1. Post Vendita;<br />

2. Omologazione e certificazione dei materiali, prove di tipo sui prototipi;<br />

3. Prescrizioni per l’imballo, il trasporto e la consegna dei materiali;<br />

4. Controllo Qualità Forniture (CQF) – Criteri e metodi;<br />

5. Appendice – errata corrige;<br />

• Altri allegati alle Condizioni Particolari di Fornitura, costituiti da:<br />

1. Contratto di Raggruppamento Temporaneo di Imprese;<br />

2. Fac-simile cauzioni a garanzia del Contratto;<br />

3. Fac-simile di autorizzazione del subcontratto.


DO/ACQ/APR<br />

<strong>CON<strong>DI</strong>ZIONI</strong> <strong>PARTICOLARI</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FORNITURA</strong> <strong>RETI</strong><br />

Pagina 4 di 14<br />

Rev. 01 – 30 settembre 2009<br />

1. DEFINIZIONI<br />

1.1 L’Ordine e la sua integrale accettazione da parte del Fornitore, costituiranno il pieno accordo tra i<br />

contraenti, nel seguito denominato "Contratto". Non vi saranno pertanto termini, obblighi,<br />

convenzioni, istanze, dichiarazioni o condizioni oltre quelli contenuti nella Lettera d'Ordine e negli<br />

altri documenti costituenti il Contratto.<br />

3. OBBLIGHI DEL FORNITORE<br />

3.1. Ove previste nella Lettera d'Ordine il Fornitore assume nei confronti dell’ENEL la piena<br />

responsabilità relativamente alle attività in sito quali montaggio o verifica del corretto montaggio,<br />

messa a punto, collaudo in sito e approntamento alla messa in servizio.<br />

3.2. Dovranno essere preventivamente richieste ed autorizzate da ENEL quelle attività (es. montaggi,<br />

trasporti eccezionali, ecc.) che il Fornitore non intende effettuare in proprio. Le eventuali<br />

subforniture dovranno essere comunicate ad ENEL. Per tali attività e/o subforniture il Fornitore è<br />

tenuto a:<br />

• scegliere subcommittenti tra quelli che possano assicurare un livello di qualità in accordo con<br />

quello prescritto da ENEL;<br />

• prescrivere ai subcommittenti gli adempimenti ai quali devono attenersi per il livello di qualità<br />

richiesto;<br />

• svolgere tutte le azioni volte a sorvegliare l’attuazione degli adempimenti prescritti ai<br />

subcommittenti.<br />

Salvo deroga espressa nella Lettera d'Ordine, la costruzione ed il collaudo dei materiali deve essere<br />

effettuata presso gli stabilimenti del Fornitore, dallo stesso dichiarati e che vengono indicati nella<br />

stessa Lettera d'Ordine. Per il collaudo vale quanto previsto al successivo Art.35.<br />

Eventuali concessioni di deroghe non esimono il Fornitore dalla piena responsabilità nei confronti<br />

dell’ENEL.<br />

7. TERMINI <strong>DI</strong> CONSEGNA<br />

7.1. La/le Unità ENEL che gestisce/gestiscono il Contratto è/sono quella/e specificata/e nella Lettera<br />

d’Ordine.<br />

7.2. I termini contrattuali per eventuali montaggi in opera IM (inizio attività in opera per montaggio e/o<br />

messa a punto e collaudo in sito) e FC (fine attività collaudo in sito) saranno precisati da parte delle<br />

Unità ENEL interessate alla fornitura richiamate nella Lettera d'Ordine; in particolare IM sarà<br />

comunicato al Fornitore con almeno 30 giorni di anticipo rispetto all’inizio delle attività ed FC sarà<br />

definito in base alla capacità di montaggio del Fornitore indicata eventualmente nella Lettera<br />

d'Ordine.<br />

7.3. Limitatamente ai materiali prodotti in regime di garanzia di qualità con "Dichiarazione di<br />

conformità", le consegne potranno essere accettate dalle Unità ENEL solo se alle stesse sarà<br />

pervenuta detta Dichiarazione, oppure, in caso di materiale non conforme, la comunicazione di<br />

svincolo della fornitura di cui al punto 4.5 del documento “Controllo Qualità Forniture (CQF) –<br />

Criteri e metodi” di cui allegato “Allegati tecnici alle condizioni di Fornitura”, che sostituirà a tutti<br />

gli effetti la "Dichiarazione di conformità".<br />

8. SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI<br />

8.1. Qualora eccezionalmente il Fornitore preveda di non poter rispettare le date di consegna, lo stesso<br />

dovrà informare tempestivamente tutte le unità ENEL interessate alle gestione del Contratto ed a<br />

tale scopo indicate nella Lettera d'Ordine.<br />

8.2. L’eventuale proroga dei termini contrattuali di consegna dovrà essere formalizzata dall’ENEL,<br />

fermo restando il diritto di quest’ultima all'eventuale applicazione delle Penalità per mancato


DO/ACQ/APR<br />

<strong>CON<strong>DI</strong>ZIONI</strong> <strong>PARTICOLARI</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FORNITURA</strong> <strong>RETI</strong><br />

Pagina 5 di 14<br />

Rev. 01 – 30 settembre 2009<br />

rispetto dei termini contrattuali.<br />

8.3. Dopo il collaudo favorevole, o nel caso di materiale prodotto in regime di Garanzia delle Qualità<br />

con emissione della “Dichiarazione di conformità”, qualora, per esigenze dell’ENEL, non sia<br />

possibile procedere alla spedizione di materiale entro il termine fissato per la consegna, questo<br />

dovrà essere immagazzinato presso il Fornitore, che è tenuto a conservarlo con diligenza. Il<br />

