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CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI ... - Fornitori - Enel

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DO/ACQ/APR<br />

<strong>CON<strong>DI</strong>ZIONI</strong> <strong>PARTICOLARI</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>FORNITURA</strong> <strong>RETI</strong><br />

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Rev. 01 – 30 settembre 2009<br />

Titolo:<br />

<strong>CON<strong>DI</strong>ZIONI</strong> <strong>PARTICOLARI</strong> <strong>DI</strong> <strong>FORNITURA</strong> PER GLI APPROVVIGIONAMENTI DEI<br />

MATERIALI E DEI SERVIZI DELL’ENEL S.p.A. – <strong>DI</strong>REZIONE OPERATIVA ACQUISTI ENEL<br />

SERVIZI - UNITÀ APPROVVIGIONAMENTI <strong>RETI</strong><br />

Sommario:<br />

Il presente documento integra e/o modifica le prescrizioni contenute nelle “Condizioni Generali<br />

di Appalto di Fornitura Franco Destino” della Direzione Acquisti ENEL Servizi S.r.l. (nel<br />

seguito CGF) in vigore (vedi edizione riportata nella Lettera d’Ordine) per la loro applicazione<br />

agli ordini emessi dalla Direzione Operativa Acquisti <strong>Enel</strong> Servizi - Unità Approvvigionamenti<br />

Reti, ivi compresi quelli che prevedono attività in opera<br />

La numerazione adottata mantiene quella degli articoli delle CGF ai quali le integrazioni e/o<br />

modifiche si riferiscono. Ove l’articolo è mancante vuol dire che non è stato integrato e/o<br />

modificato rispetto a quello delle CGF che rimane pertanto valido.<br />

Gli articoli aggiuntivi sono riportati con numerazione sequenziale, in coda a quella delle CGF<br />

stesse.<br />

Il presente documento, in conformità alla nota organizzativa n. 40 del 02/08/2002 emessa dall’Amministratore<br />

Delegato di ENEL, è stato classificato di:<br />

USO PUBBLICO<br />

USO AZIENDALE<br />

USO RISERVATO<br />

AZIENDALE<br />

USO RISTRETTO<br />

01 Firmato M. MAZZOTTI Firmato A. BILLIA 30.09.2009<br />

00 Firmato S. NERI Firmato A. BILLIA 08.02.2008<br />

Rev. RESPONSABILE ACQUISTI <strong>RETI</strong> RESPONSABILE DO/ACQ/APR DATA<br />

Condizioni Particolari di Fornitura Reti – Rev. 01 – 30 settembre 2009.pdf<br />

Tutti i diritti riservati.


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<strong>FORNITURA</strong> <strong>RETI</strong><br />

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Rev. 01 – 30 settembre 2009<br />

STORIA DELLE REVISIONI<br />

Numero Revisione<br />

00<br />

01<br />

• Prima Edizione<br />

Descrizione delle modifiche<br />

• Seconda Edizione – Modifiche introdotte a seguito dell’emissione delle CGF<br />

Rev.04 settembre 2009.


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<strong>FORNITURA</strong> <strong>RETI</strong><br />

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IN<strong>DI</strong>CE<br />

1. DEFINIZIONI................................................................................................................................ 4<br />

3. OBBLIGHI DEL FORNITORE.................................................................................................... 4<br />

7. TERMINI <strong>DI</strong> CONSEGNA........................................................................................................... 4<br />

8. SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI................................................................. 4<br />

11. PREZZI CONTRATTUALI.......................................................................................................... 5<br />

12. VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE VARIANTI............................................................... 6<br />

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI............................................................................................ 6<br />

14. PENALI........................................................................................................................................ 6<br />

15. RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO....................................................................... 7<br />

18. CAUZIONI................................................................................................................................. 8<br />

22. SORVEGLIANZA..................................................................................................................... 8<br />

23. ASSICURAZIONI - MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 9<br />

24. GARANZIE – ATTIVITA’ POST VEN<strong>DI</strong>TA.......................................................................... 10<br />

33. ACCETTAZIONE DELL’OR<strong>DI</strong>NE – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO............. 10<br />

34. OMOLOGAZIONE – CERTIFICAZIONE – APPROVAZIONE PROTOTIPO .................... 11<br />

35. ACCETTAZIONE DEL MATERIALE – COLLAUDO.......................................................... 11<br />

36. AFFIDABILITA’ ..................................................................................................................... 12<br />

37. MONTAGGIO IN OPERA E MESSA IN SERVIZIO – ATTIVITA’ IN OPERA ................. 12<br />

38. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI <strong>DI</strong> IMPRESE (RTI)...................................................... 13<br />

39. RAEE......................................................................................................................................... 13<br />

ALLEGATI (in Revisione come da Lettera d’Ordine)<br />

• Allegati Tecnici alle Condizioni Particolari di Fornitura, costituiti da:<br />

1. Post Vendita;<br />

2. Omologazione e certificazione dei materiali, prove di tipo sui prototipi;<br />

3. Prescrizioni per l’imballo, il trasporto e la consegna dei materiali;<br />

4. Controllo Qualità Forniture (CQF) – Criteri e metodi;<br />

5. Appendice – errata corrige;<br />

• Altri allegati alle Condizioni Particolari di Fornitura, costituiti da:<br />

1. Contratto di Raggruppamento Temporaneo di Imprese;<br />

2. Fac-simile cauzioni a garanzia del Contratto;<br />

3. Fac-simile di autorizzazione del subcontratto.


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1. DEFINIZIONI<br />

1.1 L’Ordine e la sua integrale accettazione da parte del Fornitore, costituiranno il pieno accordo tra i<br />

contraenti, nel seguito denominato "Contratto". Non vi saranno pertanto termini, obblighi,<br />

convenzioni, istanze, dichiarazioni o condizioni oltre quelli contenuti nella Lettera d'Ordine e negli<br />

altri documenti costituenti il Contratto.<br />

3. OBBLIGHI DEL FORNITORE<br />

3.1. Ove previste nella Lettera d'Ordine il Fornitore assume nei confronti dell’ENEL la piena<br />

responsabilità relativamente alle attività in sito quali montaggio o verifica del corretto montaggio,<br />

