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C A F I MR PU RB ER SI E C AU N C O M<br />

FORMAZIONE PER I LAVORATORI SOSPESI: LE PRECISAZIONI<br />

MINISTERIALI.<br />

Ministero Lavoro - Risposta ad interpello 22/05/2013 - n. 16.<br />

Il Ministero del Lavoro, con risposta all’interpello n. 16 del 22 maggio 2013, ha<br />

precisato che nella formazione in<strong>di</strong>cata dall’art. 4, co. 40 della L. 92/2012, che<br />

con<strong>di</strong>ziona la fruizione degli ammortizzatori sociali da parte dei lavoratori sospesi<br />

alla frequentazione <strong>di</strong> corsi <strong>di</strong> formazione o riqualificazione, devono farsi<br />

rientrare solo i corsi <strong>di</strong> aggiornamento e formazione erogati nel corso del rapporto<br />

<strong>di</strong> lavoro che siano funzionali al reinserimento lavorativo e alla salvaguar<strong>di</strong>a<br />

dei livelli occupazionali. In particolare, l’istanza <strong>di</strong> interpello chiedeva <strong>di</strong> chiarire<br />

se gli obblighi formativi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia <strong>di</strong><br />

salute e sicurezza, potessero rientrare tra quelli in<strong>di</strong>cati dalla predetta L. 92/2012.<br />

Il ministero precisa che la formazione oggetto delle due <strong>di</strong>scipline normative in<br />

questione è <strong>di</strong>fferente e ciò giustifica anche <strong>il</strong> <strong>di</strong>verso momento nel quale risulta<br />

logico elargirla. Tuttavia, prosegue <strong>il</strong> Dicastero, è corretto pensare che la formazione<br />

e/o riqualificazione prevista dalla L. n. 92/2012 risulti completata dai corsi<br />

<strong>di</strong> formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento <strong>di</strong> mansioni o alla introduzione<br />

<strong>di</strong> nuove attrezzature o <strong>di</strong> nuove tecnologie, <strong>di</strong> nuove sostanze e preparati<br />

pericolosi, previsti dall’articolo 37 comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 81/2008, o<br />

dai corsi <strong>di</strong> aggiornamento quinquennali. Pertanto, si ritiene che possano essere<br />

effettuati nell’ambito della formazione <strong>di</strong> cui all’art. 4, comma 40, L. n. 92/2012<br />

sia i corsi <strong>di</strong> formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento <strong>di</strong> mansioni o<br />

alla introduzione <strong>di</strong> nuove attrezzature o <strong>di</strong> nuove tecnologie, <strong>di</strong> nuove sostanze<br />

e preparati pericolosi, previsti dall’articolo 37 comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs.<br />

81/2008, sia i corsi <strong>di</strong> aggiornamento quinquennali previsti dall’accordo del 21<br />

<strong>di</strong>cembre 2011 (Conferenza pe rmanente Stato-Regioni), ma non i corsi relativi<br />

alla formazione <strong>di</strong> cui all’articolo 37 comma 4, lett. a), ovvero quelli da erogare<br />

alla costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro, cambio mansioni o introduzione <strong>di</strong> nuove<br />

attrezzature.<br />

IN G.U. IL DECRETO CHE PROROGA GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN<br />

DEROGA E DIFFERISCE L’IMU A SETTEMBRE.<br />

Parlamento - 21/05/2013 - n. 54 - Gazzetta ufficiale n.117 del 21/04/2013.<br />

Sulla G.U. n. 117 del 21/05/2013 è stato pubblicato <strong>il</strong> DL 54/2013 che prevede<br />

tra le misure più importanti da un lato la sospensione del versamento<br />

dell’IMU per l’abitazione principale, le unità immob<strong>il</strong>iari appartenenti alle<br />

cooperative ed<strong>il</strong>i a proprietà in<strong>di</strong>visa, i terreni agricoli e i fabbricati rurali<br />

e dall’altro <strong>il</strong> rifinanziamento <strong>di</strong> ammortizzatori sociali in deroga. In merito<br />

a quest’ultimo intervento, l’art. 4 del decreto legge stab<strong>il</strong>isce che, tenuto<br />

in considerazione <strong>il</strong> perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria<br />

esigenza <strong>di</strong> assicurare adeguata tutela del red<strong>di</strong>to dei lavoratori in modo<br />

tale da garantire <strong>il</strong> perseguimento della coesione sociale, siano rifinanziati<br />

gli ammortizzatori sociali in deroga <strong>di</strong> cui all’art. 2, c. 64, 65 e 66 della L.<br />