Fornitore potrà procedere direttamente a costituire deposito a custodia delle merci e ad emettere la<br />

fattura relativa al materiale depositato. La documentazione relativa alla costituzione del deposito a<br />

custodia dovrà essere inviata in originale al Servizio Amministrativo Territoriale interessato ed in<br />

copia alle Unità ENEL preposte alla gestione del Contratto.<br />

Il magazzinaggio, per un periodo massimo di sessanta giorni, sarà a titolo gratuito. Trascorso tale<br />

periodo, se non già previsto nella Lettera d'Ordine, l'ENEL concorderà con il Fornitore le modalità<br />

per il successivo magazzinaggio.<br />

8.4. In relazione a ciò, sia da parte dell'ENEL, sia da parte del Fornitore si provvederà agli adempimenti<br />

previsti dall'art. 53 del D.P.R. 26/10/72 n° 633.<br />

8.5. Qualora i materiali siano approntati con un ritardo rispetto al termine contrattuale superiore a 30<br />

giorni, saranno concordati una nuova data ed eventuali nuove modalità di consegna, fermo restando<br />

l'applicazione delle penalità contrattuali ed il diritto dell'ENEL al riconoscimento di eventuali<br />

maggiori danni.<br />

8.6. Nel caso di cui sopra l'immagazzinaggio dei materiali sarà gratuito fino alla nuova data di consegna<br />

e la fatturazione non potrà essere effettuata prima di tale data.<br />

11. PREZZI CONTRATTUALI<br />

11.1 Se non diversamente previsto i prezzi unitari di fornitura indicati nella Lettera d'Ordine devono<br />

intendersi franco destino (secondo le modalità DDP – Incoterms 2000) e comprensivi degli oneri<br />

relativi a:<br />

• imballaggi dei materiali secondo le modalità precisate nel documento “Prescrizioni per<br />

l’imballo, il trasporto e la consegna dei materiali” di cui all’allegato “Allegati Tecnici alle<br />

Condizioni di Fornitura”;<br />

• carico, trasporto a destino (dallo stabilimento del Fornitore o da quello di altra azienda presso la<br />

quale l'ENEL abbia dato autorizzazione ad effettuare le prove di accettazione), assicurazione per<br />

danni al materiale trasportato e (ove non diversamente previsto nella Lettera d'Ordine) scarico;<br />

• prelievo e trasporto a destino di apparecchiature di proprietà ENEL eventualmente necessarie per<br />

la realizzazione dei prodotti e/o per eseguire le prove di tipo su di essi;<br />

• sdoganamento ed assicurazione da tutti i rischi fino al luogo di installazione e/o consegna;<br />

• manuali per l'uso e l'installazione dei materiali, ove richiesti nella documentazione tecnica<br />

dell'ENEL o nella Lettera d'Ordine;<br />

• omologazione/certificazione/approvazione prototipo;<br />

• collaudo in fabbrica e collaudo in sito dove previsto: in questo caso sono compresi gli oneri per<br />

le attrezzature e la strumentazione;<br />

• prove di verifica fuori linea secondo quanto indicato nella scheda allegata alla Lettera d'Ordine;<br />

• oneri relativi all’applicazione della “normativa RAEE” (vedi successivo art.39);<br />

• oneri particolari, caratteristici delle varie tipologie di materiali, eventualmente riportati nella<br />

Lettera d'Ordine.<br />

11.2 I prezzi unitari di montaggio, ove previsti, indicati nella Lettera d'Ordine comprendono tutti i costi<br />

connessi con l’operazione di montaggio ed in particolare i costi del personale in impianto, idoneo per<br />

numero e qualifica, compresi gli oneri di trasferta, i costi dei viaggi di andata e ritorno e<br />

dell’impiego delle attrezzature; comprendono inoltre l’eventuale nolo a caldo dei mezzi di<br />

sollevamento necessari (gru, cestelli ecc.).


DO/ACQ/APR<br />

<strong>CON<strong>DI</strong>ZIONI</strong> <strong>PARTICOLARI</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FORNITURA</strong> <strong>RETI</strong><br />

Pagina 6 di 14<br />

Rev. 01 – 30 settembre 2009<br />

12. VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE VARIANTI<br />

12.1 Le aggiunte e le varianti dovranno essere richieste esclusivamente per iscritto al Fornitore.<br />

12.2 Qualora le aggiunte o varianti comportino aumenti o diminuzioni di costo, e/o modifiche nelle<br />

caratteristiche e garanzie di fornitura, le differenze di prezzo e relative modalità di pagamento, i<br />

nuovi termini contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere<br />

concordate per iscritto con la DO/ACQ/APR prima della esecuzione delle aggiunte o varianti stesse.<br />

13. FATTURAZIONE PAGAMENTI<br />

13.1 FATTURAZIONE<br />

13.1.1 Emissione delle Fatture<br />

Le fatture saranno emesse, se non diversamente indicato nella Lettera d'Ordine, come segue, previo<br />

perfezionamento del Contratto:<br />

a) Fornitura:<br />

100% alla spedizione dei materiali, oppure, qualora la fornitura comprenda anche il collaudo in<br />

sito, 90% alla spedizione e il restante 10% alla consegna definitiva dei materiali e comunque non<br />

oltre 6 mesi dalla data contrattuale di consegna, se l’operazione di collaudo in sito non possa<br />

avvenire per causa ENEL.<br />

b) Montaggio ed eventuali altre prestazioni in opera<br />

100% ad attività ultimate.<br />

c) Eventuale ripetizione di prove di tipo (qualora richieste ufficialmente da ENEL)<br />

100% a prove ultimate con esito positivo.<br />

13.1.2 Firma delle Fatture<br />

Con riferimento all’apposizione della firma del Fornitore sulle fatture nei casi in cui il collaudo del<br />

materiale sia a carico dello stesso, qualora venga utilizzato il sistema E<strong>DI</strong> (Electronic Data<br />

Interchange), sarà sufficiente che la fattura rechi la dicitura “Collaudo di accettazione a cura del<br />

Fornitore - Esito favorevole” e il numero di bollettino di collaudo.<br />

13.2 PAGAMENTO<br />

13.2.1 Le fatture devono contenere le seguenti informazioni:<br />

Fornitore nazionale:<br />

• coordinata bancaria internazionale (codice IBAN) del proprio conto corrente.<br />

