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RAPPORTO SULLO STATO DELL'AMBIENTE DEL ... - Regione Lazio

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tratti nelle zona B. Lo stesso si può dire per l’abitato Ciampino, a eccezione di poche frazioni<br />

comprese nell’intorno aeroportuale, che ricadono nella zona C.<br />

Per quanto riguarda il trasporto sugli assi ferroviari il <strong>Lazio</strong> è la quarta regione per percorrenza di<br />

treni e rappresenta il 10,3% del totale dei chilometri complessivamente percorsi dai treni circolanti<br />

sul territorio nazionale (fonte Annuario APAT, 2003). Nello specifico, tralasciando la stazione di<br />

Roma Termini, che dato l’elevato numero di treni per anno rappresenta una sorgente di estremo<br />

rilievo, e analizzando i dati riferiti alle stazioni rappresentative di una situazione “media” per<br />

ciascuna provincia, si evidenzia che sono le reti di Roma e Latina le più significative sotto il profilo<br />

del traffico ferroviario.<br />

Infine relativamente al traffico portuale, i porti principali del <strong>Lazio</strong> sono situati entrambi in<br />

provincia di Roma e con un totale di 1.124.000 passeggeri arrivati e 1.126.000 partiti, rappresentano<br />

il 3% dei del flusso registrato a livello nazionale. Queste cifre sono date per il 95% dal porto di<br />

Civitavecchia.<br />

14.2.3 14.2.3 LE RISPOSTE LE RISPOSTE<br />

La Legge Quadro n.447 del 1995 prevede l’obbligo per i Comuni, peraltro già introdotto dal DPCM<br />

01/03/91, di procedere alla classificazione acustica del territorio di competenza, vale a dire<br />

all’assegnazione a ciascuna porzione omogenea di territorio di una delle sei classi indicate dalla<br />

normativa, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d’uso del territorio stesso<br />

(zonizzazione acustica). La legge quadro ha assegnato inoltre alle Regioni il compito di definire i<br />

criteri con cui i Comuni procedono alla classificazione acustica del proprio territorio. Le Regioni<br />

devono emanare proprie leggi finalizzate alla definizione di:<br />

- criteri per la classificazione acustica del territorio da parte dei Comuni;<br />

- procedure e criteri per la predisposizione ed adozione dei piani di risanamen-to acustico e per la<br />

individuazione delle priorità degli interventi di bonifica a-custica del territorio;<br />

- modalità per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività e ma-nifestazioni<br />

temporanee;<br />

- competenze delle Province;<br />

- servizi di controllo in materia di inquinamento acustico;<br />

- criteri per la redazione della documentazione relativa alle valutazioni di impat-to e previsioni di<br />

clima acustico.<br />

RUMORE<br />

363<br />

La Legge 447/95 è stata recepita dalla normativa regionale attraverso la L.R. n. 18 del 3 Agosto<br />

2001 che individua le disposizioni necessarie per la determinazione della qualità acustica del<br />

territorio, per il risanamento ambientale e per la tutela della popolazione dall’inquinamento<br />

acustico. Le principali azioni previste dalla normativa sono:<br />

zonizzazione acustica del territorio comunale (sulla base di 6 classi).<br />

Con particolare riferimento ai criteri per la classificazione acustica del territorio comunale, la<br />

suddivisione delle classi è stabilita nell’allegato A della legge; in tale schema sono considerate<br />

sei classi in ordine decrescente di tutela già indicate dal DPCM 1/3/91. E’ stabilito che la<br />

zonizzazione venga riportata su cartografia seguendo una caratterizzazione grafico-cromatica<br />

delle sei zone acustiche ben definita. Il criterio stabilisce che nella individuazione delle zone<br />

appartenenti alle varie classi si deve tener conto delle destinazioni d’uso previste dagli<br />

strumenti urbanistici generali e dell’effettiva e prevalente fruizione del territorio, nonché della<br />

situazione topografica esistente. Per quanto riguarda l’individuazione delle aree di classe II,<br />

III, IV si terrà anche conto dei seguenti parametri:

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