RAPPORTO SULLO STATO DELL'AMBIENTE DEL ... - Regione Lazio
RAPPORTO SULLO STATO DELL'AMBIENTE DEL ... - Regione Lazio RAPPORTO SULLO STATO DELL'AMBIENTE DEL ... - Regione Lazio
La regione che ha il numero più elevato di stabilimenti a rischio di incidente rilevante è la Lombardia dove ve ne sono ben 258, più del doppio del Piemonte che si trova al secondo posto. Il Lazio occupa il 5° posto nel panorama nazionale. Dobbiamo comunque ricordare che le regioni che si trovano ad avere un così alto numero di stabilimenti soggetti a notifica sono quelle dove vi è una più alta concentrazione industriale. Industrie a rischio di incidente rilevante 300 SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO 54 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 258 112 104 89 Lombardia Piemonte Emilia Romagna Veneto Lazio 83 Campania 73 70 Sicilia 60 Toscana Puglia 47 44 Sardegna Liguria 34 31 Figura 7. Industrie a rischio di incidente rilevante nelle regioni italiane (2004). Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. 22 Friul i-V. Giulia Abruzzo 17 14 12 12 Umbria Marche Calabria P.a. di Bolzano e AL P. a di Trento Basilicata 7 6 5 5 Molise Valle d' Aosta
SCHEDA 1 Riferimenti normativi della direttiva 96/82/CE (D.Lgs.n.334 del 17/8/99) Con il nuovo decreto legge di recepimento della direttiva 96/82/CE (D.Lgs.n.334 del 17/8/99, conosciuto come “Seveso bis”), diventa operativa la nuova normativa di riferimento relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Le principali modifiche apportate possono essere sintetizzate nei seguenti punti: • cambiamenti nel campo di applicazione, in cui viene ampliata la tipologia ed il numero di aziende coinvolte ed in cui l’identificazione delle aziende interessate si basa sulla presenza di specifiche sostanze o preparati definiti per categorie di pericolo ed in quantità predefinite (valori di soglia); • nuovi adempimenti per le aziende coinvolte: introduzione obbligatoria di un sistema di gestione della sicurezza (con redazione di un rapporto di sicurezza nel caso superino i valori di soglia superiore), obbligo di verifiche ispettive almeno annuale per le aziende che superano i valori soglia superiore, elaborazione di piani di emergenza interni (aziende che superano i valori di soglia superiore definiti dalla Seveso bis e quelli che superano i valori soglia definiti dalla normativa precedente, Seveso e successive modifiche) ed esterni (se la quantità è superiore alla soglia superiore); • introduzione del concetto di “effetto domino”, cioè individuazione degli stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell’inventario delle sostanze pericolose presenti in essi; e del concetto di “aree ad alta concentrazione di stabilimenti”; • partecipazione della popolazione al processo decisionale (consultazione non vincolante); • introduzione del “controllo dell’urbanizzazione” con requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione del territorio (destinazione e utilizzazione dei suoli) e necessità di mantenere opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali. Spetta al Comune portare a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore dello stabilimento a rischio di incidente, eventualmente rendendole maggiormente comprensibili. Con il recepimento della Seveso bis, tutti gli stabilimenti, prima soggetti al DPR 175/88 e non, dovranno rivedere la loro posizione rispetto al nuovo campo di applicazione dal nuovo regime normativo e, di conseguenza, controllare la loro posizione rispetto ai nuovi adempimenti da questo introdotti. L’art.6 del D.Lgs.b.334/99 prevede che stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quanto stabilito dall’allegato “I” sono soggette all’obbligo di notifica al Ministero dell’Ambiente, alla Regione o Provincia autonoma, al Comune, al prefetto ed al Comitato tecnico regionale o interregionale dei vigili del fuoco (art. 6). Una parte di questi è anche tenuta a redigere un rapporto di sicurezza, come previsto dall’art. 8. SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO 55
- Page 3 and 4: ASSESSORATO ALL’AMBIENTE Assessor
- Page 5 and 6: SEZIONE B TEMATISMI AMBIENTALI pagi
- Page 7 and 8: SEZIONE C SPESE AMBIENTALI, PIANI F
- Page 9 and 10: gramma di rottamazione dei motorini
- Page 11 and 12: ne della spesa per l'ambiente. Il R
- Page 13: Arpalazio ha sviluppato negli ultim
- Page 16 and 17: CONTRIBUTI E RINGRAZIAMENTI L’att
- Page 18 and 19: Il Gruppo di Lavoro “Suolo” ha
- Page 20 and 21: 1. METODOLOGIA 1.1. DEFINIZIONE Il
- Page 22 and 23: Si riportano di seguito i principal
- Page 24 and 25: 1.3.4 GLI 1.3.4 INDICATORI GLI INDI
- Page 26 and 27: 2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE Il te
- Page 29 and 30: SEZIONE A DETERMINANTI
- Page 31 and 32: Il bilancio demografico 2002 è car
- Page 33 and 34: TEMA INDICATORE DINAMICHE DELLA POP
- Page 35 and 36: TEMA INDICATORE DINAMICHE DELLA POP
- Page 37 and 38: TEMA INDICATORE DINAMICHE DELLA POP
