NTA RU VARIANTE 1 - Comune di Montale
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sviluppo maggiore <strong>di</strong> m 12 la <strong>di</strong>stanza deve essere <strong>di</strong> m 10 con un minimo<br />
pari all'altezza del fabbricato più alto. Nel caso <strong>di</strong> sopraelevazione <strong>di</strong><br />
e<strong>di</strong>fici esistenti alla data <strong>di</strong> adozione del presente regolamento e<br />
limitatamente alle aree R1 e R2, è ammessa la conservazione della<br />
<strong>di</strong>stanza fra le costruzioni già precostituita, solo se tale <strong>di</strong>stanza non risulta<br />
inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato più alto e purché le pareti<br />
siano sprovviste <strong>di</strong> finestre <strong>di</strong> vani abitabili. Nel caso <strong>di</strong> gruppi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici che<br />
formino oggetto <strong>di</strong> piani attuativi, sono ammessi, fra gli e<strong>di</strong>fici stessi,<br />
<strong>di</strong>stanze inferiori a quelle precedentemente in<strong>di</strong>cate. Non sono da<br />
considerare, al fine della valutazione delle <strong>di</strong>stanze tra fabbricati su fon<strong>di</strong><br />
o lotti confinanti, le costruzioni esistenti <strong>di</strong> altezza non superiore a m 2,50 e<br />
destinate ad usi accessori (garage, centrali termiche, ecc.) purché<br />
sprovviste <strong>di</strong> finestre.<br />
6.2 Le costruzioni ricadenti nelle zone produttive sono regolamentate, per<br />
quanto riguarda la <strong>di</strong>stanza minima tra i fabbricati, dalle norme particolari<br />
e specifiche che le riguardano.<br />
6.3 Distanze minime dei fabbricati dai confini <strong>di</strong> proprietà.<br />
Le nuove costruzioni devono rispettare una <strong>di</strong>stanza minima dal confine<br />
del lotto <strong>di</strong> pertinenza <strong>di</strong> m. 5. Tale <strong>di</strong>stanza deve essere rispettata anche<br />
dal confine <strong>di</strong> zona nei casi in cui l'area a<strong>di</strong>acente sia destinata ad uso<br />
pubblico o sia comunque preor<strong>di</strong>nata all'esproprio.con la sola esclusione<br />
delle zone agricole. Nelle aree “R” quando nel lotto contiguo esistano<br />
e<strong>di</strong>ficio parti <strong>di</strong> essi a <strong>di</strong>stanza inferiore ai m. 5, si può derogare dalla<br />
norma precedente, rispettando una uguale <strong>di</strong>stanza a con<strong>di</strong>zione:<br />
- che la stessa <strong>di</strong>stanza sia limitata alla parte dell'e<strong>di</strong>ficio nuovo<br />
prospiciente quello preesistente;<br />
- che la <strong>di</strong>stanza dai confini dell'e<strong>di</strong>ficio preesistente sia in regola<br />
con le norme vigenti al momento della sua costruzione;<br />
- che l'eventuale spazio rimanente fra i due fabbricati non risulti in<br />
alcun punto inferiore a m. 4;<br />
- che la <strong>di</strong>stanza della nuova costruzione dal confine del lotto non<br />
sia inferiore a m. 2 salvo il caso <strong>di</strong> aderenza alla costruzione del<br />
lotto contiguo.<br />
6.4 Costruzioni dei fabbricati sul confine <strong>di</strong> proprietà .<br />
Nelle aree "R" e nelle costruzioni esistenti in zona agricola è consentito<br />
costruire sul confine <strong>di</strong> proprietà nei seguenti casi:<br />
- in aderenza, quando sul lotto finitimo esista già una costruzione a<br />
filo del confine con parete senza finestre;<br />
- quando venga presentato un progetto unitario per i fabbricati<br />
da costruire in aderenza;<br />
- quando si debbano realizzare garage e costruzioni accessorie <strong>di</strong><br />
altezza complessiva non superiore a m. 2,40 (la massima altezza<br />
deve risultare al colmo della copertura se questa è inclinata<br />
ovvero all'estradosso del solaio se la copertura è piana).<br />
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