Istruzioni per la Romania - Fornitori - Enel

Istruzioni per la Romania - Fornitori - Enel Istruzioni per la Romania - Fornitori - Enel

acquisti.enel.it
from acquisti.enel.it More from this publisher
17.01.2015 Views

e) La modalità in cui viene garantita la qualità delle attività svolte dall’operatore economico richiedente, stabilita in seguito all’analisi dei documenti di cui all’Art.16, lett o) e agli Art.17÷ Art. 27. f) La modalità in cui l’operatore economico attestato che richiede la riabilitazione o l’estensione del campo di attività attestato adempie agli obblighi che incombono ai titolari di attestati e rispetta i provvedimenti (le condizioni di validità) dell’Attestato. Art. 34. (1) Il rilascio o il rifiuto di rilasciare un attestato a un operatore economico sarà attuato mediante Decisione del presidente dell’Autorità competente, in base alla Relazione elaborata ai sensi dei provvedimenti dell’Art. 31 e del verbale elaborato durante la riunione della Commissione di Abilitazione. (2) La decisione dell’Autorità competente relativa al rilascio o al rifiuto di rilasciare l’attestato a favore dell’operatore economico, viene comunicata entro e non oltre i 5 giorni feriali dalla data dell’emissione; la decisione verrà comunicata attraverso il sito Internet dell’Autorità competente. (3) La decisione relativa all’abilitazione o al rifiuto di rilasciare l’attestato a un operatore economico viene registrata sulla lista delle decisioni dell’Autorità competente e viene pubblicata sul sito Internet dell’Autorità competente. (4) La decisione relativa al rifiuto di rilasciare l’attestato a un operatore economico può essere contestata entro 15 giorni dalla data delle riunione della Commissione dell’Abilitazione, presso l’Autorità competente; la riposta dell’Autorità competente alla contestazione verrà comunicata al richiedente, entro 15 giorni dalla data di registrazione della stessa. Art. 35. (1) L’operatore economico deve pagare la differenza del 50% dell’obbligo finanziario entro i 15 giorni feriali dalla notifica relativa all’abilitazione dell’operatore economico, rilasciata dall’Autorità competente. (2) L’importo pagato all’atto della registrazione della richiesta di abilitazione non viene rimborsato al richiedente nel caso in cui lo stesso ritirasse la richiesta di abilitazione, nel caso del rifiuto di rilasciare l’attestato nonché nel caso in cui la richiesta di abilitazione viene cancellata dai registri dell’Autorità competente. Art. 36 (1) L’Attestato viene elaborato in conformità al contenuto-quadro presentato nell’Allegato 9 al Regolamento. (2) L’Attestato è valido per il periodo precisato, rispettando i provvedimenti (le condizioni di validità) allegati allo stesso, menzionati nell’Allegato 9 al Regolamento. (3) L’Attestato, la Decisione dell' Autorità competente e una copia della Relazione elaborata ai sensi dei provvedimenti dell’Art. 30 vengono rilasciate al raprsentante legale o al mandatario dell’operatore economico attestato, presso la sede dell’Autorità competente, entro 5 giorni lavorativi dal pagamento integrale dell’obbligo finanziario, in base a un vrbale di consegna – presa in carico dei documenti. (4) La copia del Manuale di Gestione per la Qualità, accompagnata dalle procedure di sistema e operative, inviate dall’operatore economico richiedente all’Autorità competente in allegato alla richiesta di abilitazione, verrà restituita al titolare dell’Attestato all’atto del rilascio dei documenti di cui al comma (3). (5) L’Attestato rilasciato all’operatore economico viene registrato, nell’ordine in cui è stato rilasciato, in un registro elettronico, avente il formato di cui all’Allegato 10 al Regolamento; il numero dell’Attestato è il numero di ordine riportato nel registro. (6) Il periodo di validità dell’Attestato e compreso tra 1 anno e 5 anni dalla data della Decisione di abilitazione emanata dall’Autorità competente, a seconda della modalità in cui sono stati soddisfatti i criteri di cui al punto e). 34

