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NTA RU VARIANTE 1 - Comune di Montale

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interventi e<strong>di</strong>lizi in rapporto al grado <strong>di</strong> valore degli immobili. Ai sensi<br />

dell’art. 23 comma 1 del PIT, gli interventi <strong>di</strong> recupero finalizzati ad un uso<br />

<strong>di</strong>verso da quello originale <strong>di</strong> annessi ubicati in area collinare, non più<br />

utilizzati per fini agricoli, incideranno, sulla <strong>di</strong>mensione del <strong>RU</strong>, come<br />

interventi <strong>di</strong> nuova occupazione del suolo e, conseguentemente,<br />

dovranno essere computati, allo scadere della vali<strong>di</strong>tà dello stesso <strong>RU</strong>,<br />

nella verifica del <strong>di</strong>mensionamento massimo previsto dal PS. Tali interventi<br />

dovranno essere subor<strong>di</strong>nati all’esistenza delle infrastrutture e dei servizi<br />

idrici necessari per sod<strong>di</strong>sfare la domanda <strong>di</strong> approvvigionamento,<br />

<strong>di</strong>stribuzione e depurazione ai sensi del comma 1 dell’art. 35 del PIT.<br />

2. Nel progettare il riuso degli e<strong>di</strong>fici già rurali è necessario considerare e<br />

mettere in evidenza, me<strong>di</strong>ante accurate analisi e fondate valutazioni, il<br />

processo <strong>di</strong> formazione dell'immobile, la sua tipologia, l’unicità ovvero<br />

l’articolazione della sua in<strong>di</strong>vidualità architettonica. In particolare:<br />

- per gli e<strong>di</strong>fici unitari formatisi in una sola fase, o in più fasi ma con<br />

esito tipologico e architettonico unitario, è ammessa la<br />

realizzazione <strong>di</strong> una sola unità funzionale per piano, o <strong>di</strong> un<br />

numero pari a quelle preesistenti. Nelle tipologie caratterizzate<br />

da abitazione sovrapposta al rustico, questo potrà essere<br />

utilizzato come integrazione dell’abitazione o convertito in<br />

abitazione, con Sul non inferiore a mq 65;<br />

- per gli e<strong>di</strong>fici derivati da una aggregazione successiva <strong>di</strong> parti è<br />

ammessa la realizzazione <strong>di</strong> un numero <strong>di</strong> unità funzionali pari<br />

alle fasi <strong>di</strong> crescita in<strong>di</strong>viduate:. le singole unità abitative non<br />

possono avere superficie inferiore a mq 65.<br />

In ogni caso una porzione del piano terra, non inferiore al 25% 50% della<br />

Sul dello stesso piano, deve essere mantenuta ad uso <strong>di</strong> rimessa, salvo la<br />

preesistenza <strong>di</strong> altri annessi <strong>di</strong> servizio.<br />

3. Gli annessi rustici minori, quali capanne ad un solo piano, forno, pozzo<br />

stalletti, pollai, porcilaie, tettoie, ecc., non possono essere riutilizzati a fini<br />

abitativi se non come locali accessori, <strong>di</strong> servizio e <strong>di</strong> integrazione<br />

dell'abitazione e devono essere mantenuti nelle loro caratteristiche<br />

volumetriche e costruttive.<br />

4. Nel caso <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> più unità funzionali all'interno <strong>di</strong> un<br />

complesso rurale, non è consentita l’introduzione <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong><br />

separazione fisica della originaria pertinenza fon<strong>di</strong>aria e, dovendosi<br />

in<strong>di</strong>viduare una nuova pertinenza, essa deve risultare unitaria e rispettosa<br />

delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del contesto.<br />

5. Quanto prescritto ai precedenti commi 2 e 3 in merito al riuso <strong>di</strong> annessi<br />

agricoli, viene <strong>di</strong>versamente <strong>di</strong>sciplinato nel caso <strong>di</strong> strutture agrituristiche<br />

<strong>di</strong> cui al successivo art. 38.<br />

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