Fornitore estero:<br />

• coordinata bancaria internazionale (codice IBAN) del proprio conto corrente;<br />

• codice BIC - "Bank Identifier Code" della propria Banca.<br />

13.2.2. Con riferimento al calcolo degli interessi stabilito all’Art. 13 delle CGF, si specifica che, secondo la<br />

prassi vigente, il tasso Euribor va calcolato su una base annua di 360 giorni/anno solare.<br />

14. PENALI<br />

14.1 PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI<br />

14.1.1 In caso di ritardi rispetto ai termini contrattuali stabiliti nella Lettera d'Ordine, negli Ordini di<br />

Acquisto o nei contratti applicativi non giustificati da cause di forza maggiore, e fatti salvi eventuali<br />

danni maggiori che per tali ritardi dovessero derivare all'ENEL, verranno applicate al Fornitore le<br />

penalità previste nella Lettera d'Ordine.<br />

Il calcolo dell’eventuale penalità sarà effettuato dalle Unità ENEL preposte. Gli importi relativi<br />

saranno trattenuti all’atto del pagamento delle varie fatture.<br />

14.1.2 Eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore, per essere riconosciuti tali, dovranno essere


DO/ACQ/APR<br />

<strong>CON<strong>DI</strong>ZIONI</strong> <strong>PARTICOLARI</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FORNITURA</strong> <strong>RETI</strong><br />

Pagina 7 di 14<br />

Rev. 01 – 30 settembre 2009<br />

segnalati prima della scadenza dei termini contrattuali, indicati nella Lettera d'Ordine, negli ordini di<br />

acquisto o nei contratti applicativi e la causa degli stessi dovrà essere opportunamente documentata<br />

ed accettata da ENEL.<br />

14.2 PENALITÀ PER MANCATO CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI GARANTITE<br />

Il Fornitore garantisce che le prestazioni di quanto forma oggetto della fornitura siano rispondenti a<br />

quanto stabilito nei documenti contrattuali.<br />

Per il calcolo di tali prestazioni vale quanto previsto nella Lettera d'Ordine e nei relativi allegati.<br />

Nel caso in cui la fornitura non soddisfacesse le prestazioni garantite verranno applicate al Fornitore<br />

le penalità contrattualmente previste.<br />

14.3 PENALITÀ PER INTERVENTO A VUOTO (Mancato collaudo, mancata visita di sorveglianza o<br />

mancata esecuzione Prove Fuori Linea) – RIPETIZIONE DEL COLLAUDO<br />

Nel caso di intervento a vuoto (mancato collaudo, mancata visita di sorveglianza o mancata<br />

esecuzione delle Prove fuori Linea) per motivi dipendenti dal fornitore, l’ENEL si riserva la facoltà<br />

di applicare una penale forfettaria in funzione della dislocazione dello stabilimento produttivo del<br />

Fornitore come di seguito specificato:<br />

- EURO 1.000,00 per interventi a vuoto in Italia;<br />

- EURO 3.000,00 per interventi a vuoto in Europa;<br />

- EURO 8.000,00 per interventi a vuoto in paese extraeuropei.<br />

Le stesse penali verranno applicate nel caso di ripetizione dei collaudi a seguito del precedente<br />

fallimento degli stessi.<br />

14.4 AMMONTARE MASSIMO COMPLESSIVO DELLE PENALITA'<br />

L'ammontare totale delle penalità per mancato rispetto dei termini contrattuali e mancato<br />

conseguimento delle prestazioni garantite, di cui ai precedenti punti 14.1 e 14.2, non potrà superare,<br />

in ogni caso, il 15% dell'importo totale del Contratto comprese tolleranza ed opzione, qualora<br />

esercitate. Alla concorrenza di tale percentuale non concorrono le penalità per intervento a vuoto di<br />

cui al punto 14.3.<br />

15. RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO<br />

15.1 In caso di risoluzione del contratto per inadempimento resta salvo il diritto dell'ENEL<br />

all'applicazione delle penalità stabilite nella Lettera d'Ordine ed all’escussione della cauzione di cui<br />

all’ Art. 18 delle CGF e del presente documento.<br />

15.2 Si stabilisce quanto segue:<br />

a) In caso di esito negativo di una o più prove di accettazione o di tipo o funzionali o, limitatamente<br />

ai materiali prodotti con "sistema di qualità", nel caso di gravi inadempienze a quanto stabilito<br />

nei documenti relativi a tale sistema, si provvederà di comune accordo all'accertamento delle<br />

cause che hanno provocato i difetti riscontrati, con l'obbligo da parte del Fornitore di provvedere<br />

alla tempestiva rimozione di tali cause; analogamente si procederà nel caso dovessero essere<br />

riscontrate dai rappresentanti dell'ENEL difformità nel processo di lavorazione del materiale<br />

rispetto alle specifiche tecniche riscontrate.<br />

In mancanza di adeguati provvedimenti da parte del Fornitore, nei casi sopracitati, o qualora<br />

dovessero essere riscontrate da parte dei rappresentanti dell'ENEL irregolarità a seguito delle<br />

verifiche presso gli stabilimenti di produzione, l'ENEL potrà sospendere l'esecuzione della<br />

fornitura e adottare tutti quei provvedimenti che saranno ritenuti necessari, ivi compresi la<br />

riduzione delle quantità contrattuali o la risoluzione del Contratto stesso e, limitatamente ai<br />

materiali prodotti in regime di garanzia di qualità, la sospensione dell'accettazione delle forniture<br />

con la sola "Dichiarazione di conformità".


