NTA RU VARIANTE 1 - Comune di Montale
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TITOLO V – IL SISTEMA DELLA VIABILITA’<br />
CAPITOLO I – LA RETE VIARIA<br />
Art. 42 – Aree per la viabilità e servizi connessi (<strong>di</strong>stributori carburanti P12)<br />
1.Sono zone destinate alla conservazione, all'ampliamento e alla<br />
formazione <strong>di</strong> nuovi percorsi per i pedoni e <strong>di</strong> nuovi spazi per il traffico dei<br />
mezzi meccanici su gomma. Il <strong>RU</strong> ha pre<strong>di</strong>sposto, ai sensi dell’art.55,<br />
comma 4, punto f) della LR 1/05, il programma <strong>di</strong> intervento per<br />
l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche nell'ambito<br />
urbano a cui si rimanda per la determinazione degli interventi necessari al<br />
loro superamento, per quanto attiene la fruibilità delle infrastrutture viarie.<br />
Ai fini <strong>di</strong> garantire la formazione <strong>di</strong> adeguati marciapie<strong>di</strong>, la <strong>di</strong>stanza<br />
minima dei manufatti <strong>di</strong> recinzione dei fon<strong>di</strong> privati dai fili stradali, non<br />
deve essere minore <strong>di</strong> mt. 1,50, fatto salvo quanto previsto dal co<strong>di</strong>ce<br />
della strada nelle aree poste fuori dai centri abitati.<br />
2. Nelle zone per la viabilità e nelle fasce <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> cui al co<strong>di</strong>ce della<br />
strada ed al relativo regolamento, sono ammessi opere stradali per i mezzi<br />
meccanici, percorsi ciclabili e pedonali, compresa la formazione <strong>di</strong><br />
sottopassi e sovrappassi stradali e ferroviari, con i relativi servizi funzionali<br />
quali illuminazione, semafori, ecc.. Possono essere inoltre realizzati impianti<br />
<strong>di</strong> verde <strong>di</strong> arredo stradale, cartelli pubblicitari, canalizzazioni e impianti<br />
accessori per infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, gasdotti,<br />
elettrodotti, reti telefoniche, isole ecologiche, ecc.), aree <strong>di</strong> parcheggio<br />
e stazioni <strong>di</strong> servizio e rifornimento carburanti con eventuale officina,<br />
attrezzature per il lavaggio degli autoveicoli e posto <strong>di</strong> ristoro. Tali stazioni<br />
possono sorgere su aree <strong>di</strong> proprietà pubblica o privata.<br />
2.1 I cartelli pubblicitari non possono essere installati nelle aree boschive<br />
nonché nelle aree agricole collinari <strong>di</strong> cui ai precedente artt. 28 e 29. Essi<br />
devono avere forme sobrie e <strong>di</strong>mensioni contenute. L’installazione dei<br />
cartelli non deve determinare movimenti <strong>di</strong> terra e non deve interferire<br />
visivamente con e<strong>di</strong>fici, manufatti e situazioni paesaggistiche <strong>di</strong> pregio.<br />
3. Il <strong>RU</strong> conferma, fino alla nuova redazione del piano <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dei<br />
carburanti, gli impianti esistenti (P12), nella consistenza attuale. Sono<br />
sempre consentiti adeguamenti <strong>di</strong> tipo impiantistico, manutenzione<br />
or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria. Eventuali nuovi impianti devono essere localizzati<br />
lungo le strade extraurbane principali o secondarie al <strong>di</strong> fuori delle aree <strong>di</strong><br />
pertinenza paesistica. All’interno dei limiti urbani, come definiti dal PS,<br />
eventuali <strong>di</strong>stributori possono essere localizzati nelle aree destinate alle<br />
attività produttive.<br />
4. La rete della mobilità, ai sensi del co<strong>di</strong>ce della strada e dell’art.64 del<br />
PS, risulta così articolata:<br />
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