CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RETI ... - Fornitori - Enel
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DO/ACQ/APR<br />
<strong>CON<strong>DI</strong>ZIONI</strong> <strong>PARTICOLARI</strong> <strong>DI</strong><br />
<strong>FORNITURA</strong> <strong>RETI</strong><br />
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Rev. 01 – 30 settembre 2009<br />
Titolo:<br />
<strong>CON<strong>DI</strong>ZIONI</strong> <strong>PARTICOLARI</strong> <strong>DI</strong> <strong>FORNITURA</strong> PER GLI APPROVVIGIONAMENTI DEI<br />
MATERIALI E DEI SERVIZI DELL’ENEL S.p.A. – <strong>DI</strong>REZIONE OPERATIVA ACQUISTI ENEL<br />
SERVIZI - UNITÀ APPROVVIGIONAMENTI <strong>RETI</strong><br />
Sommario:<br />
Il presente documento integra e/o modifica le prescrizioni contenute nelle “Condizioni Generali<br />
di Appalto di Fornitura Franco Destino” della Direzione Acquisti ENEL Servizi S.r.l. (nel<br />
seguito CGF) in vigore (vedi edizione riportata nella Lettera d’Ordine) per la loro applicazione<br />
agli ordini emessi dalla Direzione Operativa Acquisti <strong>Enel</strong> Servizi - Unità Approvvigionamenti<br />
Reti, ivi compresi quelli che prevedono attività in opera<br />
La numerazione adottata mantiene quella degli articoli delle CGF ai quali le integrazioni e/o<br />
modifiche si riferiscono. Ove l’articolo è mancante vuol dire che non è stato integrato e/o<br />
modificato rispetto a quello delle CGF che rimane pertanto valido.<br />
Gli articoli aggiuntivi sono riportati con numerazione sequenziale, in coda a quella delle CGF<br />
stesse.<br />
Il presente documento, in conformità alla nota organizzativa n. 40 del 02/08/2002 emessa dall’Amministratore<br />
Delegato di ENEL, è stato classificato di:<br />
USO PUBBLICO<br />
USO AZIENDALE<br />
USO RISERVATO<br />
AZIENDALE<br />
USO RISTRETTO<br />
01 Firmato M. MAZZOTTI Firmato A. BILLIA 30.09.2009<br />
00 Firmato S. NERI Firmato A. BILLIA 08.02.2008<br />
Rev. RESPONSABILE ACQUISTI <strong>RETI</strong> RESPONSABILE DO/ACQ/APR DATA<br />
Condizioni Particolari di Fornitura Reti – Rev. 01 – 30 settembre 2009.pdf<br />
Tutti i diritti riservati.
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STORIA DELLE REVISIONI<br />
Numero Revisione<br />
00<br />
01<br />
• Prima Edizione<br />
Descrizione delle modifiche<br />
• Seconda Edizione – Modifiche introdotte a seguito dell’emissione delle CGF<br />
Rev.04 settembre 2009.
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IN<strong>DI</strong>CE<br />
1. DEFINIZIONI................................................................................................................................ 4<br />
3. OBBLIGHI DEL FORNITORE.................................................................................................... 4<br />
7. TERMINI <strong>DI</strong> CONSEGNA........................................................................................................... 4<br />
8. SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI................................................................. 4<br />
11. PREZZI CONTRATTUALI.......................................................................................................... 5<br />
12. VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE VARIANTI............................................................... 6<br />
13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI............................................................................................ 6<br />
14. PENALI........................................................................................................................................ 6<br />
15. RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO....................................................................... 7<br />
18. CAUZIONI................................................................................................................................. 8<br />
22. SORVEGLIANZA..................................................................................................................... 8<br />
23. ASSICURAZIONI - MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 9<br />
24. GARANZIE – ATTIVITA’ POST VEN<strong>DI</strong>TA.......................................................................... 10<br />
33. ACCETTAZIONE DELL’OR<strong>DI</strong>NE – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO............. 10<br />
34. OMOLOGAZIONE – CERTIFICAZIONE – APPROVAZIONE PROTOTIPO .................... 11<br />
35. ACCETTAZIONE DEL MATERIALE – COLLAUDO.......................................................... 11<br />
36. AFFIDABILITA’ ..................................................................................................................... 12<br />
37. MONTAGGIO IN OPERA E MESSA IN SERVIZIO – ATTIVITA’ IN OPERA ................. 12<br />
38. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI <strong>DI</strong> IMPRESE (RTI)...................................................... 13<br />
39. RAEE......................................................................................................................................... 13<br />
ALLEGATI (in Revisione come da Lettera d’Ordine)<br />
• Allegati Tecnici alle Condizioni Particolari di Fornitura, costituiti da:<br />