messa a punto, collaudo in sito e approntamento alla messa in servizio.<br />

3.2. Dovranno essere preventivamente richieste ed autorizzate da ENEL quelle attività (es. montaggi,<br />

trasporti eccezionali, ecc.) che il Fornitore non intende effettuare in proprio. Le eventuali<br />

subforniture dovranno essere comunicate ad ENEL. Per tali attività e/o subforniture il Fornitore è<br />

tenuto a:<br />

• scegliere subcommittenti tra quelli che possano assicurare un livello di qualità in accordo con<br />

quello prescritto da ENEL;<br />

• prescrivere ai subcommittenti gli adempimenti ai quali devono attenersi per il livello di qualità<br />

richiesto;<br />

• svolgere tutte le azioni volte a sorvegliare l’attuazione degli adempimenti prescritti ai<br />

subcommittenti.<br />

Salvo deroga espressa nella Lettera d'Ordine, la costruzione ed il collaudo dei materiali deve essere<br />

effettuata presso gli stabilimenti del Fornitore, dallo stesso dichiarati e che vengono indicati nella<br />

stessa Lettera d'Ordine. Per il collaudo vale quanto previsto al successivo Art.35.<br />

Eventuali concessioni di deroghe non esimono il Fornitore dalla piena responsabilità nei confronti<br />

dell’ENEL.<br />

7. TERMINI <strong>DI</strong> CONSEGNA<br />

7.1. La/le Unità ENEL che gestisce/gestiscono il Contratto è/sono quella/e specificata/e nella Lettera<br />

d’Ordine.<br />

7.2. I termini contrattuali per eventuali montaggi in opera IM (inizio attività in opera per montaggio e/o<br />

messa a punto e collaudo in sito) e FC (fine attività collaudo in sito) saranno precisati da parte delle<br />

Unità ENEL interessate alla fornitura richiamate nella Lettera d'Ordine; in particolare IM sarà<br />

comunicato al Fornitore con almeno 30 giorni di anticipo rispetto all’inizio delle attività ed FC sarà<br />

definito in base alla capacità di montaggio del Fornitore indicata eventualmente nella Lettera<br />

d'Ordine.<br />

7.3. Limitatamente ai materiali prodotti in regime di garanzia di qualità con "Dichiarazione di<br />

conformità", le consegne potranno essere accettate dalle Unità ENEL solo se alle stesse sarà<br />

pervenuta detta Dichiarazione, oppure, in caso di materiale non conforme, la comunicazione di<br />

svincolo della fornitura di cui al punto 4.5 del documento “Controllo Qualità Forniture (CQF) –<br />

Criteri e metodi” di cui allegato “Allegati tecnici alle condizioni di Fornitura”, che sostituirà a tutti<br />

gli effetti la "Dichiarazione di conformità".<br />

8. SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI<br />

8.1. Qualora eccezionalmente il Fornitore preveda di non poter rispettare le date di consegna, lo stesso<br />

dovrà informare tempestivamente tutte le unità ENEL interessate alle gestione del Contratto ed a<br />

tale scopo indicate nella Lettera d'Ordine.<br />

8.2. L’eventuale proroga dei termini contrattuali di consegna dovrà essere formalizzata dall’ENEL,<br />

fermo restando il diritto di quest’ultima all'eventuale applicazione delle Penalità per mancato


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rispetto dei termini contrattuali.<br />

8.3. Dopo il collaudo favorevole, o nel caso di materiale prodotto in regime di Garanzia delle Qualità<br />

con emissione della “Dichiarazione di conformità”, qualora, per esigenze dell’ENEL, non sia<br />

possibile procedere alla spedizione di materiale entro il termine fissato per la consegna, questo<br />

dovrà essere immagazzinato presso il Fornitore, che è tenuto a conservarlo con diligenza. Il<br />

Fornitore potrà procedere direttamente a costituire deposito a custodia delle merci e ad emettere la<br />

fattura relativa al materiale depositato. La documentazione relativa alla costituzione del deposito a<br />

custodia dovrà essere inviata in originale al Servizio Amministrativo Territoriale interessato ed in<br />

copia alle Unità ENEL preposte alla gestione del Contratto.<br />

Il magazzinaggio, per un periodo massimo di sessanta giorni, sarà a titolo gratuito. Trascorso tale<br />

periodo, se non già previsto nella Lettera d'Ordine, l'ENEL concorderà con il Fornitore le modalità<br />

per il successivo magazzinaggio.<br />

8.4. In relazione a ciò, sia da parte dell'ENEL, sia da parte del Fornitore si provvederà agli adempimenti<br />

previsti dall'art. 53 del D.P.R. 26/10/72 n° 633.<br />

8.5. Qualora i materiali siano approntati con un ritardo rispetto al termine contrattuale superiore a 30<br />

giorni, saranno concordati una nuova data ed eventuali nuove modalità di consegna, fermo restando<br />

l'applicazione delle penalità contrattuali ed il diritto dell'ENEL al riconoscimento di eventuali<br />

maggiori danni.<br />

8.6. Nel caso di cui sopra l'immagazzinaggio dei materiali sarà gratuito fino alla nuova data di consegna<br />

e la fatturazione non potrà essere effettuata prima di tale data.<br />

11. PREZZI CONTRATTUALI<br />

11.1 Se non diversamente previsto i prezzi unitari di fornitura indicati nella Lettera d'Ordine devono<br />

intendersi franco destino (secondo le modalità DDP – Incoterms 2000) e comprensivi degli oneri<br />

relativi a:<br />

• imballaggi dei materiali secondo le modalità precisate nel documento “Prescrizioni per<br />

l’imballo, il trasporto e la consegna dei materiali” di cui all’allegato “Allegati Tecnici alle<br />

Condizioni di Fornitura”;<br />

• carico, trasporto a destino (dallo stabilimento del Fornitore o da quello di altra azienda presso la<br />

quale l'ENEL abbia dato autorizzazione ad effettuare le prove di accettazione), assicurazione per<br />

danni al materiale trasportato e (ove non diversamente previsto nella Lettera d'Ordine) scarico;<br />

