NTA RU VARIANTE 1 - Comune di Montale
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2. Le nuove costruzioni e gli interventi <strong>di</strong> sostituzione sono consentiti se<br />
esistono o vengono contestualmente realizzate, con criteri <strong>di</strong> sostenibilità<br />
ambientale, le opere <strong>di</strong> urbanizzazione. Sono comunque da garantire:<br />
- la <strong>di</strong>fesa del suolo;<br />
- l’approvvigionamento idrico e la depurazione dei liquami;<br />
- lo smaltimento dei rifiuti soli<strong>di</strong>;<br />
- la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> energia e adeguate con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> mobilità.<br />
3. Sull’e<strong>di</strong>ficato esistente con destinazione agricola sono sempre ammessi,<br />
senza cambio <strong>di</strong> destinazione d’uso, gli interventi <strong>di</strong> restauro e<br />
risanamento conservativo nonché gli interventi necessari al superamento<br />
delle barriere architettoniche. L’eventuale ricostruzione dei volumi deve<br />
avvenire all’interno dell’area <strong>di</strong> pertinenza degli e<strong>di</strong>fici. Gli ampliamenti<br />
una tantum previsti per le abitazioni rurali dal comma 3 dell’art. 43 della<br />
LR 1/05, da realizzare in conformità architettonica con l’e<strong>di</strong>ficio esistente,<br />
sono ammessi unicamente per integrazioni volumetriche necessarie ad<br />
adeguamenti igienici e funzionali. Gli annessi, legittimamente autorizzati,<br />
contrastanti per tipologia, materiali, localizzazione, ecc., con le<br />
caratteristiche dell’ambiente, possono essere demoliti e ricostruiti<br />
all’interno della pertinenza dell’e<strong>di</strong>ficio principale, con conservando lo<br />
stesso volume e la stessa funzione.<br />
4. Gli interventi eccedenti il restauro e risanamento conservativo, sono<br />
consentiti esclusivamente negli e<strong>di</strong>fici privi <strong>di</strong> valore architettonicoambientale<br />
se ammessi dalla <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> zona e tenendo conto della<br />
classificazione introdotta al Titolo IV, Capitolo I delle presenti norme<br />
facendo salve le eventuali specifiche in<strong>di</strong>cazioni contenute nelle schede<br />
riferite ai singoli e<strong>di</strong>fici o complessi censiti. Al fine <strong>di</strong> agevolare il<br />
mantenimento delle funzioni residenziali negli e<strong>di</strong>fici esistenti e per<br />
facilitarne il recupero nel rispetto delle caratteristiche degli stessi, sono<br />
previste deroghe alle vigenti <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> altezze minime<br />
interpiano, <strong>di</strong> standard tecnologici e igienico sanitari.<br />
5. Gli interventi <strong>di</strong> nuova costruzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici agricoli ad uso abitativo,<br />
<strong>di</strong>sciplinati dall’art. 41 della LR 1/05 e dal DPGR n. 5/R del 09.02.07, sono<br />
ammessi a seguito <strong>di</strong> approvazione del programma aziendale<br />
pluriennale <strong>di</strong> miglioramento agricolo ambientale (programma<br />
aziendale) e nel rispetto delle superfici minime definite dal Piano<br />
territoriale <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento provinciale (PTC). Detti e<strong>di</strong>fici non debbono<br />
superare i seguenti limiti <strong>di</strong>mensionali per ciascuna nuova unità abitativa:<br />
- superficie utile lorda <strong>di</strong> mq.160, ai quali potranno essere aggiunti mq. 20<br />
<strong>di</strong> Sul per locali tecnici,depositi e/o autorimesse,<br />
- altezza massima mt.6,50 .<br />
6. A seguito <strong>di</strong> approvazione del programma aziendale e nel rispetto<br />
delle superfici minime definite dal PTC, sul patrimonio esistente con<br />
destinazione agricola, fermo restando quanto previsto al comma 4 del<br />
presente articolo, sono ammessi:<br />
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