NTA RU VARIANTE 1 - Comune di Montale
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calpestio fino al raggiungimento dell'altezza minima dei vani ai fini<br />
igienico-sanitari e/o me<strong>di</strong>ante la messa in opera <strong>di</strong> accorgimenti tecnicocostruttivi<br />
atti comunque alla riduzione del danno. In caso <strong>di</strong> interventi in<br />
aree <strong>di</strong> transito delle acque esondate si farà <strong>di</strong> norma riferimento a una<br />
quota <strong>di</strong> messa in sicurezza delle aree <strong>di</strong> pianura soggiacenti al reticolo<br />
minore pari a 30 50 cm al <strong>di</strong>sopra del piano campagna attuale (avendo<br />
assunto un battente massimo <strong>di</strong> 30 cm e un franco <strong>di</strong> 20cm) per la messa<br />
in sicurezza con un ulteriore franco <strong>di</strong> 20 cm nelle aree soggiacenti alle<br />
esondazioni dei torrenti Bure e Agna, garantendo nel contempo la<br />
continuità idraulica intorno all’area <strong>di</strong> intervento.<br />
8.1. L’accesso agli eventuali locali interrati o seminterrati deve avvenire<br />
attraverso una soglia <strong>di</strong> ingresso fissa posta a quota definita dal battente<br />
idraulico sommato al franco richiesto. In tali locali è comunque vietata la<br />
realizzazione <strong>di</strong> finestrature.<br />
9. Interventi <strong>di</strong> compensazione<br />
Gli interventi <strong>di</strong> compensazione che garantiscano il non aggravio nelle<br />
aree circostanti sono realizzati <strong>di</strong> norma attraverso la mo<strong>di</strong>ficazione<br />
altimetrica <strong>di</strong> aree interne o limitrofe a quella <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione in modo da<br />
recuperare i volumi sottratti alla esondazione per un tempo <strong>di</strong> ritorno <strong>di</strong><br />
200 anni.<br />
11. Gli interventi <strong>di</strong> messa in sicurezza idraulica devono essere pre<strong>di</strong>sposti<br />
anteriormente o essere contestuali all’attuazione delle previsioni. Il rilascio<br />
delle certificazioni <strong>di</strong> abitabilità/agibilità dei locali è con<strong>di</strong>zionato<br />
all’esecuzione e al successivo collaudo degli stessi interventi.<br />
Art. 24 - Fasce <strong>di</strong> rispetto fluviale<br />
1. Ai sensi dell'art. 36 comma 3 della DCRT 72/07 (PIT), è fatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong><br />
realizzare manufatti <strong>di</strong> qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli<br />
alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce<br />
della larghezza <strong>di</strong> m.10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal<br />
ciglio <strong>di</strong> sponda dei corsi d'acqua principali segnalati nell'elenco allegato<br />
alla citata deliberazione. Le deroghe a tale <strong>di</strong>vieto sono quelle previste ai<br />
commi 4 e 5 dello stesso articolo.<br />
Art. 25 - Fattibilità per effetti sismici locali<br />
1. Ogni intervento previsto nelle varie zone urbanistiche e ricadente nelle<br />
classi <strong>di</strong> fattibilità sismica definite nelle tabelle 1 e 2, allegate come parte<br />
integrante alla presente normativa, è soggetto alle seguenti prescrizioni.<br />
2 - CLASSE F1s: Fattibilità senza particolari limitazioni<br />
Gli interventi compresi in questa classe non sono soggetti a prescrizioni<br />
particolari <strong>di</strong> fattibilità per effetti sismici locali.<br />
3 – CLASSE F2s: Fattibilità con normali vincoli.<br />
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