RAPPORTO SULLO STATO DELL'AMBIENTE DEL ... - Regione Lazio
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SCHEDA 1 Il quadro normativo La pianificazione degli interventi e delle azioni finalizzate ad un miglioramento della qualità dell’aria hanno assunto, nel corso degli ultimi anni, una chiara esigenza di omogeneità a livello comunitario sia per quanto riguarda la definizione degli obbiettivi che per la gestione delle problematiche di controllo e valutazione dei fenomeni. Un’azione integrata a livello europeo è, ad oggi, la chiave per una lotta all’inquinamento atmosferico che mantenga i presupposti di “sostenibilità” rispetto ad uno sviluppo economico e sociale della comunità stessa. Sul piano normativo la UE ha introdotto una struttura normativa basata su una direttiva quadro (96/62 CE) che, recepisce gli obbiettivi e le azioni generali e un insieme di direttive “figlie” che rendono specifiche e attuali le azioni di contrasto verso specifici gruppi di sostanze inquinanti dell’atmosfera. A livello italiano il recepimento della direttiva quadro (D.Lgs 351/99) e quello delle direttive figlie (DM60/2002 e DM 261/2002) hanno introdotto nel nostro paese un approccio innovativo basato essenzialmente sui seguenti criteri: ATMOSFERA 140 SO 2 NO 2 NO x • Introduzione di nuovi criteri di gestione della Qualità dell’aria; • Definizione attraverso il piano di “zonizzazione” del territorio di una classificazione di aree omogenee sotto il profilo della qualità dell’aria su cui coordinare le azioni di monitoraggio e mitigazione; • Individuazione di un “sistema” di valori limite di concentrazione per le diverse sostanze inquinanti in funzione di criteri di protezione della salute e della vegetazione (DM60/2002); • Individuazione di criteri e metodi omogenei di valutazione della qualità dell’aria attraverso tecniche sperimentali (stazioni di misura) e modellistiche; • Individuazione di criteri e metodi per la messa a punto di “piani di risanamento” della qualità dell’aria. Inquinanti Valore Margine di tolleranza Entrata in vigore Concentrazione su 24 ore da non superare più di 125 µg/m 3 1/1/2005 3 volte al anno Concentrazione oraria da non superare più di 24 volte al anno 350 µg/m 3 43% (500 µg/m 3 ) entro 19/7/1999 Livello di allarme (definito per 3 ore consecutive per in un area uguale o superiore a 100 km 2 o l’intero agglomerato se inferiore a 100 km 2 ) Valore limite per la protezione degli ecosistemi (concentrazione media annuale) Concentrazione oraria da non superare più di 18 volte all’anno 0% entro 1/1/2005 500 µg/m 3 19/7/2001 20 µg/m 3 19/7/2001 200 µg/m 3 50% (300 µg/m 3 ) entro 19/7/1999 0% entro 1/1/2010 Concentrazione media annuale 40 µg/m 3 50% (60 µg/m 3 ) entro 19/7/1999 0% entro 1/1/2010 Livello di allarme (definito per 3 ore consecutive 400 µg/m 3 in un area uguale o superiore a 100 km 2 o l’intero agglomerato se inferiore a 100 km 2 ) Concentrazione annuale per la protezione della 30 µg/m 3 19/7/2001 vegetazione (NO+NO2)
PM 10 Concentrazione media annuale Concentrazione su 24 ore da non superare più di 35 volte l’anno (2° fase – da non superare più di 7 volte all’anno) Concentrazione media annuale Pb 100% entro 19/7/1999 Benzene Concentrazione media annuale µg/m 3 3 40 20% (48 µg/m ) entro (2°fase – 20 19/7/1999 µg/m 3 entro 2010) 0% entro 1/1/2005 (2°fase – 50% entro 1/1/2005, fino ad arrivare a 0% entro 1/1/2010) 50 µg/m 3 50% (75 µg/m 3 ) entro 19/7/1999 0% entro 1/1/2005 (2°fase – 50% entro 1/1/2010) 0.5 µg/m 3 0% entro 1/1/2005 o entro 1/1/2010 in casi notificati dalla Commissione 5 µg/m 3 1/1/2010 /margine di tolleranza 10 µg/m 3 CO Concentrazione media su 8 ore 10 mg/m 3 1/1/2005 Tabella 3. Limiti normativi di qualità dell’aria per i principali inquinanti previsti dal DM60/2002. Per quanto riguarda i livelli di concentrazione di Ozono, il nuovo riferimento normativo è rappresentato dal D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 183, attuazione della Direttiva 2002/3/CE. I valori previsti dal decreto sono i seguenti: VALORI