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Cronache mastro - Assemblea Regionale Siciliana

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Corte Costituzionale<br />

ALLA SICILIA IL GETTITO DELLE IMPOSTE<br />

SULLE ASSICURAZIONI<br />

CON SEDE FUORI DALL’ISOLA di Riccardo Anselmo (*)<br />

La Corte Costituzionale ha stabilito che spetta alla<br />

Sicilia il gettito delle imposte sulle assicurazioni con<br />

sede fuori dall’Isola. La Consulta, con sentenza n. 306<br />

depositata il 21 ottobre 2004, ha deciso in sede di conflitto<br />

di attribuzione una controversia insorta tra la<br />

Regione <strong>Siciliana</strong> ed il ministero dell’Economia e delle<br />

Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello<br />

Stato.<br />

L’Amministrazione dello Stato, con nota n. 60133<br />

del 28 maggio 2002, in risposta ad una precisa istanza<br />

della Regione <strong>Siciliana</strong>, ha stabilito la non spettanza alle<br />

Regioni del gettito delle imposte riscosse sulle assicurazioni<br />

ai sensi della L.1216/1961, per polizze di assicurazione<br />

relative a veicoli a motore iscritti in pubblici registri<br />

automobilistici con sede nelle province siciliane,<br />

nei casi in cui le compagnie di assicurazione abbiano il<br />

domicilio fiscale al di fuori del territorio regionale.<br />

La Regione siciliana ha eccepito la violazione degli<br />

artt. 36 e 37 dello Statuto e delle relative norme di attuazione<br />

in materia ex D.P.R.1074/1965, in forza dei quali<br />

è di spettanza regionale qualsiasi tributo erariale il cui<br />

presupposto d’imposta si sia verificato nell’ambito del<br />

suo territorio.<br />

A parere della Regione, il fatto che il gettito delle<br />

imposte di cui sopra spetti alle province ove hanno sede<br />

i pubblici registri automobilistici in cui sono iscritti i<br />

veicoli sulla base dell’art. 60 del D. Lgs. 446/97, è argomento<br />

che vieppiù rafforza la completa spettanza regionale<br />

delle imposte sulle assicurazioni, vista la competenza<br />

regionale esclusiva in materia di enti locali.<br />

La nota della Ragioneria generale dello Stato, viceversa,<br />

circoscrive la portata del D.P.R.1074/1965 unicamente<br />

all’imposta riscossa nell’ambito del territorio<br />

siciliano in relazione a polizze contratte con istituti di<br />

assicurazione con domicilio fiscale nel territorio regionale,<br />

escludendo pertanto quelle polizze contratte per<br />

mezzi registrati nei P.R.A. delle province siciliane con<br />

compagnie assicuratrici aventi sede al di fuori della<br />

Sicilia. Inoltre, ad avviso della Ragioneria dello Stato, la<br />

modifica legislativa di cui agli artt. 60 e 61 del D. Lgs.<br />

446/97 (che per le Regioni a Statuto ordinario hanno<br />

attribuito il gettito della citata imposta alle Province a<br />

decorrere dal 1° gennaio 1999) è rafforzativa della tesi<br />

statale. Secondo la tesi ministeriale, considerato che la<br />

Regione <strong>Siciliana</strong> con propria legge regionale n. 2/2002<br />

attuativa del D. Lgs. 446/97 ha attribuito il gettito delle<br />

imposte sulle assicurazioni alle Province, nulla più ha la<br />

Regione stessa da pretendere a riguardo.<br />

Tale tesi è stata in radice smontata dalla sentenza<br />

della Corte Costituzionale. A parere dei giudici della<br />

Consulta, le norme di attuazione dello Statuto hanno<br />

chiarito definitivamente che il sistema di finanziamento<br />

della Regione siciliana è basato sulla devoluzione alla<br />

Regione del gettito dei tributi erariali riscossi nel suo<br />

territorio. Ma è fondamentale che per intendere compiutamente<br />

l’ambito di riscossione non sempre risulta<br />

esauriente il criterio dell’individuazione del luogo fisico<br />

in cui avviene la materiale operazione contabile; ciò che<br />

conta è l’identificazione della capacità fiscale derivante<br />

dai rapporti tributari che avvengono nel territorio<br />

regionale, in relazione o alla residenza del soggetto colpito<br />

dal presupposto del tributo, o della collocazione in<br />

ambito regionale del fatto cui è connessa l’obbligazione<br />

tributaria. A tal proposito soccorre l’art. 4 del<br />

D.P.R.1074/65 laddove recita che “sono comprese anche<br />

quelle (entrate) che, sebbene relative a fattispecie tributarie<br />

maturate nell’ambito regionale, affluiscono, per<br />

esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati<br />

fuori dal territorio della Regione”; inoltre, l’art.7 delle<br />

norme di attuazione in materia finanziaria ha stabilito<br />

i criteri di riparto dei redditi soggetti ad imposizione<br />

proprio nel caso di imprese operanti sia nel territorio<br />

siciliano che fuori.<br />

Altro passo importante della sentenza concerne la<br />

violazione, da parte statale, del principio costituzionale<br />

di “leale collaborazione”, in quanto la impugnata nota<br />

della Ragioneria Generale dello Stato si pone in palese<br />

e clamorosa contraddizione con la posizione pari oggetto<br />

assunta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,<br />

che viceversa con propria nota non solo concordava con<br />

la posizione regionale, ma aveva in seguito sollecitato il<br />

ministero dell’Economia e delle Finanze a porre in essere<br />

tutti gli adempimenti nei confronti delle compagnie<br />

di assicurazione volti ad evitare indebite sottrazioni di<br />

risorse al bilancio della Regione siciliana.<br />

(*) Consigliere parlamentare Ars<br />

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