DO/ACQ/APR<br />

<strong>CON<strong>DI</strong>ZIONI</strong> <strong>PARTICOLARI</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FORNITURA</strong> <strong>RETI</strong><br />

Pagina 8 di 14<br />

Rev. 01 – 30 settembre 2009<br />

b) In caso di reiterati ritardi nel rispetto dei termini contrattuali l'ENEL potrà risolvere il contratto<br />

per inadempimento del fornitore. Sarà, inoltre, facoltà dell'ENEL risolvere di diritto il contratto<br />

ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penalità<br />

per mancato rispetto dei termini contrattuali e per mancato conseguimento delle prestazioni<br />

garantite, di cui al precedente Art. 14, raggiunga il 15% dell'importo totale stabilito nella Lettera<br />

d'Ordine, comprese tolleranza ed opzione qualora esercitate.<br />

c) L'ENEL si riserva il diritto di ridurre le quantità contrattuali o di risolvere il Contratto stesso,<br />

qualora il Fornitore non abbia completato la consegna della fornitura nei termini<br />

contrattualmente previsti o qualora le prove di tipo dovessero avere esito negativo o nel caso di<br />

esito sfavorevole delle prove di accettazione o di quelle di conformità al tipo (ripetizione<br />

parziale o totale delle prove di tipo), ferma restando l'applicazione delle Penalità stabilite nella<br />

Lettera d'Ordine e il risarcimento di eventuali ulteriori danni.<br />

d) Quanto previsto al precedente punto c) si applica, in particolare, nel caso in cui il Fornitore non<br />

consegni le quantità richieste con gli Ordini da Acquisto emessi dall'Unità ENEL incaricata della<br />

gestione del Contratto nei termini negli stessi stabiliti. In caso di ritardi nella consegna superiori<br />

a due mesi, l'Ordine di Acquisto potrà essere annullato e le quantità con esso ordinate stralciate<br />

dal Contratto, fermo restando l'applicazione delle Penalità stabilite nella Lettera d'Ordine e il<br />

risarcimento di eventuali ulteriori danni. Le quantità stralciate contribuiranno al calcolo degli<br />

indici di puntualità ai fini dell’attribuzione delle graduatorie di Vendor Rating.<br />

18. CAUZIONI<br />

18.1 L’importo e le modalità di presentazione della cauzione a garanzia dell’adempimento degli obblighi<br />

contrattuali, sono quelle specificate nella “Lettera di Comunicazione Esito Gara”.<br />

18.2 La garanzia prestata dal Fornitore, se non ci saranno inadempienze, sarà restituita, dietro richiesta da<br />

presentare all’Unità ENEL che gestisce il Contratto, entro i tre mesi successivi alla data di scadenza<br />

della garanzia relativa all’ultima consegna effettuata.<br />

18.3 I fac-simile per la stipula del contratto di garanzia sono quelli allegati al presente documento.<br />

22. SORVEGLIANZA<br />

22.1 L'ENEL si riserva il diritto di seguire le fasi di costruzione dei materiali oggetto della fornitura, sia<br />

presso il Fornitore che presso eventuali subcommittenti, mediante rappresentanti di propria fiducia,<br />

ai quali il Fornitore assicurerà libero accesso presso gli stabilimenti di produzione (Fornitore e/o<br />

subcommittenti) durante il normale orario di lavoro, anche allo scopo di verificare che la costruzione<br />

dei manufatti avvenga presso gli stabilimenti dichiarati dal Fornitore, ed indicati nel Contratto.<br />

22.2 L’ENEL si riserva il diritto di effettuare Verifiche Ispettive (VI) al processo/prodotto, volte ad<br />

accertare l’adeguatezza e l’efficacia del Sistema Qualità adottato dal Fornitore. A tal fine, il<br />

Fornitore dovrà comunicare alle competenti Unità ENEL definite nel Contratto, con l’anticipo<br />

minimo indicato nel documento allegato “Controllo qualità forniture (CQF) – Criteri e Metodi”, il<br />

periodo temporale nel corso del quale saranno realizzati i materiali oggetto della fornitura (piano di<br />

produzione - PdP). Nel caso in cui il fornitore ometta di inviare il PdP alle competenti Unità, ENEL<br />

qualora lo ritenga opportuno potrà applicare una delle seguenti azioni/penali:<br />

- sospensione della fornitura;<br />

- blocco dei pagamenti;<br />

- esecuzione di prove di conformità al tipo (PCT) sul prodotto realizzato/consegnato, con costi a<br />

carico del fornitore.<br />

Nei casi in cui le caratteristiche del processo produttivo non consentano di gestire l’attività nel<br />

suddetto modo, la Unità che gestisce i collaudi indicata nel contratto rilascerà specifica deroga scritta<br />

al fornitore nella quale verrà definito il tempo di preavviso a cui si dovrà attenere quest’ultimo per<br />

l’invio del PdP.


DO/ACQ/APR<br />

<strong>CON<strong>DI</strong>ZIONI</strong> <strong>PARTICOLARI</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FORNITURA</strong> <strong>RETI</strong><br />

Pagina 9 di 14<br />

Rev. 01 – 30 settembre 2009<br />

22.3 Gli esiti delle Verifiche Ispettive saranno inoltre utilizzati da ENEL nel calcolo dell’indicatore di<br />

Vendor Rating relativo alla Qualità (IQ) del prodotto/fornitore.<br />

Inoltre qualora il Sistema Qualità del Fornitore fosse certificato, nel caso in cui le Verifiche Ispettive<br />

evidenziassero l’inadeguatezza o l’inefficacia dello stesso, ENEL si riserva di segnalare<br />

l’inadempienza all’organismo che ha rilasciato la certificazione, ed a quello che l’ha accreditato per<br />

l’adozione dei provvedimenti del caso.<br />

Le modalità con cui vengono gestite le Verifiche Ispettive sono dettagliate in allegato alle presenti<br />

Condizioni di Fornitura.<br />

22.4 L’ENEL si riserva, inoltre, il diritto di effettuare su tutte le matricole oggetto del contratto, o solo su<br />

quota parte delle stesse, delle Prove (Fuori Linea e/o di Conformità al Tipo) volte ad accertare la<br />

conformità del prodotto alle prescrizioni tecniche contrattuali.<br />

Le Prove Fuori Linea saranno eseguite secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche allegate al<br />

contratto (schede Prove Fuori Linea), a cura e spese del Fornitore alla presenza di personale ENEL.<br />

