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NTA RU VARIANTE 1 - Comune di Montale

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alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni<br />

interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli<br />

interventi progettati.<br />

23. Sono vietate trasformazioni e manomissioni del corpo idrico nonché<br />

immissione <strong>di</strong> reflui non depurati al suo interno; sono ammessi solo gli<br />

interventi finalizzati al <strong>di</strong>sinquinamento, al miglioramento della<br />

vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico me<strong>di</strong>ante<br />

ripulitura del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche,<br />

e alla realizzazione dei percorsi <strong>di</strong> attraversamento e alla realizzazione <strong>di</strong><br />

infrastrutture relative alla produzione <strong>di</strong> energia idroelettrica. I lavori <strong>di</strong><br />

ripulitura possono essere eseguiti solo nei casi <strong>di</strong> documentata e grave<br />

ostruzione dell’alveo e, in ogni caso, senza alterare l’ambiente naturale<br />

del fiume ed il suo valore paesaggistico.<br />

Art. 9 - Sottopassi e botti, attraversamenti, intubamenti<br />

1. I sottopassi e le botti sotterranee devono essere <strong>di</strong>mensionati in modo<br />

da evitare restringimenti, garantendo il mantenimento della sezione<br />

preesistente del corso d’acqua, depurata dei se<strong>di</strong>menti e con la giusta<br />

livelletta <strong>di</strong> fondo; la sezione dell’alveo a valle dell’attraversamento deve<br />

sempre risultare maggiore e/o uguale a quello <strong>di</strong> monte. Questi manufatti<br />

devono essere ispezionabili in modo da consentire l’agevole svolgimento<br />

delle operazioni <strong>di</strong> manutenzione.<br />

2. La nuove strutture <strong>di</strong> attraversamento dei corsi d’acqua arginati<br />

devono essere costruiti in modo da evitare la riduzione della sezione<br />

dell’alveo assicurando una luce libera <strong>di</strong> deflusso pari a quella esistente a<br />

monte dell’attraversamento stesso. L’intradosso dell’impalcato deve<br />

essere posto ad una quota superiore <strong>di</strong> almeno 40 cm rispetto alle<br />

sommità degli argini, in modo da consentire il passaggio dei materiali<br />

galleggianti durante le piene.<br />

3. E’ vietato l’interramento dei fossi me<strong>di</strong>ante intubamento o altre<br />

operazioni. Possono essere consentiti, in via eccezionale, interventi <strong>di</strong><br />

intubamento, solo se compensati da specifiche opere che prevedano<br />

l’or<strong>di</strong>nato deflusso delle acque entro percorsi alternativi con<br />

in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> un recapito definito. In questi casi debbono essere<br />

previsti degli elementi filtranti all’imbocco dei tratti intubati allo scopo <strong>di</strong><br />

evitare l’intasamento del condotto da parte <strong>di</strong> detriti e materiali <strong>di</strong> varia<br />

natura trasportati dalle acque. Tali elementi filtranti non devono <strong>di</strong>minuire<br />

la sezione utile <strong>di</strong> deflusso, devono prevedere una fossa <strong>di</strong> accumulo per<br />

il materiale intercettato e devono essere dotati, a monte, <strong>di</strong> una griglia a<br />

pettine inclinata che accumuli il materiale leggero verso l’alto. Devono<br />

essere previste la svuotatura perio<strong>di</strong>ca della fossa e la ripulitura degli<br />

elementi filtranti, in particolare dopo ogni piena.<br />

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