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La costruzione delle tradizioni giuridiche e il diritto latino-americano ...

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<strong>La</strong> <strong>costruzione</strong> <strong>delle</strong> <strong>tradizioni</strong> <strong>giuridiche</strong><br />

ed <strong>il</strong> <strong>diritto</strong> <strong>latino</strong><strong>americano</strong> *<br />

Giovanni Marini<br />

SOMMARIO: 1. <strong>La</strong> tradizione giuridica <strong>latino</strong>americana e la sua originalità. – 2. <strong>La</strong> legal<br />

consciousness nel quadro della globalizzazione. – 3. Le due fasi: <strong>il</strong> pensiero giuridico<br />

classico e la critica sociale. – 4. Il pensiero giuridico classico, i suoi elementi.<br />

– 5… e la sua recezione nell’America <strong>La</strong>tina. – 6. Il pensiero sociale critico, i suoi<br />

elementi. – 7. …e la sua recezione nell’America <strong>La</strong>tina. – 8. <strong>La</strong> resistenza del pensiero<br />

classico e la «crisi» del sociale. – 9. <strong>La</strong> fase contemporanea: globalizzazione e<br />

«doctrina constitucional». – 10. Le <strong>tradizioni</strong> <strong>giuridiche</strong> e la loro <strong>costruzione</strong>. –<br />

11. L’«invenzione» della tradizione giuridica fra organicismo e semiotica. – 12.<br />

L’ibridazione <strong>delle</strong> culture <strong>giuridiche</strong> ed <strong>il</strong> post-coloniale. – 13. Le <strong>tradizioni</strong> <strong>giuridiche</strong><br />

fra identità e distribuzione. – 14. Sv<strong>il</strong>uppi nella tradizione giuridica <strong>latino</strong>americana.<br />

1. Gli studi più recenti di <strong>diritto</strong> comparato ci restituiscono<br />

un quadro certamente più flessib<strong>il</strong>e rispetto al passato, segnato<br />

da una graduale ma costante ridefinizione <strong>delle</strong> varie esperienze<br />

<strong>giuridiche</strong> nazionali intorno ad aggregazioni regionali sempre<br />

più ampie, al di là di quelle abitualmente identificate con l’area<br />

di civ<strong>il</strong> law e di common law. Aggregazioni del genere, che<br />

vanno ben al di là dei singoli sistemi giuridici nazionali e talvolta<br />

della stesse famiglie <strong>giuridiche</strong>, sono tenute insieme dal<br />

fatto di condividere una comune tradizione giuridica. All’interno<br />

di questo quadro un posto di r<strong>il</strong>ievo spetta oggi certamente all’area<br />

dell’America <strong>La</strong>tina 1 .<br />

Se non può dirsi che esista un qualcosa di davvero autonomo<br />

ed indipendente rispetto al <strong>diritto</strong> dei singoli Stati che<br />

compongono la «regione», tende però ad emergere una tradizione<br />

giuridica <strong>latino</strong>americana che li accomuna tutti 2 .<br />

<strong>La</strong> «regione» infatti è stata delineata gradualmente da un<br />

sofisticato discorso giuridico, anche se i suoi connotati definitivi<br />

non sono ancora tutti chiaramente percepib<strong>il</strong>i. <strong>La</strong> caratterizzazione<br />

dei sistemi giuridici che la compongono è sempre rimasta<br />

in b<strong>il</strong>ico: non abbastanza europei per essere considerati davvero<br />

* I saggi che seguono rielaborano le relazioni presentate al Convegno «The<br />

construction of legal traditions», tenuto a Perugia (19/20 novembre 2007) con <strong>il</strong><br />

contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.<br />

1 Lopez Medina, El derecho de los jueces. Obligatoriedad del precedente constitutional.<br />

Anàlisis de sentencia y lìneas jurisprudenciales. Teoria del derecho judicial,<br />

2000.<br />

2 Oquendo, <strong>La</strong>tin American <strong>La</strong>w, 2006. In questo senso più preciso devono essere<br />

letti i frequenti riferimenti ad un <strong>diritto</strong> <strong>latino</strong><strong>americano</strong>.<br />

163


parte integrante di quella tradizione giuridica, ma neanche abbastanza<br />

esotici per esibire qualche peculiarità tale da far valere<br />

l’eccezione «culturale» 3 .<br />

Non vi è dubbio che la massiccia importazione di un gran<br />

numero di materiali e strumenti giuridici di origine europea e<br />

del suo intero vocabolario giuridico a partire dai codici civ<strong>il</strong>i<br />

dell’Ottocento – nel corso del processo di sistematizzazione dei<br />

vari diritti nazionali, secondo <strong>il</strong> <strong>diritto</strong> straniero, che è ancora<br />

largamente in corso 4 – non contribuito però a permettere di individuarne<br />

con sicurezza caratteri originali 5 . Anzi, la descrizione<br />

della regione come <strong>il</strong> prodotto di una recezione permanente del<br />

<strong>diritto</strong> continentale per <strong>il</strong> <strong>diritto</strong> privato e del <strong>diritto</strong> statunitense<br />

per <strong>il</strong> <strong>diritto</strong> pubblico 6 ha reso del tutto impossib<strong>il</strong>e individuare<br />

soluzioni e forme <strong>giuridiche</strong> locali davvero originali 7 .<br />

In questo senso <strong>il</strong> processo di «occidentalizzazione» quasi<br />

completa che <strong>il</strong> <strong>diritto</strong> <strong>latino</strong><strong>americano</strong> ha subito lo ha reso un<br />

ramo del tutto collaterale del modello europeo (e questo sia nel<br />

senso di dipendenza dai diritti europei, che nel senso di dipendenza<br />

dal <strong>diritto</strong> romano), una imitazione spesso sbiadita, che<br />

3 J. Esquirol, The Fiction of <strong>La</strong>tin American <strong>La</strong>w (part I), 2 «Utah <strong>La</strong>w Rev.»,<br />

(1997), 425.<br />

4 Il processo realizzato a partire dalle prime codificazioni da Bello in C<strong>il</strong>e, sv<strong>il</strong>uppato<br />

da Velez Sarsfield in Argentina (cfr. M.C. Mirow, Private law in <strong>La</strong>tin America:<br />

Andrés Bello’s use of the Code napoléon in drafting the ch<strong>il</strong>iean civ<strong>il</strong> code, 61 «<strong>La</strong>.<br />

L. Rev.», (2001), 291), attraverso l’appropriazione di una sistematica verticale di origine<br />

pandettistica e contemporaneamente da Texeira de Freitas in Bras<strong>il</strong>e, è ancora<br />

in corso (cfr. S. Schipani, Armonizzazione e unificazione del <strong>diritto</strong>, <strong>diritto</strong> comune in<br />

materia di obbligazioni e contratti in America latina, «Roma e America», 2004, 33).<br />

5 J. Esquirol, The Fiction of <strong>La</strong>tin American <strong>La</strong>w, cit. ed Id., Cluster I: Continuing<br />

Fictions of <strong>La</strong>tin American <strong>La</strong>w, 55 «Fla. L. Rev.», (2003), 41.<br />

6 Non bisogna infatti dimenticare <strong>il</strong> carattere selettivo della recezione <strong>delle</strong><br />

codificazioni europee che spesso lasciava spazio al <strong>diritto</strong> locale di origine spagnola,<br />

particolarmente quello castigliano. Il riferimento al <strong>diritto</strong> romano veniva<br />

enfatizzato poiché questo costituiva <strong>il</strong> tratto che accomunava le nuove codificazioni<br />

con <strong>il</strong> preesistente <strong>diritto</strong> locale, rendendole accettab<strong>il</strong>i come espressioni più<br />

mature di esso (Guzmàn Brito, El pensamiento de Bello sobre codificaciòn entre las<br />

discusiones ch<strong>il</strong>enas en torno a la f<strong>il</strong>iaciòn del derecho civ<strong>il</strong>, 1981, 259).<br />

7 Con rare eccezioni per alcune forme di consuetudine locale. Nella storia del<br />

colonialismo <strong>il</strong> caso <strong>latino</strong><strong>americano</strong> è particolare, anche sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o giuridico.<br />

Contrariamente a quanto è avvenuto in altre situazioni, in cui <strong>il</strong> dominio coloniale<br />

ha operato attraverso la trasformazione in <strong>diritto</strong> di molte <strong>delle</strong> norme sociali in<br />

origine non vincolanti (su tali dinamiche in Africa cfr. Le Roy, <strong>La</strong> coutume et la reception<br />

des droit romanistes en Afrique noire, in <strong>La</strong> coutume, 1990, 117), si è sempre<br />

immaginato le Americhe come un continente scarsamente abitato, caratterizzato<br />

da popolazioni prive di regole proprie e dunque senza mai porre la questione<br />

dell’adozione dei loro propri statuti personali (per alcune puntualizzazioni cfr. LO-<br />

SANO, I grandi sistemi giuridici. Introduzione ai diritti europei ed extraeuropei, Roma-<br />

Bari 2000,175).<br />

164


ha giustificato anche l’oblio nel quale – con alcune rare eccezioni<br />

– è stato lasciato a lungo dagli studi comparatistici 8 .<br />

All’interno di questo quadro, l’originalità del <strong>diritto</strong> <strong>latino</strong><strong>americano</strong><br />

poteva essere possib<strong>il</strong>e soltanto ritrovandola in quei<br />

tratti che, non mettendo in pericolo l’appartenenza alla tradizione<br />

giuridica europea, ne evidenziassero invece più ampie tendenze<br />

di fondo, per lo più individuando una particolare base socio-culturale<br />

sottostante che anima e tiene insieme la rielaborazione<br />

dei caratteri europei.<br />

Così alla comune r<strong>il</strong>evazione di un sincretismo che connota<br />

l’architettura e le regole dei relativi codici – nessuno dei quali,<br />

pur risultando dalla combinazione di diversi elementi continentali,<br />

può dirsi davvero imitazione o riproduzione di un preciso<br />

modello – si sono dovuti aggiungere allora alcuni dati culturali.<br />

In un primo tempo è stata l’ideologia dei giuristi e la distanza<br />

del <strong>diritto</strong> formale rispetto alla società <strong>il</strong> carattere sul<br />

quale si è fatto leva per sostenerne l’originalità. René David notava<br />

che l’ascendenza europea del <strong>diritto</strong> <strong>latino</strong><strong>americano</strong>, presentato<br />

come un puro prodotto scientifico (di altissimo livello)<br />

ad opera dei giuristi, costituisce una scelta deliberata necessaria<br />

per difendere ideali liberali e democratici in una società autoritaria<br />

9 . L’opposizione fra <strong>diritto</strong> e società, che costituisce una caratteristica<br />

endogena in tutti i sistemi giuridici, nella regione diventa<br />

però endemica. Il fenomeno che potrebbe essere <strong>il</strong> semplice<br />

riflesso di una normale condizione di pluralismo giuridico,<br />

viene enfatizzato e diventa al tempo stesso la caratteristica principale<br />

dei suoi sistemi giuridici.<br />

In un secondo tempo ad essere messa in esponente è stata<br />

una componente di tipo universalista, ispirata alla comune tradizione<br />

romanistica, contrapposta al nazionalismo dei paesi europei<br />

in cui tale eredità è stata invece frantumata e rielaborata<br />

all’interno di tanti diversi diritti statali 10 .<br />

L’identità giuridica <strong>latino</strong>americana viene così fondata sul<br />

<strong>diritto</strong> romano e sui principi generali anch’essi di origine roma-<br />

8 Sacco - Gambaro, Sistemi giuridici comparati, in Tratt. di dir. comp., Torino,<br />

2008.<br />

9 Così David, L’originalité des droits de l’Amérique <strong>La</strong>tine, Paris 1956 pur sempre<br />

nell’ambito della famiglia francese.<br />

10 Tale componente è caratterizzata dal fatto di aver assorbito <strong>il</strong> <strong>diritto</strong> romano,<br />

rendendone <strong>il</strong> <strong>diritto</strong> <strong>latino</strong><strong>americano</strong> un centro propulsore (Cfr. Schipani,<br />

Il codice civ<strong>il</strong>e del Perù del 1984 e <strong>il</strong> sistema giuridico <strong>latino</strong><strong>americano</strong> (linee per una<br />

ricerca), in «Rass. dir. civ.», 1987, 186).<br />

165


nistica, la cui r<strong>il</strong>evanza è riconosciuta in tutte le codificazioni<br />

dell’area.<br />

Questa componente entra a caratterizzare un’esperienza di<br />

«frontiera» in cui viene a costituirsi un blocco romano-iberoprecolombiano,<br />

una «mezcla» nella quale si incontrano <strong>il</strong> <strong>diritto</strong><br />

comune <strong>americano</strong>, trasfuso nelle codificazioni, con la tradizione<br />

romanistica e le istituzioni indigene precolombiane dando<br />

vita ad una complessa tradizione giuridica.<br />

Tale elementi vengono talvolta organizzati intorno a valori<br />

come la persona umana 11 , talvolta assumono invece una configurazione<br />

più marcatamente sociale 12 , capace anche di «proiettarsi<br />

al vertice dell’ordinamento» influenzandone le relative Costituzioni<br />

13 , ma <strong>il</strong> cui assemblaggio non procede certo in modo<br />

omogeneo in tutta la «regione» ed è, comunque, ancora largamente<br />

in itinere 14 .<br />

<strong>La</strong> ricomposizione, infatti, in un unico mosaico <strong>delle</strong> tessere<br />

rappresentate da un <strong>diritto</strong> formale (di altissimo livello) originato<br />

dalla tradizione romanistica da una parte e dei vari elementi<br />

(giuridici e non) che fanno parte della tradizione locale<br />

dall’altra non si dimostra fac<strong>il</strong>e e continua ancora ad impegnare<br />

gli studiosi 15 .<br />

Non sfugge però <strong>il</strong> carattere antagonistico, di «resistenza»<br />

cioè, che tali ricostruzioni sono destinate ad assumere. Se la<br />

rappresentazione di David mirava ad arginare l’espansione dei<br />

modelli <strong>delle</strong> famiglie <strong>giuridiche</strong> socialiste, oggi l’originalità<br />

della tradizione <strong>latino</strong>americana sembra porre le basi per limi-<br />

11 Nel senso prevalente di unificazione del soggetto di <strong>diritto</strong> cfr. Schipani, El<br />

codigo civ<strong>il</strong> español como puente entre el sistema <strong>latino</strong><strong>americano</strong> y los Codigos europeos:<br />

apuntes para una investigation sobre la referenzia a los principios generales<br />

del Derecho, «Rev. de Derecho Privado», 1996, De Los Mozos, Codificationes <strong>latino</strong>americanas,<br />

tradition juridica y principios generales del derecho, in «Roma e America»,<br />

