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NTA RU VARIANTE 1 - Comune di Montale

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TITOLO IV – LE PERMANENZE STORICHE<br />

CAPITOLO I –VALORE DEGLI IMMOBILI E INTERVENTI<br />

Art. 39 – Classificazione degli immobili<br />

1. Il presente regolamento stabilisce metodologie <strong>di</strong> intervento e<br />

destinazioni d'uso degli e<strong>di</strong>fici e dei manufatti e<strong>di</strong>lizi sulla base del valore<br />

attribuiti agli immobili.<br />

2. Ai suddetti fini, vengono in<strong>di</strong>viduati e contrad<strong>di</strong>stinti con il co<strong>di</strong>ce<br />

alfanumerico “Sn” gli e<strong>di</strong>fici, i manufatti, le pertinenze e gli spazi aperti <strong>di</strong><br />

valore storico-culturale, paesaggistico, testimoniale. Tali immobili, oggetto<br />

<strong>di</strong> apposito censimento o <strong>di</strong> specifiche analisi, corrispondono all’impianto<br />

inse<strong>di</strong>ativo del territorio al 1954 e rappresentano la permanenza storica<br />

del patrimonio e<strong>di</strong>lizio. Essi sono rappresentati con apposite campiture<br />

negli elaborati grafici del <strong>RU</strong>.<br />

3. In particolare, agli immobili <strong>di</strong> tipo S1 ed S2, inseriti in appositi elenchi, è<br />

associata una scheda descrittiva contenente specifiche prescrizioni. Le<br />

planimetrie presenti nelle schede devono ritenersi puramente in<strong>di</strong>cative.<br />

Ai fini dell’in<strong>di</strong>viduazione delle pertinenze degli e<strong>di</strong>fici censiti fanno fede<br />

gli elaborati grafici in scala 1/2000 rappresentati nelle Tavole 3a e 3b degli<br />

elaborati grafici.<br />

4. Gli interventi ammessi sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente devono fare<br />

riferimento ai valori assegnati a ciascuna categoria <strong>di</strong> immobili.<br />

5. Gli immobili <strong>di</strong> valore storico o testimoniale non inseriti negli elenchi o<br />

non rilevati al momento dell’in<strong>di</strong>viduazione delle invarianti del territorio<br />

nonché gli eventuali e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> valore architettonico costruiti<br />

successivamente al 1954, devono essere classificati secondo i criteri del<br />

successivo art. 41; gli eventuali interventi sono subor<strong>di</strong>nati alla stima del<br />

valore dell’immobile da parte del proprietario, sentito il parere del<br />

competente ufficio comunale.<br />

Art. 40 – Criteri per l'utilizzazione degli immobili <strong>di</strong> valore<br />

1. Le destinazioni d’uso e gli interventi ammessi sugli immobili <strong>di</strong> valore<br />

sono elencate al successivo art.41. Di seguito si definiscono i criteri<br />

generali per l’uso e le modalità <strong>di</strong> intervento sugli immobili classificati “S”.<br />

2. Il riuso e la riconversione funzionale devono fondarsi sull’analisi del<br />

processo <strong>di</strong> formazione dell'e<strong>di</strong>ficio o del nucleo abitativo e sulla<br />

in<strong>di</strong>viduazione della sua identità architettonica secondo le prescrizioni<br />

enunciate nei commi seguenti. Al fine <strong>di</strong> non stravolgere l’impianto<br />

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