• prelievo e trasporto a destino di apparecchiature di proprietà ENEL eventualmente necessarie per<br />

la realizzazione dei prodotti e/o per eseguire le prove di tipo su di essi;<br />

• sdoganamento ed assicurazione da tutti i rischi fino al luogo di installazione e/o consegna;<br />

• manuali per l'uso e l'installazione dei materiali, ove richiesti nella documentazione tecnica<br />

dell'ENEL o nella Lettera d'Ordine;<br />

• omologazione/certificazione/approvazione prototipo;<br />

• collaudo in fabbrica e collaudo in sito dove previsto: in questo caso sono compresi gli oneri per<br />

le attrezzature e la strumentazione;<br />

• prove di verifica fuori linea secondo quanto indicato nella scheda allegata alla Lettera d'Ordine;<br />

• oneri relativi all’applicazione della “normativa RAEE” (vedi successivo art.39);<br />

• oneri particolari, caratteristici delle varie tipologie di materiali, eventualmente riportati nella<br />

Lettera d'Ordine.<br />

11.2 I prezzi unitari di montaggio, ove previsti, indicati nella Lettera d'Ordine comprendono tutti i costi<br />

connessi con l’operazione di montaggio ed in particolare i costi del personale in impianto, idoneo per<br />

numero e qualifica, compresi gli oneri di trasferta, i costi dei viaggi di andata e ritorno e<br />

dell’impiego delle attrezzature; comprendono inoltre l’eventuale nolo a caldo dei mezzi di<br />

sollevamento necessari (gru, cestelli ecc.).


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12. VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE VARIANTI<br />

12.1 Le aggiunte e le varianti dovranno essere richieste esclusivamente per iscritto al Fornitore.<br />

12.2 Qualora le aggiunte o varianti comportino aumenti o diminuzioni di costo, e/o modifiche nelle<br />

caratteristiche e garanzie di fornitura, le differenze di prezzo e relative modalità di pagamento, i<br />

nuovi termini contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere<br />

concordate per iscritto con la DO/ACQ/APR prima della esecuzione delle aggiunte o varianti stesse.<br />

13. FATTURAZIONE PAGAMENTI<br />

13.1 FATTURAZIONE<br />

13.1.1 Emissione delle Fatture<br />

Le fatture saranno emesse, se non diversamente indicato nella Lettera d'Ordine, come segue, previo<br />

perfezionamento del Contratto:<br />

a) Fornitura:<br />

100% alla spedizione dei materiali, oppure, qualora la fornitura comprenda anche il collaudo in<br />

sito, 90% alla spedizione e il restante 10% alla consegna definitiva dei materiali e comunque non<br />

oltre 6 mesi dalla data contrattuale di consegna, se l’operazione di collaudo in sito non possa<br />

avvenire per causa ENEL.<br />

b) Montaggio ed eventuali altre prestazioni in opera<br />

100% ad attività ultimate.<br />

c) Eventuale ripetizione di prove di tipo (qualora richieste ufficialmente da ENEL)<br />

100% a prove ultimate con esito positivo.<br />

13.1.2 Firma delle Fatture<br />

Con riferimento all’apposizione della firma del Fornitore sulle fatture nei casi in cui il collaudo del<br />

materiale sia a carico dello stesso, qualora venga utilizzato il sistema E<strong>DI</strong> (Electronic Data<br />

Interchange), sarà sufficiente che la fattura rechi la dicitura “Collaudo di accettazione a cura del<br />

Fornitore - Esito favorevole” e il numero di bollettino di collaudo.<br />

13.2 PAGAMENTO<br />

13.2.1 Le fatture devono contenere le seguenti informazioni:<br />

Fornitore nazionale:<br />

• coordinata bancaria internazionale (codice IBAN) del proprio conto corrente.<br />

Fornitore estero:<br />

• coordinata bancaria internazionale (codice IBAN) del proprio conto corrente;<br />

• codice BIC - "Bank Identifier Code" della propria Banca.<br />

13.2.2. Con riferimento al calcolo degli interessi stabilito all’Art. 13 delle CGF, si specifica che, secondo la<br />

prassi vigente, il tasso Euribor va calcolato su una base annua di 360 giorni/anno solare.<br />

14. PENALI<br />

14.1 PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI<br />

14.1.1 In caso di ritardi rispetto ai termini contrattuali stabiliti nella Lettera d'Ordine, negli Ordini di<br />

Acquisto o nei contratti applicativi non giustificati da cause di forza maggiore, e fatti salvi eventuali<br />

danni maggiori che per tali ritardi dovessero derivare all'ENEL, verranno applicate al Fornitore le<br />

penalità previste nella Lettera d'Ordine.<br />

Il calcolo dell’eventuale penalità sarà effettuato dalle Unità ENEL preposte. Gli importi relativi<br />

saranno trattenuti all’atto del pagamento delle varie fatture.<br />

14.1.2 Eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore, per essere riconosciuti tali, dovranno essere


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segnalati prima della scadenza dei termini contrattuali, indicati nella Lettera d'Ordine, negli ordini di<br />

acquisto o nei contratti applicativi e la causa degli stessi dovrà essere opportunamente documentata<br />

ed accettata da ENEL.<br />

14.2 PENALITÀ PER MANCATO CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI GARANTITE<br />

Il Fornitore garantisce che le prestazioni di quanto forma oggetto della fornitura siano rispondenti a<br />

quanto stabilito nei documenti contrattuali.<br />

Per il calcolo di tali prestazioni vale quanto previsto nella Lettera d'Ordine e nei relativi allegati.<br />

Nel caso in cui la fornitura non soddisfacesse le prestazioni garantite verranno applicate al Fornitore<br />

le penalità contrattualmente previste.<br />

14.3 PENALITÀ PER INTERVENTO A VUOTO (Mancato collaudo, mancata visita di sorveglianza o<br />

mancata esecuzione Prove Fuori Linea) – RIPETIZIONE DEL COLLAUDO<br />

Nel caso di intervento a vuoto (mancato collaudo, mancata visita di sorveglianza o mancata<br />

esecuzione delle Prove fuori Linea) per motivi dipendenti dal fornitore, l’ENEL si riserva la facoltà<br />

di applicare una penale forfettaria in funzione della dislocazione dello stabilimento produttivo del<br />

