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La questione degli interessi dovuti dalla P.A. nel caso di ritardo nel<br />
pagamento del prezzo convenuto per l’esecuzione di un appalto di<br />
opere pubbliche è spesso trascurata dalle imprese appaltatrici che,<br />
sapendo di aver a che fare con un interlocutore forte, si accontentano<br />
di percepire, anche in ritardo, il compenso dell’opera contrattualmente<br />
pattuito, rinunziando ad un loro diritto effettivamente<br />
e concretamente tutelabile. Una rinunzia spesso molto costosa in<br />
termini economici visto la rilevanza degli importi contrattuali. Per<br />
“entrare” nella materia è opportuna una breve introduzione.<br />
L’obbligazione del committente di corrispondere all’impresa il<br />
prezzo contrattualmente convenuto, in virtù della sua natura di<br />
debito di valuta, è sottoposta al principio nominalistico sancito<br />
dall’art. 1277 del c.c. 1 , secondo il quale per il pagamento di un’obbligazione<br />
pecuniaria si deve avere riguardo alla sola equivalenza<br />
numerica del debito in danaro. In parole povere, ciò significa che<br />
contratto un debito per un certo importo in un dato momento<br />
storico, a distanza di anni dovrò corrispondere al mio creditore la<br />
stessa somma di denaro e ciò anche se quell’importo avrà, di fatto,<br />
un potere d’acquisto molto inferiore.<br />
Tuttavia il danaro è un bene produttivo di frutti (civili) denominati<br />
interessi che il debitore deve corrispondere a vario titolo.<br />
Tradizionalmente, in ragione della loro natura, si distinguono due<br />
grandi categorie di interessi: gli interessi corrispettivi e gli interessi<br />
moratori.<br />
Gli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.) 2 rappresentano il compenso<br />
che il debitore deve corrispondere per l’uso del danaro, ossia<br />
per il vantaggio che esso ritrae dal trattenere presso di sé somme<br />
spettanti al creditore. L’unico presupposto per la produzione di tali<br />
interessi è che il credito da cui originano sia liquido (vale a dire<br />
determinato o facilmente determinabile nel suo ammontare) ed<br />
esigibile (vale a dire scaduto), non essendo necessaria alcuna preventiva<br />
specifica richiesta né alcuna colpa nel ritardo attribuibile<br />
al debitore.<br />
Gli interessi moratori (art. 1224 c.c.) 3 , invece, sono quelli dovuti dal<br />
debitore a seguito della sua messa in mora da parte del creditore<br />
e valgono a coprire il danno subito da esso a causa della comportamento<br />
colposo del primo, salva la risarcibilità del danno ulteriore<br />
che sia specificamente dimostrato.<br />
Circa la loro misura, sia per gli interessi corrispettivi che per i moratori,<br />
essa può essere determinata dalla legge (e si parlerà allora<br />
di interessi legali) o dall’accordo scritto ad substantiam intervenuto<br />
tra le parti (e si avranno così interessi convenzionali), le quali saranno<br />
libere di determinarne il saggio entro il limite della soglia c.d.<br />
usuraria.<br />
Il tema degli interessi per il ritardato pagamento dovuti dalla stazione<br />
appaltante all’impresa esecutrice dei lavori pubblici è disciplinato<br />
dal Codice degli appalti (D.Lgs 12.04.06 n. 163) in modo<br />
sostanzialmente analogo alla previgente normativa disposta dalle<br />
Legge Quadro (L.109/1994) e dalle relative norme regolamentari<br />
Gli interessi per<br />
ritardato pagamento<br />
Tommaso Pellegrini, Massimo Viviani<br />
(D.P.R. 554/1999 regolamento d’attuazione; D.M. 145/2000 regolamento<br />
recante il capitolato generale d’appalto).<br />
L’art. 133 del D.Lgs. 163/06 recita: “In caso di ritardo nella emissione<br />
dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti<br />
e alla rata del saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal<br />
contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento<br />
generale di cui all’art. 5, spettano all’esecutore dei lavori gli<br />
interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente<br />
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di<br />
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze…”.<br />
L’unica importante novità di rilievo riguarda l’estensione dell’obbligo<br />
della amministrazione appaltante di corrispondere gli interessi<br />
dal solo caso, originariamente previsto, del ritardo nell’emissione<br />
dei certificati e/o mandati di pagamento degli acconti a quello relativo<br />
al ritardo concernente la rata di saldo, precedentemente non<br />
menzionata dall’art. 26 della L.109/1994.<br />
Dalla lettura dell’articolo in commento si evince che il legislatore<br />
ha inteso riprendere la tradizionale distinzione tra interessi corrispettivi<br />
e moratori, sulla quale ci siamo in precedenza soffermati,<br />
e che assume rilevanza rispetto alle indicazioni integrative contenute<br />
negli artt. 29 e 30 del D.M. 145/2000 e ripresi dallo schema di<br />
regolamento di esecuzione ed attuazione del recente codice degli<br />
appalti. (artt. 143 e 144).<br />
Tali disposizioni indicano i termini massimi - da cui il contratto di<br />
appalto ed il capitolato speciale possono discostarsi fissandone<br />
di minori - entro i quali la P:A. deve provvedere alle attività di sua<br />
competenza, relative alla regolazione del corrispettivo dovuto all’impresa<br />
appaltatrice.<br />
In particolare:<br />
- l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti deve<br />
avvenire entro e non oltre quarantacinque giorni dalla maturazione<br />
di ogni S.A.L.;<br />
- il pagamento dell’acconto deve avvenire non oltre i trenta giorni<br />
decorrenti dalla data di emissione del certificato;<br />
- il pagamento del saldo deve avvenire non oltre il novantesimo<br />
giorno dall’emissione del certificato provvisorio di collaudo o del<br />
certificato di regolare esecuzione dell’opera.<br />
L’inutile decorrenza dei termini così indicati, per causa imputabile<br />
L’OPINIONE<br />
4 COSTRUZIONI METALLICHE LUG AGO 09 75