1996, 29, Fernández Sessarego, Protección a la persona humana, in Daño y<br />

protección a la persona humana, Buenos Aires, 1993, 56 con riferimento invece ai<br />

valori personalistici.<br />

12 Catalano, Sistemas juridicos. Sistema juridicos <strong>La</strong>tino <strong>americano</strong> y derecho<br />

romano, in «Revista general de legislacion y jurisprudencia», 1982, Castán Tobeñas,<br />

Los sistemas juridicos contemporaneos del mundo occidental, Madrid, 1956, 62.<br />

13 Lombardi, Premesse al corso <strong>diritto</strong> pubblico comparato. Problemi di metodo,<br />

M<strong>il</strong>ano, 1986, 61 che riconsidera anche l’influenza nordamericana sugli ordinamenti<br />

costituzionali <strong>latino</strong>americani. Vedi anche J. <strong>La</strong>mbert, América <strong>La</strong>tina,<br />

Estructuras sociales e instituciones politicas, Barcelona, 1973, in francese Paris,<br />

1963.<br />

14 Lo riconosce anche Schipani, Codici civ<strong>il</strong>i nel sistema <strong>latino</strong><strong>americano</strong>, in<br />

«Dig. it. App.», Torino, 318. Sul punto l’ampia ricognizione di ROSTI M., Sull’esistenza<br />

di un sistema giuridico ibero-<strong>americano</strong>, in www.jus.unitn.it/cardozo/2007/rosti.pdf.<br />

15 Criticamente Esquirol, Continuing Fiction, cit.<br />

166


tare la diffusione dei modelli statunitensi. Lo dimostrano a sufficienza<br />

lo sforzo per recuperare una dimensione sociale 16 e renderla<br />

compatib<strong>il</strong>e con la tradizione romanista 17 da una parte e<br />

dall’altra per valorizzare un crittotipo autoctono, che passando<br />

per la Costituzione di Cadice collega <strong>il</strong> costituzionalismo <strong>latino</strong><strong>americano</strong><br />

a quello progressista di derivazione francese 18 .<br />

Per non parlare poi di quelle ricostruzioni in cui <strong>il</strong> dato locale,<br />

nel senso però di una identità <strong>latino</strong>americana «meticcia»,<br />

è stato ripreso e combinato in progetti più radicali per avviare<br />

un processo di globalizzazione «contro-egemone» capace di produrre<br />

forme di redistribuzione e riconoscimento dei diritti anche<br />

in altre parti del mondo 19 .<br />

2. <strong>La</strong> vicenda, mentre conferma <strong>il</strong> contributo decisivo del discorso<br />

giuridico e della comparazione nel dar forma all’identità<br />

degli attori e dei singoli sistemi, permette di rimettere in discussione<br />

ancora una volta la visione tradizionale del <strong>diritto</strong> comparato<br />

e del suo metodo, come strumenti in grado di misurare in<br />

modo sempre più preciso somiglianze e differenze fra sistemi<br />

giuridici, allo scopo di scoprirne i punti di contatto, migliorarne<br />

la comprensione ed ampliare così progressivamente i confini<br />

della comunità internazionale.<br />

In questo quadro sono diventate cruciali le rappresentazioni,<br />

le modalità con le quali sono prodotte e soprattutto i soggetti<br />

che ne sono gli autori. Tali forme di soggettività possono<br />

essere studiate come legal consciousness che caratterizza un’epo-<br />

16 È evidente come qui si entri nel vivo di un dibattito assai risalente come<br />

quello che pone Roma alla base di una miriade di progetti di segno diverso cfr.<br />

Giaro, Diritto romano attuale. Mappe mentali e strumenti concettuali, in AA.VV., Le<br />

radici comuni del <strong>diritto</strong> europeo. Un cambiamento di prospettiva, Carocci, 2005, 77<br />

e Somma, Da Roma a Washington, ivi, 169.<br />

17 Per una sua connotazione in senso sociale già cfr. De Martino, Individualismo<br />

e <strong>diritto</strong> romano privato, in «Ann. dir. comp. st. leg.», 1941, De Francisci, Appunti<br />

intorno ai mores maiorum e alla storia della proprietà romana, in Studi in<br />

onore di A.Segni, M<strong>il</strong>ano, 1967).<br />

18 Lo dichiara apertamente Catalano, Elementos de unidad y resistencia (de<br />

origen romanistica del sistema juridico <strong>La</strong>tino <strong>americano</strong>, Sassari). (Sulla espansione<br />

dei modelli nordamericani già negli anni Cinquanta cfr. Ascarelli, Diritti dell’America<br />

<strong>La</strong>tina e dottrina italiana, in «Riv. trim. dir. proc. civ.», 1949 almeno per <strong>il</strong><br />

<strong>diritto</strong> commerciale). Per <strong>il</strong> <strong>diritto</strong> pubblico ancora cfr. Lombardi, Premesse, cit.<br />

19 <strong>La</strong> letteratura è ormai smisurata per un quadro significativo B. de Sousa<br />

Santos, Cluster VIII: cultural and postcolonial critiques in <strong>La</strong>tcrit theory: Nuestra<br />

America: Reinventing a subaltern paradigm of recognition and redistribution 54<br />

«Rutgers L. Rev.», (2002), 1049. Sul punto Mignolo, Delinking. The Rhetoric of modernity,<br />

the logic of coloniality and the grammar of de-coloniality, Cultural Studies,<br />

2007, 449.<br />

167


ca – un insieme complesso costituito da un vocabolario particolare,<br />

da schemi ordinanti particolari, metodi e tecniche argomentative<br />

che tendono a diffondersi su una scala più ampia –<br />

una coscienza che, essendo storica e situata, delimita pertanto i<br />

modi in cui le rappresentazioni possono essere prodotte 20 .<br />

L’esercizio dell’egemonia nel campo giuridico dipende dal<br />

controllo di quel complesso di strumenti e schemi concettuali<br />

che compongono la legal consciousness e dalla capacità di influenzarla<br />

o modificarla presentando nuovi principi come sinonimo<br />

di progresso.<br />

Gli studi degli specialisti di area si possono così fruttuosamente<br />

incontrare con quelli più classici di coloro che sono interessati<br />

allo studio del fenomeno della circolazione dei modelli,<br />

inteso in senso più moderno di fenomeno più generale di appropriazione<br />

e re-invenzione a livello «periferico» del <strong>diritto</strong> del<br />

«centro», allo scopo di comprendere i molti modi in cui <strong>il</strong> centro<br />

ha potuto esercitare una egemonia nei confronti della «periferia».<br />

3. In questa prospettiva è interessante, anzitutto, cercare di delineare<br />

gli elementi che hanno contribuito a disegnare lo scenario<br />

ed a costituire <strong>il</strong> quadro nel quale la tradizione giuridica <strong>latino</strong>americana<br />

si è gradualmente sv<strong>il</strong>uppata attraverso un processo<br />

di sedimentazione.<br />

Senza voler risalire troppo indietro, vi sono almeno altri due<br />

momenti cruciali che meritano attenzione come tentativi di edificare<br />

un modello da diffondere su scala planetaria. <strong>La</strong> prima,<br />

assai nota e studiata, è quella che va dalla seconda metà del XIX<br />

secolo alla prima guerra mondiale ed è caratterizzata dal fenomeno<br />

<strong>delle</strong> grandi codificazioni. <strong>La</strong> seconda – altrettanto studiata,<br />

ma non ancora pienamente apprezzata nella sua parallela<br />

ampia diffusione, almeno al di là dei confini europei – va dall’inizio<br />

del novecento fino alla fine della seconda guerra mondiale<br />

e rimane attiva, soprattutto nelle «periferie», almeno per<br />

tutto <strong>il</strong> periodo fra la fine degli anni sessanta e l’inizio dei settanta.<br />

Il suo tratto caratteristico può essere considerato la diffusione<br />

su scala globale del pensiero giuridico sociologico europeo.<br />

<strong>La</strong> prima fase si svolge intorno alla diffusione del Code Napoléon<br />

e di un complesso di idee sul <strong>diritto</strong> associate con esso,<br />

20 Sul punto sia permesso <strong>il</strong> richiamo a G. Marini, Diritto e politica. <strong>La</strong> <strong>costruzione</strong><br />

<strong>delle</strong> <strong>tradizioni</strong> <strong>giuridiche</strong> nell’epoca della globalizzazione, Polemos, 2010, 31.<br />

168


sommariamente riassumib<strong>il</strong>e nel binomio individualismo/formalismo<br />

(inteso sia come legalismo che come logicismo). Rispetto<br />

a queste ultime è possib<strong>il</strong>e ritenere, non troppo arditamente,<br />

lo stesso modello tedesco – che vede <strong>il</strong> suo apice nella redazione<br />

del (Progetto del) BGB – non come una rottura, ma<br />

come la logica continuazione del progetto attraverso una messa<br />

a punto (sistematica) ad opera della scienza giuridica tedesca<br />

che perpetua, pur rielaborandolo profondamente, <strong>il</strong> razionalismo<br />

che è alla base del codice francese.<br />

Il prestigio all’interno dei paesi del mondo occidentale e<br />

l’imperialismo all’esterno dovevano assicurare la diffusione del<br />

modello. Questa prima globalizzazione, infatti, non si espande<br />

soltanto in tutta l’Europa, toccando anche quelle esperienze che<br />

non erano state ancora «romanizzate» 21 . In modi diversi, Francia<br />

ed Ingh<strong>il</strong>terra a loro volta dovevano contribuire alla sua diffusione:<br />

diretta nelle colonie ed indiretta in tutti gli altri paesi<br />

che a causa del «prestigio» risentivano della sua influenza.<br />

<strong>La</strong> rottura, che dà vita alla seconda globalizzazione, doveva<br />

iniziare in Germania con la <strong>costruzione</strong> jheringhiana del <strong>diritto</strong><br />

come mezzo per la realizzazione di scopi sociali, dalla quale<br />

prenderanno vita tutte le diverse scuole alternative al pensiero<br />

ufficiale. <strong>La</strong> critica doveva sv<strong>il</strong>upparsi prima in Italia con <strong>il</strong> socialismo<br />

giuridico e proseguire, con caratteri originali, in tutta<br />

Europa, particolarmente in Francia dove Sale<strong>il</strong>les, Gény, Duguit<br />

e <strong>La</strong>mbert avrebbero offerto un contributo essenziale. Fra le sue<br />

chiavi di lettura, la più importante è data dall’avvento nel <strong>diritto</strong><br />

della istanza sociale, intesa in tutta la sua più ampia sfera di significati:<br />

che va dalla rispondenza del <strong>diritto</strong> a scopi sociali a<br />

tutta la gamma del solidarismo, della socializzazione fino addirittura<br />

al socialismo da una parte ed alle involuzioni autoritaristiche<br />

dall’altra.<br />

<strong>La</strong> sua diffusione, come vedremo, segue gli itinerari della<br />

prima, spinta dai vari movimenti di riforma in Europa, dai movimenti<br />

nazionalisti nelle periferie o dalle élites riformatrici nei<br />

paesi che acquistano l’indipendenza.<br />

21 <strong>La</strong> sua influenza è forte anche al di là della Manica, dove pure è innegab<strong>il</strong>e<br />

la posizione di maggiore prestigio di cui godono i giudici e persino sull’altra<br />

sponda dell’oceano negli Stati Uniti in cui, pur resistendo alla codificazione, <strong>il</strong> metodo<br />

ed i risultati della scienza giuridica tedesca verranno in vario modo ampiamente<br />

ripresi nella ri-organizzazione del case law. Fra i molti Grey T.C., <strong>La</strong>ngdell’s<br />

orthodoxy 45 «U. Pitt. L. Rev.», 1 (1983), Hoeflich, Savigny and his Anglo-american<br />

disciples, 37 «Am. J. Comp. L.», (1989), 17, e volendo anche cfr. G. Marini, Ipotesi<br />

sul metodo nel <strong>diritto</strong> privato. Piccola guida alla scoperta di altri itinerari, in «Riv.<br />

crit. dir. priv.», 1990, 343.<br />

169


4. Nella prima, com’è noto, la teoria della volontà era centrale,<br />

<strong>il</strong> potere della volontà si ritrovava al centro del <strong>diritto</strong> soggettivo<br />

che costituiva <strong>il</strong> cuore intorno al quale era edificato <strong>il</strong> sistema.<br />

Attraverso tale teoria era così possib<strong>il</strong>e razionalizzare – in modo<br />

scientifico e del tutto scevro da ogni connotazione di ordine politico<br />

– <strong>il</strong> complesso di regole concrete che costituivano <strong>il</strong> <strong>diritto</strong><br />

privato. In tale prospettiva, l’intervento dello Stato era limitato<br />

alla garanzia dell’esercizio dei diritti individuali, cioè ancora<br />

della volontà, ai quali potevano essere posti dei limiti soltanto<br />

per consentire agli altri l’uguale esercizio dei propri diritti.<br />

<strong>La</strong> visione del <strong>diritto</strong> come sistema, dotato di coerenza strutturale,<br />

doveva permettere di trovare al suo interno, attraverso un<br />

procedimento logico (deduttivo primo e induttivo poi), le soluzioni<br />

(talvolta anche assai innovative) a tutte le singole controversie<br />

che via via si potevano presentare, accreditando l’idea della<br />

sua completezza. <strong>La</strong> dutt<strong>il</strong>ità della teoria classica consentiva<br />

però, all’occorrenza, di dare spazio a progetti di vario segno a<br />

condizione che fossero in linea con le sue premesse teoriche.<br />

In questa prospettiva, in cui <strong>il</strong> <strong>diritto</strong> privato era <strong>il</strong> prodotto<br />

della scienza giuridica e costituiva <strong>il</strong> cuore del sistema giuridico,<br />

netta era la distinzione nei confronti del <strong>diritto</strong> pubblico, considerato<br />

invece <strong>il</strong> risultato di interventi particolari; come tale, assai<br />

più condizionato dalla politica e capace così di seguire itinerari<br />

indipendenti.<br />

A proposito è stato sottolineato <strong>il</strong> ruolo della visione savignyniana<br />

del sistema, in cui la teoria della volontà da una parte<br />

e l’ordine sociale sottostante dall’altra tendono a combinarsi, attraverso<br />

l’opera di sintesi del giurista 22 . Attribuirgli <strong>il</strong> compito di<br />

organizzare <strong>il</strong> sistema in modo da riflettere costantemente <strong>il</strong><br />

Volkgeist, doveva costituire la chiave che assicurava <strong>il</strong> successo e<br />

la diffusione di tale visione, anche dove la scuola storica non<br />

aveva avuto la possib<strong>il</strong>ità di attecchire direttamente. Per i giuristi<br />

che appartenevano alle diverse élites locali infatti si rivela<br />

cruciale la possib<strong>il</strong>ità di identificarsi con i rispettivi «popoli»<br />

senza perdere <strong>il</strong> contatto, anzi partecipando all’eredità occidentale<br />

e romanistica. Le élites, mentre si ispiravano alla cultura<br />

giuridica occidentale, potevano al tempo stesso difendere la loro<br />

22 Du. KENNEDY, Three Globalizations of <strong>La</strong>w and Legal Thought: 1850-2000, in<br />

D.M. TRUBEK & A. SANTOS (eds.), The New <strong>La</strong>w and Economic Development: A Critical<br />

