N.71 aprile (4,25Mb Pdf) - la Notizia
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Noi e <strong>la</strong> legge<br />
a cura di Laura Leorati, dottore in legge<br />
I lettori possono esporre problemi o situazioni che siano di interesse generale<br />
Oltre il diritto: tra “spettacolo” e realtà<br />
Al termine di<br />
Valencia-Inter,<br />
partita di Coppa<br />
Campioni, una rissa<br />
indecorosa ha<br />
guastato <strong>la</strong> serata,<br />
lo spettacolo e...<br />
il buonsenso.<br />
Quando i giocatori<br />
inizieranno a dare il<br />
“buon esempio”<br />
evitando ogni<br />
violenza in campo<br />
Prevenzione e repressione contro <strong>la</strong> violenza connessa<br />
a competizioni calcistiche: un binomio per<br />
voltare pagina, almeno sul<strong>la</strong> carta. Il decreto sulle<br />
misure urgenti prevede lo svolgimento di partite<br />
senza <strong>la</strong> partecipazione del pubblico, per gli<br />
impianti non rispondenti alle norme di sicurezza.<br />
E’ stata parzialmente rivista <strong>la</strong> disciplina sul<br />
“divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono<br />
manifestazioni sportive” (DASPO) introdotta dal<strong>la</strong><br />
L. 401/89, <strong>la</strong> quale contemp<strong>la</strong> <strong>la</strong> facoltà per il questore<br />
di disporre il suddetto divieto a coloro che<br />
risultano, nel corso degli ultimi cinque anni,<br />
denunciati o condannati, anche con sentenza non<br />
passata in giudicato, per violenza commessa in<br />
occasione o a causa di<br />
manifestazioni sportive.<br />
A norma del decreto in<br />
argomento, il DASPO può<br />
ora essere disposto anche<br />
nei confronti di chi, pur non<br />
essendo stato raggiunto da<br />
denuncia o da sentenza,<br />
abbia in occasione o a<br />
causa di manifestazioni<br />
sportive e sul<strong>la</strong> base di elementi<br />
oggettivi (ad esempio<br />
filmati) tenuto una condotta<br />
volta a partecipare attivamente<br />
a episodi di violenza<br />
o, comunque, idonea a porre in pericolo <strong>la</strong> sicurezza<br />
pubblica. Per garantire l’effettiva osservanza<br />
del divieto, è altresì previsto l’obbligo di presentarsi<br />
ad un ufficio di polizia durante <strong>la</strong> manifestazione<br />
vietata.<br />
Altro elemento di novità è rappresentato dal<strong>la</strong> previsione<br />
di un limite minimo di durata del DASPO<br />
equivalente a tre mesi. La precedente normativa<br />
indicava, invece, solo <strong>la</strong> durata massima di tre<br />
anni. Misure di prevenzione sono adottabili anche<br />
nei confronti di coloro che sono indagati (non<br />
ancora rinviati a giudizio), per aver agevo<strong>la</strong>to (non<br />
già causato) manifestazioni di violenza. E’ applicabile<br />
<strong>la</strong> confisca in re<strong>la</strong>zione ai beni idonei a facilitare<br />
<strong>la</strong> commissione di altri illeciti.<br />
In capo alle società organizzatrici del<strong>la</strong> competizione<br />
è stato posto il divieto di vendere o cedere,<br />
a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente,<br />
alle società calcistiche biglietti destinati ai tifosi<br />
in trasferta. La finalità di responsabilizzare i club<br />
sportivi è perseguita altresì vietando agli stessi di<br />
agevo<strong>la</strong>re sotto qualsiasi forma i destinatari di un<br />
DASPO, ovvero coloro che siano stati comunque<br />
condannati, anche con sentenza non definitiva,<br />
per reati connessi a manifestazioni sportive. Le<br />
vio<strong>la</strong>zioni sono punite con sanzione pecuniaria da<br />
50.000 a 200.000 euro.<br />
La strategia repressiva è contrassegnata da un<br />
inasprimento delle pene:<br />
reclusione da cinque anni (anziché tre) a quindici<br />
anni per i reati di violenza, minaccia o resistenza<br />
a pubblico ufficiale ad opera di gruppi armati composti<br />
da più di cinque persone, ovvero da più di<br />
dieci pur senza armi;<br />
reclusione da uno a quattro anni per chi negli<br />
stadi o nelle immediate adiacenze <strong>la</strong>ncia o utilizza,<br />
in modo da generare pericolo per le persone,<br />
oggetti contundenti o comunque atti ad offendere;<br />
reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 500 a<br />
2.000 euro per chi e’ trovato in possesso di razzi,<br />
benga<strong>la</strong>, fuochi artificiali, petardi, strumenti per<br />
l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di<br />
bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante,<br />
oggetti contundenti o comunque atti ad offendere.<br />
Infine, è stato ampliato il segmento temporale<br />
del<strong>la</strong> “quasi f<strong>la</strong>granza” di reato di<strong>la</strong>tandolo a 48<br />
ore anziché 36 dal fatto. In altri termini: quando<br />
non è possibile arrestare immediatamente il soggetto,<br />
quest’ultimo si considera comunque in<br />
stato di f<strong>la</strong>granza (cioè colto sul fatto) quando<br />
risulta, sul<strong>la</strong> base di riprese video fotografiche o<br />
da altri elementi dai quali emerge con evidenza il<br />
fatto, autore del reato. Per i suddetti reati si procede<br />
con il rito direttissimo che consente al p.m.<br />
di presentare direttamente l’imputato davanti al<br />
giudice del dibattimento.<br />
Auspichiamo che una puntuale applicazione del<strong>la</strong><br />
normativa restituisca una dignitosa certezza al<br />
diritto ed al<strong>la</strong> pena.<br />
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