NTA RU VARIANTE 1 - Comune di Montale
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esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento dell’e<strong>di</strong>ficio<br />
alla normativa antisismica;<br />
7.2 Demolizione <strong>di</strong> volumi secondari e la loro ricostruzione<br />
E’ la categoria <strong>di</strong> intervento che prevede la demolizione <strong>di</strong> volumi<br />
secondari e la loro ricostruzione in <strong>di</strong>versa collocazione sul lotto <strong>di</strong><br />
pertinenza, nei limiti fissati globalmente per il lotto dalle prescrizioni <strong>di</strong><br />
zona;<br />
7.3 Ad<strong>di</strong>zioni “una tantum”<br />
Si tratta degli interventi, anche in deroga a parametri e in<strong>di</strong>ci, necessari<br />
per realizzare o potenziare i servizi igienici, i volumi tecnici, le autorimesse<br />
pertinenziali ove inesistenti o insufficienti rispetto ai limiti <strong>di</strong> seguito fissati, e,<br />
limitatamente ai tessuti e<strong>di</strong>lizi eterogenei “R1”, “R2”, “R3”, il rialzamento<br />
del sottotetto. I servizi igienici e le autorimesse devono avere una<br />
superficie lorda massima rispettivamente <strong>di</strong> mq 7,00 e <strong>di</strong> mq 20,00. Le<br />
autorimesse non possono avere altezza interna o altezza interna me<strong>di</strong>a<br />
superiore a mt. 2,40 rispettivamente se a copertura piana o inclinata. La<br />
destinazione ad autorimessa deve risultare da atto d'obbligo registrato e<br />
trascritto. I volumi tecnici non possono avere superficie superiore a quella<br />
strettamente richiesta dalle vigenti normative del settore per<br />
l’alloggiamento degli impianti tecnologici. L’ampliamento non può<br />
<strong>di</strong>minuire la superficie permeabile del terreno <strong>di</strong> pertinenza nel caso in cui<br />
questa sia inferiore al 25% della superficie fon<strong>di</strong>aria. Esso deve essere<br />
realizzato in armonia con la sistemazione generale del lotto, con la<br />
tipologia, la forma e i caratteri stilistici dell’e<strong>di</strong>ficio principale e degli e<strong>di</strong>fici<br />
contermini.<br />
7.4 Il rialzamento del sottotetto è consentito nella misura strettamente<br />
necessaria a renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità<br />
immobiliari, a con<strong>di</strong>zione che l’e<strong>di</strong>ficio interessato non abbia un numero<br />
<strong>di</strong> piani abitabili superiore a due, che sia rispettata l’altezza massima<br />
prevista per l’area <strong>di</strong> riferimento.<br />
7.5 Le ad<strong>di</strong>zioni non possono cumularsi con altri ampliamenti “una<br />
tantum” previsti dal vigente strumento urbanistico.<br />
8. Negli immobili presenti al 1954 gli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia,<br />
rapportati al valore degli e<strong>di</strong>fici, devono essere rispettosi dei caratteri<br />
architettonici originari conservando, in particolare, la configurazione dei<br />
volumi, della copertura, delle facciate con i relativi dettagli costruttivi e<br />
decorativi e le aperture consolidate. Al fine del rispetto degli obiettivi<br />
culturali del presente <strong>RU</strong>, si può derogare alle vigenti norme igienicosanitarie<br />
per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione<br />
naturale, superficie minima dei vani. E’ ammessa la destinazione<br />
residenziale <strong>di</strong> volumi destinati ad altri usi. Gli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione<br />
sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio <strong>di</strong> valore si sud<strong>di</strong>vidono nelle seguenti categorie:<br />
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