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RUBRICA LEGALE<br />
Consorzi e consorziate<br />
insieme in gara<br />
IL C.D. “COLLEGATO SEMPLIFICAZIONE”<br />
Il 19 giugno 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della<br />
Repubblica Italiana la legge 18 giugno 2009 n. 69, recante “Disposizioni<br />
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività<br />
nonché in materia di processo civile”. Tante le novità.<br />
In particolare il provvedimento prevede una delega al Governo per<br />
l’adozione di norme istitutive della mediazione e della conciliazione<br />
in materia civile e commerciale, misure a favore della diffusione<br />
della banda larga, un piano industria per la pubblica amministrazione<br />
(norme per favorire efficienza dell’azione amministrativa e<br />
trasparenza, trasferimento di risorse e funzioni agli enti territoriali,<br />
eliminazione degli sprechi, delega al Governo per la modifica del<br />
codice dell’amministrazione digitale, diffusione del Voip e del Sistema<br />
pubblico di connettività, pubblicità delle retribuzioni dei dirigenti<br />
e dei tassi di assenza e di maggiore presenza del personale),<br />
una delega al governo per l’individuazione di nuovi servizi erogati<br />
dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, la modifica<br />
di diversi articoli del codice di procedura civile.<br />
In questa sede, si segnalano i cambiamenti in materia di disciplina<br />
dei consorzi nel codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n.<br />
163/2006 e s.m.i.).<br />
LA MODIFICA<br />
L’articolo 17 della legge 69/2009 prevede l’’abrogazione, con decorrenza<br />
1º luglio 2009, delle disposizioni di cui all’articolo 36,<br />
comma 5, terzo periodo, nonché all’articolo 37, comma 7, terzo<br />
periodo, del codice dei contratti pubblici.<br />
Si tratta delle norme del D.lgs. 163/2006 che, con riferimento ai<br />
consorzi stabili, ai consorzi fra società cooperative di produzione<br />
e lavoro e ai consorzi tra imprese artigiane, estendevano il divieto<br />
di contestuale partecipazione ad una gara del consorzio e delle<br />
proprie consorziate, anche in relazione alle consorziate diverse da<br />
quelle indicate come esecutrici dell’appalto.<br />
Tale divieto era applicabile nel caso in cui le stazioni appaltanti si<br />
avvalevano del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale,<br />
possibile per i soli lavori di importo non superiore a 1 milione<br />
di euro (articolo 122, comma 9) ovvero per i servizi d’importo non<br />
superiore a 100 mila euro (articolo 124, comma 8).<br />
Le predette disposizioni sono dunque oggi soppresse.<br />
Come può evincersi dalla stessa disposizione normativa, la scelta<br />
legislativa è frutto della straordinaria situazione di crisi economica<br />
in atto ed è volta ad incentivare l’accesso alle commesse pubbliche<br />
da parte delle piccole e medie imprese.<br />
In buona sostanza, il legislatore auspica che la rimozione del divieto<br />
contribuisca al rilancio del mercato, ampliando le prospettive delle<br />
piccole e medie imprese in relazione a gare di importo contenuto<br />
e assoggettate all’esclusione automatica delle offerte anomale;<br />
tali imprese, ancorché facenti parte di una compagine consortile,<br />
possono oggi decidere di partecipare in vesta autonoma alla gara,<br />
anche se alla stessa prenderà parte il consorzio.<br />
Resta ovviamente il divieto di partecipazione contestuale in capo a<br />
quelle imprese che vengono indicate dal consorzio quali esecutrici<br />
dell’appalto in caso di esito positivo della gara..<br />
IL RISCHIO<br />
Il rischio è che la facoltà concessa oggi dalla legge possa essere<br />
utilizzata in maniera distorta, all’esclusivo fine di influenzare negativamente<br />
l’esito delle gare.<br />
Lo scopo insito nelle disposizioni di legge oggi abrogate era infatti<br />
sostanzialmente quello di evitare, nel caso di utilizzo del sistema<br />
di esclusione automatica delle offerte anomale, che la contestuale<br />
partecipazione del consorzio e delle consorziate fosse suscettibile<br />
di influenzare, attraverso la formulazione di ribassi artificiosi, l’individuazione<br />
della soglia di anomalia - e dunque di esclusione - delle<br />
offerte.<br />
A tal proposito, occorre comunque ricordare che sussistono nell’ordinamento<br />
giuridico alcune previsioni atte a contrastare il rischio<br />
del verificarsi del fenomeno sopra descritto.<br />
Ci si riferisce, innanzitutto, alla previsioni di cui all’articolo 34, comma<br />
2, ultimo periodo del Codice, il quale impone alle stazioni appaltanti<br />
di escludere dalla gara i concorrenti le cui offerte sono<br />
ritenute imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di<br />
univoci elementi.<br />
Pertanto, laddove ricorra tale ipotesi in relazione ad offerte provenienti<br />
da un consorzio e da una sua consorziata, le stazioni appaltanti,<br />
a prescindere dalla modifica normativa introdotta dalla<br />
disposizione di legge in commento, non potranno che escludere<br />
dalla gara entrambi detti soggetti.<br />
In secondo luogo, laddove la contestuale partecipazione consorzio-consorziata<br />
determini la presentazione di offerte che influenzano<br />
l’esito della gara, verrebbe a delinearsi la fattispecie di cui<br />
all’articolo 353 c.p. afferente la turbativa d’asta.<br />
Il costante insegnamento della giurisprudenza penale sul punto è<br />
pacifico nell’affermare che tra gli «altri mezzi fraudolenti» mediante<br />
i quali può commettersi il reato - in alternativa alle condotte<br />
tipiche ipotizzate dalla norma (violenza, minaccia, doni, promesse,<br />
collusioni) - rientrano tutti quegli altri mezzi, quali artifici, inganni o<br />
menzogne, che alterino il regolare funzionamento e la libera partecipazione<br />
alla gara, il che può dirsi anche di un’offerta in ribasso<br />
assolutamente anomala ed economicamente del tutto ingiustificata,<br />
effettuata nella consapevolezza che essa concorre in modo<br />
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4 COSTRUZIONI METALLICHE LUG AGO 09