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NTA RU VARIANTE 1 - Comune di Montale

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esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento dell’e<strong>di</strong>ficio<br />

alla normativa antisismica;<br />

7.2 Demolizione <strong>di</strong> volumi secondari e la loro ricostruzione<br />

E’ la categoria <strong>di</strong> intervento che prevede la demolizione <strong>di</strong> volumi<br />

secondari e la loro ricostruzione in <strong>di</strong>versa collocazione sul lotto <strong>di</strong><br />

pertinenza, nei limiti fissati globalmente per il lotto dalle prescrizioni <strong>di</strong><br />

zona;<br />

7.3 Ad<strong>di</strong>zioni “una tantum”<br />

Si tratta degli interventi, anche in deroga a parametri e in<strong>di</strong>ci, necessari<br />

per realizzare o potenziare i servizi igienici, i volumi tecnici, le autorimesse<br />

pertinenziali ove inesistenti o insufficienti rispetto ai limiti <strong>di</strong> seguito fissati, e,<br />

limitatamente ai tessuti e<strong>di</strong>lizi eterogenei “R1”, “R2”, “R3”, il rialzamento<br />

del sottotetto. I servizi igienici e le autorimesse devono avere una<br />

superficie lorda massima rispettivamente <strong>di</strong> mq 7,00 e <strong>di</strong> mq 20,00. Le<br />

autorimesse non possono avere altezza interna o altezza interna me<strong>di</strong>a<br />

superiore a mt. 2,40 rispettivamente se a copertura piana o inclinata. La<br />

destinazione ad autorimessa deve risultare da atto d'obbligo registrato e<br />

trascritto. I volumi tecnici non possono avere superficie superiore a quella<br />

strettamente richiesta dalle vigenti normative del settore per<br />

l’alloggiamento degli impianti tecnologici. L’ampliamento non può<br />

<strong>di</strong>minuire la superficie permeabile del terreno <strong>di</strong> pertinenza nel caso in cui<br />

questa sia inferiore al 25% della superficie fon<strong>di</strong>aria. Esso deve essere<br />

realizzato in armonia con la sistemazione generale del lotto, con la<br />

tipologia, la forma e i caratteri stilistici dell’e<strong>di</strong>ficio principale e degli e<strong>di</strong>fici<br />

contermini.<br />

7.4 Il rialzamento del sottotetto è consentito nella misura strettamente<br />

necessaria a renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità<br />

immobiliari, a con<strong>di</strong>zione che l’e<strong>di</strong>ficio interessato non abbia un numero<br />

<strong>di</strong> piani abitabili superiore a due, che sia rispettata l’altezza massima<br />

prevista per l’area <strong>di</strong> riferimento.<br />

7.5 Le ad<strong>di</strong>zioni non possono cumularsi con altri ampliamenti “una<br />

tantum” previsti dal vigente strumento urbanistico.<br />

8. Negli immobili presenti al 1954 gli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia,<br />

rapportati al valore degli e<strong>di</strong>fici, devono essere rispettosi dei caratteri<br />

architettonici originari conservando, in particolare, la configurazione dei<br />

volumi, della copertura, delle facciate con i relativi dettagli costruttivi e<br />

decorativi e le aperture consolidate. Al fine del rispetto degli obiettivi<br />

culturali del presente <strong>RU</strong>, si può derogare alle vigenti norme igienicosanitarie<br />

per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione<br />

naturale, superficie minima dei vani. E’ ammessa la destinazione<br />

residenziale <strong>di</strong> volumi destinati ad altri usi. Gli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione<br />

sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio <strong>di</strong> valore si sud<strong>di</strong>vidono nelle seguenti categorie:<br />

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