- Page 39 and 40: TEMA INDICATORE DINAMICHE DELLA POP
- Page 41 and 42: Per quanto attiene alle singole pro
- Page 43 and 44: determinato da alcune caratteristic
- Page 45 and 46: 4.3. 4.3. GLI INDICATORI Tema Siste
- Page 47 and 48: Per quanto riguarda la distribuzion
- Page 49 and 50: Agricoltura Industria Costruzioni C
- Page 51 and 52: TEMA INDICATORE SISTEMA ECONOMICO-P
- Page 53: TEMA INDICATORE SISTEMA ECONOMICO-P
- Page 57 and 58: all'allegato i al d.m. 23/11/2001,
- Page 59 and 60: % Regione Lazio e Italia - Tasso di
- Page 61 and 62: Le aziende agricole con superficie
- Page 63 and 64: Azione F.7 “Gestione dei sistemi
- Page 65 and 66: Azioni Non specificata Tipologie di
- Page 67 and 68: TEMA INDICATORE AGRICOLTURA AZIENDE
- Page 69 and 70: TEMA INDICATORE AGRICOLTURA VENDITA
- Page 71 and 72: TEMA INDICATORE AGRICOLTURA VENDITA
- Page 73 and 74: TEMA INDICATORE AGRICOLTURA ORGANIS
- Page 75 and 76: Ciliegio (Prunus avium x P. pseudoc
- Page 77 and 78: Le produzioni di qualità riguardan
- Page 79 and 80: 6.2. 6.2. LE LE PRINCIPALI EVIDENZE
- Page 81 and 82: "Attuazione della direttiva n. 98/3
- Page 83 and 84: SCHEDA 2 Gli strumenti del Piano En
- Page 85 and 86: delle esperienze già da tempo in a
- Page 87 and 88: TEMA INDICATORE ENERGIA PRODUZIONE
- Page 89 and 90: Tale produzione è attualmente gara
- Page 91 and 92: TEMA INDICATORE ENERGIA CONSUMI FIN
- Page 93 and 94: Consumi finali di energia pro-capit
- Page 95 and 96: Calabria 0,1% 65,4% 12,9% 0,7% 21,0
- Page 97 and 98: Regioni Agricoltura Industria Resid
- Page 99 and 100: Nel 2001 i consumi energetici compl
- Page 101 and 102: TEMA INDICATORE ENERGIA BILANCIO EN
- Page 103 and 104: I porti principali del Lazio sono s
SCHEDA 1<br />
Riferimenti normativi della direttiva 96/82/CE<br />
(D.Lgs.n.334 del 17/8/99)<br />
Con il nuovo decreto legge di recepimento della direttiva 96/82/CE (D.Lgs.n.334 del 17/8/99, conosciuto<br />
come “Seveso bis”), diventa operativa la nuova normativa di riferimento relativa al controllo dei pericoli di<br />
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Le principali modifiche apportate possono<br />
essere sintetizzate nei seguenti punti:<br />
• cambiamenti nel campo di applicazione, in cui viene ampliata la tipologia ed il numero di aziende<br />
coinvolte ed in cui l’identificazione delle aziende interessate si basa sulla presenza di specifiche sostanze<br />
o preparati definiti per categorie di pericolo ed in quantità predefinite (valori di soglia);<br />
• nuovi adempimenti per le aziende coinvolte: introduzione obbligatoria di un sistema di gestione della<br />
sicurezza (con redazione di un rapporto di sicurezza nel caso superino i valori di soglia superiore),<br />
obbligo di verifiche ispettive almeno annuale per le aziende che superano i valori soglia superiore,<br />
elaborazione di piani di emergenza interni (aziende che superano i valori di soglia superiore definiti dalla<br />
Seveso bis e quelli che superano i valori soglia definiti dalla normativa precedente, Seveso e successive<br />
modifiche) ed esterni (se la quantità è superiore alla soglia superiore);<br />
• introduzione del concetto di “effetto domino”, cioè individuazione degli stabilimenti per i quali la<br />
probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del<br />
luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell’inventario delle sostanze pericolose presenti in<br />
essi; e del concetto di “aree ad alta concentrazione di stabilimenti”;<br />
• partecipazione della popolazione al processo decisionale (consultazione non vincolante);<br />
• introduzione del “controllo dell’urbanizzazione” con requisiti minimi di sicurezza in materia di<br />
pianificazione del territorio (destinazione e utilizzazione dei suoli) e necessità di mantenere opportune<br />
distanze tra stabilimenti e zone residenziali.<br />
Spetta al Comune portare a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore dello<br />
stabilimento a rischio di incidente, eventualmente rendendole maggiormente comprensibili.<br />
Con il recepimento della Seveso bis, tutti gli stabilimenti, prima soggetti al DPR 175/88 e non, dovranno<br />
rivedere la loro posizione rispetto al nuovo campo di applicazione dal nuovo regime normativo e, di<br />
conseguenza, controllare la loro posizione rispetto ai nuovi adempimenti da questo introdotti.<br />
L’art.6 del D.Lgs.b.334/99 prevede che stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità<br />
uguali o superiori a quanto stabilito dall’allegato “I” sono soggette all’obbligo di notifica al Ministero<br />
dell’Ambiente, alla <strong>Regione</strong> o Provincia autonoma, al Comune, al prefetto ed al Comitato tecnico regionale o<br />
interregionale dei vigili del fuoco (art. 6). Una parte di questi è anche tenuta a redigere un rapporto di<br />
sicurezza, come previsto dall’art. 8.<br />
SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO<br />
55