Cronache mastro - Assemblea Regionale Siciliana
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Statuto<br />
CGA: LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
CONFERMA LA LEGITTIMITÀ<br />
DELLE NORME DI ATTUAZIONE<br />
La Corte Costituzionale ha<br />
posto la parola “fine” alla<br />
questione della legittimità delle<br />
norme di attuazione sulla composizione<br />
ed il funzionamento del<br />
Consiglio di Giustizia amministrativa,<br />
poste dal suo Presidente protempore.<br />
La sentenza è stata salutata con<br />
particolare soddisfazione dalle istituzioni<br />
regionali, poiché conferma,<br />
e in maniera netta, la legittimità<br />
della specialità dello Statuto siciliano<br />
in un ambito particolarmente<br />
delicato quale quello degli organi<br />
di giustizia amministrativa, e in un<br />
momento storico di ripensamento<br />
dell’istituto autonomistico nel quadro<br />
della riforma federale dello<br />
Stato.<br />
“Si tratta – ha commentato il<br />
presidente della Regione, Salvatore<br />
Cuffaro – del più autorevole riconoscimento<br />
nei confronti del<br />
nostro assetto autonomistico che,<br />
proprio nell’attività e nell’articolazione<br />
organizzativa del Cga, trova<br />
uno dei più significativi punto di<br />
concretizzazione”.<br />
In via preliminare, i giudici della<br />
Consulta hanno sottolineato il fatto<br />
che il Presidente del CGA ha sollevato<br />
le questioni di legittimità costituzionale<br />
sulla composizione<br />
“mista” (giudici togati e giudici<br />
laici) dell’Organo da egli presieduto<br />
in sede di trattazione monocratica<br />
di una domanda “cautelare”. Tale<br />
fatto è stato ritenuto inammissibile<br />
per difetto di rilevanza, perché non<br />
è in sede cautelare che vanno<br />
discusse questioni che riguardano<br />
la composizione del collegio che<br />
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deve costituirsi immediatamente<br />
dopo per trattare nel merito la controversia.<br />
Dette questioni di legittimità<br />
sono state ritenute non fondate per<br />
i seguenti motivi. Il decentramento<br />
degli organi di giustizia amministrativa<br />
nella Regione <strong>Siciliana</strong> corrisponde<br />
ad una consolidata tradizione<br />
che risale fino ai tempi che<br />
precedono l’Unità d’Italia. L’art. 23<br />
dello Statuto siciliano reca pertanto<br />
una norma che conferma un principio<br />
di specialità che, ancorché con<br />
termini non coordinati con la vigente<br />
Costituzione repubblicana a<br />
causa del mancato coordinamento<br />
con essa dello Statuto che l’ha temporalmente<br />
preceduta, risponde ad<br />
una robusta aspirazione alla realizzazione<br />
di forme di decentramento<br />
giurisdizionale nell’Isola.<br />
Il recente D. Lgs. 373/2003 aveva<br />
già recepito una serie di anomalie<br />
già sottolineate dalla Corte costituzionale,<br />
nel senso delle realizzazione<br />
di un disegno conforme al<br />
modello statutario nell’organizzare<br />
il CGA su due sezioni staccate del<br />
Consiglio di Stato.<br />
Le norme di attuazione contenute<br />
nel D. Lgs. 373/2003, che prevedono<br />
la composizione mista del<br />
CGA, appaiono pertanto compatibili<br />
con le previsioni statutarie che,<br />
anche in assenza di modalità organizzative<br />
prestabilite, sono apparse<br />
condivisibili dalla Consulta. Che il<br />
modello siciliano fosse conforme<br />
al disegno costituzionale viene<br />
confermato dal fatto che, a distanza<br />
di diversi anni dalla promulgazione<br />
della Carta siciliana, anche lo<br />
statuto del Trentino Alto Adige con<br />
relativa norma di attuazione si sia<br />
ispirato al modello siciliano, basato<br />
sulla composizione mista dell’Organo<br />
di giustizia amministrativa<br />
decentrato.<br />
Alla luce di queste considerazioni,<br />
la Corte Costituzionale ha rigettato<br />
la censura principale mossa dal<br />
Presidente del CGA, e cioè che la<br />
composizione mista dell’Organo<br />
fosse contro le previsioni dello<br />
Statuto. I particolari requisiti necessari<br />
per la nomina a giudice del<br />
CGA e soprattutto le recenti novità<br />
legislative che hanno limitato la prorogatio<br />
degli stessi a sessanta giorni<br />
dalla scadenza della carica – come<br />
previsto dal D. Lgs. 373/2003 – e la<br />
mancanza di ipotesi di riconferma<br />
hanno vieppiù ribadito il carattere<br />
di indipendenza ed imparzialità di<br />
detti giudici non togati.<br />
Inoltre, i giudici costituzionali<br />
hanno ritenuto che non esistesse<br />
nessuna incongruenza tra norme di<br />
attuazione e norme statutarie;<br />
ancora, gli artt. 4 e 6 del D. Lgs.<br />
373/2003 non hanno potuto violare,<br />
in quanto norme di rango costituzionale,<br />
la riserva di legge prevista<br />
dall’art.108 della Costituzione. Si<br />
deve pertanto parlare di fonti con<br />
competenza riservata e separata,<br />
rispetto alle normali leggi della<br />
Repubblica Italiana.<br />
È un’importante pronuncia,<br />
quella dei giudici della Consulta,<br />
che conferma la peculiarità e la specialità<br />
dell’autonomia siciliana, che<br />
consentirà la ripresa di un ordinato<br />
funzionamento della giustizia amministrativa<br />
in Sicilia.<br />
V.O.