Fornitore come di seguito specificato:<br />

- EURO 1.000,00 per interventi a vuoto in Italia;<br />

- EURO 3.000,00 per interventi a vuoto in Europa;<br />

- EURO 8.000,00 per interventi a vuoto in paese extraeuropei.<br />

Le stesse penali verranno applicate nel caso di ripetizione dei collaudi a seguito del precedente<br />

fallimento degli stessi.<br />

14.4 AMMONTARE MASSIMO COMPLESSIVO DELLE PENALITA'<br />

L'ammontare totale delle penalità per mancato rispetto dei termini contrattuali e mancato<br />

conseguimento delle prestazioni garantite, di cui ai precedenti punti 14.1 e 14.2, non potrà superare,<br />

in ogni caso, il 15% dell'importo totale del Contratto comprese tolleranza ed opzione, qualora<br />

esercitate. Alla concorrenza di tale percentuale non concorrono le penalità per intervento a vuoto di<br />

cui al punto 14.3.<br />

15. RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO<br />

15.1 In caso di risoluzione del contratto per inadempimento resta salvo il diritto dell'ENEL<br />

all'applicazione delle penalità stabilite nella Lettera d'Ordine ed all’escussione della cauzione di cui<br />

all’ Art. 18 delle CGF e del presente documento.<br />

15.2 Si stabilisce quanto segue:<br />

a) In caso di esito negativo di una o più prove di accettazione o di tipo o funzionali o, limitatamente<br />

ai materiali prodotti con "sistema di qualità", nel caso di gravi inadempienze a quanto stabilito<br />

nei documenti relativi a tale sistema, si provvederà di comune accordo all'accertamento delle<br />

cause che hanno provocato i difetti riscontrati, con l'obbligo da parte del Fornitore di provvedere<br />

alla tempestiva rimozione di tali cause; analogamente si procederà nel caso dovessero essere<br />

riscontrate dai rappresentanti dell'ENEL difformità nel processo di lavorazione del materiale<br />

rispetto alle specifiche tecniche riscontrate.<br />

In mancanza di adeguati provvedimenti da parte del Fornitore, nei casi sopracitati, o qualora<br />

dovessero essere riscontrate da parte dei rappresentanti dell'ENEL irregolarità a seguito delle<br />

verifiche presso gli stabilimenti di produzione, l'ENEL potrà sospendere l'esecuzione della<br />

fornitura e adottare tutti quei provvedimenti che saranno ritenuti necessari, ivi compresi la<br />

riduzione delle quantità contrattuali o la risoluzione del Contratto stesso e, limitatamente ai<br />

materiali prodotti in regime di garanzia di qualità, la sospensione dell'accettazione delle forniture<br />

con la sola "Dichiarazione di conformità".


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b) In caso di reiterati ritardi nel rispetto dei termini contrattuali l'ENEL potrà risolvere il contratto<br />

per inadempimento del fornitore. Sarà, inoltre, facoltà dell'ENEL risolvere di diritto il contratto<br />

ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penalità<br />

per mancato rispetto dei termini contrattuali e per mancato conseguimento delle prestazioni<br />

garantite, di cui al precedente Art. 14, raggiunga il 15% dell'importo totale stabilito nella Lettera<br />

d'Ordine, comprese tolleranza ed opzione qualora esercitate.<br />

c) L'ENEL si riserva il diritto di ridurre le quantità contrattuali o di risolvere il Contratto stesso,<br />

qualora il Fornitore non abbia completato la consegna della fornitura nei termini<br />

contrattualmente previsti o qualora le prove di tipo dovessero avere esito negativo o nel caso di<br />

esito sfavorevole delle prove di accettazione o di quelle di conformità al tipo (ripetizione<br />

parziale o totale delle prove di tipo), ferma restando l'applicazione delle Penalità stabilite nella<br />

Lettera d'Ordine e il risarcimento di eventuali ulteriori danni.<br />

d) Quanto previsto al precedente punto c) si applica, in particolare, nel caso in cui il Fornitore non<br />

consegni le quantità richieste con gli Ordini da Acquisto emessi dall'Unità ENEL incaricata della<br />

gestione del Contratto nei termini negli stessi stabiliti. In caso di ritardi nella consegna superiori<br />

a due mesi, l'Ordine di Acquisto potrà essere annullato e le quantità con esso ordinate stralciate<br />

dal Contratto, fermo restando l'applicazione delle Penalità stabilite nella Lettera d'Ordine e il<br />

risarcimento di eventuali ulteriori danni. Le quantità stralciate contribuiranno al calcolo degli<br />

indici di puntualità ai fini dell’attribuzione delle graduatorie di Vendor Rating.<br />

18. CAUZIONI<br />

18.1 L’importo e le modalità di presentazione della cauzione a garanzia dell’adempimento degli obblighi<br />

contrattuali, sono quelle specificate nella “Lettera di Comunicazione Esito Gara”.<br />

18.2 La garanzia prestata dal Fornitore, se non ci saranno inadempienze, sarà restituita, dietro richiesta da<br />

presentare all’Unità ENEL che gestisce il Contratto, entro i tre mesi successivi alla data di scadenza<br />

della garanzia relativa all’ultima consegna effettuata.<br />

18.3 I fac-simile per la stipula del contratto di garanzia sono quelli allegati al presente documento.<br />

22. SORVEGLIANZA<br />

22.1 L'ENEL si riserva il diritto di seguire le fasi di costruzione dei materiali oggetto della fornitura, sia<br />

presso il Fornitore che presso eventuali subcommittenti, mediante rappresentanti di propria fiducia,<br />

ai quali il Fornitore assicurerà libero accesso presso gli stabilimenti di produzione (Fornitore e/o<br />

subcommittenti) durante il normale orario di lavoro, anche allo scopo di verificare che la costruzione<br />

dei manufatti avvenga presso gli stabilimenti dichiarati dal Fornitore, ed indicati nel Contratto.<br />

22.2 L’ENEL si riserva il diritto di effettuare Verifiche Ispettive (VI) al processo/prodotto, volte ad<br />

accertare l’adeguatezza e l’efficacia del Sistema Qualità adottato dal Fornitore. A tal fine, il<br />