1. Post Vendita;<br />
2. Omologazione e certificazione dei materiali, prove di tipo sui prototipi;<br />
3. Prescrizioni per l’imballo, il trasporto e la consegna dei materiali;<br />
4. Controllo Qualità Forniture (CQF) – Criteri e metodi;<br />
5. Appendice – errata corrige;<br />
• Altri allegati alle Condizioni Particolari di Fornitura, costituiti da:<br />
1. Contratto di Raggruppamento Temporaneo di Imprese;<br />
2. Fac-simile cauzioni a garanzia del Contratto;<br />
3. Fac-simile di autorizzazione del subcontratto.
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1. DEFINIZIONI<br />
1.1 L’Ordine e la sua integrale accettazione da parte del Fornitore, costituiranno il pieno accordo tra i<br />
contraenti, nel seguito denominato "Contratto". Non vi saranno pertanto termini, obblighi,<br />
convenzioni, istanze, dichiarazioni o condizioni oltre quelli contenuti nella Lettera d'Ordine e negli<br />
altri documenti costituenti il Contratto.<br />
3. OBBLIGHI DEL FORNITORE<br />
3.1. Ove previste nella Lettera d'Ordine il Fornitore assume nei confronti dell’ENEL la piena<br />
responsabilità relativamente alle attività in sito quali montaggio o verifica del corretto montaggio,<br />
messa a punto, collaudo in sito e approntamento alla messa in servizio.<br />
3.2. Dovranno essere preventivamente richieste ed autorizzate da ENEL quelle attività (es. montaggi,<br />
trasporti eccezionali, ecc.) che il Fornitore non intende effettuare in proprio. Le eventuali<br />
subforniture dovranno essere comunicate ad ENEL. Per tali attività e/o subforniture il Fornitore è<br />
tenuto a:<br />
• scegliere subcommittenti tra quelli che possano assicurare un livello di qualità in accordo con<br />
quello prescritto da ENEL;<br />
• prescrivere ai subcommittenti gli adempimenti ai quali devono attenersi per il livello di qualità<br />
richiesto;<br />
• svolgere tutte le azioni volte a sorvegliare l’attuazione degli adempimenti prescritti ai<br />
subcommittenti.<br />
Salvo deroga espressa nella Lettera d'Ordine, la costruzione ed il collaudo dei materiali deve essere<br />
effettuata presso gli stabilimenti del Fornitore, dallo stesso dichiarati e che vengono indicati nella<br />
stessa Lettera d'Ordine. Per il collaudo vale quanto previsto al successivo Art.35.<br />
Eventuali concessioni di deroghe non esimono il Fornitore dalla piena responsabilità nei confronti<br />
dell’ENEL.<br />
7. TERMINI <strong>DI</strong> CONSEGNA<br />
7.1. La/le Unità ENEL che gestisce/gestiscono il Contratto è/sono quella/e specificata/e nella Lettera<br />
d’Ordine.<br />
7.2. I termini contrattuali per eventuali montaggi in opera IM (inizio attività in opera per montaggio e/o<br />
messa a punto e collaudo in sito) e FC (fine attività collaudo in sito) saranno precisati da parte delle<br />
Unità ENEL interessate alla fornitura richiamate nella Lettera d'Ordine; in particolare IM sarà<br />
comunicato al Fornitore con almeno 30 giorni di anticipo rispetto all’inizio delle attività ed FC sarà<br />
definito in base alla capacità di montaggio del Fornitore indicata eventualmente nella Lettera<br />
d'Ordine.<br />
7.3. Limitatamente ai materiali prodotti in regime di garanzia di qualità con "Dichiarazione di<br />
conformità", le consegne potranno essere accettate dalle Unità ENEL solo se alle stesse sarà<br />
pervenuta detta Dichiarazione, oppure, in caso di materiale non conforme, la comunicazione di<br />
svincolo della fornitura di cui al punto 4.5 del documento “Controllo Qualità Forniture (CQF) –<br />
Criteri e metodi” di cui allegato “Allegati tecnici alle condizioni di Fornitura”, che sostituirà a tutti<br />
gli effetti la "Dichiarazione di conformità".<br />
8. SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI<br />
8.1. Qualora eccezionalmente il Fornitore preveda di non poter rispettare le date di consegna, lo stesso<br />
dovrà informare tempestivamente tutte le unità ENEL interessate alle gestione del Contratto ed a<br />
tale scopo indicate nella Lettera d'Ordine.<br />
8.2. L’eventuale proroga dei termini contrattuali di consegna dovrà essere formalizzata dall’ENEL,<br />
fermo restando il diritto di quest’ultima all'eventuale applicazione delle Penalità per mancato
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rispetto dei termini contrattuali.<br />
8.3. Dopo il collaudo favorevole, o nel caso di materiale prodotto in regime di Garanzia delle Qualità<br />
con emissione della “Dichiarazione di conformità”, qualora, per esigenze dell’ENEL, non sia<br />
possibile procedere alla spedizione di materiale entro il termine fissato per la consegna, questo<br />
dovrà essere immagazzinato presso il Fornitore, che è tenuto a conservarlo con diligenza. Il<br />
Fornitore potrà procedere direttamente a costituire deposito a custodia delle merci e ad emettere la<br />
fattura relativa al materiale depositato. La documentazione relativa alla costituzione del deposito a<br />
custodia dovrà essere inviata in originale al Servizio Amministrativo Territoriale interessato ed in<br />
copia alle Unità ENEL preposte alla gestione del Contratto.<br />
Il magazzinaggio, per un periodo massimo di sessanta giorni, sarà a titolo gratuito. Trascorso tale<br />
periodo, se non già previsto nella Lettera d'Ordine, l'ENEL concorderà con il Fornitore le modalità<br />
per il successivo magazzinaggio.<br />
8.4. In relazione a ciò, sia da parte dell'ENEL, sia da parte del Fornitore si provvederà agli adempimenti<br />
previsti dall'art. 53 del D.P.R. 26/10/72 n° 633.<br />
8.5. Qualora i materiali siano approntati con un ritardo rispetto al termine contrattuale superiore a 30<br />
giorni, saranno concordati una nuova data ed eventuali nuove modalità di consegna, fermo restando<br />
l'applicazione delle penalità contrattuali ed il diritto dell'ENEL al riconoscimento di eventuali<br />
maggiori danni.<br />
8.6. Nel caso di cui sopra l'immagazzinaggio dei materiali sarà gratuito fino alla nuova data di consegna<br />
e la fatturazione non potrà essere effettuata prima di tale data.<br />
11. PREZZI CONTRATTUALI<br />
11.1 Se non diversamente previsto i prezzi unitari di fornitura indicati nella Lettera d'Ordine devono<br />
intendersi franco destino (secondo le modalità DDP – Incoterms 2000) e comprensivi degli oneri<br />
relativi a:<br />
• imballaggi dei materiali secondo le modalità precisate nel documento “Prescrizioni per<br />
l’imballo, il trasporto e la consegna dei materiali” di cui all’allegato “Allegati Tecnici alle<br />
Condizioni di Fornitura”;<br />
• carico, trasporto a destino (dallo stabilimento del Fornitore o da quello di altra azienda presso la<br />
quale l'ENEL abbia dato autorizzazione ad effettuare le prove di accettazione), assicurazione per<br />
danni al materiale trasportato e (ove non diversamente previsto nella Lettera d'Ordine) scarico;<br />
• prelievo e trasporto a destino di apparecchiature di proprietà ENEL eventualmente necessarie per<br />
la realizzazione dei prodotti e/o per eseguire le prove di tipo su di essi;<br />
• sdoganamento ed assicurazione da tutti i rischi fino al luogo di installazione e/o consegna;<br />
• manuali per l'uso e l'installazione dei materiali, ove richiesti nella documentazione tecnica<br />
dell'ENEL o nella Lettera d'Ordine;<br />
• omologazione/certificazione/approvazione prototipo;<br />
• collaudo in fabbrica e collaudo in sito dove previsto: in questo caso sono compresi gli oneri per<br />
le attrezzature e la strumentazione;<br />
• prove di verifica fuori linea secondo quanto indicato nella scheda allegata alla Lettera d'Ordine;<br />
• oneri relativi all’applicazione della “normativa RAEE” (vedi successivo art.39);<br />
• oneri particolari, caratteristici delle varie tipologie di materiali, eventualmente riportati nella<br />
Lettera d'Ordine.<br />
11.2 I prezzi unitari di montaggio, ove previsti, indicati nella Lettera d'Ordine comprendono tutti i costi<br />
connessi con l’operazione di montaggio ed in particolare i costi del personale in impianto, idoneo per<br />
numero e qualifica, compresi gli oneri di trasferta, i costi dei viaggi di andata e ritorno e<br />
dell’impiego delle attrezzature; comprendono inoltre l’eventuale nolo a caldo dei mezzi di<br />
sollevamento necessari (gru, cestelli ecc.).
