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alla stazione appaltante, determina a suo<br />
carico:<br />
a) per il caso di mancata emissione del certificato<br />
di pagamento nel termine suindicato,<br />
l’obbligo di corrispondere all’esecutore<br />
gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle<br />
somme dovute sino al momento di emissione<br />
del certificato. Se tale ritardo supera i<br />
sessanta giorni, dal giorno successivo sono<br />
dovuti gli interessi moratori, nella misura<br />
specificamente determinata dal Ministero<br />
delle infrastrutture di concerto con quello<br />
dell’economia e delle finanze.<br />
b) per il caso di mancato pagamento della<br />
rata di acconto nei termini suddetti, l’obbligo<br />
di corrispondere all’esecutore gli interessi<br />
corrispettivi al tasso legale sulle somme<br />
dovute sino al momento dell’adempimento.<br />
Se tale ritardo supera i sessanta giorni,<br />
dal giorno successivo sono dovuti gli interessi<br />
moratori, nella misura ministeriale.<br />
c) per il caso di mancato pagamento della<br />
rata di saldo nel termine suddetto, l’obbligo<br />
di corrispondere all’esecutore gli interessi<br />
corrispettivi al tasso legale sulle somme<br />
dovute sino al momento dell’adempimento.<br />
Se tale ritardo supera i sessanta giorni,<br />
dal giorno successivo sono dovuti gli interessi<br />
moratori, nella misura ministeriale.<br />
Si può, allora, affermare che la natura corrispettiva<br />
o moratoria degli interessi è correlata<br />
alla “quantità” del ritardo in cui la P.A.<br />
incorre: invero, al di sopra del sessantesimo<br />
giorno, la legge, qualifica l’interesse come<br />
moratorio, facendo discendere dalla gravità<br />
del ritardo una ipotesi di mora ex re, con<br />
presunzione di colpa in capo alla Amministrazione.<br />
L’art. 116 del d.p.r. 554/1999 (ricalcato dall’art.<br />
142 dello schema di regolamento di<br />
esecuzione ed attuazione del codice degli<br />
appalti.) stabilisce che “l’importo degli interessi<br />
per ritardato pagamento viene computato<br />
e corrisposto in occasione del pagamento,<br />
in conto e a saldo, immediatamente<br />
successivo a quello eseguito in ritardo, senza<br />
necessità di apposite riserve”.<br />
Norma che anche la giurisprudenza di<br />
legittimità ha interpretato senza tentennamenti:<br />
quindi, in ogni caso, il diritto<br />
dell’appaltatore agli interessi (corrispettivi<br />
e moratori) – con la conseguente legittimazione<br />
all’esperimento dell’azione per il<br />
relativo pagamento – sorge per il semplice<br />
ritardo, senza necessità di un preventivo<br />
atto di messa in mora (Cass. 1043/99).<br />
Ed ancora, al fine del sorgere del diritto agli<br />
interessi, non è richiesta all’appaltatore la<br />
iscrizione di riserve né la fatturazione - la<br />
quale costituisce un adempimento fiscale<br />
dell’appaltatore la cui mancanza non legittima<br />
il ritardo nel pagamento - conseguendone<br />
che il termine prescrizionale decorre<br />
dal momento in cui il diritto al pagamento<br />
degli interessi può essere fatto valere e non<br />
dal momento dell’eventuale iscrizione della<br />
relativa riserva da parte dell’avente diritto<br />
(Cass. 2482/92; Cass. 26.05.2005 n.11215).<br />
La normativa che sanziona i ritardi della<br />
pubblica amministrazione, addossandole<br />
l’obbligo di corresponsione degli interessi,<br />
può essere considerata imperativa e quindi<br />
inderogabile ad opera delle parti.<br />
Invero la sua ratio legis può essere ravvisata,<br />
oltrechè nel fine normativo di sottrarre<br />
la parte più debole a possibili abusi dell’amministrazione,<br />
anche nella volontà di<br />
tutelare l’interesse pubblico alla tempestività<br />
della realizzazione dell’opera.<br />
Così - nonostante l’abrogazione dell’art.<br />
4 comma 10 della L. 10.12.1981 n. 741 ad<br />
opera dell’art. 231 del D.P.R. 554/1999 - può<br />
considerarsi nulla ogni clausola contrattuale<br />
di rinunzia preventiva da parte dell’impresa<br />
appaltatrice al percepimento degli<br />
interessi per il ritardato pagamento. Diversamente<br />
invece deve concludersi per l’accordo<br />
di rinunzia raggiunto, in sede transattiva,<br />
in un momento successivo a quello<br />
di maturazione degli interessi.<br />
Altrettanto nulli dovrebbero ritenersi quelli<br />
accordi che sostituiscano al termine certo<br />
individuato dalla legge, un termine incerto<br />
dipendente dalla volontà dell’amministrazione:<br />
così nel caso in cui la clausola pattizia<br />
faccia decorrere il termine del pagamento<br />
del saldo anziché dal collaudo dalla generica<br />
disponibilità della relativa provvista da<br />
parte del committente.<br />
Alla particolare severità normativa, ora esaminata,<br />
corrispondono anche precisi obblighi<br />
contabili dell’amministrazione nella<br />
redazione del proprio bilancio pubblico,<br />
anche con specifico riferimento all’inserimento<br />
in esso dell’importo degli interessi<br />
maturati per previsione di legge in favore<br />
dell’impresa.<br />
Circa il tasso degli interessi, giova solo ricordare<br />
che quelli corrispettivi devono essere<br />
pagati dalla P.A. al tasso legale così come<br />
fissato ogni anno con decreto del Ministero<br />
del tesoro pubblicato entro il 15 dicembre,<br />
mentre la misura di quelli moratori è<br />
appositamente determinata dal Ministero<br />
della infrastrutture e dei trasporti, di concerto<br />
con il Ministero dell’economia e delle<br />
finanze.<br />
Questi tassi degli ultimi 5 anni:<br />
01.01/31.12-2004 7,125%<br />
01.01/31.12-2005 7,125%<br />
01.01/31.12-2006 5,350%<br />
01.01/31.12-2007 5,950%<br />
01.01/31.12-2008 6,830%<br />
Con riguardo agli interessi moratori, a<br />
meno che il capitolato speciale non dichiari<br />
che essi devono ritenersi a copertura<br />
anche del maggior danno (art. 30 d.m.<br />
145/200), va detto che la loro percezione<br />
da parte dell’appaltatore non esclude che<br />
lo stesso possa provare l’esistenza di un suo<br />
un ulteriore pregiudizio, pretendendone il<br />
risarcimento.<br />
La Cassazione ha in proposito affermato<br />
che il creditore esercente un’attività imprenditoriale<br />
può provare il maggior danno,<br />
non coperto dall’incameramento degli<br />
interessi moratori, attraverso presunzioni<br />
connesse con il normale impiego del denaro<br />
nel ciclo produttivo, prima tra tutte<br />
quella che deriva dal costo del denaro,<br />
corrispondendo quindi il danno alla differenza<br />
tra interessi legali ed interessi attivi<br />
praticati dalle banche alla migliore clientela<br />
per il credito a breve (cd. prime rate) ovvero,<br />
in caso di impresa che si autofinanzia, al<br />
danno conseguente al mancato guadagno<br />
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4 COSTRUZIONI METALLICHE LUG AGO 09