Appraisal, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 19, 20 ed Id., Savigny’s<br />

Fam<strong>il</strong>y/Patrimony Distinction and its Place in the Global Genealogy of Classical<br />

Legal Thought, in 58 Am. J. Comp. <strong>La</strong>w, (2010), 811.<br />

170


autonomia contro l’egemonia occidentale. Lo strumento più<br />

classico, in questo senso, è rappresentato proprio dal <strong>diritto</strong> di<br />

famiglia che, alla periferia, potrà rimanere sempre nazionale,<br />

organizzato secondo le particolarità locali.<br />

Il <strong>diritto</strong> privato al suo interno conosceva infatti una profonda<br />

frattura fra <strong>il</strong> <strong>diritto</strong> del mercato ed <strong>il</strong> <strong>diritto</strong> di famiglia:<br />

la teoria della volontà si doveva fermare ai confini del mercato,<br />

alla soglia di altri spazi in cui, come nel caso del <strong>diritto</strong> di famiglia,<br />

entravano in gioco doveri e obblighi la cui definizione era<br />

affidata alla morale ed alla cultura tradizionale.<br />

5. È in questo quadro che si inseriscono le prime codificazioni<br />

<strong>latino</strong>americane. Opere di singoli giuristi, di cui <strong>il</strong> Còdigo civ<strong>il</strong> c<strong>il</strong>eno<br />

del 1855, legato al nome di Andrés Bello, ne è l’indiscusso<br />

prototipo. Il codice infatti viene successivamente adottato da diversi<br />

stati <strong>latino</strong>americani 23 ed esercita un’influenza indiretta<br />

sulle altre codificazioni del continente, come accade per <strong>il</strong> codice<br />

civ<strong>il</strong>e argentino del 1871, elaborato ancora una volta da un singolo<br />

giurista, Dalmacio Vélez Sarsfield 24 , come anche <strong>il</strong> progetto<br />

di Teixera de Freitas in Bras<strong>il</strong>e del 1856 (Consolidaciòn de Leyes<br />

Civ<strong>il</strong>es) che, pur non entrato in vigore, era destinato ad esercitare<br />

comunque un’influenza sulle altre codificazioni nella regione 25 .<br />

I caratteri di fondo sono costituiti dalla recezione del code<br />

Napoleon e dal progressivo adattamento del sistema romanistico<br />

che incorporava nelle diverse situazioni locali. Non bisogna<br />

però dimenticare <strong>il</strong> carattere selettivo della recezione della<br />

codificazione francese che spesso lasciava spazio al <strong>diritto</strong> locale<br />

di origine spagnola, particolarmente quello castigliano 26 .<br />

23 È <strong>il</strong> caso dell’Ecuador (1860), Colombia (1858-87), Nicaragua, Honduras<br />

(1877), Venezuela (1873, riformato nel 1942 e nel 1982) e Salvador (1880). Vedi<br />

AA.VV., Andrés Bello y el derecho <strong>latino</strong><strong>americano</strong>. Congreso Roma 1981, Caracas,<br />

1987.<br />

24 Tale codice ha influenzato <strong>il</strong> codice civ<strong>il</strong>e dell’Uruguay (1871), del Paraguay<br />

(1876 ricodificato nel 1985) e della Bolivia (1831 che ha ricodificato nel 1976). Il<br />

codice civ<strong>il</strong>e peruviano antecedente (1852) a quello c<strong>il</strong>eno ne è stato influenzato<br />

successivamente attraverso la rielaborazione nel 1936 ed ancora nel 1984. Vedi<br />

AA.VV., Dalmacio Vélez Sarsfield e <strong>il</strong> <strong>diritto</strong> <strong>latino</strong><strong>americano</strong>, a cura di S. Schipani,<br />

Padova, 1991.<br />

25 Il progetto fondeva <strong>diritto</strong> portoghese e locale, poi tradotto in un articolato<br />

(Esboço) mai entrato in vigore (destinato comunque ad influenzare le codificazioni<br />

dell’Uruguay e dell’Argentina), soltanto nel 1917 fu approvato un progetto di Clovis<br />

Bev<strong>il</strong>aqua che ampiamente lo rimaneggiava. Vedi AA.VV., Augusto Teixeras de Freitas<br />

e <strong>il</strong> <strong>diritto</strong> <strong>latino</strong><strong>americano</strong>, Padova, 1988.<br />

26 Cfr. M.C. Mirow, The Code Napoléon: Buried but ruling in <strong>La</strong>tin America, 33<br />

«Denver J. Int’l L. & Pol.», 179 (2005), Id., Borrowing private law in <strong>La</strong>tin America,<br />

171


Il successo del modello è dovuto al prestigio ed alla capacità<br />

di mediare fra tradizione ed innovazione. Il codice, infatti, da<br />

una parte rappresentava una rottura rispetto alla tradizione coloniale<br />

ed incarnava gli ideali rivoluzionari dei nuovi stati, contribuendo<br />

a recidere i legami con la madrepatria; dall’altra, <strong>il</strong> <strong>diritto</strong><br />

privato che conteneva con la sua ascendenza romanistica<br />

permetteva invece di recuperare le comuni radici con <strong>il</strong> <strong>diritto</strong> di<br />

origine spagnola, legittimando la sua ut<strong>il</strong>izzazione 27 . Il legame<br />

con la Francia enfatizza <strong>il</strong> legame genetico con <strong>il</strong> <strong>diritto</strong> romano<br />

e, attraverso di esso, spianerà la strada successivamente alla sovrapposizione<br />

al modello francese di una sistematica verticale di<br />

origine pandettistica 28 . Il collegamento dei codici con <strong>il</strong> <strong>diritto</strong><br />

romano infatti rende le altre <strong>tradizioni</strong> europee, in cui <strong>il</strong> <strong>diritto</strong><br />

romano è stato rielaborato in particolare quella tedesca e poi<br />

quella spagnola, <strong>delle</strong> alternative attraenti da imitare.<br />

Al di là dell’architettura dei codici, <strong>delle</strong> somiglianze testuali<br />

<strong>delle</strong> disposizioni e <strong>delle</strong> regole operative, ciò che è importante<br />

r<strong>il</strong>evare è <strong>il</strong> contesto complessivo nel quale si svolge l’interpretazione<br />

del testo, la cultura giuridica rimane infatti profondamente<br />

influenzata dagli autori francesi, i quali esprimono le tendenze<br />

dominanti in Europa 29 .<br />

cit., 291 ed Id., The power of codification in <strong>La</strong>tin America: Simon Bolivar and the<br />

code Napoléon, 8 «Tul. J. Int’l & Comp. L.» (2003), 83 e sull’intreccio con le consuetudini<br />

dello ius proprium indigeno cfr. Hinestrosa, Codici, Università, Scienza giuridica.<br />

Una strategia per l’unificazione del <strong>diritto</strong> in America <strong>La</strong>tina, in «Roma e<br />

America», 1996, 21. García Gallo, <strong>La</strong> penetraciòn de los derechos europeos y el pluralismo<br />

juridico en la América Española, 1492-1824, in Index, 1976, 3.<br />

27 Il riferimento al <strong>diritto</strong> romano veniva enfatizzato poiché questo costituiva<br />

<strong>il</strong> tratto che accomunava le nuove codificazioni con <strong>il</strong> preesistente <strong>diritto</strong> locale,<br />

rendendole accettab<strong>il</strong>i come sue espressioni più mature (Guzmàn Brito, El pensamiento<br />

de Bello sobre codificaciòn entre las discusiones ch<strong>il</strong>enas en torno a la f<strong>il</strong>iaciòn<br />

del derecho civ<strong>il</strong>, 1981, 259). Il <strong>diritto</strong> coloniale <strong>latino</strong>-<strong>americano</strong> è rappresentato<br />

dall’imposizione di un complesso di leggi di stampo romano-feudale. sulla<br />

base <strong>delle</strong> Recop<strong>il</strong>ation de las Indias (1680) o le Ordinnances Ph<strong>il</strong>ippines del 1603<br />

in Bras<strong>il</strong>e (Wald, L’ influence du Code civ<strong>il</strong> en Amérique <strong>La</strong>tine in 1804-2004, Le code<br />

civ<strong>il</strong> un passé, un présent t un avenir, Dalloz, 2004, 855) Per più di tre secoli questo<br />

complesso intreccio ha contribuito a favorire l’emersione di una classe sociale la<br />

cui principale fonte di ricchezza era costituito dalla proprietà terriera cfr. Guzmàn<br />

Brito, <strong>La</strong> codification civ<strong>il</strong> iberoamericana. Siglos XIX y XX, Santiago, 2000.<br />

28 <strong>La</strong> tendenza è già presente in Bello, ma è sv<strong>il</strong>uppata particolarmente da Vélez<br />

su impulso di Freitas (cfr. Schipani, Dalmacio Vélez Sàrsfield y la unificatiòn del<br />

derecho en America <strong>La</strong>tina, in AA.VV., Homenaje a Dalmacio Vélez Sàrsfield, Cordoba,<br />

2000, 381). Non bisogna dimenticare che <strong>il</strong> processo peraltro caratterizza anche<br />

la Francia stessa, in cui i concetti ordinanti vengono trasposti nella cultura giuridica<br />

travestiti da criteri esegetici.<br />

29 È interessante sottolineare come questa «dipendenza culturale» diventata<br />

vero e proprio «parassitismo culturale» non assicuri però una altrettanto precisa<br />

trasposizione del pensiero di quegli autori, quanto dia luogo ad una lettura selettiva<br />

cfr. Lopez Medina, Teoria impura, cit., 96.<br />

172


D’altra parte sono soprattutto le idee della Rivoluzione, in<br />

particolare <strong>il</strong> liberalismo e l’egalitarismo, ad esercitare un fascino<br />

indiscusso che indurrà a mettere fine non solo al periodo<br />

coloniale, ma anche a quello pre-coloniale ed indigeno, ricacciando<br />

nell’oblio la tradizione giuridica dei popoli originari e le<br />

culture locali e favorendo un diverso assetto sociale. Ciò è assolutamente<br />

evidente per la proprietà, la cui disciplina giuridica<br />

segna la frattura più netta con la tradizione locale e con <strong>il</strong> pluralismo<br />

<strong>delle</strong> forme di appartenenza 30 . Inizia così la divaricazione<br />

fra <strong>il</strong> <strong>diritto</strong> ufficiale e quello non ufficiale 31 che caratterizzerà<br />

l’area ancora fino ai giorni nostri 32 .<br />

6. Più complessa è la seconda fase, segnata dalla critica della<br />

prima in nome del «sociale». E più complessa è la sua influenza<br />

nell’area dove esercita un ruolo importante, anche se non sempre<br />

visib<strong>il</strong>e, avviando un processo di riforma in senso sociale<br />

che tocca anche i codici sollecitando riforme quando non una<br />

vera propria ricodificazione 33 .<br />

Nella nuova prospettiva infatti è la società, come complesso<br />

di individui, a prendere <strong>il</strong> posto del singolo al centro del sistema.<br />

Di conseguenza, anche <strong>il</strong> <strong>diritto</strong> doveva essere considerato in<br />

rapporto ai vari aspetti della vita sociale. Caratterizzata da una<br />

struttura fortemente interdipendente, la società aveva dunque<br />

bisogno di un <strong>diritto</strong> diverso, di un <strong>diritto</strong> che fosse al tempo<br />

stesso più flessib<strong>il</strong>e e solidaristico del vecchio, capace di adattarsi<br />

alle nuove condizioni sociali 34 .<br />

30 <strong>La</strong> proprietà in particolare quella terriera era segnata da un diverso rapporto<br />

fra terra, individuo e comunità: la terra era considerata cruciale per la comunità,<br />

la proprietà istituiva una relazione sacra fra gli individui come gruppo e la<br />

terra e rappresentava un elemento dell’identità collettiva (calpulli) Clavero, Ama<br />

llunku, Abya Yala. Constituyencia indigena y codigo ladino por América, Madrid,<br />

2000.<br />

31 Nella quale individua <strong>il</strong> tratto caratteristico dell’area che ne differenzia <strong>il</strong> sistema<br />

giuridico e lo rende permeab<strong>il</strong>e agli interventi dall’esterno cfr. Esquirol, Writing<br />

the law of <strong>La</strong>tin America, 40 «Geo. Wash. Int’l L. Rev.» (2008-9), 693.<br />

32 Parte di questo complesso non è stato del tutto cancellato, ma riassorbito<br />

dalle stesse codificazioni nei modelli <strong>delle</strong> situazioni tipiche di appartenenza come<br />

servitù speciali, che inglobano varie forme di godimento collettivo, ma sfuggono ai<br />

registri di pubblicità realizzati dai registri immob<strong>il</strong>iari cfr. AA.VV., 1804-2004, Libre<br />

du Bicentenaire, 2004.<br />

33 In particolare quella del Venezuela, del codice peruviano e di quello del<br />

Messico (1928) che risentono anche dell’influenza tedesca, Guatemala (1933 e<br />

1963), <strong>il</strong> codice di commercio della Colombia (1971) imita <strong>il</strong> codice italiano del<br />

1942, Bolivia, Paraguay fino a Cuba (1987). Sul punto ancora la ricca documentazione<br />

di Schipani, Codici civ<strong>il</strong>i, cit.<br />

34 Du Kennedy, Two globalization of law and legal thought: 1850-1968, 36 «Suffolk<br />

L. Rev.» (2003), 631.<br />

173


Il sociale si traduce allora in una critica nei confronti dell’individualismo<br />

presente nel <strong>diritto</strong> privato classico e del sistema<br />

costruito intorno ad esso. Nella visione dei critici, le rigidità del<br />

sistema e la sua monolitica logica interna non permettevano al<br />

<strong>diritto</strong> di rispondere coerentemente alle esigenze della vita in comune<br />

che si manifestavano nella società, consentendo comportamenti<br />

non conformi alla solidarietà che avrebbe dovuto unire gli<br />

individui. Sul banco degli accusati salivano, insieme all’individualismo,<br />

anche l’abuso da parte dei predecessori <strong>delle</strong> costruzioni<br />

astratte e <strong>delle</strong> tecniche deduttive/induttive di vario ordine.<br />