Art. 37. Può essere abilitato per 1 anno: a) L’operatore economico recentemente creato, il quale non inoltra all’Autorità competente i documenti di cui all’Art.16 lett.d, lett.e e lett.i; b) L’operatore economico che non ha svolto nessun’attività e non inoltra all’Autorità competente i documenti di cui all’Art. 16 lett. e, lett. i; c) L’operatore economico che non ha svolto nessuna delle attività che verranno attestate e non inoltra all’Autorità competente il documento di cui all’Art. 16 lett.i; in tal caso, il richiedente deve includere nella documentazione giustificativa una notifica relativa alla tipologia delle attività svolte dall’operatore economico. d) L’operatore economico che non inoltra all’Autorità competente i documenti relativi alla certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità per la tipologia dell’attività che verrà attestata, ma comprova che abbia iniziato le procedure legali relative alla certificazione e presenta, nella documentazione allegata alla richiesta di abilitazione: − una copia del Manuale della Qualità, accompagnata dalle procedure di sistema e operative e una copia di un contratto di certificazione stipulato con una delle società accreditate da RENAR o da un altro ente di accreditamento riconosciuto a livello internazionale oppure − un certificato rilasciato da una delle società accreditate da RENAR o da un altro ente riconosciuto a livello internazionale e un atto aggiuntivo al contratto di certificazione (di monitoraggio della certificazione) relativo all’estensione del campo di attività certificato affinchè lo stesso comprenda anche le attività che verranno attestate. Art. 38. L’operatore economico abilitato, titolare di Attestati tipo B, C1A o C2A, che richiede l’estensione del campo di attività attestato e richiede attestati tipo C1B, C2B, D1, D2, E1 o E2, o gli operatori economici creati in seguito alla riorganizzazione dei titolari di attestati, possono essere abilitati per un periodo di 2 anni. Art. 39. Non viene riabilitato: a) l’operatore economico richiedente che, dopo il primo anno in cui ha svolto le attività attestate, non è proprietario degli strumenti e dispositivi di verifica, degli apparecchi di misura e controllo, nonché dei materiali per ufficio, hardware e software minimi, ai sensi dei provvedimenti di cui all’Allegato 5 al Regolamento, b) l’operatore eonomico per il quale sono validi i provvedimenti di cui all’Art.37 lett.c) e il quale non abbia completato, fino alla scadenza dell’Attestato, il processo di certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità, salvo quelli che non hanno svolto l’attività attestata durante il periodo di validità dell’Attestato, c) l’operatore economico che, durante il periodo di sospensione dell’Attestato, progetta o eseguisce lavori tipo impianti elettrici, per i quali deve essere titolare di un tale documento valido, d) l’operatore economico che, durante il periodo di validità dell’Attestato, abbia eseguito lavori senza conservare il numero minimo di dipendenti qualificati e/o abilitati ai sensi dei provvedimenti dell’Art.17 ÷ Art.27 del Regolamento, non rispettando gli obblighi di cui all’Art.48 lett.d 35

e) La modalità in cui viene garantita <strong>la</strong> qualità delle attività svolte dall’o<strong>per</strong>atore<br />

economico richiedente, stabilita in seguito all’analisi dei documenti di cui all’Art.16, lett o) e<br />

agli Art.17÷ Art. 27.<br />

f) La modalità in cui l’o<strong>per</strong>atore economico attestato che richiede <strong>la</strong> riabilitazione o<br />

l’estensione del campo di attività attestato adempie agli obblighi che incombono ai tito<strong>la</strong>ri<br />

di attestati e rispetta i provvedimenti (le condizioni di validità) dell’Attestato.<br />

Art. 34. (1) Il ri<strong>la</strong>scio o il rifiuto di ri<strong>la</strong>sciare un attestato a un o<strong>per</strong>atore economico sarà attuato<br />

mediante Decisione del presidente dell’Autorità competente, in base al<strong>la</strong> Re<strong>la</strong>zione e<strong>la</strong>borata ai sensi<br />

dei provvedimenti dell’Art. 31 e del verbale e<strong>la</strong>borato durante <strong>la</strong> riunione del<strong>la</strong> Commissione di<br />

Abilitazione.<br />

(2) La decisione dell’Autorità competente re<strong>la</strong>tiva al ri<strong>la</strong>scio o al rifiuto di ri<strong>la</strong>sciare l’attestato a<br />

favore dell’o<strong>per</strong>atore economico, viene comunicata entro e non oltre i 5 giorni feriali dal<strong>la</strong> data<br />

dell’emissione; <strong>la</strong> decisione verrà comunicata attraverso il sito Internet dell’Autorità competente.<br />

