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T.A.R. Abruzzo, Pescara, 11 maggio 2012, n. 204 ... - Ediltecnico

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T.A.R. <strong>Abruzzo</strong>, <strong>Pescara</strong>, <strong>11</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2012</strong>, n. <strong>204</strong><br />

Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001 - Doppia conformità -<br />

Necessita.<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' <strong>Abruzzo</strong><br />

sezione staccata di <strong>Pescara</strong> (Sezione Prima)<br />

ha pronunciato la presente<br />

SENTENZA<br />

sul ricorso numero di registro generale 441 del 2009, proposto da:<br />

Assunta Melchionna, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Cristina Iezzi, Giulio Cerceo, con<br />

domicilio eletto presso Giulio Cerceo in <strong>Pescara</strong>, via G. D'Annunzio 142;<br />

contro<br />

Comune di Cepagatti, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Donato, con domicilio eletto presso<br />

Marco Di Donato in <strong>Pescara</strong>, via G.Marconi,17; Responsabile del Servizio 4° del Comune di<br />

Cepagatti;<br />

per l'annullamento<br />

del provvedimento n. 16461 del 15 luglio 2009 del responsabile del servizio 4° del Comune di<br />

Cepagatti di diniego al rilascio del permesso di costruire in sanatoria richiesto dalla ricorrente per<br />

un fabbricato a solo piano terra destinato ad uffici della propria ditta ACM Europa; di ogni altro atto<br />

prodromico, conseguenziale e connesso tra cui la nota n.14853 con cui si dava avviso del parere<br />

contrario a detto rilascio espresso dalla commissione edilizia comunale con verbale n.4 del<br />

25.06.09.<br />

Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cepagatti;<br />

Viste le memorie difensive;<br />

Visti tutti gli atti della causa;<br />

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo <strong>2012</strong> il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i<br />

difensori l'avv. Giulio Cerceo per la ricorrente e l'avv. Marco Di Donato per il Comune resistente;<br />

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />

FATTO e DIRITTO<br />

Unitamente al presupposto parere negativo della Commissione edilizia ed alla comunicazione ex<br />

art. 10 bis legge 241/1990, si impugna il diniego (15.07.09 del Sindaco di Cepagatti) di sanatoria di<br />

opere edilizie abusive consistenti in : 1) realizzazione di piazzola di sosta per autocarri in cemento e<br />

ghiaia, di ml 40 x 24; 2) due box in lamiera ad uso ripostigli, di ml 7,80 x 2,70 cadauno; 3)<br />

fabbricato di un solo piano fuori terra ad uso uffici e servizi, di mq. 91; 4) portico di 70 mq; 5)<br />

recinzione, opere tutte delle quali era già stata precedentemente ordinata la demolizione (cfr<br />

ordinanza 01.06.09) alla odierna ricorrente, esercente attività di trasporto in conto terzi.<br />

Resiste il Comune.<br />

Con il primo motivo la ricorrente invoca la conformità delle opere abusive alla disciplina vigente al<br />

momento della domanda e l’istituto della “sanatoria giurisprudenziale”.<br />

La sezione ritiene che, nonostante alcune oscillazioni giurisprudenziali riscontratesi sul punto in<br />

vigenza dell’art. 13 della legge 47/85, l’art. 36 del D.P.R. 06.06.01, n. 380, ha recepito “in toto” la<br />

precedente formulazione, pienamente ribadendo il principio della “doppia conformità”, secondo il<br />

quale il presupposto inderogabile per la sanatoria ordinaria è la conformità dell’abuso sia alla


disciplina vigente al momento della realizzazione, che a quella vigente al momento della domanda (<br />

cfr. TAR Lombardia, Brescia, 23.06.03, n. 873; Tar Emilia Romagna, sez. II, 15.01.04, n. 16; TAR<br />

Lombardia, Milano, n. 1352/06; Tar Piemonte, sez. I, 20.04.05 n. 1094; TAR Toscana, sez. III,<br />

15.06.06, n. 2792; Cons. Stato, sez. IV, 17.09.07, n. 4838).<br />

In sintesi, gli abusi sostanziali sono sanabili solo attraverso il diverso istituto giuridico del condono,<br />

e nei limiti temporali legislativamente previsti, ad evitare che ogni abuso possa essere sanato dalla<br />

sopravvenienze normative, con effetti sostanzialmente premianti per le difformità sostanziali.<br />

Quanto alla dedotta antieconomicità della imposizione di una doppia attività (prima demolitiva e<br />

poi ricostruttiva) per realizzare uno stesso risultato edilizio attualmente assentibile, va rimarcato<br />

che, per insindacabile valutazione legislativa, il punto di equilibrio tra legalità ed economicità è<br />

stato individuato nella ordinaria sanabilità dei soli abusi formali, cioè sottraendo alla demolizione le<br />

sole opere che, ancorchè realizzate senza titolo, siano “ ab origine” e attualmente conformi; e che,<br />

comunque, il procedimento sanzionatorio e quello autorizzativo sono reciprocamente autonomi e<br />

non dipendenti.<br />

E’ infondato anche il secondo ed ultimo motivo, nel quale si deduce difetto di motivazione in ordine<br />

alle difformità che impediscono la sanatoria.<br />

Ciò quanto:<br />

- la violazione della originaria destinazione agricola, nonché delle distanze minime dalla strada e<br />

dai confini di proprietà, sono state individuate sia nell’impugnato diniego che nel precedente ordine<br />

di demolizione;<br />

- nella relazione allegata alla domanda di sanatoria la violazione delle distanze viene riconosciuta<br />

dalla stessa ricorrente, che anzi propone di effettuare gli opportuni adeguamenti;<br />

- peraltro, il diniego richiama il parere contrario della Commissione edilizia comunale, di cui non<br />

risulta sia mai stato richiesto o negato l’accesso .<br />

Conclusivamente, il ricorso è respinto.<br />

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'<strong>Abruzzo</strong> sezione staccata di <strong>Pescara</strong> (Sezione Prima)<br />

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />

Condanna la ricorrente a rimborsare le spese e gli onorari del giudizio, che liquida in euro 3.000,00<br />

(tremila,00 euro), oltre IVA e CPA, in favore del Comune di Cepagatti.<br />

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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