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N.71 aprile (4,25Mb Pdf) - la Notizia

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Noi e <strong>la</strong> legge<br />

a cura di Laura Leorati, dottore in legge<br />

I lettori possono esporre problemi o situazioni che siano di interesse generale<br />

Oltre il diritto: tra “spettacolo” e realtà<br />

Al termine di<br />

Valencia-Inter,<br />

partita di Coppa<br />

Campioni, una rissa<br />

indecorosa ha<br />

guastato <strong>la</strong> serata,<br />

lo spettacolo e...<br />

il buonsenso.<br />

Quando i giocatori<br />

inizieranno a dare il<br />

“buon esempio”<br />

evitando ogni<br />

violenza in campo<br />

Prevenzione e repressione contro <strong>la</strong> violenza connessa<br />

a competizioni calcistiche: un binomio per<br />

voltare pagina, almeno sul<strong>la</strong> carta. Il decreto sulle<br />

misure urgenti prevede lo svolgimento di partite<br />

senza <strong>la</strong> partecipazione del pubblico, per gli<br />

impianti non rispondenti alle norme di sicurezza.<br />

E’ stata parzialmente rivista <strong>la</strong> disciplina sul<br />

“divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono<br />

manifestazioni sportive” (DASPO) introdotta dal<strong>la</strong><br />

L. 401/89, <strong>la</strong> quale contemp<strong>la</strong> <strong>la</strong> facoltà per il questore<br />

di disporre il suddetto divieto a coloro che<br />

risultano, nel corso degli ultimi cinque anni,<br />

denunciati o condannati, anche con sentenza non<br />

passata in giudicato, per violenza commessa in<br />

occasione o a causa di<br />

manifestazioni sportive.<br />

A norma del decreto in<br />

argomento, il DASPO può<br />

ora essere disposto anche<br />

nei confronti di chi, pur non<br />

essendo stato raggiunto da<br />

denuncia o da sentenza,<br />

abbia in occasione o a<br />

causa di manifestazioni<br />

sportive e sul<strong>la</strong> base di elementi<br />

oggettivi (ad esempio<br />

filmati) tenuto una condotta<br />

volta a partecipare attivamente<br />

a episodi di violenza<br />

o, comunque, idonea a porre in pericolo <strong>la</strong> sicurezza<br />

pubblica. Per garantire l’effettiva osservanza<br />

del divieto, è altresì previsto l’obbligo di presentarsi<br />

ad un ufficio di polizia durante <strong>la</strong> manifestazione<br />

vietata.<br />

Altro elemento di novità è rappresentato dal<strong>la</strong> previsione<br />

di un limite minimo di durata del DASPO<br />

equivalente a tre mesi. La precedente normativa<br />

indicava, invece, solo <strong>la</strong> durata massima di tre<br />

anni. Misure di prevenzione sono adottabili anche<br />

nei confronti di coloro che sono indagati (non<br />

ancora rinviati a giudizio), per aver agevo<strong>la</strong>to (non<br />

già causato) manifestazioni di violenza. E’ applicabile<br />

<strong>la</strong> confisca in re<strong>la</strong>zione ai beni idonei a facilitare<br />

<strong>la</strong> commissione di altri illeciti.<br />

In capo alle società organizzatrici del<strong>la</strong> competizione<br />

è stato posto il divieto di vendere o cedere,<br />

a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente,<br />

alle società calcistiche biglietti destinati ai tifosi<br />

in trasferta. La finalità di responsabilizzare i club<br />

sportivi è perseguita altresì vietando agli stessi di<br />

agevo<strong>la</strong>re sotto qualsiasi forma i destinatari di un<br />

DASPO, ovvero coloro che siano stati comunque<br />

condannati, anche con sentenza non definitiva,<br />

per reati connessi a manifestazioni sportive. Le<br />

vio<strong>la</strong>zioni sono punite con sanzione pecuniaria da<br />

50.000 a 200.000 euro.<br />

La strategia repressiva è contrassegnata da un<br />

inasprimento delle pene:<br />

reclusione da cinque anni (anziché tre) a quindici<br />

anni per i reati di violenza, minaccia o resistenza<br />

a pubblico ufficiale ad opera di gruppi armati composti<br />

da più di cinque persone, ovvero da più di<br />

dieci pur senza armi;<br />

reclusione da uno a quattro anni per chi negli<br />

stadi o nelle immediate adiacenze <strong>la</strong>ncia o utilizza,<br />

in modo da generare pericolo per le persone,<br />

oggetti contundenti o comunque atti ad offendere;<br />

reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 500 a<br />

2.000 euro per chi e’ trovato in possesso di razzi,<br />

benga<strong>la</strong>, fuochi artificiali, petardi, strumenti per<br />

l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di<br />

bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante,<br />

oggetti contundenti o comunque atti ad offendere.<br />

Infine, è stato ampliato il segmento temporale<br />

del<strong>la</strong> “quasi f<strong>la</strong>granza” di reato di<strong>la</strong>tandolo a 48<br />

ore anziché 36 dal fatto. In altri termini: quando<br />

non è possibile arrestare immediatamente il soggetto,<br />

quest’ultimo si considera comunque in<br />

stato di f<strong>la</strong>granza (cioè colto sul fatto) quando<br />

risulta, sul<strong>la</strong> base di riprese video fotografiche o<br />

da altri elementi dai quali emerge con evidenza il<br />

fatto, autore del reato. Per i suddetti reati si procede<br />

con il rito direttissimo che consente al p.m.<br />

di presentare direttamente l’imputato davanti al<br />

giudice del dibattimento.<br />

Auspichiamo che una puntuale applicazione del<strong>la</strong><br />

normativa restituisca una dignitosa certezza al<br />

diritto ed al<strong>la</strong> pena.<br />

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