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questione di fiducia ed elezione diretta - Assemblea Regionale ...

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costituzionale, quin<strong>di</strong>, non ha avuto la possibilità <strong>di</strong> affrontare <strong>di</strong>rettamente la<br />

<strong>questione</strong>), allo stato attuale il ricorso a tale strumento – almeno nelle regioni<br />

dove è stato introdotto e <strong>di</strong>sciplinato a livello statutario – può essere consentito.<br />

Tant’è vero che il nuovo regolamento interno del Consiglio regionale del Friuli<br />

Venezia Giulia (approvato nel 2005 e mo<strong>di</strong>ficato nel 2007) ha provv<strong>ed</strong>uto, molto<br />

opportunamente, a dettare una <strong>di</strong>sciplina più dettagliata dell’istituto (ve<strong>di</strong> art. 159<br />

Reg. int. Friuli).<br />

È altrettanto vero, infatti, che – in un contesto giuri<strong>di</strong>co-politico volto a<br />

rafforzare la posizione degli esecutivi e stabilire un legame <strong>di</strong>retto degli stessi con<br />

la citta<strong>di</strong>nanza senza me<strong>di</strong>azioni partitiche – viene meno quella parità <strong>di</strong> ruoli tra<br />

Consiglio regionale e Presidente della Regione dalla quale si faceva derivare la<br />

loro presunta contitolarità nella gestione dell’in<strong>di</strong>rizzo politico <strong>ed</strong> amministrativo;<br />

pertanto, nel quadro dell’attuale forma <strong>di</strong> governo regionale, non ha più ragion<br />

d’essere la parità <strong>di</strong> armi tra i due organi.<br />

Tutte le volte in cui il Presidente, eletto <strong>di</strong>rettamente, ritenga un determinato<br />

argomento decisivo ai fini dell’attuazione della politica governativa potrà<br />

avvalersi, ove prevista a livello statutario, della <strong>questione</strong> <strong>di</strong> <strong>fiducia</strong> la quale,<br />

quin<strong>di</strong>, nella nuova forma <strong>di</strong> governo regionale, continua a svolgere entrambe le<br />

funzioni politica e tecnica: ricompattare le forze <strong>di</strong> maggioranza tutte le volte che<br />

il Governo rischia <strong>di</strong> essere battuto in Consiglio, da un lato, e combattere <strong>ed</strong><br />

aggirare l’atteggiamento ostruzionistico delle opposizioni, dall’altro, al fine <strong>di</strong><br />

realizzare e dare concretezza al programma votato dagli elettori.<br />

Nel momento i cui, infatti, il programma elettorale – scelto <strong>di</strong>rettamente dai<br />

citta<strong>di</strong>ni – si trasforma in programma <strong>di</strong> governo, <strong>di</strong>venta necessario fornire al<br />

vertice dell’Esecutivo tutti gli strumenti necessari per guidare <strong>ed</strong> accelerare i<br />

lavori parlamentari, senza essere costretto a sottostare ad una continua e talvolta<br />

logorante me<strong>di</strong>azione partitica, spesso interna alla stessa coalizione <strong>di</strong><br />

maggioranza.<br />

È questa, pertanto, una conseguenza indefettibile dell’adozione dei modelli <strong>di</strong><br />

democrazia imme<strong>di</strong>ata e decidente.<br />

Per <strong>di</strong>fendersi dalla loro marginalizzazione, l’arma più affilata a <strong>di</strong>sposizione<br />

dei consigli resta comunque quella dell’approvazione dei nuovi statuti, nei quali<br />

possono “<strong>di</strong>sporre <strong>di</strong>versamente” della forma <strong>di</strong> governo regionale abbandonando<br />

il regime in<strong>di</strong>cato come preferenziale dalla Costituzione, sebbene la citata vicenda<br />

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