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RUBRICA LEGALE<br />

Consorzi e consorziate<br />

insieme in gara<br />

IL C.D. “COLLEGATO SEMPLIFICAZIONE”<br />

Il 19 giugno 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della<br />

Repubblica Italiana la legge 18 giugno 2009 n. 69, recante “Disposizioni<br />

per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività<br />

nonché in materia di processo civile”. Tante le novità.<br />

In particolare il provvedimento prevede una delega al Governo per<br />

l’adozione di norme istitutive della mediazione e della conciliazione<br />

in materia civile e commerciale, misure a favore della diffusione<br />

della banda larga, un piano industria per la pubblica amministrazione<br />

(norme per favorire efficienza dell’azione amministrativa e<br />

trasparenza, trasferimento di risorse e funzioni agli enti territoriali,<br />

eliminazione degli sprechi, delega al Governo per la modifica del<br />

codice dell’amministrazione digitale, diffusione del Voip e del Sistema<br />

pubblico di connettività, pubblicità delle retribuzioni dei dirigenti<br />

e dei tassi di assenza e di maggiore presenza del personale),<br />

una delega al governo per l’individuazione di nuovi servizi erogati<br />

dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, la modifica<br />

di diversi articoli del codice di procedura civile.<br />

In questa sede, si segnalano i cambiamenti in materia di disciplina<br />

dei consorzi nel codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n.<br />

163/2006 e s.m.i.).<br />

LA MODIFICA<br />

L’articolo 17 della legge 69/2009 prevede l’’abrogazione, con decorrenza<br />

1º luglio 2009, delle disposizioni di cui all’articolo 36,<br />

comma 5, terzo periodo, nonché all’articolo 37, comma 7, terzo<br />

periodo, del codice dei contratti pubblici.<br />

Si tratta delle norme del D.lgs. 163/2006 che, con riferimento ai<br />

consorzi stabili, ai consorzi fra società cooperative di produzione<br />

e lavoro e ai consorzi tra imprese artigiane, estendevano il divieto<br />

di contestuale partecipazione ad una gara del consorzio e delle<br />

proprie consorziate, anche in relazione alle consorziate diverse da<br />

quelle indicate come esecutrici dell’appalto.<br />

Tale divieto era applicabile nel caso in cui le stazioni appaltanti si<br />

avvalevano del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale,<br />

possibile per i soli lavori di importo non superiore a 1 milione<br />

di euro (articolo 122, comma 9) ovvero per i servizi d’importo non<br />

superiore a 100 mila euro (articolo 124, comma 8).<br />

Le predette disposizioni sono dunque oggi soppresse.<br />

Come può evincersi dalla stessa disposizione normativa, la scelta<br />

legislativa è frutto della straordinaria situazione di crisi economica<br />

in atto ed è volta ad incentivare l’accesso alle commesse pubbliche<br />

da parte delle piccole e medie imprese.<br />

In buona sostanza, il legislatore auspica che la rimozione del divieto<br />

contribuisca al rilancio del mercato, ampliando le prospettive delle<br />

piccole e medie imprese in relazione a gare di importo contenuto<br />

e assoggettate all’esclusione automatica delle offerte anomale;<br />

tali imprese, ancorché facenti parte di una compagine consortile,<br />

possono oggi decidere di partecipare in vesta autonoma alla gara,<br />

anche se alla stessa prenderà parte il consorzio.<br />

Resta ovviamente il divieto di partecipazione contestuale in capo a<br />

quelle imprese che vengono indicate dal consorzio quali esecutrici<br />

dell’appalto in caso di esito positivo della gara..<br />

IL RISCHIO<br />

Il rischio è che la facoltà concessa oggi dalla legge possa essere<br />

utilizzata in maniera distorta, all’esclusivo fine di influenzare negativamente<br />

l’esito delle gare.<br />

Lo scopo insito nelle disposizioni di legge oggi abrogate era infatti<br />

sostanzialmente quello di evitare, nel caso di utilizzo del sistema<br />

di esclusione automatica delle offerte anomale, che la contestuale<br />

partecipazione del consorzio e delle consorziate fosse suscettibile<br />

di influenzare, attraverso la formulazione di ribassi artificiosi, l’individuazione<br />

della soglia di anomalia - e dunque di esclusione - delle<br />

offerte.<br />

A tal proposito, occorre comunque ricordare che sussistono nell’ordinamento<br />

giuridico alcune previsioni atte a contrastare il rischio<br />

del verificarsi del fenomeno sopra descritto.<br />

Ci si riferisce, innanzitutto, alla previsioni di cui all’articolo 34, comma<br />

2, ultimo periodo del Codice, il quale impone alle stazioni appaltanti<br />

di escludere dalla gara i concorrenti le cui offerte sono<br />

ritenute imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di<br />

univoci elementi.<br />

Pertanto, laddove ricorra tale ipotesi in relazione ad offerte provenienti<br />

da un consorzio e da una sua consorziata, le stazioni appaltanti,<br />

a prescindere dalla modifica normativa introdotta dalla<br />

disposizione di legge in commento, non potranno che escludere<br />

dalla gara entrambi detti soggetti.<br />

In secondo luogo, laddove la contestuale partecipazione consorzio-consorziata<br />

determini la presentazione di offerte che influenzano<br />

l’esito della gara, verrebbe a delinearsi la fattispecie di cui<br />

all’articolo 353 c.p. afferente la turbativa d’asta.<br />

Il costante insegnamento della giurisprudenza penale sul punto è<br />

pacifico nell’affermare che tra gli «altri mezzi fraudolenti» mediante<br />

i quali può commettersi il reato - in alternativa alle condotte<br />

tipiche ipotizzate dalla norma (violenza, minaccia, doni, promesse,<br />

collusioni) - rientrano tutti quegli altri mezzi, quali artifici, inganni o<br />

menzogne, che alterino il regolare funzionamento e la libera partecipazione<br />

alla gara, il che può dirsi anche di un’offerta in ribasso<br />

assolutamente anomala ed economicamente del tutto ingiustificata,<br />

effettuata nella consapevolezza che essa concorre in modo<br />

80<br />

4 COSTRUZIONI METALLICHE LUG AGO 09

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