Resteranno a carico dell’ENEL in ogni caso le spese di intervento del proprio personale. Nel caso in<br />

cui il Fornitore non abbia la possibilità di effettuare tutte le prove previste per la verifica fuori linea<br />

presso il proprio laboratorio/stabilimento, verrà valutata e concordata con l’ENEL l’eventualità di<br />

rivolgersi ad un laboratorio esterno (accreditato ILAC e/o autorizzato preventivamente da ENEL). A<br />

meno di specifiche deroghe scritte rilasciate dalla Unità indicata nel contratto che gestisce i collaudi,<br />

i lotti dei materiali da cui sono prelevati i campioni per eseguire le Prove Fuori Linea, potranno<br />

essere spediti ad ENEL solo al termine delle prove, qualora l’esito sia stato positivo. Nel caso in cui<br />

emergano Non Conformità durante la esecuzione delle Prove Fuori Linea, le parti (ENEL e<br />

Fornitore) dovranno tempestivamente valutare in modo congiunto l’esito delle prove al fine di<br />

determinare la accettazione o meno del lotto relativo.<br />

E’ facoltà dell’ENEL eseguire in qualsiasi momento, a proprie spese, le Prove di Conformità al Tipo<br />

- PCT (ripetizione di tutte o parte delle prove di tipo), presso un laboratorio di sua scelta accreditato<br />

EA (European co-operation for Accreditation). Nel caso di esito negativo di una o più prove, gli<br />

oneri di prova verranno addebitati al Fornitore; tale addebito potrà, a discrezione dell’ENEL, essere<br />

diretto tra il laboratorio ed il Fornitore stesso.<br />

ENEL disporrà gli accertamenti che riterrà più opportuni, riservandosi di adottare nei riguardi delle<br />

forniture in corso, i provvedimenti più idonei (ad es.: sospensione della produzione/fornitura,<br />

sospensione della omologazione/certificazione, ecc…), ivi inclusa la risoluzione del Contratto.<br />

Gli esiti delle Prove Fuori Linea o di Conformità al Tipo saranno inoltre utilizzati da ENEL nel<br />

calcolo dell’indicatore di Vendor Rating relativo alla Qualità (IQ) del prodotto/fornitore.<br />

23. ASSICURAZIONI – MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI<br />

23.1 Per il personale ENEL che perviene presso lo stabilimento del Fornitore o del subfornitore in<br />

occasione delle prove di omologazione e di accettazione e della verifica del processo produttivo in<br />

garanzia di qualità dei materiali oggetto della fornitura, è fatto obbligo al Fornitore di provvedere, a<br />

propria cura e spese a:<br />

- fornire i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;<br />

- illustrare e richiedere l’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene<br />

del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettiva e dei dispositivi di protezione individuale<br />

messi a loro disposizione;<br />

- informare sulle misure aziendali di pronto soccorso, lotta antincendio e di emergenza adottate in<br />

relazione alla propria attività.<br />

23.2 Nel caso in cui il Contratto preveda oltre alla fornitura, anche il montaggio in opera, il Fornitore è<br />

tenuto a:<br />

23.2.1 provvedere a proprie spese ad una copertura assicurativa, dal momento in cui viene trasferita la<br />

proprietà del macchinario/apparecchiatura all'ENEL fino alla fine del periodo di garanzia, contro i<br />

danni a quanto forma oggetto del Contratto e verso terzi (persone e cose) causati da anomalie per


DO/ACQ/APR<br />

<strong>CON<strong>DI</strong>ZIONI</strong> <strong>PARTICOLARI</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FORNITURA</strong> <strong>RETI</strong><br />

Pagina 10 di 14<br />

Rev. 01 – 30 settembre 2009<br />

difetti di costruzione e di cattivo montaggio;<br />

23.2.2 provvedere a proprie spese ad una copertura assicurativa dei propri dipendenti e di quelli di eventuali<br />

subcommittenti per qualunque infortunio e danno conseguenti ad incidenti durante le operazioni di<br />

montaggio e per la loro permanenza nel luogo di montaggio nelle fasi successive;<br />

23.2.3 provvedere a proprie spese ad una copertura assicurativa che copra ogni responsabilità civile verso<br />

terzi e verso l'ENEL stesso, derivante dal lavoro svolto nel luogo di montaggio dai propri dipendenti<br />

e da quelli dei propri subcommittenti.<br />

23.2.4 Viene stabilito che le coperture assicurative di cui sopra devono essere stipulate per un massimale<br />

illimitato per danni causati a persone e per un massimale adeguato per danni causati al patrimonio.<br />

23.2.5 Prima dell’inizio dei lavori, saranno fornite al Fornitore, o ad un suo incaricato, dettagliate<br />

informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure<br />

di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.<br />

Il Fornitore, o il suo incaricato, verificherà che il proprio Piano di Sicurezza sia adeguato rispetto ai<br />

rischi specifici di cui sopra e che non possano originarsi situazioni di rischio non affrontate nel Piano<br />

stesso; in caso negativo provvederà, prima dell’inizio dei lavori, ad integrare il Piano.<br />

Il Fornitore, o un suo incaricato, parteciperà al coordinamento degli interventi di prevenzione e di<br />

protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, assicurando le informazioni necessarie anche al<br />

fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori di altre eventuali imprese coinvolte<br />

nell’esecuzione dell’opera complessiva.<br />

24. GARANZIE – ATTIVITA’ POST VEN<strong>DI</strong>TA<br />

24.1 Il Fornitore è l'unico garante nei confronti dell'ENEL contro tutti i difetti di progettazione, di<br />

materiale e di costruzione e per eventuali danni derivati al materiale a causa del trasporto a destino.<br />

