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NTA RU VARIANTE 1 - Comune di Montale

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TITOLO II – SALVAGUARDIA DELLE<br />

RISORSE ESSENZIALI DEL TERRITORIO<br />

Art. 6 – Riferimento al PS - Finalità<br />

1. Le norme del presente titolo fanno riferimento agli in<strong>di</strong>rizzi del PS<br />

sull’integrità fisica del territorio, e sono finalizzate alla gestione del<br />

patrimonio naturale, alla salvaguar<strong>di</strong>a dell’ambiente e del paesaggio ed<br />

alla protezione dai rischi naturali o derivanti dalle trasformazioni operate<br />

dall’uomo.<br />

CAPITOLO I - ACQUA<br />

Art. 7 - Tutela dei corsi d'acqua<br />

1. Le presenti <strong>di</strong>sposizioni riguardano tutti i corsi d'acqua pubblici facendo<br />

salve le prerogative delle autorità competenti in materia.<br />

2. Ai fini <strong>di</strong> garantire la conservazione delle funzioni biologiche<br />

dell’ecosistema ripariale, l’efficienza delle sponde, la funzionalità delle<br />

opere idrauliche, l’accessibilità pubblica nonché <strong>di</strong> consentire le<br />

operazioni <strong>di</strong> manutenzione delle stesse, sui corsi d’acqua viene istituita<br />

una fascia <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> larghezza minima pari a 10 ml. a partire dal piede<br />

esterno dell’argine e a partire da 5 ml. dal ciglio <strong>di</strong> sponda per i corsi<br />

d’acqua non arginati; viene inoltre istituita una fascia <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> ml. 80<br />

all’interno della quale è vietato lo spargimento <strong>di</strong> qualsiasi tipo <strong>di</strong><br />

liquame. Eventuali sistemazioni delle sponde dovranno essere effettuate<br />

nel pieno rispetto del contesto naturalistico e paesaggistico.<br />

3. Nelle aree comprese entro 10 m dal ciglio <strong>di</strong> sponda o dal piede<br />

dell’argine sono vietati l’e<strong>di</strong>ficazione e qualsiasi tipo <strong>di</strong> impianto<br />

tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi<br />

d’acqua, alle derivazioni e captazioni per approvvigionamento idrico e<br />

per il trattamento delle acque reflue e attinenti la produzione <strong>di</strong> energia<br />

idroelettrica. Sono consentite le opere necessarie all’attraversamento<br />

viario e funzionali alle pratiche agricole.<br />

Art. 8 - Regimazione delle acque superficiali<br />

1. Ai sensi dell'art. 5 della L. 37/1994, i provve<strong>di</strong>menti che autorizzano il<br />

regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi <strong>di</strong> bonifica ed<br />

altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli <strong>di</strong><br />

estrazione dei materiali litoi<strong>di</strong> dal demanio fluviale e lacuale, nonché<br />

quelli per la produzione <strong>di</strong> energia idroelettrica, devono essere adottati<br />

sulla base <strong>di</strong> valutazioni preventive e stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> impatto, redatti sotto la<br />

responsabilità dell'amministrazione competente al rilascio del<br />

provve<strong>di</strong>mento autorizzativo, che subor<strong>di</strong>nino il rilascio delle autorizzazioni<br />

e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque,<br />

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