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NTA RU VARIANTE 1 - Comune di Montale

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calpestio fino al raggiungimento dell'altezza minima dei vani ai fini<br />

igienico-sanitari e/o me<strong>di</strong>ante la messa in opera <strong>di</strong> accorgimenti tecnicocostruttivi<br />

atti comunque alla riduzione del danno. In caso <strong>di</strong> interventi in<br />

aree <strong>di</strong> transito delle acque esondate si farà <strong>di</strong> norma riferimento a una<br />

quota <strong>di</strong> messa in sicurezza delle aree <strong>di</strong> pianura soggiacenti al reticolo<br />

minore pari a 30 50 cm al <strong>di</strong>sopra del piano campagna attuale (avendo<br />

assunto un battente massimo <strong>di</strong> 30 cm e un franco <strong>di</strong> 20cm) per la messa<br />

in sicurezza con un ulteriore franco <strong>di</strong> 20 cm nelle aree soggiacenti alle<br />

esondazioni dei torrenti Bure e Agna, garantendo nel contempo la<br />

continuità idraulica intorno all’area <strong>di</strong> intervento.<br />

8.1. L’accesso agli eventuali locali interrati o seminterrati deve avvenire<br />

attraverso una soglia <strong>di</strong> ingresso fissa posta a quota definita dal battente<br />

idraulico sommato al franco richiesto. In tali locali è comunque vietata la<br />

realizzazione <strong>di</strong> finestrature.<br />

9. Interventi <strong>di</strong> compensazione<br />

Gli interventi <strong>di</strong> compensazione che garantiscano il non aggravio nelle<br />

aree circostanti sono realizzati <strong>di</strong> norma attraverso la mo<strong>di</strong>ficazione<br />

altimetrica <strong>di</strong> aree interne o limitrofe a quella <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione in modo da<br />

recuperare i volumi sottratti alla esondazione per un tempo <strong>di</strong> ritorno <strong>di</strong><br />

200 anni.<br />

11. Gli interventi <strong>di</strong> messa in sicurezza idraulica devono essere pre<strong>di</strong>sposti<br />

anteriormente o essere contestuali all’attuazione delle previsioni. Il rilascio<br />

delle certificazioni <strong>di</strong> abitabilità/agibilità dei locali è con<strong>di</strong>zionato<br />

all’esecuzione e al successivo collaudo degli stessi interventi.<br />

Art. 24 - Fasce <strong>di</strong> rispetto fluviale<br />

1. Ai sensi dell'art. 36 comma 3 della DCRT 72/07 (PIT), è fatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong><br />

realizzare manufatti <strong>di</strong> qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli<br />

alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce<br />

della larghezza <strong>di</strong> m.10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal<br />

ciglio <strong>di</strong> sponda dei corsi d'acqua principali segnalati nell'elenco allegato<br />

alla citata deliberazione. Le deroghe a tale <strong>di</strong>vieto sono quelle previste ai<br />

commi 4 e 5 dello stesso articolo.<br />

Art. 25 - Fattibilità per effetti sismici locali<br />

1. Ogni intervento previsto nelle varie zone urbanistiche e ricadente nelle<br />

classi <strong>di</strong> fattibilità sismica definite nelle tabelle 1 e 2, allegate come parte<br />

integrante alla presente normativa, è soggetto alle seguenti prescrizioni.<br />

2 - CLASSE F1s: Fattibilità senza particolari limitazioni<br />

Gli interventi compresi in questa classe non sono soggetti a prescrizioni<br />

particolari <strong>di</strong> fattibilità per effetti sismici locali.<br />

3 – CLASSE F2s: Fattibilità con normali vincoli.<br />

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