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12. VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE VARIANTI<br />
12.1 Le aggiunte e le varianti dovranno essere richieste esclusivamente per iscritto al Fornitore.<br />
12.2 Qualora le aggiunte o varianti comportino aumenti o diminuzioni di costo, e/o modifiche nelle<br />
caratteristiche e garanzie di fornitura, le differenze di prezzo e relative modalità di pagamento, i<br />
nuovi termini contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere<br />
concordate per iscritto con la DO/ACQ/APR prima della esecuzione delle aggiunte o varianti stesse.<br />
13. FATTURAZIONE PAGAMENTI<br />
13.1 FATTURAZIONE<br />
13.1.1 Emissione delle Fatture<br />
Le fatture saranno emesse, se non diversamente indicato nella Lettera d'Ordine, come segue, previo<br />
perfezionamento del Contratto:<br />
a) Fornitura:<br />
100% alla spedizione dei materiali, oppure, qualora la fornitura comprenda anche il collaudo in<br />
sito, 90% alla spedizione e il restante 10% alla consegna definitiva dei materiali e comunque non<br />
oltre 6 mesi dalla data contrattuale di consegna, se l’operazione di collaudo in sito non possa<br />
avvenire per causa ENEL.<br />
b) Montaggio ed eventuali altre prestazioni in opera<br />
100% ad attività ultimate.<br />
c) Eventuale ripetizione di prove di tipo (qualora richieste ufficialmente da ENEL)<br />
100% a prove ultimate con esito positivo.<br />
13.1.2 Firma delle Fatture<br />
Con riferimento all’apposizione della firma del Fornitore sulle fatture nei casi in cui il collaudo del<br />
materiale sia a carico dello stesso, qualora venga utilizzato il sistema E<strong>DI</strong> (Electronic Data<br />
Interchange), sarà sufficiente che la fattura rechi la dicitura “Collaudo di accettazione a cura del<br />
Fornitore - Esito favorevole” e il numero di bollettino di collaudo.<br />
13.2 PAGAMENTO<br />
13.2.1 Le fatture devono contenere le seguenti informazioni:<br />
Fornitore nazionale:<br />
• coordinata bancaria internazionale (codice IBAN) del proprio conto corrente.<br />
Fornitore estero:<br />
• coordinata bancaria internazionale (codice IBAN) del proprio conto corrente;<br />
• codice BIC - "Bank Identifier Code" della propria Banca.<br />
13.2.2. Con riferimento al calcolo degli interessi stabilito all’Art. 13 delle CGF, si specifica che, secondo la<br />
prassi vigente, il tasso Euribor va calcolato su una base annua di 360 giorni/anno solare.<br />
14. PENALI<br />
14.1 PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI<br />
14.1.1 In caso di ritardi rispetto ai termini contrattuali stabiliti nella Lettera d'Ordine, negli Ordini di<br />
Acquisto o nei contratti applicativi non giustificati da cause di forza maggiore, e fatti salvi eventuali<br />
danni maggiori che per tali ritardi dovessero derivare all'ENEL, verranno applicate al Fornitore le<br />
penalità previste nella Lettera d'Ordine.<br />
Il calcolo dell’eventuale penalità sarà effettuato dalle Unità ENEL preposte. Gli importi relativi<br />
saranno trattenuti all’atto del pagamento delle varie fatture.<br />
14.1.2 Eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore, per essere riconosciuti tali, dovranno essere
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segnalati prima della scadenza dei termini contrattuali, indicati nella Lettera d'Ordine, negli ordini di<br />
acquisto o nei contratti applicativi e la causa degli stessi dovrà essere opportunamente documentata<br />
ed accettata da ENEL.<br />
14.2 PENALITÀ PER MANCATO CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI GARANTITE<br />
Il Fornitore garantisce che le prestazioni di quanto forma oggetto della fornitura siano rispondenti a<br />
quanto stabilito nei documenti contrattuali.<br />
Per il calcolo di tali prestazioni vale quanto previsto nella Lettera d'Ordine e nei relativi allegati.<br />
Nel caso in cui la fornitura non soddisfacesse le prestazioni garantite verranno applicate al Fornitore<br />
le penalità contrattualmente previste.<br />
14.3 PENALITÀ PER INTERVENTO A VUOTO (Mancato collaudo, mancata visita di sorveglianza o<br />
mancata esecuzione Prove Fuori Linea) – RIPETIZIONE DEL COLLAUDO<br />
Nel caso di intervento a vuoto (mancato collaudo, mancata visita di sorveglianza o mancata<br />
esecuzione delle Prove fuori Linea) per motivi dipendenti dal fornitore, l’ENEL si riserva la facoltà<br />
di applicare una penale forfettaria in funzione della dislocazione dello stabilimento produttivo del<br />
Fornitore come di seguito specificato:<br />
- EURO 1.000,00 per interventi a vuoto in Italia;<br />
- EURO 3.000,00 per interventi a vuoto in Europa;<br />
- EURO 8.000,00 per interventi a vuoto in paese extraeuropei.<br />
Le stesse penali verranno applicate nel caso di ripetizione dei collaudi a seguito del precedente<br />
fallimento degli stessi.<br />
14.4 AMMONTARE MASSIMO COMPLESSIVO DELLE PENALITA'<br />
L'ammontare totale delle penalità per mancato rispetto dei termini contrattuali e mancato<br />
conseguimento delle prestazioni garantite, di cui ai precedenti punti 14.1 e 14.2, non potrà superare,<br />
in ogni caso, il 15% dell'importo totale del Contratto comprese tolleranza ed opzione, qualora<br />
esercitate. Alla concorrenza di tale percentuale non concorrono le penalità per intervento a vuoto di<br />
cui al punto 14.3.<br />
15. RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO<br />
15.1 In caso di risoluzione del contratto per inadempimento resta salvo il diritto dell'ENEL<br />
all'applicazione delle penalità stabilite nella Lettera d'Ordine ed all’escussione della cauzione di cui<br />
all’ Art. 18 delle CGF e del presente documento.<br />