Fornitore dovrà comunicare alle competenti Unità ENEL definite nel Contratto, con l’anticipo<br />

minimo indicato nel documento allegato “Controllo qualità forniture (CQF) – Criteri e Metodi”, il<br />

periodo temporale nel corso del quale saranno realizzati i materiali oggetto della fornitura (piano di<br />

produzione - PdP). Nel caso in cui il fornitore ometta di inviare il PdP alle competenti Unità, ENEL<br />

qualora lo ritenga opportuno potrà applicare una delle seguenti azioni/penali:<br />

- sospensione della fornitura;<br />

- blocco dei pagamenti;<br />

- esecuzione di prove di conformità al tipo (PCT) sul prodotto realizzato/consegnato, con costi a<br />

carico del fornitore.<br />

Nei casi in cui le caratteristiche del processo produttivo non consentano di gestire l’attività nel<br />

suddetto modo, la Unità che gestisce i collaudi indicata nel contratto rilascerà specifica deroga scritta<br />

al fornitore nella quale verrà definito il tempo di preavviso a cui si dovrà attenere quest’ultimo per<br />

l’invio del PdP.


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22.3 Gli esiti delle Verifiche Ispettive saranno inoltre utilizzati da ENEL nel calcolo dell’indicatore di<br />

Vendor Rating relativo alla Qualità (IQ) del prodotto/fornitore.<br />

Inoltre qualora il Sistema Qualità del Fornitore fosse certificato, nel caso in cui le Verifiche Ispettive<br />

evidenziassero l’inadeguatezza o l’inefficacia dello stesso, ENEL si riserva di segnalare<br />

l’inadempienza all’organismo che ha rilasciato la certificazione, ed a quello che l’ha accreditato per<br />

l’adozione dei provvedimenti del caso.<br />

Le modalità con cui vengono gestite le Verifiche Ispettive sono dettagliate in allegato alle presenti<br />

Condizioni di Fornitura.<br />

22.4 L’ENEL si riserva, inoltre, il diritto di effettuare su tutte le matricole oggetto del contratto, o solo su<br />

quota parte delle stesse, delle Prove (Fuori Linea e/o di Conformità al Tipo) volte ad accertare la<br />

conformità del prodotto alle prescrizioni tecniche contrattuali.<br />

Le Prove Fuori Linea saranno eseguite secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche allegate al<br />

contratto (schede Prove Fuori Linea), a cura e spese del Fornitore alla presenza di personale ENEL.<br />

Resteranno a carico dell’ENEL in ogni caso le spese di intervento del proprio personale. Nel caso in<br />

cui il Fornitore non abbia la possibilità di effettuare tutte le prove previste per la verifica fuori linea<br />

presso il proprio laboratorio/stabilimento, verrà valutata e concordata con l’ENEL l’eventualità di<br />

rivolgersi ad un laboratorio esterno (accreditato ILAC e/o autorizzato preventivamente da ENEL). A<br />

meno di specifiche deroghe scritte rilasciate dalla Unità indicata nel contratto che gestisce i collaudi,<br />

i lotti dei materiali da cui sono prelevati i campioni per eseguire le Prove Fuori Linea, potranno<br />

essere spediti ad ENEL solo al termine delle prove, qualora l’esito sia stato positivo. Nel caso in cui<br />

emergano Non Conformità durante la esecuzione delle Prove Fuori Linea, le parti (ENEL e<br />

Fornitore) dovranno tempestivamente valutare in modo congiunto l’esito delle prove al fine di<br />

determinare la accettazione o meno del lotto relativo.<br />

E’ facoltà dell’ENEL eseguire in qualsiasi momento, a proprie spese, le Prove di Conformità al Tipo<br />

- PCT (ripetizione di tutte o parte delle prove di tipo), presso un laboratorio di sua scelta accreditato<br />

EA (European co-operation for Accreditation). Nel caso di esito negativo di una o più prove, gli<br />

oneri di prova verranno addebitati al Fornitore; tale addebito potrà, a discrezione dell’ENEL, essere<br />

diretto tra il laboratorio ed il Fornitore stesso.<br />

ENEL disporrà gli accertamenti che riterrà più opportuni, riservandosi di adottare nei riguardi delle<br />

forniture in corso, i provvedimenti più idonei (ad es.: sospensione della produzione/fornitura,<br />

sospensione della omologazione/certificazione, ecc…), ivi inclusa la risoluzione del Contratto.<br />

Gli esiti delle Prove Fuori Linea o di Conformità al Tipo saranno inoltre utilizzati da ENEL nel<br />

calcolo dell’indicatore di Vendor Rating relativo alla Qualità (IQ) del prodotto/fornitore.<br />

23. ASSICURAZIONI – MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI<br />

23.1 Per il personale ENEL che perviene presso lo stabilimento del Fornitore o del subfornitore in<br />

occasione delle prove di omologazione e di accettazione e della verifica del processo produttivo in<br />

garanzia di qualità dei materiali oggetto della fornitura, è fatto obbligo al Fornitore di provvedere, a<br />

propria cura e spese a:<br />

- fornire i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;<br />

- illustrare e richiedere l’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene<br />

del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettiva e dei dispositivi di protezione individuale<br />

messi a loro disposizione;<br />

- informare sulle misure aziendali di pronto soccorso, lotta antincendio e di emergenza adottate in<br />

relazione alla propria attività.<br />

23.2 Nel caso in cui il Contratto preveda oltre alla fornitura, anche il montaggio in opera, il Fornitore è<br />

tenuto a:<br />

23.2.1 provvedere a proprie spese ad una copertura assicurativa, dal momento in cui viene trasferita la<br />

proprietà del macchinario/apparecchiatura all'ENEL fino alla fine del periodo di garanzia, contro i<br />

danni a quanto forma oggetto del Contratto e verso terzi (persone e cose) causati da anomalie per


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difetti di costruzione e di cattivo montaggio;<br />

23.2.2 provvedere a proprie spese ad una copertura assicurativa dei propri dipendenti e di quelli di eventuali<br />

subcommittenti per qualunque infortunio e danno conseguenti ad incidenti durante le operazioni di<br />

montaggio e per la loro permanenza nel luogo di montaggio nelle fasi successive;<br />