BERSAGLIO Inquinante Parametro Valore Protezione salute umana:media 8 ore massima giornaliera 120 µg/m 3 da non superare più di 25 giorni per anno civile come media sui O 3 Protezione della vegetazione: AOT 40 calcolato sulla base dei valori di 1 h da Maggio a Luglio 3 anni 18000 µg/m 3 h come media su 5 anni OBIETTIVI A LUNGO TERMINE Inquinante Parametro Valore O 3 Protezione salute umana: media 8 ore massima giornaliera nell’arco di 1 anno civile Protezione della vegetazione: AOT40 calcolato sulla base dei valori di 1 h da Maggio a Luglio 120 µg/m 3 6000 µg/m 3 ATMOSFERA 141 SOGLIA D’INFORMAZIONE E D’ALLARME Inquinante Parametro Valore O 3 Soglia d’informazione: media di 1 ora 180 µg/m 3 Soglia d’allarme: media oraria (per 3 ore consecutive) 240 µg/m 3
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SCHEDA 1<br />
Il quadro normativo<br />
La pianificazione degli interventi e delle azioni finalizzate ad un miglioramento della qualità<br />
dell’aria hanno assunto, nel corso degli ultimi anni, una chiara esigenza di omogeneità a livello<br />
comunitario sia per quanto riguarda la definizione degli obbiettivi che per la gestione delle<br />
problematiche di controllo e valutazione dei fenomeni. Un’azione integrata a livello europeo è, ad<br />
oggi, la chiave per una lotta all’inquinamento atmosferico che mantenga i presupposti di<br />
“sostenibilità” rispetto ad uno sviluppo economico e sociale della comunità stessa.<br />
Sul piano normativo la UE ha introdotto una struttura normativa basata su una direttiva quadro<br />
(96/62 CE) che, recepisce gli obbiettivi e le azioni generali e un insieme di direttive “figlie” che<br />
rendono specifiche e attuali le azioni di contrasto verso specifici gruppi di sostanze inquinanti<br />
dell’atmosfera. A livello italiano il recepimento della direttiva quadro (D.Lgs 351/99) e quello delle<br />
direttive figlie (DM60/2002 e DM 261/2002) hanno introdotto nel nostro paese un approccio<br />
innovativo basato essenzialmente sui seguenti criteri:<br />
ATMOSFERA<br />
140<br />
SO 2<br />
NO 2<br />
NO x<br />
• Introduzione di nuovi criteri di gestione della Qualità dell’aria;<br />
• Definizione attraverso il piano di “zonizzazione” del territorio di una classificazione di aree<br />
omogenee sotto il profilo della qualità dell’aria su cui coordinare le azioni di monitoraggio e<br />
mitigazione;<br />
• Individuazione di un “sistema” di valori limite di concentrazione per le diverse sostanze<br />
inquinanti in funzione di criteri di protezione della salute e della vegetazione (DM60/2002);<br />
• Individuazione di criteri e metodi omogenei di valutazione della qualità dell’aria attraverso<br />
tecniche sperimentali (stazioni di misura) e modellistiche;<br />
• Individuazione di criteri e metodi per la messa a punto di “piani di risanamento” della<br />
qualità dell’aria.<br />
Inquinanti Valore Margine di tolleranza<br />
Entrata in vigore<br />
Concentrazione su 24 ore da non superare più di 125 µg/m 3 1/1/2005<br />
3 volte al anno<br />
Concentrazione oraria da non superare più di 24<br />
volte al anno<br />
350 µg/m 3 43% (500 µg/m 3 ) entro<br />
19/7/1999<br />
Livello di allarme (definito per 3 ore consecutive<br />
per in un area uguale o superiore a 100 km 2 o<br />
l’intero agglomerato se inferiore a 100 km 2 )<br />
Valore limite per la protezione degli ecosistemi<br />
(concentrazione media annuale)<br />
Concentrazione oraria da non superare più di 18<br />
volte all’anno<br />
0% entro 1/1/2005<br />
500 µg/m 3 19/7/2001<br />
20 µg/m 3 19/7/2001<br />
200 µg/m 3 50% (300 µg/m 3 ) entro<br />
19/7/1999<br />
0% entro 1/1/2010<br />
Concentrazione media annuale 40 µg/m 3 50% (60 µg/m 3 ) entro<br />
19/7/1999<br />
0% entro 1/1/2010<br />
Livello di allarme (definito per 3 ore consecutive 400 µg/m 3<br />
in un area uguale o superiore a 100 km 2 o<br />
l’intero agglomerato se inferiore a 100 km 2 )<br />
Concentrazione annuale per la protezione della 30 µg/m 3 19/7/2001<br />
vegetazione (NO+NO2)