10.2. Gli immobili S2** comprendono gli e<strong>di</strong>fici ed i complessi descritti nelle schede nn. 5, 8, 12, 14, 16, 20, 21, 27, 28, 32, 34, 40, 41, 50, 52, 55, 59, 60, 63, 69, 72, 73, 79, 83, 84, 86, 89, 102, 103, 106, 109, 110, 111, 114, 120, 123, 124, 126, 128, 132, 133, 139, 140, 141, 142, 144, 147. Vi sono ammesse le seguenti destinazione d’uso: residenza, terziario, (bar, ristoranti, ecc.). Le attività costruttive ammesse, con intervento e<strong>di</strong>lizio <strong>di</strong>retto, negli e<strong>di</strong>fici tardo-liberty o deco (schede nn. 100, 107) sono le seguenti: s1, s2, s3, s5, s6L ed s7, quest’ultima solo se prevista nella scheda e limitatamente alle parti ivi in<strong>di</strong>cate. Negli altri immobili sono ammessi le attività costruttive s1, s2, s3, s5, s6, s7 ed s8, le ultime due solo se prevista nelle schede e limitatamente alle parti ivi in<strong>di</strong>cate. 10.3. Gli immobili S2* comprendono gli e<strong>di</strong>fici ed i complessi descritti nelle schede nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 66, 67, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 85, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 104, 105, 107, 108, 112, 113, 115, 117, 118, 121, 122, 125, 127, 129, 130, 131, 134, 136, 137, 138, 145, 146. Vi sono ammesse le seguenti destinazione d’uso: residenza, terziario, (bar, ristoranti, ecc.). Le attività costruttive ammesse, con intervento e<strong>di</strong>lizio <strong>di</strong>retto, negli e<strong>di</strong>fici tardoliberty o deco (schede nn. 99, 101, 102, 103) sono le seguenti: s1, s2, s3, s5, s6L. Negli altri immobili sono ammessi le attività costruttive s1, s2, s3, s5, s6, s7 ed s8, le ultime due solo se prevista nelle schede e limitatamente alle parti ivi in<strong>di</strong>cate. 11. Le aree S3 comprendono e<strong>di</strong>fici e nuclei inse<strong>di</strong>ativi (esistenti al 1936 e al 1954) che, pur non presentando caratteri fortemente identitari, costituiscono testimonianze meritevoli <strong>di</strong> essere conservate, per il loro rapporto con l'ambiente naturale, per i caratteri costruttivi e tipologici degli e<strong>di</strong>fici. Gli interventi ammessi sono finalizzati alla conservazione dei valori tipologici, formali e strutturali ed alla riqualificazione dei caratteri alterati. Vi sono ammesse le seguenti destinazione d’uso: residenza, terziario, (bar, ristoranti, ecc.). Negli immobili presenti al 1936 sono ammesse, con intervento e<strong>di</strong>lizio <strong>di</strong>retto, le seguenti attività: s1, s2, s3, s5, s6, s7, s8, le ultime due previa presentazione <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> inserimento architettonico e paesaggistico ambientale o, se richiesto dal <strong>Comune</strong>, <strong>di</strong>etro presentazione <strong>di</strong> progetto preliminare giustificativo dell’intervento. Negli immobili risalenti al periodo compreso tra il 1936 ed il 1954 sono ammesse, con intervento e<strong>di</strong>lizio <strong>di</strong>retto, le seguenti attività: s1, s2, s3, s5, s6, s7, s8, quest’ultima previa presentazione <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> inserimento architettonico e paesaggistico ambientale o, se richiesto dal <strong>Comune</strong>, <strong>di</strong>etro presentazione <strong>di</strong> progetto preliminare giustificativo dell’intervento. 11.1 Gli e<strong>di</strong>fici regolarmente assentiti, costruiti successivamente al 1954 possono essere demoliti e ricostruiti, con possibilità <strong>di</strong> recupero della superficie utile esistente e con rapporto <strong>di</strong> copertura non superiore al 30% della superficie fon<strong>di</strong>aria, all’interno della quale deve essere garantita una superficie permeabile non inferiore al 25%. Non sono ammesse nuove costruzioni. Su detti e<strong>di</strong>fici e<strong>di</strong>ficati dopo il 1954, nel solo caso <strong>di</strong> interventi 58
<strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia che non comportino demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti, sono ammessi ampliamenti una tantum fino al 20% della Sul esistente, entro il limite comunque <strong>di</strong> mq 30 <strong>di</strong> Sul , per le stesse finalità e con le stesse modalità previste per gli immobili <strong>di</strong> tipo R5 <strong>di</strong> cui all'art.62 delle presenti norme. 59