23.2.3 provvedere a proprie spese ad una copertura assicurativa che copra ogni responsabilità civile verso<br />

terzi e verso l'ENEL stesso, derivante dal lavoro svolto nel luogo di montaggio dai propri dipendenti<br />

e da quelli dei propri subcommittenti.<br />

23.2.4 Viene stabilito che le coperture assicurative di cui sopra devono essere stipulate per un massimale<br />

illimitato per danni causati a persone e per un massimale adeguato per danni causati al patrimonio.<br />

23.2.5 Prima dell’inizio dei lavori, saranno fornite al Fornitore, o ad un suo incaricato, dettagliate<br />

informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure<br />

di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.<br />

Il Fornitore, o il suo incaricato, verificherà che il proprio Piano di Sicurezza sia adeguato rispetto ai<br />

rischi specifici di cui sopra e che non possano originarsi situazioni di rischio non affrontate nel Piano<br />

stesso; in caso negativo provvederà, prima dell’inizio dei lavori, ad integrare il Piano.<br />

Il Fornitore, o un suo incaricato, parteciperà al coordinamento degli interventi di prevenzione e di<br />

protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, assicurando le informazioni necessarie anche al<br />

fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori di altre eventuali imprese coinvolte<br />

nell’esecuzione dell’opera complessiva.<br />

24. GARANZIE – ATTIVITA’ POST VEN<strong>DI</strong>TA<br />

24.1 Il Fornitore è l'unico garante nei confronti dell'ENEL contro tutti i difetti di progettazione, di<br />

materiale e di costruzione e per eventuali danni derivati al materiale a causa del trasporto a destino.<br />

24.2 Durante il periodo di garanzia il Fornitore si impegna ad effettuare tutte le riparazioni e/o<br />

sostituzioni necessarie, atte a ripristinare la funzionalità dei materiali, intervenendo immediatamente,<br />

al massimo entro 2 giorni dalla richiesta dell'ENEL. I materiali saranno riparati o sostituiti entro il<br />

tempo strettamente necessario. Sono fatti salvi naturalmente i casi di disservizi derivanti da un errato<br />

uso da parte del personale ENEL.<br />

24.3 Tutti gli oneri relativi alla riparazione e/o sostituzione saranno a carico del Fornitore con particolare<br />

riferimento alla rimozione delle apparecchiature ed al trasporto delle stesse nei due sensi.<br />

24.4 Per le attività di post vendita vale quanto previsto nel documento “Post Vendita” di cui all’allegato<br />

“Allegati Tecnici alle Condizioni di Fornitura”.<br />

33. ACCETTAZIONE DELL’OR<strong>DI</strong>NE – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO<br />

33.1 L'accettazione dell'Ordine dovrà essere confermata per iscritto dal Fornitore nei termini previsti nella<br />

lettera d’ordine.<br />

33.2 Resta comunque inteso che il contratto si intenderà perfezionato solo quando, a seguito delle<br />

informazioni trasmesse dalla Prefettura competente, non emergano, a carico dei soggetti interessati e<br />

dei loro conviventi, né la sussistenza delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste<br />

dall'articolo 10 della legge 575/65, né informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione<br />

mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società o impresa.<br />

33.3 In mancanza del Perfezionamento del Contratto, il Fornitore non potrà avviare le consegne né<br />

approntare la fornitura al collaudo.<br />

33.4 Nel corso dell’espletamento della fornitura, sarà cura del Fornitore trasmettere all'ENEL, fino a<br />

quando non saranno conclusi tutti gli adempimenti previsti dal Contratto, una nuova<br />

certificazione/dichiarazione/documentazione, ogni qualvolta avvenga una qualche modificazione<br />

negli assetti proprietari, nella struttura e negli organismi tecnici ed amministrativi dell'azienda. In<br />

relazione a ciò, in aggiunta ai casi già previsti di risoluzione del Contratto, l'ENEL si riserva tale


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possibilità ove dovessero emergere in qualsiasi momento delle situazioni di impedimento del<br />

rapporto contrattuale previste dalla legge.<br />

34. OMOLOGAZIONE – CERTIFICAZIONE – APPROVAZIONE PROTOTIPO<br />

34.1 La fornitura dovrà essere conforme ai prototipi già omologati dall'ENEL oppure certificati secondo<br />

le procedure dettagliate nell'allegato al presente documento "Omologazione e certificazione dei<br />

materiali – Prove di tipo sui prototipi". Se non è stata ancora ottenuta l'omologazione/certificazione,<br />

la fornitura sarà subordinata al conseguimento della stessa o al superamento delle prove di tipo e/o<br />

funzionali su prototipi secondo quanto indicato nella Lettera d'Ordine.<br />

34.2 Salvo indicazioni contrarie contenute nella Lettera d'Ordine, tutti gli oneri relativi alla<br />

omologazione/certificazione/approvazione prototipo sono a carico del Fornitore.<br />

34.3 E’ facoltà dell’ENEL eseguire a proprie spese ed in qualsiasi momento la ripetizione di tutte o parte<br />

delle prove di tipo, secondo le modalità previste all’articolo 22.4.<br />

35. ACCETTAZIONE DEL MATERIALE - COLLAUDO<br />

35.1 I materiali forniti ad ENEL, potranno essere sottoposti al processo di accettazione, e dove previsto al<br />

collaudo con la presenza del personale <strong>Enel</strong>, solo quando tutte le attività previste per la<br />

Certificazione/Omologazione del prodotto, saranno terminate e riconosciute ufficialmente dalla<br />

