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NTA RU VARIANTE 1 - Comune di Montale

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- non è ammessa la costruzione <strong>di</strong> attrezzature pertinenziali degli<br />

e<strong>di</strong>fici, quali piscine e campi da tennis; ad eccezione ( nel solo<br />

intorno E3.3 )delle piscine, purchè per giacitura, <strong>di</strong>mensioni e<br />

materiali risultino correttamente inserite nel contesto ambientale;<br />

- non è ammessa la realizzazione <strong>di</strong> campeggi per soggiorni<br />

stagionali nelle pertinenze <strong>di</strong> eventuali aziende agrituristiche;<br />

- non è ammessa la realizzazione <strong>di</strong> recinzioni con manufatti in<br />

muratura, reti metalliche, filo spinato, palificazioni metalliche o<br />

prefabbricate in c.a.<br />

Alle aree ad esclusiva destinazione agricola degli intorni E3.3 e E3.4 si<br />

applica la <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> cui al successivo art. 37, comma 3 delle presenti<br />

norme.<br />

3 bis. Sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente dell'intorno E3.3 sono consentiti gli<br />

interventi fino alla ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> cui ai commi 7 e 8 dell'art.55,<br />

commisurati alla classificazione <strong>di</strong> valore storico architettonico degli<br />

e<strong>di</strong>fici e alle eventuali prescrizioni particolari contenute nelle schede<br />

relative al censimento degli immobili <strong>di</strong> valore: sono in ogni caso esclusi<br />

la demolizione con fedele ricostruzione dei corpi <strong>di</strong> fabbrica principali, la<br />

demolizione <strong>di</strong> volumi secondari e la loro ricostruzione e la realizzazione<br />

<strong>di</strong> autorimesse .<br />

4. L’intorno E3.4, comprendente il colle e l’abitato <strong>di</strong> <strong>Montale</strong> Alto, ricade<br />

totalmente nelle aree in<strong>di</strong>ziate <strong>di</strong> interesse archeologico <strong>di</strong> cui al<br />

successivo art.41, comma 8 delle presenti Norme. L’abitato è assimilato,<br />

per quanto attiene agli interventi ammissibili, alle pertinenze del<br />

patrimonio e<strong>di</strong>lizio <strong>di</strong> tipo S1. Sugli e<strong>di</strong>fici sono ammessi unicamente gli<br />

interventi previsti nelle schede <strong>di</strong> riferimento. E’ prescritto il mantenimento<br />

degli spazi interclusi destinati a orto o giar<strong>di</strong>no. E’ ammessa la<br />

realizzazione <strong>di</strong> parcheggi scoperti ad uso privato, inerbiti o in terra<br />

battuta. L’amministrazione comunale promuoverà un progetto per la<br />

sistemazione degli spazi pubblici e privati e dei parcheggi pubblici,<br />

definendo le pavimentazioni, l’arredo vegetale e i materiali per le aree a<br />

verde e i percorsi pedonali nonché le modalità <strong>di</strong> recinzione degli spazi<br />

privati.<br />

Art. 31 – Aree agricole <strong>di</strong> pianura (E4)<br />

1. Sono le aree con prevalente o esclusiva funzione agricola, che<br />

occupano la parte pianeggiante del territorio comunale. Sono<br />

caratterizzate dal retaggio della sistemazione agraria esistente fino alla<br />

metà del novecento e avente come capisal<strong>di</strong> le ville-fattorie Pecori,<br />

Smilea, Jandaia, Selvavecchia. La tessitura agraria può definirsi a maglia<br />

fitta e me<strong>di</strong>a con valore decrescente procedendo da nord verso sud,<br />

fino al torrente Bure.<br />

2. Sono ammessi compatibilmente con le finalità <strong>di</strong> cui al successivo<br />

paragrafo 3:<br />

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