15.2 Si stabilisce quanto segue:<br />
a) In caso di esito negativo di una o più prove di accettazione o di tipo o funzionali o, limitatamente<br />
ai materiali prodotti con "sistema di qualità", nel caso di gravi inadempienze a quanto stabilito<br />
nei documenti relativi a tale sistema, si provvederà di comune accordo all'accertamento delle<br />
cause che hanno provocato i difetti riscontrati, con l'obbligo da parte del Fornitore di provvedere<br />
alla tempestiva rimozione di tali cause; analogamente si procederà nel caso dovessero essere<br />
riscontrate dai rappresentanti dell'ENEL difformità nel processo di lavorazione del materiale<br />
rispetto alle specifiche tecniche riscontrate.<br />
In mancanza di adeguati provvedimenti da parte del Fornitore, nei casi sopracitati, o qualora<br />
dovessero essere riscontrate da parte dei rappresentanti dell'ENEL irregolarità a seguito delle<br />
verifiche presso gli stabilimenti di produzione, l'ENEL potrà sospendere l'esecuzione della<br />
fornitura e adottare tutti quei provvedimenti che saranno ritenuti necessari, ivi compresi la<br />
riduzione delle quantità contrattuali o la risoluzione del Contratto stesso e, limitatamente ai<br />
materiali prodotti in regime di garanzia di qualità, la sospensione dell'accettazione delle forniture<br />
con la sola "Dichiarazione di conformità".
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b) In caso di reiterati ritardi nel rispetto dei termini contrattuali l'ENEL potrà risolvere il contratto<br />
per inadempimento del fornitore. Sarà, inoltre, facoltà dell'ENEL risolvere di diritto il contratto<br />
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penalità<br />
per mancato rispetto dei termini contrattuali e per mancato conseguimento delle prestazioni<br />
garantite, di cui al precedente Art. 14, raggiunga il 15% dell'importo totale stabilito nella Lettera<br />
d'Ordine, comprese tolleranza ed opzione qualora esercitate.<br />
c) L'ENEL si riserva il diritto di ridurre le quantità contrattuali o di risolvere il Contratto stesso,<br />
qualora il Fornitore non abbia completato la consegna della fornitura nei termini<br />
contrattualmente previsti o qualora le prove di tipo dovessero avere esito negativo o nel caso di<br />
esito sfavorevole delle prove di accettazione o di quelle di conformità al tipo (ripetizione<br />
parziale o totale delle prove di tipo), ferma restando l'applicazione delle Penalità stabilite nella<br />
Lettera d'Ordine e il risarcimento di eventuali ulteriori danni.<br />
d) Quanto previsto al precedente punto c) si applica, in particolare, nel caso in cui il Fornitore non<br />
consegni le quantità richieste con gli Ordini da Acquisto emessi dall'Unità ENEL incaricata della<br />
gestione del Contratto nei termini negli stessi stabiliti. In caso di ritardi nella consegna superiori<br />
a due mesi, l'Ordine di Acquisto potrà essere annullato e le quantità con esso ordinate stralciate<br />
dal Contratto, fermo restando l'applicazione delle Penalità stabilite nella Lettera d'Ordine e il<br />
risarcimento di eventuali ulteriori danni. Le quantità stralciate contribuiranno al calcolo degli<br />
indici di puntualità ai fini dell’attribuzione delle graduatorie di Vendor Rating.<br />
18. CAUZIONI<br />
18.1 L’importo e le modalità di presentazione della cauzione a garanzia dell’adempimento degli obblighi<br />
contrattuali, sono quelle specificate nella “Lettera di Comunicazione Esito Gara”.<br />
18.2 La garanzia prestata dal Fornitore, se non ci saranno inadempienze, sarà restituita, dietro richiesta da<br />
presentare all’Unità ENEL che gestisce il Contratto, entro i tre mesi successivi alla data di scadenza<br />
della garanzia relativa all’ultima consegna effettuata.<br />
18.3 I fac-simile per la stipula del contratto di garanzia sono quelli allegati al presente documento.<br />
22. SORVEGLIANZA<br />
22.1 L'ENEL si riserva il diritto di seguire le fasi di costruzione dei materiali oggetto della fornitura, sia<br />
presso il Fornitore che presso eventuali subcommittenti, mediante rappresentanti di propria fiducia,<br />
ai quali il Fornitore assicurerà libero accesso presso gli stabilimenti di produzione (Fornitore e/o<br />
subcommittenti) durante il normale orario di lavoro, anche allo scopo di verificare che la costruzione<br />
dei manufatti avvenga presso gli stabilimenti dichiarati dal Fornitore, ed indicati nel Contratto.<br />
22.2 L’ENEL si riserva il diritto di effettuare Verifiche Ispettive (VI) al processo/prodotto, volte ad<br />
accertare l’adeguatezza e l’efficacia del Sistema Qualità adottato dal Fornitore. A tal fine, il<br />
Fornitore dovrà comunicare alle competenti Unità ENEL definite nel Contratto, con l’anticipo<br />
minimo indicato nel documento allegato “Controllo qualità forniture (CQF) – Criteri e Metodi”, il<br />
periodo temporale nel corso del quale saranno realizzati i materiali oggetto della fornitura (piano di<br />
produzione - PdP). Nel caso in cui il fornitore ometta di inviare il PdP alle competenti Unità, ENEL<br />
qualora lo ritenga opportuno potrà applicare una delle seguenti azioni/penali:<br />
- sospensione della fornitura;<br />
- blocco dei pagamenti;<br />
- esecuzione di prove di conformità al tipo (PCT) sul prodotto realizzato/consegnato, con costi a<br />
carico del fornitore.<br />
Nei casi in cui le caratteristiche del processo produttivo non consentano di gestire l’attività nel<br />
suddetto modo, la Unità che gestisce i collaudi indicata nel contratto rilascerà specifica deroga scritta<br />
al fornitore nella quale verrà definito il tempo di preavviso a cui si dovrà attenere quest’ultimo per<br />
l’invio del PdP.