Unità ENEL indicata dal contratto.<br />

35.2 Per consentire il rispetto dei termini contrattuali per le consegne, il collaudo dovrà essere effettuato<br />

con un congruo anticipo, tenendo conto dei tempi medi occorrenti per l'effettuazione delle prove di<br />

collaudo e per la spedizione del materiale.<br />

35.3 Il materiale oggetto della fornitura potrà essere accettato dall'ENEL, a seconda delle caratteristiche<br />

della fornitura e di quanto previsto nel contratto, solo se lo stesso avrà superato con esito positivo le<br />

prove del "collaudo di accettazione" eseguite dal Fornitore alla presenza o meno degli incaricati<br />

dell'ENEL. Le attività di collaudo, salvo eventuali diversi accordi con gli incaricati ENEL, non<br />

dovranno, di norma, svolgersi al di fuori dell’orario normale di lavoro, quindi prima delle ore 8 e<br />

dopo le ore 17 e nei giorni di sabato, domenica e festivi. I giorni di anticipo per l’invio dell’avviso di<br />

collaudo, di cui all’allegato documento “Controllo qualità forniture (CQF) – Criteri e Metodi”, si<br />

intendono lavorativi, utilizzando come riferimento il calendario Italiano.<br />

35.4 Nel caso in cui il fornitore ometta di gestire il collaudo in conformità alle prescrizioni contrattuali<br />

(ad es.: mancato invio dell’approntamento al collaudo, spedizione di prodotti a destino con collaudo<br />

sfavorevole, ecc…), ENEL qualora lo ritenga opportuno potrà applicare una delle seguenti<br />

azioni/penali:<br />

- sospensione della fornitura;<br />

- blocco dei pagamenti;<br />

- esecuzione di prove di conformità al tipo (PCT) sul prodotto realizzato/consegnato, con costi a<br />

carico del fornitore.<br />

35.5 In alcuni casi indicati nel contratto, per i materiali prodotti negli stabilimenti che operano in regime<br />

di Garanzia della Qualità (GQ) con Dichiarazione di Conformità (DdC), gli stessi potranno essere<br />

accettati sulla base di detta dichiarazione (rif. UNI CEI EN 45014).<br />

35.6 In ogni caso l'accettazione dei materiali sarà subordinata anche al "controllo di rispondenza" e<br />

all'accertamento della “certificazione di prodotto”, ove prevista (ad esempio Marchio Italiano di<br />

Qualità – IMQ). Indipendentemente dalla categoria di collaudo, per il primo Ordine di Acquisto<br />

(prima Specifica di ogni matricola ordinata) relativo ad un nuovo contratto, od a seguito di<br />

modifiche apportate al prodotto nel corso delle forniture, è previsto che la fornitura deve essere<br />

sempre collaudata in presenza di rappresentanti <strong>Enel</strong>.<br />

35.7 Gli strumenti e le apparecchiature utilizzati per i collaudi devono essere gestiti sotto controllo di


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taratura (riferibilità metrologica ai campioni primari). Il fornitore dovrà fornire qualora richieste tutte<br />

le documentazioni e certificazioni necessarie per attestare l’effettivo stato di taratura/controllo della<br />

strumentazione utilizzata. In assenza di strumenti tarati, ENEL può decidere di sospendere o<br />

annullare il collaudo di accettazione, con tutte le conseguenze del caso sulla fornitura.<br />

35.8 A seconda di quanto indicato nel contratto la fornitura sarà assoggettata ad una delle seguenti<br />

procedure di accettazione, dettagliate in allegato alle presenti Condizioni di Fornitura:<br />

• Collaudo di Accettazione alla presenza degli incaricati ENEL;<br />

• Collaudo di Accettazione effettuato anche senza la presenza degli incaricati ENEL;<br />

• Accettazione subordinata al solo controllo di rispondenza ed all’esistenza del marchio di qualità<br />

ove previsto;<br />

• Materiali prodotti su specifiche in regime di Garanzia della Qualità con Dichiarazione di<br />

Conformità<br />

35.9 Tutta la documentazione riguardante l’accertamento della rispondenza della fornitura alle<br />

prescrizioni contrattuali dovrà essere conservata per almeno dieci (10) anni, salvo diversa<br />

indicazione.<br />

36. AFFIDABILITA’<br />

36.1 ENEL si riserva di eseguire, nel corso della Fornitura, delle verifiche affidabilistiche sui prodotti al<br />

fine di verificare le caratteristiche di affidabilità dichiarate dal Fornitore in sede di gara in<br />

conformità, qualora previsto, alle richieste dell’ENEL. Nel caso in cui ENEL riscontrasse delle<br />

prestazioni affidabilistiche differenti da quelle dichiarate dal Fornitore, si riserva di adottare nei<br />

riguardi delle forniture in corso i provvedimenti più idonei (ad es.: sospensione della<br />

produzione/fornitura, sospensione dell’omologazione/certificazione, ecc.) ivi inclusa la risoluzione<br />

del Contratto.<br />

37. MONTAGGIO IN OPERA E MESSA IN SERVIZIO – ATTIVITA’ IN OPERA<br />

37.1 MONTAGGIO IN OPERA E MESSA IN SERVIZIO<br />

37.1.1 Nel Contratto e/o nei contratti applicativi o negli Ordini di Acquisto (Specifiche di ordinazione) sarà<br />

stabilito se le apparecchiature e/o macchinario dovranno essere montate in opera.<br />

37.1.2 Il montaggio dell'intera fornitura dovrà essere eseguito da montatori specializzati, coadiuvati dalla<br />

manovalanza necessaria, idonei per numero e qualifica ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte e<br />

nei termini stabiliti. Le attività di montaggio in opera ed i relativi collaudi, laddove applicabili,<br />

debbono essere pianificati/programmati dal Fornitore in un documento che deve essere<br />

preventivamente consegnato alla Unità ENEL incaricata della gestione del Contratto che provvederà<br />

ad approvarlo oppure a chiedere al Fornitore delle modifiche e/o integrazioni.<br />

Tutto il personale dipendente dal Fornitore deve essere di gradimento dell'ENEL, il quale ha il diritto<br />

di ottenere l'allontanamento dal cantiere e la sollecita sostituzione di qualunque dipendente del<br />

Fornitore e di eventuali subfornitori senza rispondere delle conseguenze.<br />

37.1.3 I lavori di montaggio in opera comprendono oltre che il montaggio propriamente detto anche<br />

l'installazione e l’asportazione delle attrezzature di montaggio e quanto altro riportato in modo<br />

specifico nella Lettera d'Ordine. Sono inoltre a carico del Fornitore i materiali di consumo necessari.<br />

37.1.4 Completate le eventuali operazioni di montaggio, si procederà, se contrattualmente previsto, alla<br />

esecuzione delle prove di fine montaggio previste prima dell'attivazione con redazione di apposito<br />

verbale e, successivamente, alla messa in servizio secondo il programma che sarà stato<br />

precedentemente concordato.<br />

37.1.5 La regolare messa in servizio sarà accertata in apposito verbale debitamente sottoscritto dalle parti.<br />

Da questo momento avverrà da parte dell'ENEL la presa in consegna definitiva di quanto forma<br />

oggetto del Contratto.