<strong>La</strong> critica proponeva un metodo diverso che enfatizzava la<br />

necessità di adattare <strong>il</strong> <strong>diritto</strong> alle nuove condizioni sociali, chiamandolo<br />

a giustificare apertamente le diverse soluzioni sulla<br />

base della loro capacità di rispondere alle esigenze sociali, traducendo<br />

in regole <strong>giuridiche</strong> <strong>il</strong> «fatto sociale», ricorrendo variamente<br />

a fattori come le prassi normative («<strong>diritto</strong> vivente») elaborate<br />

continuamente all’interno dei gruppi intermedi, alle<br />

usanze dei traffici commerciali o alle consuetudini locali.<br />

In particolare la visione pluralistica del fenomeno giuridico,<br />

sottolineando l’esistenza di molteplici ordini giuridici, poteva assolvere<br />

diverse funzioni: offrire una visione più analitica della<br />

law in action cercando di ridurre la sua distanza dalla law in the<br />

books da una parte, ma anche costituire un antidoto capace di<br />

intaccare <strong>il</strong> monismo statuale dall’altra, promettendo di offrire<br />

soluzioni più in linea con le necessità della società 35 .<br />

Il <strong>diritto</strong> non costituisce più, come nell’immagine liberale,<br />

un limite nei confronti del potere statuale necessario per difendere<br />

la libertà individuale, ma diventa uno strumento di organizzazione<br />

sociale capace di limitarla, sottomettendo <strong>il</strong> suo esercizio<br />

ad una serie di esigenze sociali che gli sono ritenute superiori.<br />

Nel campo del <strong>diritto</strong> privato, l’influenza <strong>delle</strong> finalità<br />

sociali contribuiva ad attenuare <strong>il</strong> dominio del principio della<br />

volontà, giustificando le sue limitazioni in tutta l’area che andava<br />

dal <strong>diritto</strong> dei contratti alla proprietà, impedendo che tali<br />

istituti potessero tradire le funzioni sociali per le quali erano<br />

stati creati e risolversi così in un danno per la società.<br />

Nel quadro di un rinnovato rapporto fra pubblico e privato,<br />

<strong>il</strong> primo riguadagnava <strong>il</strong> centro della scena, attraendo nella sua<br />

sfera (attraverso la legislazione sociale) gran parte di ciò che<br />

35 Sulle ambiguità del pluralismo particolarmente in questi contesti cfr.<br />

Esquirol, Continuing fiction, cit.<br />

174


prima rientrava nel secondo. Nella maggior parte dei casi i giuristi<br />

della seconda fase non dovevano mettere in pericolo la coerenza<br />

interna del <strong>diritto</strong>. Con l’avvento del sociale infatti non<br />

viene smarrita la fiducia nella possib<strong>il</strong>ità di ricostruire un ordine,<br />

acquista credito anzi la possib<strong>il</strong>ità di dare corpo ad una<br />

nuova serie di principi che si andava ad affiancare ai vecchi –<br />

combinando una parte nuova con impostazione sociale a quella<br />

vecchia di matrice individualistica – o addirittura a sostituirli<br />

del tutto rifondando <strong>il</strong> <strong>diritto</strong> privato.<br />

Il potere statuale non è però senza limiti, la legittimità che<br />

viene riconosciuta al suo intervento varia a seconda degli approcci.<br />

Il «sociale» è infatti aperto a progetti di vario segno. Nella<br />

sua versione più moderata, l’obiettivo dell’intervento statale è assicurare<br />

l’armonia fra individui, ineguali, che costituiscono la società,<br />

mediare i conflitti fra i gruppi (le classi) contrapposti che<br />

minacciavano l’esistenza della stessa società, garantendo così<br />

nell’interesse generale la protezione dei soggetti più deboli. In<br />

quelle più estreme, invece, <strong>il</strong> sociale può svisare in forme che antepongono<br />

gli interessi della nazione ed <strong>il</strong> bene comune, di cui lo<br />

stato è l’ultimo depositario ed interprete, a quelli degli individui.<br />

L’intervento del legislatore, in tutta la sua gamma dalla legislazione<br />

speciale alla riforma del codice ed addirittura alla ricodificazione,<br />

ne costituisce l’itinerario priv<strong>il</strong>egiato. Al tempo<br />

stesso, nell’ambito di una visione organica del <strong>diritto</strong>, trova spazio<br />

anche l’alternativa costituita dall’adattamento graduale realizzato<br />

«dall’interno» dalla scienza giuridica 36 . <strong>La</strong> riconduzione<br />

ad unità di tutto <strong>il</strong> nuovo emerso che appare privo di un «concetto<br />

organico e direttivo», diventa uno dei compiti della nuova<br />

generazione di giuristi.<br />

<strong>La</strong> capacità della critica sociale di adattarsi a diverse forme<br />

di politica del <strong>diritto</strong> costitutiva in ogni caso <strong>il</strong> segno più evidente<br />

di una possib<strong>il</strong>e politicizzazione del <strong>diritto</strong>. Un dato problematico<br />

che dà vita ad una preoccupazione sempre viva, come<br />

dimostra la cura che spesso viene impiegata per tracciare una<br />

netta linea di demarcazione fra <strong>diritto</strong> e politica.<br />

Il sociale si rivela poi è un concetto aperto anche in un altro<br />

senso. Il sociale, infatti, non solo può consentire adattamenti diversi<br />

in diverse esperienze ed in diversi archi temporali, ma può<br />

36 È evidente la competizione fra le differenti élites e lo sforzo della scienza<br />

giuridica di ridefinire costantemente i rapporti nei confronti del politico (legislazione)<br />

e dei giudici (giurisprudenza), affermando la sua superiorità.<br />

175


anche produrre adattamenti diversi all’interno della stessa esperienza<br />

e dello stesso arco temporale, come accade se si guarda al<br />

<strong>diritto</strong> del mercato ed a quello <strong>delle</strong> persone (e della famiglia), in<br />

cui <strong>il</strong> richiamo al sociale può servire per diffondere valori diversi<br />

da quelli che può diffondere nel primo. Nel <strong>diritto</strong> di famiglia infatti<br />

<strong>il</strong> sociale può veicolare i valori della tradizione (la famiglia<br />

diventa infatti un organismo da conservare nell’interesse sociale).<br />

Nella seconda fase, così, <strong>il</strong> <strong>diritto</strong> di famiglia (e <strong>delle</strong> persone)<br />

continua a rimanere separato da quello del mercato, ma <strong>il</strong><br />

ricorso al «sociale» nella famiglia serve a fondare teoricamente i<br />

tentativi di regolarla nell’interesse della società. <strong>La</strong> sua regolamentazione,<br />

a differenza di quanto accade nel mercato, assumerà<br />

una colorazione assai più protezionistica, valorizzando<br />

tutte le particolarità locali, piuttosto che ispirarsi ad ideali di libertà<br />

ed eguaglianza. Nelle colonie, la disciplina della famiglia<br />

offriva la possib<strong>il</strong>ità di contrapporsi al potere coloniale ed al nazionalismo<br />

di combattere la degenerazione del mondo occidentale,<br />

ribadendo i caratteri della tradizione e dando vita ad una<br />

serie complessa di compromessi, in cui posizioni estremamente<br />

avanzate nel <strong>diritto</strong> del mercato si combineranno con visioni<br />

estremamente tradizionali della famiglia.<br />

Come e più dell’individualismo, <strong>il</strong> sociale, adattandosi a diverse<br />

politiche del <strong>diritto</strong>, doveva godere di un notevole successo,<br />

assumendo rapidamente una dimensione cosmopolita 37 .<br />

Le colonie, dove <strong>il</strong> sociale era imposto dallo Stato centrale o liberamente<br />

importato, diverranno rapidamente <strong>il</strong> suo terreno di<br />

coltura. Di esso si appropriarono le élites coloniali per accreditare<br />

la propria indipendenza non solo politica, ma anche culturale<br />

rispetto ad una madre patria che rimaneva fortemente legata,<br />

<strong>il</strong> più <strong>delle</strong> volte, al pensiero giuridico classico.<br />

7. Nell’America <strong>La</strong>tina, come in altri sistemi, <strong>il</strong> sociale assumerà<br />

molteplici sfaccettature – attraverso adattamenti se non<br />

37 Sulla circolazione del sociale cfr. J.E. Herget - S. Wallace, The German Free<br />

<strong>La</strong>w movement as the source of American Legal Realism, 73 «Va. L. Rev.» (1987),<br />

399, A. Shalakany, Sanhuri and the historical origins of comparative law in the arab<br />

world (or how sometimes losing your asalah can be good for you) in Rethinking the<br />

masters of comparative law (A. R<strong>il</strong>es ed.), Oxford, 2001, 152, G. Marini, Diritto e politica.<br />

<strong>La</strong> <strong>costruzione</strong> <strong>delle</strong> <strong>tradizioni</strong> <strong>giuridiche</strong>, cit., Petit C., «A contributor to the<br />

method of investigation. Sobre la fortuna de Gény en America, in «Quad. fiorentini»,<br />

1991, 201 e Reale M., Gény na cultura juridica bras<strong>il</strong>eira, ivi, 351 per singolare caso<br />

M.G. Losano, Tobias Barreto e la recezione di Jhering in Bras<strong>il</strong>e, in «Mat. st. cult.<br />

giur.», 1994, 421.<br />

176


proprio contraddittori, certamente di segno molto diverso fra di<br />

loro. Il sociale conosce, infatti, un’iniziale affermazione riformistica,<br />

in collegamento con <strong>il</strong> progetto weimariano di Stato sociale<br />

che alcune costituzioni nella regione, come quella messicana<br />

del 1917, addirittura anticipavano. Una tendenza che continua<br />

più tardi, in modo diverso, sia nell’esperienza socialista del<br />

C<strong>il</strong>e di Allende che a Cuba. Il sociale però assumerà anche una<br />

connotazione, tipicamente conservatrice nell’esperienza autoritaria,<br />

che coinvolge gran parte degli Stati <strong>latino</strong>americani a partire<br />

dagli anni 40, quando prende piede una forma di nazionalismo<br />

interclassista che determina un estremo ampliamento del<br />

ruolo dei pubblici poteri nella sfera economica ed ovunque sia<br />

necessario individuare e realizzare <strong>il</strong> «bene comune».<br />

<strong>La</strong> critica del sociale nei confronti del legocentrismo e del<br />

concettualismo lascia intravedere anche in America <strong>La</strong>tina<br />

nuove frontiere. È, in particolare, la diffusione del Metodo di<br />

Gény a diventare l’elemento trainante di una nuova tendenza<br />

dottrinale fondata su una visione«realistica», in cui <strong>il</strong> <strong>diritto</strong> è<br />

uno strumento capace di guardare avanti, calibrato sul benessere<br />

sociale al quale viene riconosciuta natura intrinsecamente<br />

«politica» in quanto compromesso fra interessi sociali in conflitto<br />

fra di loro. Senza cadere nell’arbitrio, attraverso la libera ricerca<br />

scientifica è possib<strong>il</strong>e elaborare principi generali di politica<br />

del <strong>diritto</strong>, capaci di risolvere le ambiguità e le lacune, e di rintracciare<br />

contro-principi, all’interno dello stesso tessuto normativo,<br />

capaci di rispondere alle esigenze sociali, aggiornando, socializzando<br />

e moralizzando <strong>il</strong> <strong>diritto</strong> privato 38 .<br />

Questo processo conduce a relativizzare i diritti che <strong>il</strong> sistema<br />

riconosce agli individui, nel senso che la legittimità del<br />

loro esercizio dipende dagli scopi e dai fini del titolare, permette<br />

di tenere in considerazione le conseguenze dell’esercizio del <strong>diritto</strong>,<br />

la sua ut<strong>il</strong>ità sociale e l’interesse generale, verificandone<br />

insomma l’impatto complessivo sulla società.<br />

38 Il nucleo centrale è costituito dalla diffusione nelle giurisprudenze di istituti<br />

come l’abuso del <strong>diritto</strong> (Borda G., <strong>La</strong> ley 17.711 de reforma del Codigo civ<strong>il</strong>,<br />

E.D. 27; Molina J., Abuso del derecho, lesiòn, imprevisión, Buenos Aires, 1969;<br />

Moisset De Espanes, <strong>La</strong> lesión en el nuevo articolo 954 del codigo civ<strong>il</strong> argentino, in<br />

Anuario de derecho civ<strong>il</strong>, 1976, 85) e gli strumenti che contano la ridefinizione <strong>delle</strong><br />

posizioni <strong>delle</strong> parti come la lesione o la clausola rebus sic stantibus (fra le riforme<br />

più significative che li recepiscono nei codici quella del codice peruviano del 1936<br />

e del codice messicano del 1937 e della ley 17.711 argentina del 1968 che ha modificato<br />

parecchi articoli del codice) e l’intervento sulla responsab<strong>il</strong>ità civ<strong>il</strong>e attraverso<br />

l’introduzione della responsab<strong>il</strong>ità oggettiva e talvolta l’adesione alla teoria<br />

del rischio. Fra i molti Levaggi, Manual de historia del derecho argentino, 1987.<br />

177


L’idea della «funzione sociale» della proprietà può così penetrare<br />

nelle Costituzioni, nello stesso tempo, accanto al <strong>diritto</strong> di<br />

proprietà cominciano a comparire sempre più spesso dei doveri<br />

a carico dei titolari del <strong>diritto</strong>. Su tali basi potranno essere avviate<br />

le riforme sociali di inizio secolo, fra le quali le grandi riforme<br />

agrarie che operavano una redistribuzione <strong>delle</strong> terre incolte<br />

a favore dei coltivatori, incidendo sul regime giuridico<br />

della proprietà in modo da assicurarne la «funzione sociale» 39 .<br />

L’antiformalismo ed <strong>il</strong> rinvio alle condizioni sociali dovevano<br />

promuovere anche una nuova sensib<strong>il</strong>ità attraverso la<br />

quale favorire l’elaborazione di un <strong>diritto</strong> più locale, talvolta anche<br />

in antagonismo ai modelli europei, attraverso <strong>il</strong> recupero<br />

<strong>delle</strong> istituzioni di origine precolombiana 40 . Indicativa è la condizione<br />

dei suoli che giustifica un’ulteriore forma di «eccezionalismo»<br />

che, questa volta, riguarda <strong>il</strong> <strong>diritto</strong> di proprietà la cui disciplina<br />

– a differenza del <strong>diritto</strong> tecnico ed universale <strong>delle</strong> obbligazioni<br />

e dei contratti – dovendo adattarsi ad una situazione<br />

locale assolutamente particolare, non può essere più trovata nel<br />

<strong>diritto</strong> continentale 41 .<br />

Se una <strong>delle</strong> sue possib<strong>il</strong>i letture inclina nella direzione di<br />

assegnare <strong>il</strong> ruolo guida del cambiamento alla legislazione, alla<br />

quale spetta formulare la politica sociale, in modo del tutto<br />

esterno rispetto al nucleo del <strong>diritto</strong> privato, un’altra segue invece<br />

la via «interna» aprendo la strada all’attivismo giudiziale<br />

come avviene in Colombia fra <strong>il</strong> 1936 e 1940 42 .<br />

8. <strong>La</strong> «resistenza» del pensiero classico, però, è forte in America<br />