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22.3 Gli esiti delle Verifiche Ispettive saranno inoltre utilizzati da ENEL nel calcolo dell’indicatore di<br />
Vendor Rating relativo alla Qualità (IQ) del prodotto/fornitore.<br />
Inoltre qualora il Sistema Qualità del Fornitore fosse certificato, nel caso in cui le Verifiche Ispettive<br />
evidenziassero l’inadeguatezza o l’inefficacia dello stesso, ENEL si riserva di segnalare<br />
l’inadempienza all’organismo che ha rilasciato la certificazione, ed a quello che l’ha accreditato per<br />
l’adozione dei provvedimenti del caso.<br />
Le modalità con cui vengono gestite le Verifiche Ispettive sono dettagliate in allegato alle presenti<br />
Condizioni di Fornitura.<br />
22.4 L’ENEL si riserva, inoltre, il diritto di effettuare su tutte le matricole oggetto del contratto, o solo su<br />
quota parte delle stesse, delle Prove (Fuori Linea e/o di Conformità al Tipo) volte ad accertare la<br />
conformità del prodotto alle prescrizioni tecniche contrattuali.<br />
Le Prove Fuori Linea saranno eseguite secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche allegate al<br />
contratto (schede Prove Fuori Linea), a cura e spese del Fornitore alla presenza di personale ENEL.<br />
Resteranno a carico dell’ENEL in ogni caso le spese di intervento del proprio personale. Nel caso in<br />
cui il Fornitore non abbia la possibilità di effettuare tutte le prove previste per la verifica fuori linea<br />
presso il proprio laboratorio/stabilimento, verrà valutata e concordata con l’ENEL l’eventualità di<br />
rivolgersi ad un laboratorio esterno (accreditato ILAC e/o autorizzato preventivamente da ENEL). A<br />
meno di specifiche deroghe scritte rilasciate dalla Unità indicata nel contratto che gestisce i collaudi,<br />
i lotti dei materiali da cui sono prelevati i campioni per eseguire le Prove Fuori Linea, potranno<br />
essere spediti ad ENEL solo al termine delle prove, qualora l’esito sia stato positivo. Nel caso in cui<br />
emergano Non Conformità durante la esecuzione delle Prove Fuori Linea, le parti (ENEL e<br />
Fornitore) dovranno tempestivamente valutare in modo congiunto l’esito delle prove al fine di<br />
determinare la accettazione o meno del lotto relativo.<br />
E’ facoltà dell’ENEL eseguire in qualsiasi momento, a proprie spese, le Prove di Conformità al Tipo<br />
- PCT (ripetizione di tutte o parte delle prove di tipo), presso un laboratorio di sua scelta accreditato<br />
EA (European co-operation for Accreditation). Nel caso di esito negativo di una o più prove, gli<br />
oneri di prova verranno addebitati al Fornitore; tale addebito potrà, a discrezione dell’ENEL, essere<br />
diretto tra il laboratorio ed il Fornitore stesso.<br />
ENEL disporrà gli accertamenti che riterrà più opportuni, riservandosi di adottare nei riguardi delle<br />
forniture in corso, i provvedimenti più idonei (ad es.: sospensione della produzione/fornitura,<br />
sospensione della omologazione/certificazione, ecc…), ivi inclusa la risoluzione del Contratto.<br />
Gli esiti delle Prove Fuori Linea o di Conformità al Tipo saranno inoltre utilizzati da ENEL nel<br />
calcolo dell’indicatore di Vendor Rating relativo alla Qualità (IQ) del prodotto/fornitore.<br />
23. ASSICURAZIONI – MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI<br />
23.1 Per il personale ENEL che perviene presso lo stabilimento del Fornitore o del subfornitore in<br />
occasione delle prove di omologazione e di accettazione e della verifica del processo produttivo in<br />
garanzia di qualità dei materiali oggetto della fornitura, è fatto obbligo al Fornitore di provvedere, a<br />
propria cura e spese a:<br />
- fornire i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;<br />
- illustrare e richiedere l’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene<br />
del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettiva e dei dispositivi di protezione individuale<br />
messi a loro disposizione;<br />
- informare sulle misure aziendali di pronto soccorso, lotta antincendio e di emergenza adottate in<br />
relazione alla propria attività.<br />
23.2 Nel caso in cui il Contratto preveda oltre alla fornitura, anche il montaggio in opera, il Fornitore è<br />
tenuto a:<br />
23.2.1 provvedere a proprie spese ad una copertura assicurativa, dal momento in cui viene trasferita la<br />
proprietà del macchinario/apparecchiatura all'ENEL fino alla fine del periodo di garanzia, contro i<br />
danni a quanto forma oggetto del Contratto e verso terzi (persone e cose) causati da anomalie per
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difetti di costruzione e di cattivo montaggio;<br />
23.2.2 provvedere a proprie spese ad una copertura assicurativa dei propri dipendenti e di quelli di eventuali<br />
subcommittenti per qualunque infortunio e danno conseguenti ad incidenti durante le operazioni di<br />
montaggio e per la loro permanenza nel luogo di montaggio nelle fasi successive;<br />
23.2.3 provvedere a proprie spese ad una copertura assicurativa che copra ogni responsabilità civile verso<br />
terzi e verso l'ENEL stesso, derivante dal lavoro svolto nel luogo di montaggio dai propri dipendenti<br />
e da quelli dei propri subcommittenti.<br />
23.2.4 Viene stabilito che le coperture assicurative di cui sopra devono essere stipulate per un massimale<br />
illimitato per danni causati a persone e per un massimale adeguato per danni causati al patrimonio.<br />
23.2.5 Prima dell’inizio dei lavori, saranno fornite al Fornitore, o ad un suo incaricato, dettagliate<br />
informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure<br />
di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.<br />