(3) La decisione re<strong>la</strong>tiva all’abilitazione o al rifiuto di ri<strong>la</strong>sciare l’attestato a un o<strong>per</strong>atore<br />

economico viene registrata sul<strong>la</strong> lista delle decisioni dell’Autorità competente e viene pubblicata sul<br />

sito Internet dell’Autorità competente.<br />

(4) La decisione re<strong>la</strong>tiva al rifiuto di ri<strong>la</strong>sciare l’attestato a un o<strong>per</strong>atore economico può essere<br />

contestata entro 15 giorni dal<strong>la</strong> data delle riunione del<strong>la</strong> Commissione dell’Abilitazione, presso<br />

l’Autorità competente; <strong>la</strong> riposta dell’Autorità competente al<strong>la</strong> contestazione verrà comunicata al<br />

richiedente, entro 15 giorni dal<strong>la</strong> data di registrazione del<strong>la</strong> stessa.<br />

Art. 35. (1) L’o<strong>per</strong>atore economico deve pagare <strong>la</strong> differenza del 50% dell’obbligo finanziario<br />

entro i 15 giorni feriali dal<strong>la</strong> notifica re<strong>la</strong>tiva all’abilitazione dell’o<strong>per</strong>atore economico, ri<strong>la</strong>sciata<br />

dall’Autorità competente.<br />

(2) L’importo pagato all’atto del<strong>la</strong> registrazione del<strong>la</strong> richiesta di abilitazione non viene rimborsato<br />

al richiedente nel caso in cui lo stesso ritirasse <strong>la</strong> richiesta di abilitazione, nel caso del rifiuto di<br />

ri<strong>la</strong>sciare l’attestato nonché nel caso in cui <strong>la</strong> richiesta di abilitazione viene cancel<strong>la</strong>ta dai registri<br />

dell’Autorità competente.<br />

Art. 36 (1) L’Attestato viene e<strong>la</strong>borato in conformità al contenuto-quadro presentato nell’Allegato<br />

9 al Rego<strong>la</strong>mento.<br />

(2) L’Attestato è valido <strong>per</strong> il <strong>per</strong>iodo precisato, rispettando i provvedimenti (le condizioni di<br />

validità) allegati allo stesso, menzionati nell’Allegato 9 al Rego<strong>la</strong>mento.<br />

(3) L’Attestato, <strong>la</strong> Decisione dell' Autorità competente e una copia del<strong>la</strong> Re<strong>la</strong>zione e<strong>la</strong>borata ai<br />

sensi dei provvedimenti dell’Art. 30 vengono ri<strong>la</strong>sciate al raprsentante legale o al mandatario<br />

dell’o<strong>per</strong>atore economico attestato, presso <strong>la</strong> sede dell’Autorità competente, entro 5 giorni <strong>la</strong>vorativi<br />

dal pagamento integrale dell’obbligo finanziario, in base a un vrbale di consegna – presa in carico dei<br />

documenti.<br />

(4) La copia del Manuale di Gestione <strong>per</strong> <strong>la</strong> Qualità, accompagnata dalle procedure di sistema e<br />

o<strong>per</strong>ative, inviate dall’o<strong>per</strong>atore economico richiedente all’Autorità competente in allegato al<strong>la</strong><br />

richiesta di abilitazione, verrà restituita al tito<strong>la</strong>re dell’Attestato all’atto del ri<strong>la</strong>scio dei documenti di<br />

cui al comma (3).<br />

(5) L’Attestato ri<strong>la</strong>sciato all’o<strong>per</strong>atore economico viene registrato, nell’ordine in cui è stato<br />

ri<strong>la</strong>sciato, in un registro elettronico, avente il formato di cui all’Allegato 10 al Rego<strong>la</strong>mento; il<br />

numero dell’Attestato è il numero di ordine riportato nel registro.<br />

(6) Il <strong>per</strong>iodo di validità dell’Attestato e compreso tra 1 anno e 5 anni dal<strong>la</strong> data del<strong>la</strong> Decisione di<br />

abilitazione emanata dall’Autorità competente, a seconda del<strong>la</strong> modalità in cui sono stati soddisfatti i<br />

criteri di cui al punto e).<br />

34

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!