24.2 Durante il periodo di garanzia il Fornitore si impegna ad effettuare tutte le riparazioni e/o<br />

sostituzioni necessarie, atte a ripristinare la funzionalità dei materiali, intervenendo immediatamente,<br />

al massimo entro 2 giorni dalla richiesta dell'ENEL. I materiali saranno riparati o sostituiti entro il<br />

tempo strettamente necessario. Sono fatti salvi naturalmente i casi di disservizi derivanti da un errato<br />

uso da parte del personale ENEL.<br />

24.3 Tutti gli oneri relativi alla riparazione e/o sostituzione saranno a carico del Fornitore con particolare<br />

riferimento alla rimozione delle apparecchiature ed al trasporto delle stesse nei due sensi.<br />

24.4 Per le attività di post vendita vale quanto previsto nel documento “Post Vendita” di cui all’allegato<br />

“Allegati Tecnici alle Condizioni di Fornitura”.<br />

33. ACCETTAZIONE DELL’OR<strong>DI</strong>NE – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO<br />

33.1 L'accettazione dell'Ordine dovrà essere confermata per iscritto dal Fornitore nei termini previsti nella<br />

lettera d’ordine.<br />

33.2 Resta comunque inteso che il contratto si intenderà perfezionato solo quando, a seguito delle<br />

informazioni trasmesse dalla Prefettura competente, non emergano, a carico dei soggetti interessati e<br />

dei loro conviventi, né la sussistenza delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste<br />

dall'articolo 10 della legge 575/65, né informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione<br />

mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società o impresa.<br />

33.3 In mancanza del Perfezionamento del Contratto, il Fornitore non potrà avviare le consegne né<br />

approntare la fornitura al collaudo.<br />

33.4 Nel corso dell’espletamento della fornitura, sarà cura del Fornitore trasmettere all'ENEL, fino a<br />

quando non saranno conclusi tutti gli adempimenti previsti dal Contratto, una nuova<br />

certificazione/dichiarazione/documentazione, ogni qualvolta avvenga una qualche modificazione<br />

negli assetti proprietari, nella struttura e negli organismi tecnici ed amministrativi dell'azienda. In<br />

relazione a ciò, in aggiunta ai casi già previsti di risoluzione del Contratto, l'ENEL si riserva tale


DO/ACQ/APR<br />

<strong>CON<strong>DI</strong>ZIONI</strong> <strong>PARTICOLARI</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FORNITURA</strong> <strong>RETI</strong><br />

Pagina 11 di 14<br />

Rev. 01 – 30 settembre 2009<br />

possibilità ove dovessero emergere in qualsiasi momento delle situazioni di impedimento del<br />

rapporto contrattuale previste dalla legge.<br />

34. OMOLOGAZIONE – CERTIFICAZIONE – APPROVAZIONE PROTOTIPO<br />

34.1 La fornitura dovrà essere conforme ai prototipi già omologati dall'ENEL oppure certificati secondo<br />

le procedure dettagliate nell'allegato al presente documento "Omologazione e certificazione dei<br />

materiali – Prove di tipo sui prototipi". Se non è stata ancora ottenuta l'omologazione/certificazione,<br />

la fornitura sarà subordinata al conseguimento della stessa o al superamento delle prove di tipo e/o<br />

funzionali su prototipi secondo quanto indicato nella Lettera d'Ordine.<br />

34.2 Salvo indicazioni contrarie contenute nella Lettera d'Ordine, tutti gli oneri relativi alla<br />

omologazione/certificazione/approvazione prototipo sono a carico del Fornitore.<br />

34.3 E’ facoltà dell’ENEL eseguire a proprie spese ed in qualsiasi momento la ripetizione di tutte o parte<br />

delle prove di tipo, secondo le modalità previste all’articolo 22.4.<br />

35. ACCETTAZIONE DEL MATERIALE - COLLAUDO<br />

35.1 I materiali forniti ad ENEL, potranno essere sottoposti al processo di accettazione, e dove previsto al<br />

collaudo con la presenza del personale <strong>Enel</strong>, solo quando tutte le attività previste per la<br />

Certificazione/Omologazione del prodotto, saranno terminate e riconosciute ufficialmente dalla<br />

Unità ENEL indicata dal contratto.<br />

35.2 Per consentire il rispetto dei termini contrattuali per le consegne, il collaudo dovrà essere effettuato<br />

con un congruo anticipo, tenendo conto dei tempi medi occorrenti per l'effettuazione delle prove di<br />

collaudo e per la spedizione del materiale.<br />

35.3 Il materiale oggetto della fornitura potrà essere accettato dall'ENEL, a seconda delle caratteristiche<br />

della fornitura e di quanto previsto nel contratto, solo se lo stesso avrà superato con esito positivo le<br />

prove del "collaudo di accettazione" eseguite dal Fornitore alla presenza o meno degli incaricati<br />

dell'ENEL. Le attività di collaudo, salvo eventuali diversi accordi con gli incaricati ENEL, non<br />

dovranno, di norma, svolgersi al di fuori dell’orario normale di lavoro, quindi prima delle ore 8 e<br />

dopo le ore 17 e nei giorni di sabato, domenica e festivi. I giorni di anticipo per l’invio dell’avviso di<br />

collaudo, di cui all’allegato documento “Controllo qualità forniture (CQF) – Criteri e Metodi”, si<br />

intendono lavorativi, utilizzando come riferimento il calendario Italiano.<br />

35.4 Nel caso in cui il fornitore ometta di gestire il collaudo in conformità alle prescrizioni contrattuali<br />

(ad es.: mancato invio dell’approntamento al collaudo, spedizione di prodotti a destino con collaudo<br />

sfavorevole, ecc…), ENEL qualora lo ritenga opportuno potrà applicare una delle seguenti<br />

azioni/penali:<br />

- sospensione della fornitura;<br />

- blocco dei pagamenti;<br />

- esecuzione di prove di conformità al tipo (PCT) sul prodotto realizzato/consegnato, con costi a<br />

carico del fornitore.<br />

35.5 In alcuni casi indicati nel contratto, per i materiali prodotti negli stabilimenti che operano in regime<br />

di Garanzia della Qualità (GQ) con Dichiarazione di Conformità (DdC), gli stessi potranno essere<br />

accettati sulla base di detta dichiarazione (rif. UNI CEI EN 45014).<br />

35.6 In ogni caso l'accettazione dei materiali sarà subordinata anche al "controllo di rispondenza" e<br />

all'accertamento della “certificazione di prodotto”, ove prevista (ad esempio Marchio Italiano di<br />