<strong>La</strong>tina. Nell’approccio dominante, la dimensione critica<br />

39 Tali forme di proprietà non erano alienab<strong>il</strong>i e sottratte alla disponib<strong>il</strong>ità dei<br />

titolari, sui quali gravava l’obbligo di coltivarle direttamente (art. 27 Cost. Messicana<br />

1917) cfr. Ruiz Massieu, Derecho agrario revolutionario, 1987.<br />

40 Si segnala la reviviscenza di forme di appropriazione e godimento collettivo<br />

come gli ejidos e le comunidades, cfr. Schacherreiter, Un mondo donde quepan muchos<br />

mundos, 9 «Global Jurist», (2009), 1). Su tali collegamenti cfr. López-Ayllón,<br />

Notes on Mexican legal culture, 4 «Soc.&Leg. St.», 1995, 477).<br />

41 Fra gli altri, con riferimento ad una condizione dei suoli come res nullius o<br />

con titolarità e confini spesso incerti da produrre una conflittualità sociale molto<br />

elevata, Zuleta Angel nella conferenza riportata da Lopez Medina, Teorìa impura<br />

del derecho, cit., 335. C’è da rimarcare come proprio la sovrapposizione <strong>delle</strong> categorie<br />

continentali abbia contribuito a rendere invisib<strong>il</strong>e <strong>il</strong> legame fra le popolazioni<br />

indigene, <strong>il</strong> suolo ed <strong>il</strong> relativo «titolo» che può derivare dalle <strong>tradizioni</strong> locali, legittimando<br />

l’appropriazione da parte dei colonizzatori cfr. Diaz de León, Historia<br />

del derecho agrario mexicano, 2002, Azúa Reys, Los derechos reales, 2004, Chávez<br />

Padrón, El derecho agrario en Mexico, 2005.<br />

42 Lopez Medina, El derecho de los juces, cit.<br />

178


viene infatti associata al giusnaturalismo e gradualmente stemperata,<br />

sostituendo la morale alla policy 43 . L’idea di seguire un<br />

itinerario oggettivo, quando materiali formali a disposizione<br />

vengono meno, fondato sulla r<strong>il</strong>evazione scientifica della situazione<br />

di fatto che caratterizza <strong>il</strong> conflitto, viene accettata ma<br />

collegata al <strong>diritto</strong> naturale. Il ricorso ai principi, che costituiva<br />

la chiave del Metodo di Gény 44 , viene stinto progressivamente<br />

per diventare ricorso all’«equidad» o ai «principios generales del<br />

derecho» contenuti nel <strong>diritto</strong> positivo.<br />

Il richiamo al <strong>diritto</strong> naturale era rimasto, in vario modo<br />

vivo, durante tutto <strong>il</strong> periodo classico, anche se sprovvisto di<br />

reale efficacia. Ad attribuirgli una r<strong>il</strong>evanza solo ideologica o retorica<br />

erano proprio i principi stessi, intesi come concetti interni,<br />

necessari per ordinare <strong>il</strong> complesso di regole che compongono<br />

<strong>il</strong> sistema, ma non sempre di origine positiva.<br />

Sono ancora i principi, dunque, a costituire <strong>il</strong> veicolo di un<br />

<strong>diritto</strong> razionale o ideale. Questi principi sono ora associati al<br />

<strong>diritto</strong> romano, inteso come studio dogmatico o positivista del<br />

<strong>diritto</strong> romano classico, esempio di un complesso di regole ideologicamente<br />

corrette eterne ed immutab<strong>il</strong>i, di un <strong>diritto</strong> liberale<br />

applicab<strong>il</strong>e ovunque.<br />

Nella versione più recente infatti la vera origine dei codici<br />

non è più <strong>il</strong> Codice di Napoleone ma viene trovata in un orizzonte<br />

più ampio e più antico: quello del <strong>diritto</strong> romano. Secondo<br />

la nuova genealogia, <strong>il</strong> modo corretto di studiarli diventa<br />

dunque <strong>il</strong> riferimento alle diverse scuole romanistiche europee<br />

di cui l’opera di Bello costituiva la sintesi. I codici debbono essere<br />

letti come la somma del <strong>diritto</strong> romano moderno o attuale,<br />

aprendosi non solo alla scienza giuridica classica, ma anche agli<br />

ultimi sv<strong>il</strong>uppi tedeschi del secolo fra cui spicca quello all’opera<br />

di Kelsen.<br />

L’ordine giuridico kelseniano è collegato al sistema giuridico<br />

sostanziale offerto dal <strong>diritto</strong> privato neo-romanista. I contenuti<br />

del <strong>diritto</strong> privato non sono contingenti, ma espressione <strong>delle</strong><br />

necessità umane alle quali <strong>il</strong> sistema giuridico deve costante-<br />

43 Emblematica è l’associazione fra le due diverse impostazioni di Gény e Ripert<br />

cfr. Lopez Medina, Teoria impura, cit.<br />

44 Secondo questa prospettiva la neutralità del sistema giuridico liberale tendeva<br />

sistematicamente a favorire alcune categorie specifiche di soggetti nelle relazioni<br />

tipiche, la nuova visione introduceva una diversa moralità all’interno di tali<br />

relazioni che autorizzava a realizzare forme di intervento perequativo. L’intervento<br />

in questo modo non era <strong>il</strong> prodotto dell’arbitrio del giudice, ma <strong>il</strong> riconoscimento<br />

oggettivo <strong>delle</strong> necessità sociali, della giustizia ed efficienza.<br />

179


mente riferirsi, necessità che corrispondono alla struttura tradizionale<br />

del <strong>diritto</strong> com’è disegnato a partire dallo schema romanistico<br />

gaiano. I principi-politiche pubbliche diventano principifini<br />

ed i fini del <strong>diritto</strong> sono solo la pace sociale e la certezza.<br />

9. Insieme a tale «resistenza», la varietà <strong>delle</strong> manifestazioni<br />

attraverso le quali <strong>il</strong> «sociale» può presentarsi, l’instab<strong>il</strong>ità <strong>delle</strong><br />

sue configurazioni e le possib<strong>il</strong>i degenerazioni a cui è soggetto<br />

condurranno al suo declino ed al suo progressivo ridimensionamento.<br />

Il declino doveva inaugurare una terza fase, in cui non vi è<br />

niente di sim<strong>il</strong>e alle idee guida di individualismo ed interdipendenza<br />

che hanno caratterizzato le fasi precedenti, ma una complessa<br />

sedimentazione degli elementi caratteristici <strong>delle</strong> due precedenti<br />

fasi.<br />

Il prodotto doveva essere la riproposizione dei diritti, questa<br />

volta umani, non individuali o sociali, e l’appello al giudice.<br />

Nella prospettiva attuale, <strong>il</strong> regime deve essere pluralista –<br />

non nel senso del pensiero giuridico classico, in cui i singoli individui<br />

venivano coordinati da regole astratte universalmente valide,<br />

né nel senso del sociale, preoccupato <strong>delle</strong> varie comunità e<br />

della giustizia distributiva – ma nel senso di riconoscere e trattare<br />

adeguatamente la differenze e di evitare le discriminazioni. I<br />

diritti umani operano come norme e come valori o politiche del<br />

<strong>diritto</strong>, diventando r<strong>il</strong>evanti in virtualmente ogni tipo di disputa.<br />

Oggi l’intervento continua, ma in forme diverse 45 .<br />

Le modifiche costituzionali recentemente intervenute in<br />

tutta l’area 46 hanno dedicano una parte importante ai nuovi diritti<br />

ed alle garanzie dell’ultima generazione, legate al pluralismo<br />

politico, alla diversità culturale, alla salute ed all’ecologia,<br />

ampliando i diritti individuali, i diritti dei consumatori ed i diritti<br />

della popolazione indigena e soprattutto potenziandone la<br />

tutela attraverso la diffusione dell’acciòn de tutela e dell’Amparo,<br />

<strong>il</strong> mandato de segurança e de injunção 47 .<br />

45 In particolare Perù (1984), Paraguay (1987) e, su basi diverse, Cuba (1987)<br />

cfr. Moreteau - Parise, Recodification in Louisiana and <strong>La</strong>tin America, 83 «Tul. L.<br />

Rev.», 2009, 110, AA.VV., Il codice civ<strong>il</strong>e di Cuba e <strong>il</strong> <strong>diritto</strong> <strong>latino</strong><strong>americano</strong> (a cura<br />

di S. Schipani), Roma, 1990 e AA.VV., El codigo civ<strong>il</strong> peruano y el sistema jurìdico<br />

<strong>latino</strong><strong>americano</strong>, Lima, 1986, 1.<br />

46 Bras<strong>il</strong>e (1988), Colombia (1991), (Uruguay 1992), Costa Rica (1993-95),<br />

Guatemala, Paraguay e Perù (1993), Argentina e Bolivia (1994), Nicaragua (1995),<br />

Ecuador (1998), Venezuela (1999), Messico (1993-96), Ch<strong>il</strong>e (2000).<br />

47 Nato nella prima metà del secolo scorso in Messico, <strong>il</strong> mix del controllo di<br />

costituzionalità <strong>latino</strong><strong>americano</strong> che fonde <strong>il</strong> controllo diffuso di origine statuni-<br />

180


Non vi è dubbio che, insieme a questi fenomeni, possiamo<br />

assistere anche al consolidarsi di strumenti, come l’intervento<br />

regolatore (ad opera del legislatore o del giudice), <strong>il</strong> ricorso alle<br />

clausole generali e di nuovo <strong>il</strong> ricorso ai principi 48 , che avevano<br />

segnato tutta l’epoca precedente.<br />

Questi diritti fondamentali intensificano la protezione di<br />

quei soggetti, minoranze o gruppi marginali che, in quanto<br />

estranei al processo di produzione sociale, non godono della<br />

protezione che la regolamentazione giuridica di tali processi assicura.<br />

Quando le regole non bastano, entrano in gioco i principi<br />

per assicurare a tali soggetti <strong>il</strong> rispetto della loro dignità ed<br />

eguaglianza. I principi generali non sono più interni al <strong>diritto</strong><br />

scritto come nella prima fase, né le politiche o le finalità sociali<br />

della seconda, ma diventano veri e propri diritti fondamentali<br />

azionab<strong>il</strong>i.<br />

In quest’ultima fase, però, al ricorso sempre più generalizzato<br />

agli strumenti del sociale si può accompagnare, un cambiamento<br />

di segno che conduce ad una profonda trasfigurazione<br />

dei suoi motivi conduttori.<br />

Questa sovrapposizione ora dà luogo ad un quadro complesso,<br />

che ha aperto una terza e nuova fase, di cui abbiamo<br />

tracciato alcuni percorsi, non priva di ambiguità e dunque non<br />

sempre fac<strong>il</strong>e da decifrare.<br />

<strong>La</strong> limitazione sono infatti proiettate all’interno del quadro<br />

costituito dai valori costituzionali e sono giustificate, più che<br />

dalla necessità di rispondere alle disuguaglianze sociali, proprio<br />

dalla violazione dei diritti umani (contenuti anche nelle Dichiarazioni<br />

e nelle Carte dei diritti internazionali) o diritti fondamentali<br />

che sono veicolati dalle clausole generali. L’intervento<br />

assume così una connotazione molto più etica ispirata a quei valori,<br />

che permette di superare le singole dimensioni nazionali,<br />

senza ricadere necessariamente nell’orbita del controllo statuale.<br />

Al tempo stesso <strong>il</strong> fenomeno può preludere anche al recupero<br />

della dimensione individualistica, caratteristica di una fase<br />

tense con quello europeo. Sul tema cfr. Rondon De Sanso, El amparo en la legislación<br />

<strong>latino</strong>americana, in AA.VV., Amparo Constitutional en Venezuela, 1995, 29.<br />

48 Il codice bras<strong>il</strong>iano è stato costruito seguendo questa struttura, etica (buonafede),<br />

socializzazione (proprietà), chiarezza cfr. AA.VV., Il nuovo codice civ<strong>il</strong>e<br />

bras<strong>il</strong>iano (a cura di A. Calderale) ed AA.VV., Il nuovo codice civ<strong>il</strong>e del Bras<strong>il</strong>e e <strong>il</strong> sistema<br />

giuridico <strong>latino</strong><strong>americano</strong>, in «Roma e America», 2003/16 e 2004/17, Rivera,<br />

<strong>La</strong> recodification: un studio de derecho comparado, XLVIII-41 Anales Segunda Epoca<br />

73 (2003), ID., <strong>La</strong> reforma de la codification civ<strong>il</strong> en América <strong>La</strong>tina, in «Rev. der.<br />

com.», (1999), 169.<br />

181


ancora precedente rispetto a quella sociale. <strong>La</strong> necessità di adattare<br />

<strong>il</strong> <strong>diritto</strong> alle esigenze sociali si trasforma in un progetto<br />

neo-liberista <strong>il</strong> cui scopo, attraverso l’ammodernamento del sistema<br />

giuridico e <strong>delle</strong> istituzioni, diventa l’efficienza 49 . Nella riforme<br />

costituzionali, sulla spinta <strong>delle</strong> organizzazioni internazionali<br />

come l’IMF e la WB, vengono introdotte così disposizioni<br />

che limitano la funzione sociale della proprietà, come quella che<br />

nel 1992 ha modificato l’art. 27 della Costituzione messicana<br />

sulla proprietà terriera, rendendola disponib<strong>il</strong>e da parte degli<br />

ejidatarios ed oggetto di proprietà individuale 50 .<br />

Questa nuova fase richiede una integrazione fra Costituzione<br />

e codici, fra principi e loro concretizzazione nella «doctrina<br />

constitutional» in cui al giudice spetta un ruolo chiave in<br />

quanto diventa <strong>il</strong> vero protagonista al quale è affidato <strong>il</strong> compito<br />

di raggiungere <strong>il</strong> diffic<strong>il</strong>e equ<strong>il</strong>ibrio.<br />

10. In questo quadro emergono però altre interessanti novità, di<br />

carattere più generale. Intanto l’emersione (o <strong>il</strong> ritorno, forse)<br />

dell’idea di tradizione giuridica che affianca e talvolta sostituisce<br />

del tutto nei discorsi del mainstream le più classiche ricostruzioni<br />

in termini di famiglie 51 e sistemi giuridici 52 . L’idea di tradizione<br />

giuridica appare oggi – nell’era della globalizzazione – uno<br />

strumento più idoneo a svolgere un’indagine di tipo compara-<br />

49 Rittich, The future of law and development: second generation reforms and<br />

the incorporation of the social, 26 «Mich. J. Int’l L.», 199 (2004-5); N’Gugi, Forgetting<br />

