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isultante dalla redditività (marginale) media<br />
dell’investimento operato nell’azienda<br />
(Cass. 3160/01; Cass. 4846/99; cass. 7215/98).<br />
Una questione di interesse è quella relativa<br />
alle regole che disciplinano l’imputazione<br />
del pagamento effettuato dalla P.A. quando<br />
insieme al capitale sia anche maturato<br />
a favore dell’impresa il diritto agli interessi<br />
per il ritardo: in sostanza il problema è quello<br />
di verificare se possa applicarsi al ns caso<br />
la regola di cui all’art. 1194 c.c. 4 .<br />
Se così fosse – come sostenibile e sostenuto<br />
da molti – una parte delle somme<br />
pagate dalla P.A. al maturare di ciascun SAL<br />
dovrebbe essere imputata primariamente<br />
agli interessi dovuti e non al capitale residuo,<br />
con la conseguenza che mancherebbe<br />
l’integrale pagamento dei lavori, scaturendone<br />
l’ulteriore onere del pagamento<br />
di nuovi interessi. In altre parole, secondo il<br />
meccanismo dell’art. 1194 c.c., gli interessi<br />
non corrisposti finirebbero per trasformarsi<br />
in capitale capace a sua volta di produrre<br />
ulteriori interessi.<br />
In questa direzione si è avviata l’Autorità di<br />
Vigilanza sui lavori Pubblici (A.V.L.P.) con la<br />
determina n.5/02 secondo la quale sono<br />
applicabili alla materia in esame la regola<br />
dell’anatocismo (art. 1283 c.c.) 5 ed i principi<br />
dell’art. 1194 c.c in tema di imputazione del<br />
pagamento agli interessi, secondo il quale<br />
qualora l’Amministrazione provveda a<br />
quanto da essa dovuto in ritardo rispetto al<br />
termine contrattuale e comunque a quello<br />
massimo stabilito dalla legge, il pagamento<br />
non può essere imputato al capitale senza<br />
il consenso del creditore e quello effettuato<br />
in conto capitale ed interessi deve essere<br />
prima imputato a questi ultimi<br />
Dibattuto è il tema del termine prescrizione<br />
del diritto agli interessi per ritardato pagamento:<br />
si discute se esso sia quinquennale<br />
– come molti sostengono – oppure<br />
decennale.<br />
A sostegno di quest’ultima tesi – che consentirebbe<br />
a molte imprese di recuperare<br />
ingenti somme ormai considerate perse<br />
– va citato quell’orientamento giurisprudenziale<br />
(vd. Cass. 6.11.2006 n.23760 – Cass.<br />
16.11.2007 n.23746) secondo il quale “anche<br />
gli interessi previsti all’art. 2948 n.4 c.c., devono<br />
rivestire il connotato della periodicità: esso<br />
non è quindi applicabile agli interessi moratori<br />
di fonte legale dovuti a causa del ritardo<br />
nel pagamento del corrispettivo dell’appalto<br />
né dell’anticipazione che vanno corrisposti in<br />
unica soluzione”.<br />
La concreta possibilità dell’impresa di recuperare<br />
degli interessi – in caso di diniego<br />
della P.A. alle richieste rivoltegli in via “bonaria”<br />
– passa attraverso la proposizione<br />
di una domanda giudiziale per la quale si<br />
afferma la giurisdizione del Giudice Ordinario;<br />
invero, trattandosi di controversia relativa<br />
all’esecuzione del contratto di appalto<br />
è ormai consolidata la Giurisprudenza che<br />
afferma in modo chiaro la giurisdizione del<br />
G.O. (ex multis Cons. St. 4455/08; Cons. St.<br />
628/03; Cass. 5619/03).<br />
La domanda può esser proposta in via ordinaria,<br />
mediante citazione a comparire<br />
ad un udienza fissa (art. 163 c.p.c. e segg.),<br />
oppure nella forma del ricorso per decreto<br />
ingiuntivo di pagamento (art. 633 c.p.c. e<br />
segg.), essendo il credito pecuniario dell’impresa<br />
per gli interessi liquido (nel senso di<br />
facilmente liquidabile tramite un semplice<br />
calcolo matematico) ed esigibile (a seguito<br />
della scadenza dei termini di legge o di<br />
quelli minori di contratto).<br />
Naturalmente, in aderenza a quanto disposto<br />
dall’art. 241 del codice degli appalti,<br />
che prevede la facoltà di deferire in arbitri<br />
le controversie sui diritti soggettivi derivanti<br />
dall’esecuzione di contratti in ipotesi<br />
di clausola compromissoria, si può anche<br />
scegliere la via arbitrale.<br />
Tuttavia la norma citata non trova applicazione<br />
alle pubbliche amministrazioni<br />
indicate all’art. 3 comma 19 della legge<br />
24.12.2007 n. 244, che rinvia ai fini della<br />
loro identificazione all’art. 1 del d.l.<br />
30.03.2001 n.165; tra le pubbliche amministrazioni,<br />
alle quali è fatto divieto di inserire<br />
clausole compromissorie in ogni loro<br />
contratto aventi ad oggetto lavori, forniture<br />
e servizi, pena la loro nullità, vanno<br />
citate tutte le amministrazioni dello Stato,<br />
ivi compresi gli istituti e scuole di ogni<br />
ordine e grado e le istituzioni educative,<br />
le aziende ed amministrazioni dello Stato<br />
ad ordinamento autonomo, le Regioni, le<br />
Province, i Comuni.<br />
Avv. Tommaso Pellegrini,<br />
ing. Marino Viviani.<br />
Liberi professionisti, Lucca<br />
NOTE<br />
1) Art. 1277. c.c.: ”Debito di somme di danaro. – I<br />
debiti pecuniari si estinguono con moneta avente<br />
corso legale nello Stato al tempo del pagamento e<br />
per il suo valore nominale” .<br />
2) Art. 1282 c.c.: “Interessi nelle obbligazioni pecuniarie.<br />
– I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro<br />
producono interessi di pieno diritto, salvo che la<br />
legge o titolo stabiliscono diversamente”.<br />
3) Art. 1224 c.c.. ”Danni nelle obbligazioni pecuniarie.<br />
– Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una<br />
somma di danaro, sono dovuti dal giorno della<br />
mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti<br />
precedentemente e anche se il creditore non<br />
prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della<br />
mora erano dovuti interessi in misura superiore a<br />
quella legale gli interessi moratori sono dovuti nella<br />
stessa misura. Al creditore che dimostra di aver<br />
subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento.<br />
Questo non è dovuto se è stata convenuta<br />
la misura degli interessi moratori”<br />
4) Art. 1194 c.c.: “Imputazione del pagamento agli interessi.<br />
– Il debitore non può imputare il pagamento<br />
al capitale piuttosto che agli interessi e ale spese<br />
senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto<br />
in conto di capitale e di interessi deve essere imputato<br />
prima agli interessi”<br />
5) Art. 1283 c.c.: “Anatoscimo. - In mancanza di usi<br />
contrari gli interessi scaduti possono produrre interessi<br />
sono dal giorno della domanda giudiziale<br />
o per effetto di convenzione posteriore alla loro<br />
scadenza e sempre che di tratti di interessi dovuti<br />
per almeno sei mesi.”<br />
4 COSTRUZIONI METALLICHE LUG AGO 09 77