NTA RU VARIANTE 1 - Comune di Montale
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Art. 76 - Sistema <strong>di</strong> valutazione - Verifiche sulle opere<br />
1. Allo scopo <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare le prestazioni degli e<strong>di</strong>fici valgono le schede <strong>di</strong><br />
valutazione <strong>di</strong> cui alle “Linee guida per l’e<strong>di</strong>lizia sostenibile in Toscana”. Le<br />
soluzioni progettuali atte a raggiungere le prestazioni in<strong>di</strong>cate nelle<br />
schede <strong>di</strong> valutazione sono documentate attraverso elaborati grafici <strong>di</strong><br />
dettaglio, tabelle <strong>di</strong> calcolo, relazioni descrittive ed ogni altro documento<br />
possa essere esemplificativo delle scelte effettuate e che possa garantire<br />
l’efficacia delle stesse. Nelle schede sono riportati i requisiti, le prestazioni,<br />
il sistema <strong>di</strong> valutazione e gli strumenti <strong>di</strong> verifica in fase <strong>di</strong> progettazione,<br />
costruzione, collaudo ed uso della costruzione. Le schede tecniche <strong>di</strong><br />
valutazione sono aggiornabili, per cambiamenti normativi o innovazioni<br />
tecnologiche, con determinazione <strong>di</strong>rigenziale su motivata relazione<br />
dell’Ufficio competente. Il raggiungimento <strong>di</strong> un livello <strong>di</strong> qualità superiore<br />
alla soglia stabilita come livello obbligatorio, fa scattare gli incentivi<br />
previsti dalle presenti Norme.<br />
2. Le verifiche sulla regolarità delle opere eseguite devono essere<br />
effettuate principalmente nella fase <strong>di</strong> abitabilità/agibilità degli e<strong>di</strong>fici. A<br />
tale scopo il <strong>di</strong>rettore dei lavori deve produrre le certificazioni, i collau<strong>di</strong> e<br />
le misurazioni necessarie a verificare la rispondenza dell’opera al livello <strong>di</strong><br />
qualità in<strong>di</strong>cato nel progetto, sia per i livelli obbligatori che per quelli che<br />
hanno dato <strong>di</strong>ritto agli incentivi. Le verifiche sulle tecniche costruttive, la<br />
posa in opera <strong>di</strong> materiali, sono eseguite in corso d’opera dal <strong>di</strong>rettore<br />
dei lavori al fine <strong>di</strong> garantire l’efficacia delle verifiche e certificazioni finali.<br />
Le verifiche <strong>di</strong> cui sopra sono riportate nel Manuale d’uso per l’utente.<br />
3. Le verifiche sugli interventi che hanno determinato l’accesso agli<br />
incentivi sono <strong>di</strong>sposte dai Comuni, singoli o associati, attraverso i propri<br />
uffici o ricorrendo a tecnici esterni appositamente nominati per il controllo<br />
e monitoraggio. Tali tecnici, a regime, dovranno comunque essere<br />
abilitati alla certificazione energetica degli e<strong>di</strong>fici.<br />
4. La mancata rispondenza <strong>di</strong> quanto previsto nel progetto approvato<br />
e/o il mancato deposito dei documenti <strong>di</strong> cui sopra rende <strong>di</strong>fformi le<br />
opere realizzate.<br />
Art. 77 - La quantificazione degli incentivi<br />
3. Agli interventi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia sostenibile riferiti a nuove costruzioni,<br />
ristrutturazioni urbanistiche e sostituzione e<strong>di</strong>lizia, rispondenti ai criteri<br />
costruttivi esposti nel presente capitolo, si applicano incentivi <strong>di</strong> carattere<br />
<strong>di</strong>mensionale che consentono un incremento fino al 10 per cento della<br />
superficie utile ammessa, ai sensi dell’art.146 della LR 1/05. : per le aree <strong>di</strong><br />
trasformazione, ove ammessi, detti incrementi sono già calcolati nel<br />
<strong>di</strong>mensionamento degli interventi <strong>di</strong> cui alle schede -norma dell'art.84.<br />
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