Qualità – IMQ). Indipendentemente dalla categoria di collaudo, per il primo Ordine di Acquisto<br />

(prima Specifica di ogni matricola ordinata) relativo ad un nuovo contratto, od a seguito di<br />

modifiche apportate al prodotto nel corso delle forniture, è previsto che la fornitura deve essere<br />

sempre collaudata in presenza di rappresentanti <strong>Enel</strong>.<br />

35.7 Gli strumenti e le apparecchiature utilizzati per i collaudi devono essere gestiti sotto controllo di


DO/ACQ/APR<br />

<strong>CON<strong>DI</strong>ZIONI</strong> <strong>PARTICOLARI</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FORNITURA</strong> <strong>RETI</strong><br />

Pagina 12 di 14<br />

Rev. 01 – 30 settembre 2009<br />

taratura (riferibilità metrologica ai campioni primari). Il fornitore dovrà fornire qualora richieste tutte<br />

le documentazioni e certificazioni necessarie per attestare l’effettivo stato di taratura/controllo della<br />

strumentazione utilizzata. In assenza di strumenti tarati, ENEL può decidere di sospendere o<br />

annullare il collaudo di accettazione, con tutte le conseguenze del caso sulla fornitura.<br />

35.8 A seconda di quanto indicato nel contratto la fornitura sarà assoggettata ad una delle seguenti<br />

procedure di accettazione, dettagliate in allegato alle presenti Condizioni di Fornitura:<br />

• Collaudo di Accettazione alla presenza degli incaricati ENEL;<br />

• Collaudo di Accettazione effettuato anche senza la presenza degli incaricati ENEL;<br />

• Accettazione subordinata al solo controllo di rispondenza ed all’esistenza del marchio di qualità<br />

ove previsto;<br />

• Materiali prodotti su specifiche in regime di Garanzia della Qualità con Dichiarazione di<br />

Conformità<br />

35.9 Tutta la documentazione riguardante l’accertamento della rispondenza della fornitura alle<br />

prescrizioni contrattuali dovrà essere conservata per almeno dieci (10) anni, salvo diversa<br />

indicazione.<br />

36. AFFIDABILITA’<br />

36.1 ENEL si riserva di eseguire, nel corso della Fornitura, delle verifiche affidabilistiche sui prodotti al<br />

fine di verificare le caratteristiche di affidabilità dichiarate dal Fornitore in sede di gara in<br />

conformità, qualora previsto, alle richieste dell’ENEL. Nel caso in cui ENEL riscontrasse delle<br />

prestazioni affidabilistiche differenti da quelle dichiarate dal Fornitore, si riserva di adottare nei<br />

riguardi delle forniture in corso i provvedimenti più idonei (ad es.: sospensione della<br />

produzione/fornitura, sospensione dell’omologazione/certificazione, ecc.) ivi inclusa la risoluzione<br />

del Contratto.<br />

37. MONTAGGIO IN OPERA E MESSA IN SERVIZIO – ATTIVITA’ IN OPERA<br />

37.1 MONTAGGIO IN OPERA E MESSA IN SERVIZIO<br />

37.1.1 Nel Contratto e/o nei contratti applicativi o negli Ordini di Acquisto (Specifiche di ordinazione) sarà<br />

stabilito se le apparecchiature e/o macchinario dovranno essere montate in opera.<br />

37.1.2 Il montaggio dell'intera fornitura dovrà essere eseguito da montatori specializzati, coadiuvati dalla<br />

manovalanza necessaria, idonei per numero e qualifica ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte e<br />

nei termini stabiliti. Le attività di montaggio in opera ed i relativi collaudi, laddove applicabili,<br />

debbono essere pianificati/programmati dal Fornitore in un documento che deve essere<br />

preventivamente consegnato alla Unità ENEL incaricata della gestione del Contratto che provvederà<br />

ad approvarlo oppure a chiedere al Fornitore delle modifiche e/o integrazioni.<br />

Tutto il personale dipendente dal Fornitore deve essere di gradimento dell'ENEL, il quale ha il diritto<br />

di ottenere l'allontanamento dal cantiere e la sollecita sostituzione di qualunque dipendente del<br />

Fornitore e di eventuali subfornitori senza rispondere delle conseguenze.<br />

37.1.3 I lavori di montaggio in opera comprendono oltre che il montaggio propriamente detto anche<br />

l'installazione e l’asportazione delle attrezzature di montaggio e quanto altro riportato in modo<br />

specifico nella Lettera d'Ordine. Sono inoltre a carico del Fornitore i materiali di consumo necessari.<br />

37.1.4 Completate le eventuali operazioni di montaggio, si procederà, se contrattualmente previsto, alla<br />

esecuzione delle prove di fine montaggio previste prima dell'attivazione con redazione di apposito<br />

verbale e, successivamente, alla messa in servizio secondo il programma che sarà stato<br />

precedentemente concordato.<br />

37.1.5 La regolare messa in servizio sarà accertata in apposito verbale debitamente sottoscritto dalle parti.<br />

Da questo momento avverrà da parte dell'ENEL la presa in consegna definitiva di quanto forma<br />

oggetto del Contratto.


