T.A.R. Abruzzo, Pescara, 11 maggio 2012, n. 204 ... - Ediltecnico
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T.A.R. <strong>Abruzzo</strong>, <strong>Pescara</strong>, <strong>11</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2012</strong>, n. <strong>204</strong><br />
Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001 - Doppia conformità -<br />
Necessita.<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' <strong>Abruzzo</strong><br />
sezione staccata di <strong>Pescara</strong> (Sezione Prima)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 441 del 2009, proposto da:<br />
Assunta Melchionna, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Cristina Iezzi, Giulio Cerceo, con<br />
domicilio eletto presso Giulio Cerceo in <strong>Pescara</strong>, via G. D'Annunzio 142;<br />
contro<br />
Comune di Cepagatti, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Donato, con domicilio eletto presso<br />
Marco Di Donato in <strong>Pescara</strong>, via G.Marconi,17; Responsabile del Servizio 4° del Comune di<br />
Cepagatti;<br />
per l'annullamento<br />
del provvedimento n. 16461 del 15 luglio 2009 del responsabile del servizio 4° del Comune di<br />
Cepagatti di diniego al rilascio del permesso di costruire in sanatoria richiesto dalla ricorrente per<br />
un fabbricato a solo piano terra destinato ad uffici della propria ditta ACM Europa; di ogni altro atto<br />
prodromico, conseguenziale e connesso tra cui la nota n.14853 con cui si dava avviso del parere<br />
contrario a detto rilascio espresso dalla commissione edilizia comunale con verbale n.4 del<br />
25.06.09.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cepagatti;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo <strong>2012</strong> il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i<br />
difensori l'avv. Giulio Cerceo per la ricorrente e l'avv. Marco Di Donato per il Comune resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
FATTO e DIRITTO<br />
Unitamente al presupposto parere negativo della Commissione edilizia ed alla comunicazione ex<br />
art. 10 bis legge 241/1990, si impugna il diniego (15.07.09 del Sindaco di Cepagatti) di sanatoria di<br />
opere edilizie abusive consistenti in : 1) realizzazione di piazzola di sosta per autocarri in cemento e<br />
ghiaia, di ml 40 x 24; 2) due box in lamiera ad uso ripostigli, di ml 7,80 x 2,70 cadauno; 3)<br />
fabbricato di un solo piano fuori terra ad uso uffici e servizi, di mq. 91; 4) portico di 70 mq; 5)<br />
recinzione, opere tutte delle quali era già stata precedentemente ordinata la demolizione (cfr<br />
ordinanza 01.06.09) alla odierna ricorrente, esercente attività di trasporto in conto terzi.<br />
Resiste il Comune.<br />
Con il primo motivo la ricorrente invoca la conformità delle opere abusive alla disciplina vigente al<br />
momento della domanda e l’istituto della “sanatoria giurisprudenziale”.<br />
La sezione ritiene che, nonostante alcune oscillazioni giurisprudenziali riscontratesi sul punto in<br />
vigenza dell’art. 13 della legge 47/85, l’art. 36 del D.P.R. 06.06.01, n. 380, ha recepito “in toto” la<br />
precedente formulazione, pienamente ribadendo il principio della “doppia conformità”, secondo il<br />
quale il presupposto inderogabile per la sanatoria ordinaria è la conformità dell’abuso sia alla
disciplina vigente al momento della realizzazione, che a quella vigente al momento della domanda (<br />
cfr. TAR Lombardia, Brescia, 23.06.03, n. 873; Tar Emilia Romagna, sez. II, 15.01.04, n. 16; TAR<br />
Lombardia, Milano, n. 1352/06; Tar Piemonte, sez. I, 20.04.05 n. 1094; TAR Toscana, sez. III,<br />
15.06.06, n. 2792; Cons. Stato, sez. IV, 17.09.07, n. 4838).<br />
In sintesi, gli abusi sostanziali sono sanabili solo attraverso il diverso istituto giuridico del condono,<br />
e nei limiti temporali legislativamente previsti, ad evitare che ogni abuso possa essere sanato dalla<br />
sopravvenienze normative, con effetti sostanzialmente premianti per le difformità sostanziali.<br />
Quanto alla dedotta antieconomicità della imposizione di una doppia attività (prima demolitiva e<br />
poi ricostruttiva) per realizzare uno stesso risultato edilizio attualmente assentibile, va rimarcato<br />
che, per insindacabile valutazione legislativa, il punto di equilibrio tra legalità ed economicità è<br />
stato individuato nella ordinaria sanabilità dei soli abusi formali, cioè sottraendo alla demolizione le<br />
sole opere che, ancorchè realizzate senza titolo, siano “ ab origine” e attualmente conformi; e che,<br />
comunque, il procedimento sanzionatorio e quello autorizzativo sono reciprocamente autonomi e<br />
non dipendenti.<br />
E’ infondato anche il secondo ed ultimo motivo, nel quale si deduce difetto di motivazione in ordine<br />
alle difformità che impediscono la sanatoria.<br />
Ciò quanto:<br />
- la violazione della originaria destinazione agricola, nonché delle distanze minime dalla strada e<br />
dai confini di proprietà, sono state individuate sia nell’impugnato diniego che nel precedente ordine<br />
di demolizione;<br />
- nella relazione allegata alla domanda di sanatoria la violazione delle distanze viene riconosciuta<br />
dalla stessa ricorrente, che anzi propone di effettuare gli opportuni adeguamenti;<br />
- peraltro, il diniego richiama il parere contrario della Commissione edilizia comunale, di cui non<br />
risulta sia mai stato richiesto o negato l’accesso .<br />
Conclusivamente, il ricorso è respinto.<br />
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'<strong>Abruzzo</strong> sezione staccata di <strong>Pescara</strong> (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna la ricorrente a rimborsare le spese e gli onorari del giudizio, che liquida in euro 3.000,00<br />
(tremila,00 euro), oltre IVA e CPA, in favore del Comune di Cepagatti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.