NTA RU VARIANTE 1 - Comune di Montale
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- alla riorganizzazione delle aree invase dall’ espansione del<br />
bosco, ed aventi un ruolo sostanziale per la tutela e la<br />
conservazione degli assetti agrari;<br />
- alla salvaguar<strong>di</strong>a degli habitat della fauna selvatica con<br />
particolare riguardo ai corsi d’acqua ed alle aree spondali;<br />
- alla salvaguar<strong>di</strong>a degli elementi caratteristici del paesaggio<br />
antropizzato quali viabilità, ponti, opere idrauliche in genere,<br />
recinzioni storiche, e<strong>di</strong>fici rurali sparsi, ecc.<br />
5. Le prescrizioni <strong>di</strong> polizia forestale previste dalle normative vigenti e le<br />
relative procedure autorizzative si applicano in tutte le aree soggette ai<br />
vincoli idrogeologico e paesistico nonché, in<strong>di</strong>stintamente, a tutte le aree<br />
boscate.<br />
6. Le aree boscate <strong>di</strong>strutte o danneggiate dal fuoco non cambiano<br />
destinazione funzionale e su <strong>di</strong> esse vi è assoluto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> compiere<br />
qualsiasi opera al <strong>di</strong> fuori del rimboschimento, del ripristino della<br />
vegetazione e delle eventuali recinzioni preesistenti.<br />
7. Sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente sono <strong>di</strong> norma consentiti gli interventi<br />
fino alla ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> cui al Titolo IV, Capo III della L.R. 1/05 ai<br />
commi 7 e 8 dell'art.55, commisurati alla classificazione <strong>di</strong> valore storico<br />
architettonico degli e<strong>di</strong>fici e alle eventuali prescrizioni particolari<br />
contenute nelle schede relative al censimento degli immobili <strong>di</strong> valore: è<br />
in ogni caso esclusa la realizzazione <strong>di</strong> autorimesse.<br />
8. La nuova viabilità ammessa deve <strong>di</strong> norma seguire i tracciati <strong>di</strong> quella<br />
preesistente. Un eventuale <strong>di</strong>verso andamento è ammesso solo con<br />
adeguati interventi <strong>di</strong> compensazione, da realizzare su aree contermini,<br />
che riconducano l’intervento entro un regime <strong>di</strong> sostenibilità.<br />
9. Nelle aree protette istituite ai sensi della Del. Consiglio Regionale n.<br />
296/88 e classificate <strong>di</strong> tipo “b,c,d” non sono consentite alterazioni dei<br />
caratteri morfologici, idrogeologici, vegetazionali, colturali, dei valori<br />
paesaggistici e dell'assetto faunistico, nonché attività che inducano<br />
processi <strong>di</strong> inquinamento e che siano comunque incompatibili con le<br />
finalità <strong>di</strong> conservazione degli ecosistemi. Le opere necessarie per la<br />
fruizione ricreativa devono limitarsi al recupero <strong>di</strong> percorsi esistenti ed alla<br />
sistemazione <strong>di</strong> aree <strong>di</strong> sosta, con materiali e tecnologie naturali che<br />
rendano possibile la rimozione dei manufatti;<br />
10. Le eventuali isole <strong>di</strong> coltivo e le radure intercluse alle aree boscate<br />
(E2) devono essere mantenute a prato o prato-pascolo e non devono<br />
essere rimboschite, se non per esigenze <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne idrogeologico.<br />
Art. 29 – Aree agricole collinari (E3)<br />
1. Sono le aree con prevalente o esclusiva funzione agricola, che<br />
occupano la parte collinare del territorio comunale, situate me<strong>di</strong>amente<br />
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