NTA RU VARIANTE 1 - Comune di Montale
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autorimesse . Nell'ambito degli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione, sugli immobili a<br />
destinazione residenziale privi <strong>di</strong> valore, è ammesso un ampliamento una<br />
tantum pari al 20% della Sul esistente fino ad un massimo <strong>di</strong> mq 30 <strong>di</strong> Sul<br />
per le stesse finalità e con le modalità previste per gli immobili <strong>di</strong> tipo “R5”<br />
<strong>di</strong> cui al successivo art.62 delle presenti norme.<br />
4. Le aree per il deposito <strong>di</strong> materiali possono avere superficie massima<br />
mq 1500 e devono essere accessibili <strong>di</strong>rettamente dalla viabilità pubblica<br />
esistente, essendo vietata,allo scopo, la realizzazione <strong>di</strong> nuovi tratti viari<br />
ancorché <strong>di</strong> semplice collegamento. Non possono essere realizzate<br />
pavimentazioni che limitino la permeabilità del terreno. Sono consentite<br />
soltanto costruzioni <strong>di</strong> tipo non permanente della superficie utile lorda<br />
massima <strong>di</strong> mq 30 ad uso ufficio <strong>di</strong> accettazione o guar<strong>di</strong>ola del custode.<br />
Le aree a deposito devono essere schermate da una barriera esterna<br />
sempreverde <strong>di</strong> altezza a regime <strong>di</strong> almeno m 3,00 e <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà non<br />
inferire a 5 ml, tale da precludere la vista delle recinzione e dei i materiali<br />
depositati. La <strong>di</strong>stanza planimetrica minima intercorrente fra due depositi<br />
non può essere inferiore a ml 500. La stessa <strong>di</strong>stanza minima deve essere<br />
tenuta nei confronti dei depositi a<strong>di</strong>acenti alle aree denominate P3.1,<br />
delle aree agricole con funzione <strong>di</strong> rispetto cimiteriale Ec e delle aree S1. I<br />
depositi non possono inoltre sorgere a <strong>di</strong>stanza inferiore a ml 100 dalle<br />
aree S2.<br />
Le opere per la realizzazione <strong>di</strong> tali depositi sono soggetti a Denuncia<br />
inizio attività. La DIA deve essere accompagnata dai seguenti elaborati:<br />
- planimetria con curve <strong>di</strong> livello e sezioni dell'area in scala<br />
adeguata che consentano l’in<strong>di</strong>viduazione dell'area e la<br />
descrizione dell’andamento del terreno;<br />
- documentazione fotografica per la completa ricognizione<br />
dell'area;<br />
- sistemazione del suolo con viabilità interna, piazzali, schema <strong>di</strong><br />
smaltimento delle acque meteoriche.;<br />
5. Le aree per il deposito <strong>di</strong> materiali poste lungo gli assi viarii classificati<br />
F1 ai sensi dell'art.42 comma 6, possono avere una superficie massima <strong>di</strong><br />
mq. 3000. Su dette aree sono consentite costruzioni ad un solo piano,<br />
anche permanenti purchè in legno od altri materiali leggeri, fino a 100 mq<br />
<strong>di</strong> superficie utile lorda, da destinare ad uffici e servizi dell'azienda. E'<br />
altresì consentita la realizzazione <strong>di</strong> tettoie per il ricovero <strong>di</strong> mezzi e/o<br />
materiali aventi una superficie coperta complessiva non superiore al 10%<br />
della superficie dell'area. Restano ferme le altre con<strong>di</strong>zioni in<strong>di</strong>cate al<br />
precedente comma 4.<br />
Art. 32 - Aree agricole con prevalente attività vivaistica (E4.1)<br />
1. Sono le aree agricole caratterizzate dalle coltivazioni floro-vivaistiche.<br />
Queste attività sono ammesse unicamente nelle aree pianeggianti del<br />
territorio comunale in<strong>di</strong>viduate nella Tav. C5-2.5 del Piano Strutturale.<br />
Sono fatte salve le attività delle aziende floro-vivaistiche inse<strong>di</strong>atesi, prima<br />
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