Lochner, 56 «Buffalo L. Rev.», 1 (2008).<br />

50 Il fenomeno rientra nel più ampio processo attraverso la quale l’egemonia<br />

culturale passa dall’Europa agli Stati Uniti cfr. Du Kennedy, Three globalizations,<br />

cit., 63 per <strong>il</strong> quale è l’ideologia dei diritti umani e della non discriminazione che<br />

cominicia ad essere usata nel nuovo ordine internazionale ed applicata alla proprietà.<br />

In generale sui c.d. «bargained transfers» o meglio «externally dictated transfers»<br />

prodotti sulla spinta <strong>delle</strong> organizzazioni internazionali cfr. Mattei, A theory<br />

of Imperial law. 10 «Indiana L.J.», (2003), Monateri, <strong>La</strong> <strong>costruzione</strong> giuridica del<br />

globale e lo scontro <strong>delle</strong> giustizie, in «Riv. crit. dir. priv.», 2007, 677.<br />

51 Collega la classificazione <strong>delle</strong> famiglie <strong>giuridiche</strong> all’evoluzionismo ed in<br />

particolare all’idea secondo la quale la società europea avrebbe costituito lo stadio<br />

finale dell’evoluzione di tutti gli altri sistemi giuridici (implicito nella definizione di<br />

David «altre concezioni di <strong>diritto</strong> ed ordine sociale») P. Glenn, Comparative legal fam<strong>il</strong>ies<br />

and comparative legal traditions, inThe Oxford Handbook of Comparative<br />

<strong>La</strong>w (M. Reimann & R. Zimmermann eds.), Oxford, 2007, 422. Il passaggio è anticipato<br />

dalla r<strong>il</strong>ettura <strong>delle</strong> famiglie <strong>giuridiche</strong> in chiave dinamica e sociologica da<br />

U. Mattei - P.G. Monateri, Introduzione breve al <strong>diritto</strong> comparato, Padova, 1997, e<br />

da U. Mattei, Three Patterns of <strong>La</strong>w: Taxonomy and Change in the World’s Legal<br />

Systems, 45 «Am. J. Comp. L.», (1997), 5, 23.<br />

52 Ovviamente la r<strong>il</strong>evanza della tradizione e la ricerca dei nessi con la cultura<br />

possono essere presenti anche in coloro che continuano a ricorrere ai sistemi, per<br />

tutti A. Gambaro - R. Sacco, Sistemi giuridici comparati, cit., 22.<br />

182


tivo 53 . E ciò non solo perché l’idea di tradizione giuridica sembra<br />

meglio attrezzata per cogliere ed esprimere certe caratteristiche<br />

come la mutevolezza, la dinamicità e la porosità che oggi<br />

tendono a comparire all’interno <strong>delle</strong> più classiche unità di analisi<br />

54 ; e non solo perché le <strong>tradizioni</strong> riescono meglio ad inquadrare<br />

<strong>il</strong> fenomeno di una molteplicità di diritti che si intrecciano,<br />

compreso quello soft, e di una graduazione della loro<br />

forza che si può verificare in un dato spazio giuridico 55 .<br />

Le <strong>tradizioni</strong> riescono anche a dare meglio conto del contesto<br />

in cui la comparazione si svolge, <strong>il</strong> richiamo ad esse mette in<br />

evidenza e problematizza un nodo cruciale della comparazione:<br />

<strong>il</strong> rapporto fra testo (<strong>diritto</strong>) e contesto 56 . Un contesto, però, che<br />

53 M. Reimann, The progress and fa<strong>il</strong>ure of comparative law in the second half<br />

of the 20 th century, in 50 «Am. J. Comp. <strong>La</strong>w», (2002), 671. In particolare cfr. J.H.<br />

Merryman, The civ<strong>il</strong> law tradition: An Introduction to the Legal Systems of Western<br />

Europe and <strong>La</strong>tin America, Stanford, 1985, P. Glenn, Legal traditions of the world,<br />

Oxford, 2004, M.A. Glendon, M. Gordon, C. Osakwe, Comparative legal traditions,<br />

St. Paul, Minn., 1994, Comparative legal studies, traditions and transitions (P. Legrand<br />

& Munday eds.), Cambridge, 2003. R<strong>il</strong>eva come <strong>il</strong> ricorso alla tradizione sia<br />

avvenuto prevalentemente nell’area di un sistema ritenuto aperto come la common<br />

law A. Somma, Tradizione, in Tecniche e valori nella ricerca comparatistica, Torino,<br />

2005, 161 (dove anche una comparazione con quelle ricerche volte a sottolineare la<br />

connessione fra <strong>il</strong> <strong>diritto</strong> e la società come quelle che si ispirano all’«esperienza<br />

giuridica»).<br />

54 Questo elemento emerge variamente nelle diverse ricostruzioni, attraverso<br />

la complessità <strong>delle</strong> <strong>tradizioni</strong>, che possono conoscere anche una dimensione interna<br />

e collaterale (nella classica elaborazione di P. Glenn, Legal traditions of the<br />

world, Oxford, 2004 (nuova ed.) 292, che può non essere coerente con la tradizione<br />

principale o con la sua versione dominante), portando alla luce la necessità di un<br />

contemperamento (tolleranza) all’interno di questo discorso.<br />

55 Sul modo in cui opera la tradizione giuridica a questo livello cfr. P.G. Monateri,<br />

<strong>La</strong> <strong>costruzione</strong> giuridica del globale, cit.<br />

56 Per <strong>il</strong> primo cfr. K. Zweigert - H. Koetz, An Introduction to Comparative<br />

<strong>La</strong>w, Oxford, 1998, antesignano del secondo può essere certamente considerato R.<br />

David, <strong>il</strong> quale già enfatizza come i singoli sistemi presentino profonde differenze<br />

dovute al dato culturale. L’enfasi sull’immersione del <strong>diritto</strong> nella cultura operava<br />

criticamente nei confronti <strong>delle</strong> versioni più estreme del funzionalismo (gli stessi<br />

scopi, funzioni e finalità del funzionalismo sono termini definiti dalla stessa cultura<br />

e non possono essere generalizzati in modo soddisfacente). Questa impostazione<br />

ha condotto ad abbandonare la presunzione di sim<strong>il</strong>itudine fra i diversi sistemi<br />

e focalizzarsi invece sulla diversità culturale e sulla necessità di rispettarla.<br />

Alcuni dei problemi che l’enfasi su questo elemento sollevano riguardano la validità<br />

di uno studio che sia ontologicamente dipendente dal contesto e dalla società<br />

da una parte e di quali fra i molteplici elementi che possono entrare a comporre<br />

una cultura debbano essere presi in considerazione dalla comparazione, dall’altra.<br />

Su questi punti variamente A. R<strong>il</strong>es, Wigmore’s Treasures Box: Comparative <strong>La</strong>w in<br />

the Era of information, 40 «Harv. Int’l L.J.» (1999), 221, Da. Kennedy, The politics<br />

and methods of comparative law, in The Common Core of European Private <strong>La</strong>w, (M.<br />

Bassani & U. Mattei eds.), The Hague, London, New York, 2003, 131-207, A. R<strong>il</strong>es,<br />

Comparative <strong>La</strong>w and socio-legal studies, in The Oxford Handbook of Comparative<br />

<strong>La</strong>w (M. Reiman & R. Zimmermann eds.), Oxford, 2007, 775, R. Cotterell, Comparative<br />

<strong>La</strong>w and legal culture, in The Oxford Handbook of Comparative <strong>La</strong>w (M. Rei-<br />

183


non è dato, né si sv<strong>il</strong>uppa organicamente a partire da una origine<br />

determinata collocata nel tempo, ma la cui ri<strong>costruzione</strong> è<br />

invece opera degli stessi interpreti.<br />

Rispetto al bagaglio consueto che ci offre l’apparato metodologico<br />

tradizionale, costituito dai formanti con le loro regole<br />

operazionali e formule declamatorie, le <strong>tradizioni</strong> <strong>giuridiche</strong> introducono<br />

un elemento ulteriore. Seppure diffic<strong>il</strong>mente governab<strong>il</strong>i<br />

ed in continua evoluzione, questo elemento richiama in<br />

ogni caso la cultura nazionale, la mentalità o i valori 57 . Quando<br />

si tratta di discutere <strong>delle</strong> somiglianze e <strong>delle</strong> divergenze fra sistemi,<br />

di prospettare <strong>il</strong> loro ravvicinamento o armonizzazione,<br />

c’è qualcosa di più allora che è chiamato in gioco.<br />

L’idea di tradizione giuridica, però, appare qualitativamente<br />

diversa rispetto alle altre possib<strong>il</strong>i unità di analisi, per i caratteri<br />

con i quali indiscutib<strong>il</strong>mente si presenta. Intanto, la presenza di<br />

una tradizione giuridica colora con una tinta più forte la differenza,<br />

poiché porta in esponente un qualcosa di fondamentale<br />

ed irriducib<strong>il</strong>e che traccia un confine diffic<strong>il</strong>mente valicab<strong>il</strong>e. In<br />

secondo luogo, la tradizione giuridica inevitab<strong>il</strong>mente assume<br />

una valenza prescrittiva, non costituisce cioè soltanto un modo<br />

per presentare una determinata visione della realtà, ma anche di<br />

produrre attraverso la rappresentazione determinate conseguenze.<br />

L’appartenenza ad una tradizione giuridica, infatti, sebbene<br />

non vincoli, può però offrire la giustificazione per adottare o rifiutare<br />

un regime giuridico determinato a seconda dei valori che<br />

vi si riflettono o del modello sociale che promuove. Come, è accaduto<br />

proprio in America <strong>La</strong>tina, dove <strong>il</strong> rafforzamento dell’eredità<br />

romanistica è servito per ostacolare la diffusione di<br />

forme di proprietà comune che, pur essendo in linea con la tradizione<br />

locale, sono ritenute però incompatib<strong>il</strong>i con <strong>il</strong> modello<br />

romanistico di proprietà dominante 59 o com’è accaduto per <strong>il</strong> regime<br />

giuridico della famiglia.<br />

man & R. Zimmermann eds.), Oxford, 2007, 709, G. Teubner, Legal irritants: Good<br />

faith in british law or how unifying law ends up in new differences, 61 «M.L.R.»<br />

(1998), 11.<br />

57 Elementi, questi, evidenziati variamente anche in J. Vanderlinden, Comparer<br />

les droits, Bruxelles, 1995, Comparing legal cultures (Nelken ed.), Aldershot,<br />

1997 e P. Legrand, Le droit comparé, Paris, 1999, 22.<br />

58 A. Guzmàn Brito, Codification, descodification y recodification del derecho<br />

civ<strong>il</strong> ch<strong>il</strong>eno 2 «Rev. Derecho y Jurisprudencia», (1993), 39 ed Id., <strong>La</strong> Codification<br />

civ<strong>il</strong> en Iberoamerica (2000).<br />

59 I passati dibattiti che hanno riguardato variamente l’esistenza e la definizione<br />

dei confini della tradizione giuridica europea, l’isolamento della common<br />

184


Infine, la tradizione giuridica si afferma attraverso processi<br />

selettivi. Pur essendo di solito presentata nella prospettiva organicistica,<br />

nelle vesti cioè di una lenta, progressiva e spontanea<br />

evoluzione, nella sua rappresentazione invece sono gli interpreti<br />

che tendono a selezionare fra i vari elementi che la possono definire,<br />

priv<strong>il</strong>egiandone qualcuno nei confronti di altri 59 .<br />

11. Insomma la tradizione viene continuamente «inventata»,<br />

non è cioè <strong>il</strong> semplice riflesso di un più ampio contesto storicoculturale,<br />

ma è invece un’opera di riappropriazione da parte degli<br />

interpreti del complesso degli elementi che la costituiscono,<br />

allo scopo di «ri-costruire», talvolta in antagonismo con altre ricostruzioni,<br />

quella tradizione che proclamano di voler semplicemente<br />

riscoprire o modernizzare 60 . L’uso della parola «invenzione»<br />

serve allora ad indicare non tanto la creazione di un<br />

qualcosa che prima non esisteva, quanto piuttosto <strong>il</strong> processo<br />

con <strong>il</strong> quale viene raggiunta una versione univoca della tradizione,<br />

priv<strong>il</strong>egiando alcuni percorsi a scapito di altri. Con esso<br />

l’«invenzione» richiama l’attenzione anche sul grado di apertura<br />

che caratterizza quello che viene presentato semplicemente<br />

come un processo ricostruttivo del tutto necessitato 61 .<br />

law o l’autonomia della famiglia dei paesi socialisti ci offrono un chiaro esempio di<br />

queste caratteristiche e del modo in cui tali raffigurazioni siano state continuamente<br />

rimesse in discussione proprio per la selezione – ritenuta discutib<strong>il</strong>e, se non<br />

talvolta arbitraria – di alcuni dei loro tratti distintivi o per <strong>il</strong> ricorso spesso ardito<br />

(troppo) ai concetti c.d. latenti o a surrogati funzionali di eccessiva vaghezza (In<br />

tale prospettiva si moltiplicano gli antecedenti funzionali e le «variab<strong>il</strong>i di un comune<br />

tema europeo» cfr. R. Zimmermann, Diritto romano, <strong>diritto</strong> contemporaneo,<br />

<strong>diritto</strong> europeo: la tradizione civ<strong>il</strong>istica oggi, in «Riv. dir. civ.», 2001, I, 709, 746, ma<br />

critico T. Giaro, Ziv<strong>il</strong>istik als Geschichte und Theorie, in «Rechtshistorisches Journal»,<br />

1995, 358 ed Id., Traditionswerkstat Rechtsgeschichte, in Rechtsgeschichte,<br />

2002, 237). Non dovrebbe però dimenticarsi <strong>il</strong> peso e la presenza di altri elementi<br />

non romanistici, che soltanto la pandettistica è riuscita a livellare attraverso l’astrazione.<br />

Con la conseguenza che molti dei dogmi della civ<strong>il</strong>istica tendono a differire<br />

da quelli romanistici «classici». Emblematico per la proprietà A. Gambaro - A.<br />

Candian - B. Pozzo, Property, Propriété, Eigentum. Corso di <strong>diritto</strong> privato comparato,<br />

Padova, 1992, ma anche R. Sacco, <strong>La</strong> codificazione, G. Pugliese, Diritto romano<br />

e <strong>diritto</strong> comparato, in AA.VV., Incontro con G. Pugliese, M<strong>il</strong>ano, 1992, Il fatto<br />

è spesso presentato nella visione continuistica variamente come presenza «in<br />

nuce» degli ulteriori sv<strong>il</strong>uppi o dei principi o di «surrogati» nel <strong>diritto</strong> romano.<br />