92/2012. L’operativi tà <strong>di</strong> questi ultimi però non è imme<strong>di</strong>ata. Infatti <strong>il</strong> legislatore<br />

ha delegato <strong>il</strong> Ministero del lavoro, affinché, <strong>di</strong> concerto con <strong>il</strong> Ministero<br />

dell’economia, adotti entro <strong>il</strong> 22 giugno p.v. un decreto che determini i<br />

criteri <strong>di</strong> concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente,<br />

con particolare riguardo ai termini <strong>di</strong> presentazione, a pena <strong>di</strong> decadenza,<br />

delle relative domande, alle causali <strong>di</strong> concessione, ai limiti <strong>di</strong> durata e reintegrazione<br />

delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto<br />

ad altre prestazioni <strong>di</strong> sostegno del red<strong>di</strong>to, alle tipologie <strong>di</strong> datori <strong>di</strong> lavoro<br />

e lavoratori beneficiari.<br />

PRONTI GLI INCENTIVI A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE.<br />

Ministero Lavoro - Decreto Direttoriale 19/04/2013.<br />

Con decreto <strong>di</strong>rettoriale del 19 apr<strong>il</strong>e 2013, in attesa <strong>di</strong> pubblicazione sulla Gazzetta<br />

Ufficiale, è confermata la concessione del beneficio a favore dei datori <strong>di</strong> lavoro<br />

privati che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato,<br />

anche part-time o a scopo <strong>di</strong> somministrazione, lavoratori licenziati, nei do<strong>di</strong>ci<br />

mesi precedenti l’assunzione, da imprese che occupano anche meno <strong>di</strong> 15 <strong>di</strong>pendenti,<br />

per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o<br />

cessazione <strong>di</strong> attività o <strong>di</strong> lavoro. Per usufruire del beneficio <strong>il</strong> datore <strong>di</strong> lavoro<br />

deve garantire interventi <strong>di</strong> formazione professionale sul posto <strong>di</strong> lavoro a favore<br />

del lavoratore assunto, anche me<strong>di</strong>ante <strong>il</strong> ricorso alle risorse destinate alla formazione<br />

continua <strong>di</strong> competenza regionale. Il beneficio è pari ad euro 190 mens<strong>il</strong>i<br />

per 12 mesi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, e 190 euro per 6 mesi<br />

per i la voratori assunti a tempo determinato. In caso <strong>di</strong> part-time, <strong>il</strong> beneficio<br />

mens<strong>il</strong>e è moltiplicato per <strong>il</strong> rapporto tra orario <strong>di</strong> lavoro previsto e l’orario normale<br />

<strong>di</strong> lavoro. Il beneficio è riconosciuto anche nel caso <strong>di</strong> lavoratori soci <strong>di</strong> cooperative<br />

che stab<strong>il</strong>iscano con la propria adesione, o successivamente all’instaurazione<br />

del rapporto associativo, un ulteriore e <strong>di</strong>stinto rapporto <strong>di</strong> lavoro, in forma<br />

subor<strong>di</strong>nata. Diversamente, <strong>il</strong> beneficio non si applica nel caso <strong>di</strong> lavoro domestico.<br />

L’istanza per la fruizione del beneficio dovrà essere trasmessa all’INPS in via<br />

telematica, secondo le in<strong>di</strong>cazioni che saranno fornite in seguito dal medesimo<br />

