RAPPORTO SULLO STATO DELL'AMBIENTE DEL ... - Regione Lazio

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La regione che ha il numero più elevato di stabilimenti a rischio di incidente rilevante è la Lombardia dove ve ne sono ben 258, più del doppio del Piemonte che si trova al secondo posto. Il Lazio occupa il 5° posto nel panorama nazionale. Dobbiamo comunque ricordare che le regioni che si trovano ad avere un così alto numero di stabilimenti soggetti a notifica sono quelle dove vi è una più alta concentrazione industriale. Industrie a rischio di incidente rilevante 300 SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO 54 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 258 112 104 89 Lombardia Piemonte Emilia Romagna Veneto Lazio 83 Campania 73 70 Sicilia 60 Toscana Puglia 47 44 Sardegna Liguria 34 31 Figura 7. Industrie a rischio di incidente rilevante nelle regioni italiane (2004). Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. 22 Friul i-V. Giulia Abruzzo 17 14 12 12 Umbria Marche Calabria P.a. di Bolzano e AL P. a di Trento Basilicata 7 6 5 5 Molise Valle d' Aosta

SCHEDA 1 Riferimenti normativi della direttiva 96/82/CE (D.Lgs.n.334 del 17/8/99) Con il nuovo decreto legge di recepimento della direttiva 96/82/CE (D.Lgs.n.334 del 17/8/99, conosciuto come “Seveso bis”), diventa operativa la nuova normativa di riferimento relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Le principali modifiche apportate possono essere sintetizzate nei seguenti punti: • cambiamenti nel campo di applicazione, in cui viene ampliata la tipologia ed il numero di aziende coinvolte ed in cui l’identificazione delle aziende interessate si basa sulla presenza di specifiche sostanze o preparati definiti per categorie di pericolo ed in quantità predefinite (valori di soglia); • nuovi adempimenti per le aziende coinvolte: introduzione obbligatoria di un sistema di gestione della sicurezza (con redazione di un rapporto di sicurezza nel caso superino i valori di soglia superiore), obbligo di verifiche ispettive almeno annuale per le aziende che superano i valori soglia superiore, elaborazione di piani di emergenza interni (aziende che superano i valori di soglia superiore definiti dalla Seveso bis e quelli che superano i valori soglia definiti dalla normativa precedente, Seveso e successive modifiche) ed esterni (se la quantità è superiore alla soglia superiore); • introduzione del concetto di “effetto domino”, cioè individuazione degli stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell’inventario delle sostanze pericolose presenti in essi; e del concetto di “aree ad alta concentrazione di stabilimenti”; • partecipazione della popolazione al processo decisionale (consultazione non vincolante); • introduzione del “controllo dell’urbanizzazione” con requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione del territorio (destinazione e utilizzazione dei suoli) e necessità di mantenere opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali. Spetta al Comune portare a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore dello stabilimento a rischio di incidente, eventualmente rendendole maggiormente comprensibili. Con il recepimento della Seveso bis, tutti gli stabilimenti, prima soggetti al DPR 175/88 e non, dovranno rivedere la loro posizione rispetto al nuovo campo di applicazione dal nuovo regime normativo e, di conseguenza, controllare la loro posizione rispetto ai nuovi adempimenti da questo introdotti. L’art.6 del D.Lgs.b.334/99 prevede che stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quanto stabilito dall’allegato “I” sono soggette all’obbligo di notifica al Ministero dell’Ambiente, alla Regione o Provincia autonoma, al Comune, al prefetto ed al Comitato tecnico regionale o interregionale dei vigili del fuoco (art. 6). Una parte di questi è anche tenuta a redigere un rapporto di sicurezza, come previsto dall’art. 8. SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO 55

SCHEDA 1<br />

Riferimenti normativi della direttiva 96/82/CE<br />

(D.Lgs.n.334 del 17/8/99)<br />

Con il nuovo decreto legge di recepimento della direttiva 96/82/CE (D.Lgs.n.334 del 17/8/99, conosciuto<br />

come “Seveso bis”), diventa operativa la nuova normativa di riferimento relativa al controllo dei pericoli di<br />

incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Le principali modifiche apportate possono<br />

essere sintetizzate nei seguenti punti:<br />

• cambiamenti nel campo di applicazione, in cui viene ampliata la tipologia ed il numero di aziende<br />

coinvolte ed in cui l’identificazione delle aziende interessate si basa sulla presenza di specifiche sostanze<br />

o preparati definiti per categorie di pericolo ed in quantità predefinite (valori di soglia);<br />

• nuovi adempimenti per le aziende coinvolte: introduzione obbligatoria di un sistema di gestione della<br />

sicurezza (con redazione di un rapporto di sicurezza nel caso superino i valori di soglia superiore),<br />

obbligo di verifiche ispettive almeno annuale per le aziende che superano i valori soglia superiore,<br />

elaborazione di piani di emergenza interni (aziende che superano i valori di soglia superiore definiti dalla<br />

Seveso bis e quelli che superano i valori soglia definiti dalla normativa precedente, Seveso e successive<br />

modifiche) ed esterni (se la quantità è superiore alla soglia superiore);<br />

• introduzione del concetto di “effetto domino”, cioè individuazione degli stabilimenti per i quali la<br />

probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del<br />

luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell’inventario delle sostanze pericolose presenti in<br />

essi; e del concetto di “aree ad alta concentrazione di stabilimenti”;<br />

• partecipazione della popolazione al processo decisionale (consultazione non vincolante);<br />

• introduzione del “controllo dell’urbanizzazione” con requisiti minimi di sicurezza in materia di<br />

pianificazione del territorio (destinazione e utilizzazione dei suoli) e necessità di mantenere opportune<br />

distanze tra stabilimenti e zone residenziali.<br />

Spetta al Comune portare a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore dello<br />

stabilimento a rischio di incidente, eventualmente rendendole maggiormente comprensibili.<br />

Con il recepimento della Seveso bis, tutti gli stabilimenti, prima soggetti al DPR 175/88 e non, dovranno<br />

rivedere la loro posizione rispetto al nuovo campo di applicazione dal nuovo regime normativo e, di<br />

conseguenza, controllare la loro posizione rispetto ai nuovi adempimenti da questo introdotti.<br />

L’art.6 del D.Lgs.b.334/99 prevede che stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità<br />

uguali o superiori a quanto stabilito dall’allegato “I” sono soggette all’obbligo di notifica al Ministero<br />

dell’Ambiente, alla <strong>Regione</strong> o Provincia autonoma, al Comune, al prefetto ed al Comitato tecnico regionale o<br />

interregionale dei vigili del fuoco (art. 6). Una parte di questi è anche tenuta a redigere un rapporto di<br />

sicurezza, come previsto dall’art. 8.<br />

SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO<br />

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