60 L’espressione «invenzione della tradizione» è ovviamente in E. Hobsbawn,<br />

Come si inventa una tradizione, in L’invenzione della tradizione (a cura di E. Hobsbawn<br />

e T. Ranger), Torino, 2002, 3.<br />

61 <strong>La</strong> critica <strong>delle</strong> rappresentazioni richiama <strong>il</strong> postmoderno. Importato proprio<br />

dagli studi culturali, dove è impiegato come una teoria della rappresentazione,<br />

in cui enfatizza la parzialità e l’instab<strong>il</strong>ità di tutte le rappresentazioni, nel <strong>diritto</strong><br />

viene identificato con una deriva relativistica che talvolta evoca la soggettività dell’interpretazione<br />

e l’inesaurib<strong>il</strong>e manipolab<strong>il</strong>ità del materiale giuridico. Cosa che<br />

185


Non si tratta tanto di scoprire le fonti da cui prende vita e si<br />

sv<strong>il</strong>uppa una tradizione, quanto di individuare le varie componenti<br />

che vengono combinate, di volta in volta, per dar corpo ad<br />

una tradizione ed <strong>il</strong> modo (la teoria) secondo cui gli può essere<br />

attribuito un senso coerente che legittima la combinazione.<br />

<strong>La</strong> metafora organicistica alla quale i giuristi da tempo sono<br />

ricorsi per spiegare <strong>il</strong> modo in cui una tradizione viene ad esistenza<br />

e si sv<strong>il</strong>uppa non appare così più adeguata. Nell’approccio<br />

organicistico, infatti, la tradizione giuridica è un insieme unico<br />

che si evolve e mantiene la propria «originalità» secondo una logica<br />

interna e che, a sua volta, si trova in relazione con altri più<br />

complessi insiemi come un’altra tradizione giuridica egemonica<br />

o una cultura non giuridica locale. Ora certamente la tradizione<br />

è indispensab<strong>il</strong>e perché delimita gli orizzonti interpretativi; tutti<br />

i significati infatti possono assumere senso soltanto all’interno di<br />

una tradizione 62 . E questa tradizione cambia continuamente, si<br />

evolve nel tempo. Ma se è qualcosa dalla quale veniamo governati,<br />

non è altrettanto sicuro <strong>il</strong> contrario: cioè che la tradizione<br />

non possa, a sua volta, essere governata.<br />

Al posto della metafora organicistica, però, non può neanche<br />

essere adottata una prospettiva diversa come quella che è<br />

stata definita semiotica 63 . Secondo questa visione la tradizione<br />

diventa un semplice deposito – costituito da regole operazionali,<br />

strutture concettuali che servono a configurare ed ordinare gerarchicamente<br />

i diversi campi in cui è organizzata l’esperienza<br />

giuridica e argomentazioni tipiche che ne giustificano i risultati<br />

– al quale attingere per raggiungere soluzioni che possono variare,<br />

nei vari contesti 64 .<br />

Certo, è innegab<strong>il</strong>e che le singole <strong>tradizioni</strong> siano costituite<br />

da una struttura di tipo complessa, come quella descritta, che<br />

non corrisponde esattamente alla dinamica concreta <strong>delle</strong> pratiche interpretative<br />

nel campo giuridico. Il postmodernismo può essere invece inteso come una critica<br />

<strong>delle</strong> costruzioni <strong>giuridiche</strong> in quanto artefatti culturali che, prodotti da una cultura<br />

e linguaggio determinati, portano sempre <strong>il</strong> marchio della loro «contingenza».<br />

Tale uso attacca la pretesa di tali prodotti di costituire l’unica alternativa possib<strong>il</strong>e,<br />

portando invece alla luce quanto è stato soppresso dalla ri<strong>costruzione</strong>, nel tentativo<br />

di recuperare l’apertura originaria.<br />

62 Il riferimento è al quadro proposto dall’ermeneutica cfr. M. Ferraris, L’ermeneutica,<br />

Roma-Bari, 1998.<br />

63 Du. Kennedy, A semiotics of critique, 42 «Syracuse L. Rev.» (1991), 75 ed<br />

ora con espliciti riferimento alle <strong>tradizioni</strong> Id., Coerenza, valori sociali e tradizione<br />

nazionale nel <strong>diritto</strong> privato europeo, in «Riv. crit. dir. priv.», 2006, 205.<br />

64 R. Sacco, Introduzione, cit. ed Id., Legal formants: a dynamic approach to<br />

comparative law, 39 «Am. J. Comp. <strong>La</strong>w» (1991), 343.<br />

186


delimita gli esiti a cui le varie combinazioni possono dar luogo.<br />

Il modo in cui questi elementi si ricompongono nelle varie esperienze,<br />

la forza dei vettori per rimanere alla metafora semiotica<br />

è però <strong>il</strong> prodotto di certe particolari condizioni locali e non di<br />

una logica interna, in cui si intrecciano fattori complessi non<br />

sempre chiaramente evidenti, come l’ordine concettuale che<br />

Ewald (via Foucault) chiama episteme 65 o del tutto latenti come<br />

quelli che Sacco ha definito crittotipi 66 o Bourdieu individuato<br />

nell’habitus 67 .<br />

In ogni caso, <strong>il</strong> modo più adatto per descrivere <strong>il</strong> processo di<br />

<strong>costruzione</strong> di una tradizione giuridica è forse quello rappresentato<br />

dalla ricerca della sua genealogia. Ciò richiede di percorrere<br />

a ritroso <strong>il</strong> cammino per individuare tutte le sue componenti ed<br />

<strong>il</strong> modo in cui sono state intrecciate nei momenti di cambiamento<br />

per produrre nuove versioni 68 .<br />

Ricostruire la genealogia, permette anche di individuare<br />

lungo <strong>il</strong> percorso altri possib<strong>il</strong>i itinerari ricostruttivi – che avrebbero<br />

potuto essere seguiti, ma non lo sono stati –, e così di mettere<br />

in luce che la strada della sua <strong>costruzione</strong> è segnata dalla<br />

storia, dal conflitto e dalla contingenza 69 . In questo modo, la<br />

comparazione si rivela anche una vera e propria teoria critica<br />

(della società).<br />

12. Il <strong>diritto</strong> comparato produce visioni del mondo ed in base<br />

ad esse cataloga i suoi prodotti. Ciò riporta l’attenzione sul ruolo<br />

65 Il riferimento è ad una serie di a priori storici con i quali ogni epoca identifica<br />

<strong>il</strong> «modo di essere degli oggetti» ed i termini nei quali ogni uomo può svolgere<br />

un discorso sulle cose che è considerato vero» (F. Ewald, Pour un positivisme<br />

critique: Michel Foucault et la ph<strong>il</strong>osophie du droit, «Droits» 3, 1986, 139 ed Id.,<br />

L’Etat Providence, Paris, 1986).<br />

66 R. Sacco, Legal formants, cit., 343 ed ora fra gli altri E. Eberle - B. Grossfeld,<br />

Patterns of order in comparative law: discovering and decoding invisible power,<br />

38 «Tex. Int’l L.J.» (2003), 291.<br />

67 P. Bourdieu, Habitus, code et codification in Actes de la recherche en sciences<br />

sociales 64, 1986, 40 per <strong>il</strong> quale coloro che agiscono in un determinato campo sociale<br />

incorporano progressivamente gli schemi d’azione tipici di quel campo modellando<br />

le proprie strutture mentali su di essi, in modo da agire in conformità ad<br />

essi, anche se non sono costretti da una norma giuridica ad hoc ed anche se offrono<br />

spiegazioni diverse per renderne conto, come tale l’habitus non opera sempre<br />

necessariamente a livello inconscio.<br />

68 Lungo questo itinerario diventa evidente che <strong>il</strong> processo non sia segnato da<br />

uno sv<strong>il</strong>uppo graduale, ma sia caratterizzato invece da una serie di rotture. In questa<br />

prospettiva è ovvio che le <strong>tradizioni</strong> si presentino come una sedimentazione<br />

complessa, una serie di stratificazioni cioè in cui lo strato più recente poggia sui<br />

frammenti di quelli più vecchi Du. Kennedy, Coerenza, tradizione, cit.<br />

69 Du. Kennedy, A critique of adjudication, cit., 248.<br />

187


dell’interprete e sulla sua capacità di definire e fondare (in modo<br />

consapevole o inconsapevole) l’identità e la differenza, attraverso<br />

processi selettivi che tendono all’isolamento (esoticizzazione)<br />

o all’omologazione (normalizzazione) a seconda degli elementi<br />

che considera r<strong>il</strong>evanti o meno per <strong>il</strong> modello. In questa<br />

prospettiva le preoccupazioni maggiori sono venute dalla visione<br />

eurocentrica (o etnocentrica) e dallo studio dei modi in<br />

cui la definizione della propria identità determina (anche implicitamente)<br />

l’esoticizzazione dell’«altro» e la creazione dei soggetti<br />

coloniali/postcoloniali 70 .<br />

<strong>La</strong> comparazione segue così un percorso molto spesso parallelo<br />

a quello degli studi coloniali e postcoloniali nella misura<br />

in cui ambedue riflettono una crescente consapevolezza del<br />

modo in cui la cultura occidentale ha prodotto, diffuso e mantenuto<br />

una serie di narrative del «sud» o dell’«est» tali da assicurargli<br />

una posizione di egemonia nei confronti degli «altri»paesi.<br />

È possib<strong>il</strong>e considerare i vari Orienti descritti nelle diverse<br />

ricostruzioni come <strong>il</strong> frutto, a seconda <strong>delle</strong> prospettive, o di una<br />

rappresentazione inesatta del <strong>diritto</strong>, in quanto incapace di cogliere<br />

con precisione <strong>il</strong> modo in cui funziona a quelle diverse latitudini<br />

oppure del discorso giuridico stesso, in cui invece sono<br />

proprio le categorie di cui ci serve per la rappresentazione a<br />

creare la marginalità dell’«oriente». <strong>La</strong> differenza fra i due poli<br />

dell’alternativa è la stessa che passa fra moderno e postmoderno.<br />

E di conseguenza le risposte potranno essere differenti: la messa<br />

a punto della teoria attraverso la «riscoperta» <strong>delle</strong> altre forme di<br />

controllo sociale capaci di valorizzare meccanismi diversi rispetto<br />

al potere statuale 71 o l’individuazione dei modi in cui le<br />

stesse categorie che sono state adottate hanno contribuito alla<br />

creazione di un qualcosa che pretendono solo di rappresentare.<br />

70 Cfr. T. Ruskola, Legal orientalism, in 101 «Mich. L. Rev.», (2002), 179. L’originaria<br />

visione dell’«orientalismo» che sottolinea come l’«oriente» sia stato costruito<br />

attraverso categorie concettuali occidentali (E. Said, Orientalism, New York,<br />

1978).<br />

71 Sul punto T. Ruskola, <strong>La</strong>w without law, or is «Chinese law» an oxymoron,<br />

in 11 «W<strong>il</strong>liam & Mary B<strong>il</strong>l RTS. J.», (2003), 655. <strong>La</strong> retorica del confucianismo<br />

che sistematicamente priv<strong>il</strong>egia la morale (<strong>il</strong> singolo è parte di un ordine onnicomprensivo<br />

al cui funzionamento armonico deve contribuire, pace sociale e governo<br />

di uomini di virtù superiore) sul <strong>diritto</strong> (minaccia dell’armonia) come strumento di<br />

controllo sociale ha oscurato <strong>il</strong> fatto che lo stato faceva affidamento su di un complesso<br />

sistema giuridico (e non solo di <strong>diritto</strong> penale) per governare l’impero. È<br />

semmai <strong>il</strong> fatto che tale <strong>diritto</strong> incorporasse i valori della moralità confuciana che<br />

contribuisce ad oscurare i confini. Per una r<strong>il</strong>ettura G.M. Ajani - A. Serafino - M.<br />

Timoteo, op. cit.<br />

188


<strong>La</strong> storicizzazione <strong>delle</strong> diverse esperienze attraverso la<br />

comparazione permette però di evitare <strong>il</strong> riduzionismo che talvolta<br />

caratterizza questo genere di studi, anche quando si sottraggono<br />

all’un<strong>il</strong>ateralismo che caratterizza l’impostazione originaria,<br />

nella quale <strong>il</strong> coloniale è un prodotto esclusivo (<strong>delle</strong> categorie)<br />

dell’occidente, a favore di una visione più complessa in<br />

cui vi è invece un «two ways cultural traffic», rivelando la condizione<br />

di ibridazione che caratterizza tutte le culture 72 . <strong>La</strong> maggior<br />

parte di essi, influenzati prevalentemente dal postmoderno,<br />

finiscono poi per ridurre tale relazione in una dimensione puramente<br />

«testuale» o letteraria in modo assolutamente indipendente<br />

dal contesto istituzionale che la circonda. All’ibridità che<br />

viene recuperata da queste ricostruzioni, l’astrazione dal contesto<br />

non permette infatti di offrire contenuti.<br />

<strong>La</strong> «periferia» in molti casi, infatti, si serve (consapevolmente<br />

o meno) dei prodotti del «centro», instaurando con esso<br />

una relazione complessa. Nella prospettiva della circolazione dei<br />

modelli è infatti emerso come alcuni luoghi siano prevalentemente<br />

un sito di produzione del modello o della teoria («<strong>il</strong> centro»)<br />

ed altri un sito di recezione («la periferia»). Fra i due si instaura<br />

una complessa dinamica: arrivati a destinazione, modelli<br />

e teorie possono subire processi di deviazione, trasformazione,<br />

riciclaggio e cannibalizzazione 73 . Ed i modelli importati possono<br />

72 L’originaria visione dell’«orientalismo» che sottolinea come l’«oriente» sia<br />

stato costruito attraverso categorie concettuali occidentali (E. Said, Orientalism,<br />

New York, 1978, tr. id. Orientalismo. L’immagine europea dell’Oriente, M<strong>il</strong>ano, Feltrinelli,<br />

1995) se da una parte chiarisce <strong>il</strong> modo in cui l’identità coloniale/postcoloniale<br />

è prodotta dal discorso, dall’altro però non tiene in considerazione <strong>il</strong> ruolo<br />

che l’«Oriente» svolge nella sua stessa <strong>costruzione</strong>. Nel quadro degli studi postcoloniali<br />

è stata messa in luce la complessità <strong>delle</strong> relazioni in cui emerge <strong>il</strong> fenomeno<br />

di ibridazione volontaria da parte del dominato, («creolizzazione globale»)<br />

ed <strong>il</strong> desiderio del dominato di assomigliare al dominante («mimetismo») (cfr. H.K.<br />

Bhabha, The location of culture, London-New York, 1994, tr. id. I luoghi della cultura,<br />

Roma, Meltemi, 2001, Spivak Chakravorty Gayatri, A critique of postcolonial<br />

reason: toward a history of the vanishing present, Cambridge, 1999, tr. it. Critica<br />

della ragione postcoloniale, Roma, Meltemi, 2000). Significativa è la correzione di<br />

rotta dello stesso E. Said, Culture and imperialism, New York, 1993, tr. it. Cultura e<br />

imperialismo. Letteratura e consenso nel progetto coloniale dell’Occidente, Roma,<br />