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37.1.6 Ove, per cause non imputabili al Fornitore, ultimato l'eventuale montaggio non fosse possibile<br />

procedere alla messa in servizio, anche di ciò sarà redatto verbale e l'ENEL prenderà in consegna<br />

quanto forma oggetto del Contratto.<br />

37.1.7 L’onere per la messa in servizio è di norma previsto nel prezzo di montaggio in opera.<br />

37.2 ATTIVITA’ IN OPERA<br />

37.2.1 Agli eventuali subappalti si applica quanto previsto dall'Art. 118 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163.<br />

In merito alle sopra indicate disposizioni di legge si precisa in particolare che:<br />

- il Fornitore deve inoltrare all’ENEL, prima della stipula del contratto di subappalto, formale<br />

richiesta di avvalersi del subappalto con l’indicazione sia delle attività per le quali si chiede<br />

l’autorizzazione sia del subcontraente prescelto;<br />

- il Fornitore dovrà inoltre far pervenire all’ENEL, allegata alla richiesta di autorizzazione della<br />

subcommessa, la necessaria documentazione antimafia del subappaltatore, necessaria al fine di<br />

poter concedere l’autorizzazione;<br />

- l’ENEL provvederà quindi al rilascio dell’autorizzazione (espressamente subordinata al puntuale<br />

verificarsi di tutte le condizioni indicate dal vigente art. 118 della D.Lgs 12 Aprile 2006 n. 163),<br />

entro i successivi trenta giorni, prorogabili una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi, per<br />

ulteriori trenta giorni. Trascorso tale termine senza che l’ENEL abbia provveduto,<br />

l’autorizzazione si intende concessa. In Allegato è riportato un facsimile di autorizzazione di<br />

subcontratto;<br />

- ove dall’acquisita documentazione antimafia emergessero elementi ostativi nei confronti del<br />

potenziale subcontraente, l’ENEL comunicherà tempestivamente per iscritto al Fornitore il<br />

divieto del ricorso al subappalto con riguardo al predetto soggetto nei cui confronti non potrà<br />

essere rilasciata l’autorizzazione;<br />

- il corrispettivo delle prestazioni verrà erogato dall'ENEL esclusivamente nei confronti del<br />

Fornitore aggiudicatario, il quale trasmetterà alle Unità ENEL responsabili della gestione del<br />

Contratto, in fase di esecuzione della fornitura, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento,<br />

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con<br />

l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.<br />

- dal Contratto sono di norma desumibili i prezzi di aggiudicazione, attinenti le suddette attività,<br />

necessari ai fini della gestione in trasparenza e del controllo della rispondenza al 4° comma<br />

dell’art. 118 del D.lgs. 12 Aprile 2006 n. 163.<br />

37.2.2 Per l’effettuazione delle attività lavorative conseguenti a forniture da realizzarsi presso cantieri<br />

temporanei e mobili dell’ENEL si applicano, tra l’altro, le disposizioni di cui al D.Lgs 9 Aprile 2008<br />

n. 81.<br />

In particolare il Fornitore dovrà attuare quanto previsto dal piano di sicurezza predisposto dall’ENEL<br />

e dovrà integrarlo e/o modificarlo in relazione ai lavori che dovranno essere svolti in cantiere.<br />

I rifiuti derivanti dalle attività lavorative effettuate internamente ai cantieri ENEL, ivi compresi gli<br />

imballaggi e i rifiuti di imballaggio, devono essere gestiti nel rispetto della legislazione vigente.<br />

38. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI <strong>DI</strong> IMPRESE (RTI)<br />

Nel caso in cui il contratto venga affidato ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il<br />

fornitore dovrà inviare ad ENEL il contratto in cui si costituisce il Raggruppamento, stipulato con<br />

atto notarile, redatto secondo il fac-simile allegato al presente documento.<br />

39. RAEE<br />

39.1 DLGS 151 del 25.07.05<br />

39.1.1 Il Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 ha introdotto un sistema di gestione dei rifiuti costituiti<br />

da apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine vita (RAEE) basato su raccolta


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differenziata, trattamento e recupero ad hoc. Gli oneri economici del sistema sono dallo stesso<br />

decreto posti a carico dei produttori delle apparecchiature. Sui produttori grava inoltre l'obbligo,<br />

funzionale al contenimento della produzione di rifiuti ad alta pericolosità, di non utilizzare<br />

determinate sostanze nella fabbricazione di nuovi prodotti (RoHS).<br />

39.1.2 L'intera e nuova disciplina ex Dlgs 151/2005, con precisi obblighi a carico di produttori e distributori<br />

di AEE trova piena applicazione a partire dal 1 gennaio 2008.<br />

39.2 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI <strong>DI</strong> AEE<br />

39.2.1 I Produttori di AEE devono iscriversi al Registro Nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento<br />

dei sistemi di Gestione dei RAEE presso le Camere di Commercio per via telematica, entro 90<br />

giorni dall'entrata in vigore del Dm 25 settembre 2007, n. 185, e comunque prima che il produttore<br />

medesimo inizi ad operare nel mercato italiano (articolo 3, Dm 25 settembre 2007, n. 185). La<br />

possibilità di immettere sul mercato AEE è infatti condizionata alla preventiva iscrizione del<br />

Produttore al Registro e ad una contestuale dichiarazione in merito al sistema con il quale intende<br />

adempiere all’obbligo di finanziamento della gestione dei RAEE<br />

39.2.2 Si pone dunque l’obbligo per i fornitori ENEL di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti<br />

nel campo di applicazione del Dlgs 151 del 25.07.05, di iscrizione al Registro suddetto o, se esteri, di<br />

eleggere una rappresentanza fiscale in territorio italiano che ottemperi all’adempimento.

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