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alla stazione appaltante, determina a suo<br />

carico:<br />

a) per il caso di mancata emissione del certificato<br />

di pagamento nel termine suindicato,<br />

l’obbligo di corrispondere all’esecutore<br />

gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle<br />

somme dovute sino al momento di emissione<br />

del certificato. Se tale ritardo supera i<br />

sessanta giorni, dal giorno successivo sono<br />

dovuti gli interessi moratori, nella misura<br />

specificamente determinata dal Ministero<br />

delle infrastrutture di concerto con quello<br />

dell’economia e delle finanze.<br />

b) per il caso di mancato pagamento della<br />

rata di acconto nei termini suddetti, l’obbligo<br />

di corrispondere all’esecutore gli interessi<br />

corrispettivi al tasso legale sulle somme<br />

dovute sino al momento dell’adempimento.<br />

Se tale ritardo supera i sessanta giorni,<br />

dal giorno successivo sono dovuti gli interessi<br />

moratori, nella misura ministeriale.<br />

c) per il caso di mancato pagamento della<br />

rata di saldo nel termine suddetto, l’obbligo<br />

di corrispondere all’esecutore gli interessi<br />

corrispettivi al tasso legale sulle somme<br />

dovute sino al momento dell’adempimento.<br />

Se tale ritardo supera i sessanta giorni,<br />

dal giorno successivo sono dovuti gli interessi<br />

moratori, nella misura ministeriale.<br />

Si può, allora, affermare che la natura corrispettiva<br />

o moratoria degli interessi è correlata<br />

alla “quantità” del ritardo in cui la P.A.<br />

incorre: invero, al di sopra del sessantesimo<br />

giorno, la legge, qualifica l’interesse come<br />

moratorio, facendo discendere dalla gravità<br />

del ritardo una ipotesi di mora ex re, con<br />

presunzione di colpa in capo alla Amministrazione.<br />

L’art. 116 del d.p.r. 554/1999 (ricalcato dall’art.<br />

142 dello schema di regolamento di<br />

esecuzione ed attuazione del codice degli<br />

appalti.) stabilisce che “l’importo degli interessi<br />

per ritardato pagamento viene computato<br />

e corrisposto in occasione del pagamento,<br />

in conto e a saldo, immediatamente<br />

successivo a quello eseguito in ritardo, senza<br />

necessità di apposite riserve”.<br />

Norma che anche la giurisprudenza di<br />

legittimità ha interpretato senza tentennamenti:<br />

quindi, in ogni caso, il diritto<br />

dell’appaltatore agli interessi (corrispettivi<br />

e moratori) – con la conseguente legittimazione<br />

all’esperimento dell’azione per il<br />

relativo pagamento – sorge per il semplice<br />

ritardo, senza necessità di un preventivo<br />

atto di messa in mora (Cass. 1043/99).<br />

Ed ancora, al fine del sorgere del diritto agli<br />

interessi, non è richiesta all’appaltatore la<br />

iscrizione di riserve né la fatturazione - la<br />

quale costituisce un adempimento fiscale<br />

dell’appaltatore la cui mancanza non legittima<br />

il ritardo nel pagamento - conseguendone<br />

che il termine prescrizionale decorre<br />

dal momento in cui il diritto al pagamento<br />

degli interessi può essere fatto valere e non<br />

dal momento dell’eventuale iscrizione della<br />

relativa riserva da parte dell’avente diritto<br />

(Cass. 2482/92; Cass. 26.05.2005 n.11215).<br />

La normativa che sanziona i ritardi della<br />

pubblica amministrazione, addossandole<br />

l’obbligo di corresponsione degli interessi,<br />

può essere considerata imperativa e quindi<br />

inderogabile ad opera delle parti.<br />

Invero la sua ratio legis può essere ravvisata,<br />

oltrechè nel fine normativo di sottrarre<br />

la parte più debole a possibili abusi dell’amministrazione,<br />

anche nella volontà di<br />

tutelare l’interesse pubblico alla tempestività<br />

della realizzazione dell’opera.<br />

Così - nonostante l’abrogazione dell’art.<br />

4 comma 10 della L. 10.12.1981 n. 741 ad<br />

opera dell’art. 231 del D.P.R. 554/1999 - può<br />

considerarsi nulla ogni clausola contrattuale<br />

di rinunzia preventiva da parte dell’impresa<br />

appaltatrice al percepimento degli<br />

interessi per il ritardato pagamento. Diversamente<br />

invece deve concludersi per l’accordo<br />

di rinunzia raggiunto, in sede transattiva,<br />

in un momento successivo a quello<br />

di maturazione degli interessi.<br />

Altrettanto nulli dovrebbero ritenersi quelli<br />

accordi che sostituiscano al termine certo<br />

individuato dalla legge, un termine incerto<br />

dipendente dalla volontà dell’amministrazione:<br />

così nel caso in cui la clausola pattizia<br />

faccia decorrere il termine del pagamento<br />

del saldo anziché dal collaudo dalla generica<br />

disponibilità della relativa provvista da<br />

parte del committente.<br />

Alla particolare severità normativa, ora esaminata,<br />

corrispondono anche precisi obblighi<br />

contabili dell’amministrazione nella<br />

redazione del proprio bilancio pubblico,<br />

anche con specifico riferimento all’inserimento<br />

in esso dell’importo degli interessi<br />

maturati per previsione di legge in favore<br />

dell’impresa.<br />

Circa il tasso degli interessi, giova solo ricordare<br />

che quelli corrispettivi devono essere<br />

pagati dalla P.A. al tasso legale così come<br />

fissato ogni anno con decreto del Ministero<br />

del tesoro pubblicato entro il 15 dicembre,<br />

mentre la misura di quelli moratori è<br />

appositamente determinata dal Ministero<br />

della infrastrutture e dei trasporti, di concerto<br />

con il Ministero dell’economia e delle<br />

finanze.<br />

Questi tassi degli ultimi 5 anni:<br />

01.01/31.12-2004 7,125%<br />

01.01/31.12-2005 7,125%<br />

01.01/31.12-2006 5,350%<br />

01.01/31.12-2007 5,950%<br />

01.01/31.12-2008 6,830%<br />

Con riguardo agli interessi moratori, a<br />

meno che il capitolato speciale non dichiari<br />

che essi devono ritenersi a copertura<br />

anche del maggior danno (art. 30 d.m.<br />

145/200), va detto che la loro percezione<br />

da parte dell’appaltatore non esclude che<br />

lo stesso possa provare l’esistenza di un suo<br />

un ulteriore pregiudizio, pretendendone il<br />

risarcimento.<br />

La Cassazione ha in proposito affermato<br />

che il creditore esercente un’attività imprenditoriale<br />

può provare il maggior danno,<br />

non coperto dall’incameramento degli<br />

interessi moratori, attraverso presunzioni<br />

connesse con il normale impiego del denaro<br />

nel ciclo produttivo, prima tra tutte<br />

quella che deriva dal costo del denaro,<br />

corrispondendo quindi il danno alla differenza<br />

tra interessi legali ed interessi attivi<br />

praticati dalle banche alla migliore clientela<br />

per il credito a breve (cd. prime rate) ovvero,<br />

in caso di impresa che si autofinanzia, al<br />

danno conseguente al mancato guadagno<br />

76<br />

4 COSTRUZIONI METALLICHE LUG AGO 09

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