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La questione degli interessi dovuti dalla P.A. nel caso di ritardo nel<br />

pagamento del prezzo convenuto per l’esecuzione di un appalto di<br />

opere pubbliche è spesso trascurata dalle imprese appaltatrici che,<br />

sapendo di aver a che fare con un interlocutore forte, si accontentano<br />

di percepire, anche in ritardo, il compenso dell’opera contrattualmente<br />

pattuito, rinunziando ad un loro diritto effettivamente<br />

e concretamente tutelabile. Una rinunzia spesso molto costosa in<br />

termini economici visto la rilevanza degli importi contrattuali. Per<br />

“entrare” nella materia è opportuna una breve introduzione.<br />

L’obbligazione del committente di corrispondere all’impresa il<br />

prezzo contrattualmente convenuto, in virtù della sua natura di<br />

debito di valuta, è sottoposta al principio nominalistico sancito<br />

dall’art. 1277 del c.c. 1 , secondo il quale per il pagamento di un’obbligazione<br />

pecuniaria si deve avere riguardo alla sola equivalenza<br />

numerica del debito in danaro. In parole povere, ciò significa che<br />

contratto un debito per un certo importo in un dato momento<br />

storico, a distanza di anni dovrò corrispondere al mio creditore la<br />

stessa somma di denaro e ciò anche se quell’importo avrà, di fatto,<br />

un potere d’acquisto molto inferiore.<br />

Tuttavia il danaro è un bene produttivo di frutti (civili) denominati<br />

interessi che il debitore deve corrispondere a vario titolo.<br />

Tradizionalmente, in ragione della loro natura, si distinguono due<br />

grandi categorie di interessi: gli interessi corrispettivi e gli interessi<br />

moratori.<br />

Gli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.) 2 rappresentano il compenso<br />

che il debitore deve corrispondere per l’uso del danaro, ossia<br />

per il vantaggio che esso ritrae dal trattenere presso di sé somme<br />

spettanti al creditore. L’unico presupposto per la produzione di tali<br />

interessi è che il credito da cui originano sia liquido (vale a dire<br />

determinato o facilmente determinabile nel suo ammontare) ed<br />

esigibile (vale a dire scaduto), non essendo necessaria alcuna preventiva<br />

specifica richiesta né alcuna colpa nel ritardo attribuibile<br />

al debitore.<br />

Gli interessi moratori (art. 1224 c.c.) 3 , invece, sono quelli dovuti dal<br />

debitore a seguito della sua messa in mora da parte del creditore<br />

e valgono a coprire il danno subito da esso a causa della comportamento<br />

colposo del primo, salva la risarcibilità del danno ulteriore<br />

che sia specificamente dimostrato.<br />

Circa la loro misura, sia per gli interessi corrispettivi che per i moratori,<br />

essa può essere determinata dalla legge (e si parlerà allora<br />

di interessi legali) o dall’accordo scritto ad substantiam intervenuto<br />

tra le parti (e si avranno così interessi convenzionali), le quali saranno<br />

libere di determinarne il saggio entro il limite della soglia c.d.<br />

usuraria.<br />

Il tema degli interessi per il ritardato pagamento dovuti dalla stazione<br />

appaltante all’impresa esecutrice dei lavori pubblici è disciplinato<br />

dal Codice degli appalti (D.Lgs 12.04.06 n. 163) in modo<br />

sostanzialmente analogo alla previgente normativa disposta dalle<br />

Legge Quadro (L.109/1994) e dalle relative norme regolamentari<br />

Gli interessi per<br />

ritardato pagamento<br />

Tommaso Pellegrini, Massimo Viviani<br />

(D.P.R. 554/1999 regolamento d’attuazione; D.M. 145/2000 regolamento<br />

recante il capitolato generale d’appalto).<br />

L’art. 133 del D.Lgs. 163/06 recita: “In caso di ritardo nella emissione<br />

dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti<br />

e alla rata del saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal<br />

contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento<br />

generale di cui all’art. 5, spettano all’esecutore dei lavori gli<br />

interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente<br />

con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di<br />

concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze…”.<br />

L’unica importante novità di rilievo riguarda l’estensione dell’obbligo<br />

della amministrazione appaltante di corrispondere gli interessi<br />

dal solo caso, originariamente previsto, del ritardo nell’emissione<br />

dei certificati e/o mandati di pagamento degli acconti a quello relativo<br />

al ritardo concernente la rata di saldo, precedentemente non<br />

menzionata dall’art. 26 della L.109/1994.<br />

Dalla lettura dell’articolo in commento si evince che il legislatore<br />

ha inteso riprendere la tradizionale distinzione tra interessi corrispettivi<br />

e moratori, sulla quale ci siamo in precedenza soffermati,<br />

e che assume rilevanza rispetto alle indicazioni integrative contenute<br />

negli artt. 29 e 30 del D.M. 145/2000 e ripresi dallo schema di<br />

regolamento di esecuzione ed attuazione del recente codice degli<br />

appalti. (artt. 143 e 144).<br />

Tali disposizioni indicano i termini massimi - da cui il contratto di<br />

appalto ed il capitolato speciale possono discostarsi fissandone<br />

di minori - entro i quali la P:A. deve provvedere alle attività di sua<br />

competenza, relative alla regolazione del corrispettivo dovuto all’impresa<br />

appaltatrice.<br />

In particolare:<br />

- l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti deve<br />

avvenire entro e non oltre quarantacinque giorni dalla maturazione<br />

di ogni S.A.L.;<br />

- il pagamento dell’acconto deve avvenire non oltre i trenta giorni<br />

decorrenti dalla data di emissione del certificato;<br />

- il pagamento del saldo deve avvenire non oltre il novantesimo<br />

giorno dall’emissione del certificato provvisorio di collaudo o del<br />

certificato di regolare esecuzione dell’opera.<br />

L’inutile decorrenza dei termini così indicati, per causa imputabile<br />

L’OPINIONE<br />

4 COSTRUZIONI METALLICHE LUG AGO 09 75

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