1998, in cui viene sottolineato lo sforzo degli intellettuali di trovare uno spazio inbetween<br />

fra le due culture.<br />

73 L’influenza può essere diretta attraverso l’imposizione e la negoziazione o<br />

indiretta attraverso <strong>il</strong> prestigio, ma i giuristi locali operano una selezione a seconda<br />

dei loro interessi e dei loro orientamenti. Sulla complessa dinamica cfr. D.<br />

Lopez-Medina, <strong>La</strong> teoria impura del <strong>diritto</strong>: la trasformazione della cultura giuridica<br />

<strong>latino</strong>americana, in questo fascicolo ed Id., Teoria impura del derecho, cit. dove anche<br />

una teoria dei misreadings, idee ed autori possono essere ut<strong>il</strong>izzati in modo<br />

molto diverso nelle due località, talvolta ciò (<strong>il</strong> trapianto può assumere un forma<br />

189


venire rielaborati in modo originale ed anche radicale, talvolta,<br />

per poi, così rielaborati, tornare al centro 74 . L’ibridazione nel<br />

flusso transnazionale di teorie e teorici – <strong>il</strong> flusso non è mai a<br />

senso unico, ma è multidirezionale 75 – trova così i suoi possib<strong>il</strong>i<br />

contenuti.<br />

L’idea stessa di trapianto allora non pare sempre in grado di<br />

cogliere tutta la complessità <strong>delle</strong> relazioni (di potere) che si<br />

vengono a creare fra centro di produzione, semi-periferia e periferia<br />

coloniale 76 .<br />

13. Vi è, però, ancora un punto da chiarire perché l’approccio<br />

suggerito può rivelarsi tanto <strong>il</strong>luminante, quanto capace d’altra<br />

parte di produrre qualche distorsione. E ciò accade anche<br />

quando la ri<strong>costruzione</strong> ha successo nel portare in evidenza la<br />

dimensione politica del prodotto culturale, cioè riesce a porre<br />

l’accento sul ruolo dell’ideologia, del conflitto fra visioni del<br />

mondo e del modo in cui tali prodotti vengono ut<strong>il</strong>izzati strategicamente<br />

per realizzare – attraverso <strong>il</strong> <strong>diritto</strong> – una forma di<br />

controllo, insomma un’egemonia 77 .<br />

diversa) rende diffic<strong>il</strong>e la comunicazione nello spazio transnazionale o producendo<br />

effetti «perversi» (nel senso di diversi da quelli prodotti nel contesto di produzione).<br />

74 Molte <strong>delle</strong> elaborazioni «periferiche» hanno variamente retroagito sul <strong>diritto</strong><br />

metropolitano. È <strong>il</strong> caso dell’identità (G. Bascherini, Ex oblivione malum. Appunti<br />

per uno studio sul <strong>diritto</strong> coloniale italiano, in «Riv. crit. dir. priv.», 2009, 245,<br />

i vari processi attraverso i quali gli ordinamenti locali venivano assunti all’interno<br />

del composito ordinamento coloniale, modificati e reinterpretati, nel segno del rispetto<br />

per <strong>il</strong> <strong>diritto</strong> e le culture locali celava un irrigidimento <strong>delle</strong> differenze funzionale<br />

all’assoggettamento della popolazione indigena. <strong>La</strong> civ<strong>il</strong>tà costituisce la<br />

giustificazione fondamentale nella visione liberale lascia poi gradualmente spazio<br />

alla razza, le differenze vengono costruite non più su base storico-culturale, ma<br />

biologica e dunque considerate anche immutab<strong>il</strong>i) o della giustizia contrattuale (G.<br />

Marini, Per una genealogia della giustizia contrattuale, in corso di pubblicazione).<br />

75 Ora E. Said, Traveling theory, the world, the text and the critic, Cambridge,<br />

1983. D. Chakrabarty, Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical<br />

Difference, Princeton, 2000, trad. it. Provincializzare l’Europa, Roma, Meltemi,<br />

2004.<br />

76 Sui trapianti giuridici, oltre agli ormai classici A. Watson, Legal transplants:<br />

an approach to comparative law, Edinburgh, 1974 e R. Sacco, Legal Formants: A Dynamic<br />

Approach to Comparative <strong>La</strong>w, in 39 «Am. J. Com. L.», (1991), 343-402, vedi<br />

però le precisazioni di M. Graziadei, Comparative <strong>La</strong>w as the study of Transplants<br />

and Receptions in The Oxford Handbook of Comparative <strong>La</strong>w (M. Reimann & R.<br />

Zimmermann eds.), 2007, 441, Id., Legal transplants and the frontiers of legal knowledge,<br />

in 10 «Theoretical Inquiries in <strong>La</strong>w», (2009), 723, D. Nelken, Comparatists<br />

and transferab<strong>il</strong>ity in «Comparative Legal Studies» (P. Legrand & R. Munday eds.),<br />

2003, 446; P. Legrand, The impossib<strong>il</strong>ity of ‘legal transplants, 4 «Maastricht J. Eur. &<br />

Comp. L.» (1997), 111.<br />

77 <strong>La</strong> critica all’ impostazione materialistica del <strong>diritto</strong> ha evidenziato la sua<br />

dimensione simbolica, tanto più forte nella misura in cui è separata dagli interessi<br />

190


È necessario riportare l’attenzione infatti sull’importanza<br />

<strong>delle</strong> condizioni materiali nelle quali tali prodotti culturali vengono<br />

elaborati e <strong>delle</strong> conseguenze, di carattere distributivo, che<br />

a tale elaborazione possono conseguire. Insomma non tutto si<br />

risolve all’interno della cultura, in una dimensione discorsiva in<br />

cui i significati, gli elementi ideologici ed i discorsi sono totalmente<br />

fluttuanti 78 e – per continuare ad usare la terminologia<br />

gramsciana, ma a questo punto forse impropriamente – l’egemonia<br />

creata può venire continuamente rinnovata, ricreata, difesa<br />

e modificata 79 .<br />

Se attraverso le rappresentazioni è possib<strong>il</strong>e riscrivere una<br />

parte della storia (per resistere ad una determinata egemonia<br />

culturale), ogni riscrittura però è capace anche di alterare <strong>il</strong><br />

luogo del controllo di una serie di decisioni fondamentali che riguardano<br />

l’ordine sociale ed economico. È, dunque, in grado di<br />

modificare significativamente la distribuzione di potere e <strong>delle</strong><br />

risorse fra differenti gruppi sociali che operano in quello spazio<br />

geografico. Alla riscrittura, insomma, corrisponde sempre una<br />

significativa discontinuità nell’assetto sociale che la ritrovata<br />

continuità è chiamata a promuovere.<br />

Le domande relative a come la riscrittura verrà usata e a chi<br />

ne trarrà vantaggio diventano parte fondamentale di un discorso<br />

sulle <strong>tradizioni</strong> <strong>giuridiche</strong>. Ogni mutamento giuridico, infatti,<br />

produce vincitori e perdenti, alcuni devono subire i costi della<br />

transizione, altri invece ne godono i vantaggi.<br />

materiali (P. Bourdieu, The force of law: towards a Sociology of the juridical field, in<br />

38 «Hastings L.J.», 805/1987, per <strong>il</strong> quale è centrale l’idea di misrecognition, ma<br />

particolarmente per <strong>il</strong> <strong>diritto</strong> è necessario convenire che «given the essential role it<br />

plays in societal reproduction, the juridical field has a smaller degree of autonomy<br />

than other fields, like artistic or the literature»).<br />

78 <strong>La</strong> critica alla teoria dell’ideologia marxista (in cui l’ideologia legittima la<br />

struttura di forze e relazione di produzione che sostiene, inducendo le persone ad<br />

accettare l’ordine costituito) ne ha indotto una r<strong>il</strong>ettura, ma anche la sua dematerializzazione.<br />

Nei cultural studies in particolare l’ideologia attribuita in blocco alla<br />

classi viene rimpiazzata con una ri<strong>costruzione</strong> ugualmente insoddisfacente in cui <strong>il</strong><br />

concetto di egemonia diventa malleab<strong>il</strong>e e contingente ed <strong>il</strong> dato istituzionale,<br />

come <strong>il</strong> contributo decisivo che lo stato dà alla produzione e riproduzione degli<br />

strumenti per la <strong>costruzione</strong> sociale della realtà, viene ignorato.<br />

D’altra parte però la riflessione sul legal process avrebbe dovuto gradualmente<br />

riportare l’attenzione sul modo di produzione del <strong>diritto</strong> e sulle condizioni – anche<br />

sociali – della sua <strong>costruzione</strong>, erodendo la possib<strong>il</strong>ità di tracciare dei confini che<br />

segnano un’area all’interno dei quali i discorsi e le pratiche <strong>giuridiche</strong> pretendono<br />

di sv<strong>il</strong>upparsi senza alcuna connessione con <strong>il</strong> sociale.<br />

79 Questa tendenza tipica di alcuni cultural studies tende a debordare ben al<br />

di là della critica letteraria per impadronirsi di altri settori non ne sono indenni gli<br />

studi postcoloniali e neanche quelli giuridici (cfr. Ruskola, Legal orientalism, cit.).<br />

191


14. Tornando al <strong>diritto</strong> <strong>latino</strong><strong>americano</strong> ci sono allora una serie<br />

di interrogativi da sciogliere. C’è intanto da domandarsi se <strong>il</strong><br />

processo di europeizzazione abbia davvero impedito al <strong>diritto</strong><br />

<strong>latino</strong><strong>americano</strong> di sottrarsi ad una forma di orientalizzazione.<br />

<strong>La</strong> sua condizione «esotica» sembra infatti essere stata ricreata<br />

al di fuori della tradizionale dicotomia (in cui <strong>il</strong> tradizionale-locale<br />

viene contrapposto al moderno-universale) che accompagna<br />

tali processi, enfatizzando invece l’incapacità del <strong>diritto</strong><br />

ufficiale di attecchire nella società <strong>latino</strong>americana.<br />

L’immagine di un <strong>diritto</strong> «alieno», eccessivamente formale,<br />

proiettato in una realtà che non riesce a governare si consolida<br />

e finisce allora, paradossalmente, per costituire oggi la vera «originalità»<br />

di quella tradizione giuridica; un carattere che unifica<br />

esperienze <strong>giuridiche</strong> anche abbastanza diverse fra loro.<br />

Questa stessa resistenza è stata cavalcata dai progetti di law<br />

and development per favorire progetti di riforma di origine diversa,<br />

ponendo le basi per un progetto neocoloniale che ha consolidato<br />

lo status quo.<br />

L’insoddisfazione nei confronti dei prodotti giuridici ha indotto<br />

infatti due fenomeni diversi, ma paralleli: da una parte, un<br />

continuo processo di recezione, una rielaborazione estremamente<br />

formale di materiali provenienti dall’esterno senza alcuna<br />

considerazione per <strong>il</strong> patrimonio giuridico locale 80 , dall’altra una<br />

perdita di interesse per <strong>il</strong> <strong>diritto</strong> ufficiale, rimpiazzata da una<br />

crescente attenzione per i sistemi informali che popolano la legalità<br />

alternativa, con l’abbandono di ogni attenzione per i progetti<br />

legislativi di riforma.<br />

In ambedue i casi l’adesione alla retorica dominante, soprattutto<br />

nella sua versione più rigorosa, ha prodotto l’ abbandono<br />

del campo dell’interpretazione del <strong>diritto</strong> esistente e della configurazione<br />

<strong>delle</strong> sue regole interamente nelle mani <strong>delle</strong> élites dominanti<br />

e del metodo tradizionale, isolandolo del tutto dal contesto<br />

sociale e dagli influssi esterni e rendendo, con ciò, estremamente<br />

diffic<strong>il</strong>e mettere in discussione l’allocazione di potere<br />

e la distribuzione <strong>delle</strong> risorse esistenti.<br />

È questa un’altra possib<strong>il</strong>e manifestazione di quella che<br />

80 Per una serie di tentativi di ribaltare la visione classica cfr. A. Becker Lorca,<br />

International law in <strong>La</strong>tin America or <strong>La</strong>tin American International <strong>La</strong>w Rise, Fall,<br />

and Retrieval of a tradition of legal thinking and political imagination, 47 «Harv.<br />

Int.’l L.J.» (2006), 282; J. Esquirol, Alejandro Alvarez’s <strong>La</strong>tin American <strong>La</strong>w: a question<br />

of identity, 19 «Leiden J. Int.’l L.» (2006), 931.<br />

192


viene definita, nei progetti postcoloniali, la difficoltà per i «subalterni<br />

di parlare» 81 .<br />

Al tempo stesso, la vicenda della tradizione <strong>latino</strong>americana<br />

costituisce anche un esempio degli effetti distributivi che la <strong>costruzione</strong><br />

<strong>delle</strong> identità nazionali è destinata ad avere 82 . C’è da<br />

domandarsi allora anche come le ricostruzioni verranno usate e<br />

chi ne trarrà vantaggio. Ogni ri<strong>costruzione</strong> è infatti in grado di<br />

modificare la distribuzione del potere e <strong>delle</strong> risorse fra i differenti<br />

gruppi sociali che operano in quello spazio geografico.<br />

Molto spesso le differenti ricostruzioni possono essere considerate<br />

più semplicemente, come dispute ideologiche che riguardano<br />

i limiti accettab<strong>il</strong>i di un progetto redistributivo.<br />

81 Per una descrizione <strong>delle</strong> premesse e del circuito vizioso autolesionistico<br />

che si instaura J. Esquirol, Il fallimento del <strong>diritto</strong> <strong>latino</strong><strong>americano</strong> come tradizione,<br />

in questo fascicolo ed Id., Writing the <strong>La</strong>w of <strong>La</strong>tin America 40 «Geo Wash. Int’l L.<br />

Rev.» (2009), 693.<br />

82 Anche l’eccezionalità del <strong>diritto</strong> di famiglia – mantenuta nell’area non attraverso<br />

la contrapposizione fra universale e locale, ma a quella fra moderno e tradizionale<br />

(I. Jaram<strong>il</strong>lo, Dalla tradizione della famiglia alla famiglia come tradizione: la<br />

riforma del <strong>diritto</strong> di famiglia del XIX secolo in America <strong>La</strong>tina, in questo fascicolo)<br />

– contribuisce a favorire l’adozione di soluzioni tipiche della vecchia struttura coloniale<br />

spagnola con una serie di importanti effetti distributivi cfr. G. Marini, Diritto<br />

e politica. <strong>La</strong> <strong>costruzione</strong> <strong>delle</strong> <strong>tradizioni</strong> <strong>giuridiche</strong>, cit., 62.<br />

193

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