Istituto. Il limite complessivo delle risorse <strong>di</strong>sponib<strong>il</strong>i è pari ad euro 20.000.000.<br />

ASILI NIDO: AL VIA LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER FRUIRE DEL<br />

CONTRIBUTO DI 300 EURO.<br />

INPS - Sito internet 16/05/2013.<br />

L’INPS, sul proprio sito internet, ha pubblicato <strong>il</strong> bando che fissa le regole che devono<br />

essere osservate dalle strutture eroganti servizi per l’infanzia che intendono<br />

aderire alla sperimentazione prevista dalla Legge 92/2012 che riconosce l’erogazione<br />

<strong>di</strong> un contributo nel caso in cui la lavoratrice madre intenda rinunciare a<br />

tutto o parte del congedo parentale al termine del periodo <strong>di</strong> astensione obbligatoria<br />

per fruire in alternativa dei predetti servizi. Come si ricorderà la Riforma<br />

Fornero riconosce un contributo economico pari a 300 euro/mese alla lavoratrice<br />

madre che intende rinunciare alla maternità facoltativa per fruire dei servizi <strong>di</strong><br />

babysitter, oppure in alternativa dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accre<strong>di</strong>tati.<br />

Nel primo caso <strong>il</strong> contributo viene erogato <strong>di</strong>rettamente alla lavoratrice,<br />

mentre nel secondo caso viene erogato alle strutture che erogano i serv izi per<br />

l’infanzia, purchè iscritti in un apposito elenco tenuto dall’INPS. Per l’iscrizione<br />

è necessario presentare apposita domanda, dalle ore 00:00 del 31 maggio p.v. e<br />

fino alle ore 24:00 del 5 luglio 2013, sempre che sussistano i seguenti requisiti:<br />

regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa; regolarità sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o<br />

normativo generale, alle <strong>di</strong>sposizioni sulla salute e la sicurezza nei luoghi <strong>di</strong> lavoro<br />

e a quelle sul <strong>di</strong>ritto al lavoro dei <strong>di</strong>sab<strong>il</strong>i oltre alla conformità alla normativa<br />

antincen<strong>di</strong>o. Per quanto riguarda le modalità <strong>di</strong> erogazione del contributo, l’IN-<br />

PS pagherà esclusivamente le strutture presenti nell’elenco, previa sottoscrizione<br />

ed invio presso la sede dell’Istituto previdenziale territorialmente competente,<br />

del modello <strong>di</strong> delegazione liberatoria <strong>di</strong> pagamento. Il pagamento sarà corrisposto<br />

<strong>di</strong>rettamente dall’INPS fino ad un massim o <strong>di</strong> 300 euro mens<strong>il</strong>i per ogni<br />

bambino e per un periodo massimo <strong>di</strong> 6 mesi, sulla base delle mens<strong>il</strong>ità richieste<br />

dall’aggiu<strong>di</strong>catario e sarà corrisposto a seguito dell’invio da parte della struttura<br />

<strong>di</strong> regolare fattura nella quale dovranno essere riportati: <strong>il</strong> nominativo ed <strong>il</strong> co<strong>di</strong>ce<br />

fiscale della madre lavoratrice, <strong>il</strong> numero <strong>di</strong> mesi fruiti, <strong>il</strong> nome ed <strong>il</strong> co<strong>di</strong>ce fiscale<br />

del minore iscritto alla struttura.<br />

GARANTE PRIVACY: STOP ALLE TELECAMERE OCCULTE SUL POSTO DI<br />

LAVORO.<br />

Il Garante della Privacy, nella Newsletter n. 373 del 24 marzo 2013, informa che<br />

è vietato <strong>il</strong> trattamento dei dati personali effettuato attraverso apparati <strong>di</strong> ripresa<br />

installati in modo “occulto” sul posto <strong>di</strong> lavoro, all’insaputa dei lavoratori ed in<br />

violazione del <strong>di</strong>ritto alla riservatezza e della <strong>di</strong>gnità degli stessi, nonché delle<br />

norme che ne vietano <strong>il</strong> controllo a <strong>di</strong>stanza. Eventuali dati raccolti non possono<br />

essere ut<strong>il</strong>izzati dal datore <strong>di</strong> lavoro ma conservati per consentire un’eventuale<br />

attività <strong>di</strong> accertamento da parte delle autorità competenti.<br />