Il Fornitore, o il suo incaricato, verificherà che il proprio Piano di Sicurezza sia adeguato rispetto ai<br />
rischi specifici di cui sopra e che non possano originarsi situazioni di rischio non affrontate nel Piano<br />
stesso; in caso negativo provvederà, prima dell’inizio dei lavori, ad integrare il Piano.<br />
Il Fornitore, o un suo incaricato, parteciperà al coordinamento degli interventi di prevenzione e di<br />
protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, assicurando le informazioni necessarie anche al<br />
fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori di altre eventuali imprese coinvolte<br />
nell’esecuzione dell’opera complessiva.<br />
24. GARANZIE – ATTIVITA’ POST VEN<strong>DI</strong>TA<br />
24.1 Il Fornitore è l'unico garante nei confronti dell'ENEL contro tutti i difetti di progettazione, di<br />
materiale e di costruzione e per eventuali danni derivati al materiale a causa del trasporto a destino.<br />
24.2 Durante il periodo di garanzia il Fornitore si impegna ad effettuare tutte le riparazioni e/o<br />
sostituzioni necessarie, atte a ripristinare la funzionalità dei materiali, intervenendo immediatamente,<br />
al massimo entro 2 giorni dalla richiesta dell'ENEL. I materiali saranno riparati o sostituiti entro il<br />
tempo strettamente necessario. Sono fatti salvi naturalmente i casi di disservizi derivanti da un errato<br />
uso da parte del personale ENEL.<br />
24.3 Tutti gli oneri relativi alla riparazione e/o sostituzione saranno a carico del Fornitore con particolare<br />
riferimento alla rimozione delle apparecchiature ed al trasporto delle stesse nei due sensi.<br />
24.4 Per le attività di post vendita vale quanto previsto nel documento “Post Vendita” di cui all’allegato<br />
“Allegati Tecnici alle Condizioni di Fornitura”.<br />
33. ACCETTAZIONE DELL’OR<strong>DI</strong>NE – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO<br />
33.1 L'accettazione dell'Ordine dovrà essere confermata per iscritto dal Fornitore nei termini previsti nella<br />
lettera d’ordine.<br />
33.2 Resta comunque inteso che il contratto si intenderà perfezionato solo quando, a seguito delle<br />
informazioni trasmesse dalla Prefettura competente, non emergano, a carico dei soggetti interessati e<br />
dei loro conviventi, né la sussistenza delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste<br />
dall'articolo 10 della legge 575/65, né informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione<br />
mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società o impresa.<br />
33.3 In mancanza del Perfezionamento del Contratto, il Fornitore non potrà avviare le consegne né<br />
approntare la fornitura al collaudo.<br />
33.4 Nel corso dell’espletamento della fornitura, sarà cura del Fornitore trasmettere all'ENEL, fino a<br />
quando non saranno conclusi tutti gli adempimenti previsti dal Contratto, una nuova<br />
certificazione/dichiarazione/documentazione, ogni qualvolta avvenga una qualche modificazione<br />
negli assetti proprietari, nella struttura e negli organismi tecnici ed amministrativi dell'azienda. In<br />
relazione a ciò, in aggiunta ai casi già previsti di risoluzione del Contratto, l'ENEL si riserva tale
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possibilità ove dovessero emergere in qualsiasi momento delle situazioni di impedimento del<br />
rapporto contrattuale previste dalla legge.<br />
34. OMOLOGAZIONE – CERTIFICAZIONE – APPROVAZIONE PROTOTIPO<br />
34.1 La fornitura dovrà essere conforme ai prototipi già omologati dall'ENEL oppure certificati secondo<br />
le procedure dettagliate nell'allegato al presente documento "Omologazione e certificazione dei<br />
materiali – Prove di tipo sui prototipi". Se non è stata ancora ottenuta l'omologazione/certificazione,<br />
la fornitura sarà subordinata al conseguimento della stessa o al superamento delle prove di tipo e/o<br />
funzionali su prototipi secondo quanto indicato nella Lettera d'Ordine.<br />
34.2 Salvo indicazioni contrarie contenute nella Lettera d'Ordine, tutti gli oneri relativi alla<br />
omologazione/certificazione/approvazione prototipo sono a carico del Fornitore.<br />
34.3 E’ facoltà dell’ENEL eseguire a proprie spese ed in qualsiasi momento la ripetizione di tutte o parte<br />
delle prove di tipo, secondo le modalità previste all’articolo 22.4.<br />
35. ACCETTAZIONE DEL MATERIALE - COLLAUDO<br />
35.1 I materiali forniti ad ENEL, potranno essere sottoposti al processo di accettazione, e dove previsto al<br />
collaudo con la presenza del personale <strong>Enel</strong>, solo quando tutte le attività previste per la<br />
Certificazione/Omologazione del prodotto, saranno terminate e riconosciute ufficialmente dalla<br />
Unità ENEL indicata dal contratto.<br />
35.2 Per consentire il rispetto dei termini contrattuali per le consegne, il collaudo dovrà essere effettuato<br />
con un congruo anticipo, tenendo conto dei tempi medi occorrenti per l'effettuazione delle prove di<br />
collaudo e per la spedizione del materiale.<br />
35.3 Il materiale oggetto della fornitura potrà essere accettato dall'ENEL, a seconda delle caratteristiche<br />
della fornitura e di quanto previsto nel contratto, solo se lo stesso avrà superato con esito positivo le<br />
prove del "collaudo di accettazione" eseguite dal Fornitore alla presenza o meno degli incaricati<br />
dell'ENEL. Le attività di collaudo, salvo eventuali diversi accordi con gli incaricati ENEL, non<br />
dovranno, di norma, svolgersi al di fuori dell’orario normale di lavoro, quindi prima delle ore 8 e<br />
dopo le ore 17 e nei giorni di sabato, domenica e festivi. I giorni di anticipo per l’invio dell’avviso di<br />
collaudo, di cui all’allegato documento “Controllo qualità forniture (CQF) – Criteri e Metodi”, si<br />
