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isultante dalla redditività (marginale) media<br />

dell’investimento operato nell’azienda<br />

(Cass. 3160/01; Cass. 4846/99; cass. 7215/98).<br />

Una questione di interesse è quella relativa<br />

alle regole che disciplinano l’imputazione<br />

del pagamento effettuato dalla P.A. quando<br />

insieme al capitale sia anche maturato<br />

a favore dell’impresa il diritto agli interessi<br />

per il ritardo: in sostanza il problema è quello<br />

di verificare se possa applicarsi al ns caso<br />

la regola di cui all’art. 1194 c.c. 4 .<br />

Se così fosse – come sostenibile e sostenuto<br />

da molti – una parte delle somme<br />

pagate dalla P.A. al maturare di ciascun SAL<br />

dovrebbe essere imputata primariamente<br />

agli interessi dovuti e non al capitale residuo,<br />

con la conseguenza che mancherebbe<br />

l’integrale pagamento dei lavori, scaturendone<br />

l’ulteriore onere del pagamento<br />

di nuovi interessi. In altre parole, secondo il<br />

meccanismo dell’art. 1194 c.c., gli interessi<br />

non corrisposti finirebbero per trasformarsi<br />

in capitale capace a sua volta di produrre<br />

ulteriori interessi.<br />

In questa direzione si è avviata l’Autorità di<br />

Vigilanza sui lavori Pubblici (A.V.L.P.) con la<br />

determina n.5/02 secondo la quale sono<br />

applicabili alla materia in esame la regola<br />

dell’anatocismo (art. 1283 c.c.) 5 ed i principi<br />

dell’art. 1194 c.c in tema di imputazione del<br />

pagamento agli interessi, secondo il quale<br />

qualora l’Amministrazione provveda a<br />

quanto da essa dovuto in ritardo rispetto al<br />

termine contrattuale e comunque a quello<br />

massimo stabilito dalla legge, il pagamento<br />

non può essere imputato al capitale senza<br />

il consenso del creditore e quello effettuato<br />

in conto capitale ed interessi deve essere<br />

prima imputato a questi ultimi<br />

Dibattuto è il tema del termine prescrizione<br />

del diritto agli interessi per ritardato pagamento:<br />

si discute se esso sia quinquennale<br />

– come molti sostengono – oppure<br />

decennale.<br />

A sostegno di quest’ultima tesi – che consentirebbe<br />

a molte imprese di recuperare<br />

ingenti somme ormai considerate perse<br />

– va citato quell’orientamento giurisprudenziale<br />

(vd. Cass. 6.11.2006 n.23760 – Cass.<br />

16.11.2007 n.23746) secondo il quale “anche<br />

gli interessi previsti all’art. 2948 n.4 c.c., devono<br />

rivestire il connotato della periodicità: esso<br />

non è quindi applicabile agli interessi moratori<br />

di fonte legale dovuti a causa del ritardo<br />

nel pagamento del corrispettivo dell’appalto<br />

né dell’anticipazione che vanno corrisposti in<br />

unica soluzione”.<br />

La concreta possibilità dell’impresa di recuperare<br />

degli interessi – in caso di diniego<br />

della P.A. alle richieste rivoltegli in via “bonaria”<br />

– passa attraverso la proposizione<br />

di una domanda giudiziale per la quale si<br />

afferma la giurisdizione del Giudice Ordinario;<br />

invero, trattandosi di controversia relativa<br />

all’esecuzione del contratto di appalto<br />

è ormai consolidata la Giurisprudenza che<br />

afferma in modo chiaro la giurisdizione del<br />

G.O. (ex multis Cons. St. 4455/08; Cons. St.<br />

628/03; Cass. 5619/03).<br />

La domanda può esser proposta in via ordinaria,<br />

mediante citazione a comparire<br />

ad un udienza fissa (art. 163 c.p.c. e segg.),<br />

oppure nella forma del ricorso per decreto<br />

ingiuntivo di pagamento (art. 633 c.p.c. e<br />

segg.), essendo il credito pecuniario dell’impresa<br />

per gli interessi liquido (nel senso di<br />

facilmente liquidabile tramite un semplice<br />

calcolo matematico) ed esigibile (a seguito<br />

della scadenza dei termini di legge o di<br />

quelli minori di contratto).<br />

Naturalmente, in aderenza a quanto disposto<br />

dall’art. 241 del codice degli appalti,<br />

che prevede la facoltà di deferire in arbitri<br />

le controversie sui diritti soggettivi derivanti<br />

dall’esecuzione di contratti in ipotesi<br />

di clausola compromissoria, si può anche<br />

scegliere la via arbitrale.<br />

Tuttavia la norma citata non trova applicazione<br />

alle pubbliche amministrazioni<br />

indicate all’art. 3 comma 19 della legge<br />

24.12.2007 n. 244, che rinvia ai fini della<br />

loro identificazione all’art. 1 del d.l.<br />

30.03.2001 n.165; tra le pubbliche amministrazioni,<br />

alle quali è fatto divieto di inserire<br />

clausole compromissorie in ogni loro<br />

contratto aventi ad oggetto lavori, forniture<br />

e servizi, pena la loro nullità, vanno<br />

citate tutte le amministrazioni dello Stato,<br />

ivi compresi gli istituti e scuole di ogni<br />

ordine e grado e le istituzioni educative,<br />

le aziende ed amministrazioni dello Stato<br />

ad ordinamento autonomo, le Regioni, le<br />

Province, i Comuni.<br />

Avv. Tommaso Pellegrini,<br />

ing. Marino Viviani.<br />

Liberi professionisti, Lucca<br />

NOTE<br />

1) Art. 1277. c.c.: ”Debito di somme di danaro. – I<br />

debiti pecuniari si estinguono con moneta avente<br />

corso legale nello Stato al tempo del pagamento e<br />

per il suo valore nominale” .<br />

2) Art. 1282 c.c.: “Interessi nelle obbligazioni pecuniarie.<br />

– I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro<br />

producono interessi di pieno diritto, salvo che la<br />

legge o titolo stabiliscono diversamente”.<br />

3) Art. 1224 c.c.. ”Danni nelle obbligazioni pecuniarie.<br />

– Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una<br />

somma di danaro, sono dovuti dal giorno della<br />

mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti<br />

precedentemente e anche se il creditore non<br />

prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della<br />

mora erano dovuti interessi in misura superiore a<br />

quella legale gli interessi moratori sono dovuti nella<br />

stessa misura. Al creditore che dimostra di aver<br />

subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento.<br />

Questo non è dovuto se è stata convenuta<br />

la misura degli interessi moratori”<br />

4) Art. 1194 c.c.: “Imputazione del pagamento agli interessi.<br />

– Il debitore non può imputare il pagamento<br />

al capitale piuttosto che agli interessi e ale spese<br />

senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto<br />

in conto di capitale e di interessi deve essere imputato<br />

prima agli interessi”<br />

5) Art. 1283 c.c.: “Anatoscimo. - In mancanza di usi<br />

contrari gli interessi scaduti possono produrre interessi<br />

sono dal giorno della domanda giudiziale<br />

o per effetto di convenzione posteriore alla loro<br />

scadenza e sempre che di tratti di interessi dovuti<br />

per almeno sei mesi.”<br />

4 COSTRUZIONI METALLICHE LUG AGO 09 77

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