Le in<strong>di</strong>cazioni del Garante<br />

Il Garante per la privacy ha vietato alla società e<strong>di</strong>trice <strong>di</strong> un quoti<strong>di</strong>ano <strong>il</strong> trattamento<br />

dei dati personali effettuato attraverso apparati <strong>di</strong> ripresa installati in<br />

modo occulto presso la propria sede. Dagli accertamenti effettuati dalla Guar<strong>di</strong>a<br />

<strong>di</strong> Finanza su mandato del Garante, è emerso che quin<strong>di</strong>ci delle <strong>di</strong>ciannove telecamere<br />

<strong>di</strong> cui è composto l’impianto <strong>di</strong> videosorveglianza erano state nascoste<br />

in r<strong>il</strong>evatori <strong>di</strong> fumo o in lampade <strong>di</strong> allarme, all’insaputa dei lavoratori, ai<br />

quali non era stata fornita alcuna informativa sulla presenza dell’impianto, né<br />

in<strong>di</strong>vidualizzata, né semplificata (ad es. cartelli visib<strong>il</strong>i, collocati prima del raggio<br />

<strong>di</strong> azione delle telecamere). Le uniche informazioni, peraltro insufficienti,<br />

erano scritte su un cartello <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni (15x15 cm), affisso a tre metri<br />

<strong>di</strong> altezza nell’ingresso del luogo <strong>di</strong> lavoro. Nel <strong>di</strong>sporre <strong>il</strong> <strong>di</strong>vieto [doc. web n.<br />

2439178], <strong>il</strong> Garante ha ritenuto che la società abbia operato un <strong>il</strong>lecito trattamento<br />

<strong>di</strong> dati personali, avendo agito in violazione del <strong>di</strong>ritto alla riservatezza<br />

e della <strong>di</strong>gnità dei lavoratori, nonché delle norme che ne vietano <strong>il</strong> controllo a<br />

<strong>di</strong>stanza. L’impianto, infatti, oltre a violare le norme del Co<strong>di</strong>ce privacy, era stato<br />

attivato senza rispettare quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori (accordo con<br />

i sindacati o autorizzazione al Ministero del lavoro). A seguito dell’intervento del<br />

Garante, la società non potrà più ut<strong>il</strong>izzare i dati raccolti e dovrà limitarsi alla loro<br />

conservazione per consentire un’eventuale attività <strong>di</strong> accertamento da parte delle<br />

autorità competenti. Il Garante, inoltre, avendo r<strong>il</strong>evato anche irregolarità nella<br />

raccolta dei dati personali degli abbonati alla testata giornalistica, ha prescritto<br />

alla società <strong>di</strong> riformulare la modulistica cartacea e quella online, inserendo tutte<br />

le informazioni sull’uso dei dati necessarie per renderla conforme alla normativa.<br />

ILLEGITTIMO RICORRERE ALL’AMMORTIZZATORE SOCIALE PER FRUIRE<br />

DELLA FORMAZIONE GRATUITA.<br />

Ministero Lavoro - Nota prot. 10/06/2013 - n. 10356.<br />

Il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 10356 del 10 giugno 2013, ha fornito<br />

chiarimenti in merito alla risposta all’interpello n. 16/2013, riguardante gli obblighi<br />

<strong>di</strong> formazione in materia <strong>di</strong> salute e sicurezza dei lavoratori sospesi dall’attività<br />

lavorativa. In particolare, si rammenta che, ai sensi dell’art. 4, c. 40, della<br />

Legge 92/2012, <strong>il</strong> lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario <strong>di</strong> una<br />

prestazione a sostegno del red<strong>di</strong>to decade dal trattamento qualora rifiuti <strong>di</strong> essere<br />

luglio 2013 9

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