intendono lavorativi, utilizzando come riferimento il calendario Italiano.<br />
35.4 Nel caso in cui il fornitore ometta di gestire il collaudo in conformità alle prescrizioni contrattuali<br />
(ad es.: mancato invio dell’approntamento al collaudo, spedizione di prodotti a destino con collaudo<br />
sfavorevole, ecc…), ENEL qualora lo ritenga opportuno potrà applicare una delle seguenti<br />
azioni/penali:<br />
- sospensione della fornitura;<br />
- blocco dei pagamenti;<br />
- esecuzione di prove di conformità al tipo (PCT) sul prodotto realizzato/consegnato, con costi a<br />
carico del fornitore.<br />
35.5 In alcuni casi indicati nel contratto, per i materiali prodotti negli stabilimenti che operano in regime<br />
di Garanzia della Qualità (GQ) con Dichiarazione di Conformità (DdC), gli stessi potranno essere<br />
accettati sulla base di detta dichiarazione (rif. UNI CEI EN 45014).<br />
35.6 In ogni caso l'accettazione dei materiali sarà subordinata anche al "controllo di rispondenza" e<br />
all'accertamento della “certificazione di prodotto”, ove prevista (ad esempio Marchio Italiano di<br />
Qualità – IMQ). Indipendentemente dalla categoria di collaudo, per il primo Ordine di Acquisto<br />
(prima Specifica di ogni matricola ordinata) relativo ad un nuovo contratto, od a seguito di<br />
modifiche apportate al prodotto nel corso delle forniture, è previsto che la fornitura deve essere<br />
sempre collaudata in presenza di rappresentanti <strong>Enel</strong>.<br />
35.7 Gli strumenti e le apparecchiature utilizzati per i collaudi devono essere gestiti sotto controllo di
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taratura (riferibilità metrologica ai campioni primari). Il fornitore dovrà fornire qualora richieste tutte<br />
le documentazioni e certificazioni necessarie per attestare l’effettivo stato di taratura/controllo della<br />
strumentazione utilizzata. In assenza di strumenti tarati, ENEL può decidere di sospendere o<br />
annullare il collaudo di accettazione, con tutte le conseguenze del caso sulla fornitura.<br />
35.8 A seconda di quanto indicato nel contratto la fornitura sarà assoggettata ad una delle seguenti<br />
procedure di accettazione, dettagliate in allegato alle presenti Condizioni di Fornitura:<br />
• Collaudo di Accettazione alla presenza degli incaricati ENEL;<br />
• Collaudo di Accettazione effettuato anche senza la presenza degli incaricati ENEL;<br />
• Accettazione subordinata al solo controllo di rispondenza ed all’esistenza del marchio di qualità<br />
ove previsto;<br />
• Materiali prodotti su specifiche in regime di Garanzia della Qualità con Dichiarazione di<br />
Conformità<br />
35.9 Tutta la documentazione riguardante l’accertamento della rispondenza della fornitura alle<br />
prescrizioni contrattuali dovrà essere conservata per almeno dieci (10) anni, salvo diversa<br />
indicazione.<br />
36. AFFIDABILITA’<br />
36.1 ENEL si riserva di eseguire, nel corso della Fornitura, delle verifiche affidabilistiche sui prodotti al<br />
fine di verificare le caratteristiche di affidabilità dichiarate dal Fornitore in sede di gara in<br />
conformità, qualora previsto, alle richieste dell’ENEL. Nel caso in cui ENEL riscontrasse delle<br />
prestazioni affidabilistiche differenti da quelle dichiarate dal Fornitore, si riserva di adottare nei<br />
riguardi delle forniture in corso i provvedimenti più idonei (ad es.: sospensione della<br />
produzione/fornitura, sospensione dell’omologazione/certificazione, ecc.) ivi inclusa la risoluzione<br />
del Contratto.<br />
37. MONTAGGIO IN OPERA E MESSA IN SERVIZIO – ATTIVITA’ IN OPERA<br />
37.1 MONTAGGIO IN OPERA E MESSA IN SERVIZIO<br />
37.1.1 Nel Contratto e/o nei contratti applicativi o negli Ordini di Acquisto (Specifiche di ordinazione) sarà<br />
stabilito se le apparecchiature e/o macchinario dovranno essere montate in opera.<br />
37.1.2 Il montaggio dell'intera fornitura dovrà essere eseguito da montatori specializzati, coadiuvati dalla<br />
manovalanza necessaria, idonei per numero e qualifica ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte e<br />
nei termini stabiliti. Le attività di montaggio in opera ed i relativi collaudi, laddove applicabili,<br />
debbono essere pianificati/programmati dal Fornitore in un documento che deve essere<br />
preventivamente consegnato alla Unità ENEL incaricata della gestione del Contratto che provvederà<br />
ad approvarlo oppure a chiedere al Fornitore delle modifiche e/o integrazioni.<br />
Tutto il personale dipendente dal Fornitore deve essere di gradimento dell'ENEL, il quale ha il diritto<br />
di ottenere l'allontanamento dal cantiere e la sollecita sostituzione di qualunque dipendente del<br />
Fornitore e di eventuali subfornitori senza rispondere delle conseguenze.<br />
37.1.3 I lavori di montaggio in opera comprendono oltre che il montaggio propriamente detto anche<br />
l'installazione e l’asportazione delle attrezzature di montaggio e quanto altro riportato in modo<br />
specifico nella Lettera d'Ordine. Sono inoltre a carico del Fornitore i materiali di consumo necessari.<br />
37.1.4 Completate le eventuali operazioni di montaggio, si procederà, se contrattualmente previsto, alla<br />
esecuzione delle prove di fine montaggio previste prima dell'attivazione con redazione di apposito<br />
verbale e, successivamente, alla messa in servizio secondo il programma che sarà stato<br />
precedentemente concordato.<br />
37.1.5 La regolare messa in servizio sarà accertata in apposito verbale debitamente sottoscritto dalle parti.<br />
Da questo momento avverrà da parte dell'ENEL la presa in consegna definitiva di quanto forma<br />
oggetto del Contratto.