DO/ACQ/APR<br />

<strong>CON<strong>DI</strong>ZIONI</strong> <strong>PARTICOLARI</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FORNITURA</strong> <strong>RETI</strong><br />

Pagina 13 di 14<br />

Rev. 01 – 30 settembre 2009<br />

37.1.6 Ove, per cause non imputabili al Fornitore, ultimato l'eventuale montaggio non fosse possibile<br />

procedere alla messa in servizio, anche di ciò sarà redatto verbale e l'ENEL prenderà in consegna<br />

quanto forma oggetto del Contratto.<br />

37.1.7 L’onere per la messa in servizio è di norma previsto nel prezzo di montaggio in opera.<br />

37.2 ATTIVITA’ IN OPERA<br />

37.2.1 Agli eventuali subappalti si applica quanto previsto dall'Art. 118 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163.<br />

In merito alle sopra indicate disposizioni di legge si precisa in particolare che:<br />

- il Fornitore deve inoltrare all’ENEL, prima della stipula del contratto di subappalto, formale<br />

richiesta di avvalersi del subappalto con l’indicazione sia delle attività per le quali si chiede<br />

l’autorizzazione sia del subcontraente prescelto;<br />

- il Fornitore dovrà inoltre far pervenire all’ENEL, allegata alla richiesta di autorizzazione della<br />

subcommessa, la necessaria documentazione antimafia del subappaltatore, necessaria al fine di<br />

poter concedere l’autorizzazione;<br />

- l’ENEL provvederà quindi al rilascio dell’autorizzazione (espressamente subordinata al puntuale<br />

verificarsi di tutte le condizioni indicate dal vigente art. 118 della D.Lgs 12 Aprile 2006 n. 163),<br />

entro i successivi trenta giorni, prorogabili una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi, per<br />

ulteriori trenta giorni. Trascorso tale termine senza che l’ENEL abbia provveduto,<br />

l’autorizzazione si intende concessa. In Allegato è riportato un facsimile di autorizzazione di<br />

subcontratto;<br />

- ove dall’acquisita documentazione antimafia emergessero elementi ostativi nei confronti del<br />

potenziale subcontraente, l’ENEL comunicherà tempestivamente per iscritto al Fornitore il<br />

divieto del ricorso al subappalto con riguardo al predetto soggetto nei cui confronti non potrà<br />

essere rilasciata l’autorizzazione;<br />

- il corrispettivo delle prestazioni verrà erogato dall'ENEL esclusivamente nei confronti del<br />

Fornitore aggiudicatario, il quale trasmetterà alle Unità ENEL responsabili della gestione del<br />

Contratto, in fase di esecuzione della fornitura, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento,<br />

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con<br />

l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.<br />

- dal Contratto sono di norma desumibili i prezzi di aggiudicazione, attinenti le suddette attività,<br />

necessari ai fini della gestione in trasparenza e del controllo della rispondenza al 4° comma<br />

dell’art. 118 del D.lgs. 12 Aprile 2006 n. 163.<br />

37.2.2 Per l’effettuazione delle attività lavorative conseguenti a forniture da realizzarsi presso cantieri<br />

temporanei e mobili dell’ENEL si applicano, tra l’altro, le disposizioni di cui al D.Lgs 9 Aprile 2008<br />

n. 81.<br />

In particolare il Fornitore dovrà attuare quanto previsto dal piano di sicurezza predisposto dall’ENEL<br />

e dovrà integrarlo e/o modificarlo in relazione ai lavori che dovranno essere svolti in cantiere.<br />

I rifiuti derivanti dalle attività lavorative effettuate internamente ai cantieri ENEL, ivi compresi gli<br />

imballaggi e i rifiuti di imballaggio, devono essere gestiti nel rispetto della legislazione vigente.<br />

38. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI <strong>DI</strong> IMPRESE (RTI)<br />

Nel caso in cui il contratto venga affidato ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il<br />

fornitore dovrà inviare ad ENEL il contratto in cui si costituisce il Raggruppamento, stipulato con<br />

atto notarile, redatto secondo il fac-simile allegato al presente documento.<br />

39. RAEE<br />

39.1 DLGS 151 del 25.07.05<br />

39.1.1 Il Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 ha introdotto un sistema di gestione dei rifiuti costituiti<br />

da apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine vita (RAEE) basato su raccolta


DO/ACQ/APR<br />

<strong>CON<strong>DI</strong>ZIONI</strong> <strong>PARTICOLARI</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FORNITURA</strong> <strong>RETI</strong><br />

Pagina 14 di 14<br />

Rev. 01 – 30 settembre 2009<br />

differenziata, trattamento e recupero ad hoc. Gli oneri economici del sistema sono dallo stesso<br />

decreto posti a carico dei produttori delle apparecchiature. Sui produttori grava inoltre l'obbligo,<br />

funzionale al contenimento della produzione di rifiuti ad alta pericolosità, di non utilizzare<br />

determinate sostanze nella fabbricazione di nuovi prodotti (RoHS).<br />

39.1.2 L'intera e nuova disciplina ex Dlgs 151/2005, con precisi obblighi a carico di produttori e distributori<br />

di AEE trova piena applicazione a partire dal 1 gennaio 2008.<br />

39.2 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI <strong>DI</strong> AEE<br />

39.2.1 I Produttori di AEE devono iscriversi al Registro Nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento<br />

dei sistemi di Gestione dei RAEE presso le Camere di Commercio per via telematica, entro 90<br />

giorni dall'entrata in vigore del Dm 25 settembre 2007, n. 185, e comunque prima che il produttore<br />

medesimo inizi ad operare nel mercato italiano (articolo 3, Dm 25 settembre 2007, n. 185). La<br />

possibilità di immettere sul mercato AEE è infatti condizionata alla preventiva iscrizione del<br />

Produttore al Registro e ad una contestuale dichiarazione in merito al sistema con il quale intende<br />

adempiere all’obbligo di finanziamento della gestione dei RAEE<br />

39.2.2 Si pone dunque l’obbligo per i fornitori ENEL di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti<br />

nel campo di applicazione del Dlgs 151 del 25.07.05, di iscrizione al Registro suddetto o, se esteri, di<br />

eleggere una rappresentanza fiscale in territorio italiano che ottemperi all’adempimento.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!