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37.1.6 Ove, per cause non imputabili al Fornitore, ultimato l'eventuale montaggio non fosse possibile<br />
procedere alla messa in servizio, anche di ciò sarà redatto verbale e l'ENEL prenderà in consegna<br />
quanto forma oggetto del Contratto.<br />
37.1.7 L’onere per la messa in servizio è di norma previsto nel prezzo di montaggio in opera.<br />
37.2 ATTIVITA’ IN OPERA<br />
37.2.1 Agli eventuali subappalti si applica quanto previsto dall'Art. 118 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163.<br />
In merito alle sopra indicate disposizioni di legge si precisa in particolare che:<br />
- il Fornitore deve inoltrare all’ENEL, prima della stipula del contratto di subappalto, formale<br />
richiesta di avvalersi del subappalto con l’indicazione sia delle attività per le quali si chiede<br />
l’autorizzazione sia del subcontraente prescelto;<br />
- il Fornitore dovrà inoltre far pervenire all’ENEL, allegata alla richiesta di autorizzazione della<br />
subcommessa, la necessaria documentazione antimafia del subappaltatore, necessaria al fine di<br />
poter concedere l’autorizzazione;<br />
- l’ENEL provvederà quindi al rilascio dell’autorizzazione (espressamente subordinata al puntuale<br />
verificarsi di tutte le condizioni indicate dal vigente art. 118 della D.Lgs 12 Aprile 2006 n. 163),<br />
entro i successivi trenta giorni, prorogabili una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi, per<br />
ulteriori trenta giorni. Trascorso tale termine senza che l’ENEL abbia provveduto,<br />
l’autorizzazione si intende concessa. In Allegato è riportato un facsimile di autorizzazione di<br />
subcontratto;<br />
- ove dall’acquisita documentazione antimafia emergessero elementi ostativi nei confronti del<br />
potenziale subcontraente, l’ENEL comunicherà tempestivamente per iscritto al Fornitore il<br />
divieto del ricorso al subappalto con riguardo al predetto soggetto nei cui confronti non potrà<br />
essere rilasciata l’autorizzazione;<br />
- il corrispettivo delle prestazioni verrà erogato dall'ENEL esclusivamente nei confronti del<br />
Fornitore aggiudicatario, il quale trasmetterà alle Unità ENEL responsabili della gestione del<br />
Contratto, in fase di esecuzione della fornitura, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento,<br />
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con<br />
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.<br />
- dal Contratto sono di norma desumibili i prezzi di aggiudicazione, attinenti le suddette attività,<br />
necessari ai fini della gestione in trasparenza e del controllo della rispondenza al 4° comma<br />
dell’art. 118 del D.lgs. 12 Aprile 2006 n. 163.<br />
37.2.2 Per l’effettuazione delle attività lavorative conseguenti a forniture da realizzarsi presso cantieri<br />
temporanei e mobili dell’ENEL si applicano, tra l’altro, le disposizioni di cui al D.Lgs 9 Aprile 2008<br />
n. 81.<br />
In particolare il Fornitore dovrà attuare quanto previsto dal piano di sicurezza predisposto dall’ENEL<br />
e dovrà integrarlo e/o modificarlo in relazione ai lavori che dovranno essere svolti in cantiere.<br />
I rifiuti derivanti dalle attività lavorative effettuate internamente ai cantieri ENEL, ivi compresi gli<br />
imballaggi e i rifiuti di imballaggio, devono essere gestiti nel rispetto della legislazione vigente.<br />
38. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI <strong>DI</strong> IMPRESE (RTI)<br />
Nel caso in cui il contratto venga affidato ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il<br />
fornitore dovrà inviare ad ENEL il contratto in cui si costituisce il Raggruppamento, stipulato con<br />
atto notarile, redatto secondo il fac-simile allegato al presente documento.<br />
39. RAEE<br />
39.1 DLGS 151 del 25.07.05<br />
39.1.1 Il Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 ha introdotto un sistema di gestione dei rifiuti costituiti<br />
da apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine vita (RAEE) basato su raccolta
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differenziata, trattamento e recupero ad hoc. Gli oneri economici del sistema sono dallo stesso<br />
decreto posti a carico dei produttori delle apparecchiature. Sui produttori grava inoltre l'obbligo,<br />
funzionale al contenimento della produzione di rifiuti ad alta pericolosità, di non utilizzare<br />
determinate sostanze nella fabbricazione di nuovi prodotti (RoHS).<br />
39.1.2 L'intera e nuova disciplina ex Dlgs 151/2005, con precisi obblighi a carico di produttori e distributori<br />
di AEE trova piena applicazione a partire dal 1 gennaio 2008.<br />
39.2 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI <strong>DI</strong> AEE<br />
39.2.1 I Produttori di AEE devono iscriversi al Registro Nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento<br />
dei sistemi di Gestione dei RAEE presso le Camere di Commercio per via telematica, entro 90<br />
giorni dall'entrata in vigore del Dm 25 settembre 2007, n. 185, e comunque prima che il produttore<br />
medesimo inizi ad operare nel mercato italiano (articolo 3, Dm 25 settembre 2007, n. 185). La<br />
possibilità di immettere sul mercato AEE è infatti condizionata alla preventiva iscrizione del<br />
Produttore al Registro e ad una contestuale dichiarazione in merito al sistema con il quale intende<br />
adempiere all’obbligo di finanziamento della gestione dei RAEE<br />
39.2.2 Si pone dunque l’obbligo per i fornitori ENEL di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti<br />
nel campo di applicazione del Dlgs 151 del 25.07.05, di iscrizione al Registro suddetto o, se esteri, di<br />
eleggere una rappresentanza fiscale in territorio italiano che ottemperi all’adempimento.