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N.79 agosto (7,89Mb Pdf) - la Notizia

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Noi e <strong>la</strong> legge<br />

A cura di Laura Leorati, avvocato<br />

I lettori possono esporre problemi o situazioni che siano di interesse generale<br />

Pacchetti vacanze “all inclusive”<br />

responsabilità del Tour operator<br />

16<br />

Le vacanze hanno assunto un’importanza sempre<br />

maggiore per <strong>la</strong> funzione tipica di ristoro<br />

e di svago volta a consentire di recuperare le<br />

energie fisiche e mentali per affrontare i ritmi<br />

alienanti del sistema di vita attuale. Paralle<strong>la</strong>mente<br />

è aumentata <strong>la</strong> sensibilità degli operatori<br />

del diritto verso i disagi dei turisti. Recentemente,<br />

infatti, i giudici si sono pronunciati nel<strong>la</strong><br />

direzione di garantire una più concreta tute<strong>la</strong><br />

dei consumatori riguardo ai circuiti “tutto compreso”,<br />

risultanti dal<strong>la</strong> combinazione di più<br />

servizi unitariamente funzionali ad assicurare<br />

<strong>la</strong> “finalità turistica” intesa come “lo scopo di<br />

piacere”. Proprio il collegamento sussistente<br />

tra queste varie prestazioni quali il viaggio,<br />

l’alloggio, il vitto, l’animazione etc. fa sì che<br />

l’organizzatore sia responsabile del risultato<br />

finale e, quindi, del<strong>la</strong> piena soddisfazione del<br />

turista. Il Tour Operator, che fornisce tale “pacchetto<br />

vacanza”, ha più volte negato <strong>la</strong> propria<br />

responsabilità in termini di rimborso parziale<br />

del prezzo pagato, imputando <strong>la</strong> colpa dell’inadempimento<br />

al singolo datore di servizio (<strong>la</strong><br />

struttura alberghiera piuttosto che il vettore<br />

aereo o l’agenzia di viaggi). La Cassazione ha<br />

stabilito il diritto in capo al turista di rivolgere<br />

direttamente <strong>la</strong> propria richiesta di rimborso<br />

e di risarcimento dell’eventuale maggior danno<br />

subito al Tour Operator, il quale potrà a sua<br />

volta rivalersi sul soggetto di cui sostenga <strong>la</strong><br />

responsabilità in via esclusiva dell’inesatto<br />

adempimento contrattuale. In altri termini, a<br />

seguito di una vacanza rovinata, ognuno di noi<br />

potrà agire direttamente nei confronti del Tour<br />

Operator il quale sarà tenuto a rispondere e<br />

non potrà dirsi estraneo alle nostre richieste di<br />

rimborso nonché di eventuale risarcimento del<br />

danno patito.<br />

Alcuni consigli pratici per tute<strong>la</strong>re al meglio le<br />

proprie ragioni:<br />

1- Sul luogo di villeggiatura e senza ritardo,<br />

contestare all’organizzatore o a un suo rappresentante<br />

locale ogni difformità del servizio<br />

rispetto al<strong>la</strong> situazione prospettata contrattualmente,<br />

al fine di mettere il Tour Operator nelle<br />

condizioni di porvi tempestivamente rimedio<br />

adottando idonee soluzioni alternative.<br />

2- Al rientro dal<strong>la</strong> vacanza ed entro un ragionevole<br />

termine, quantificabile in una decina di<br />

giorni, inviare una raccomandata a.r. al<strong>la</strong> sede<br />

legale del Tour Operator e a quel<strong>la</strong> dell’agenzia<br />

di viaggi, <strong>la</strong>mentando un inadempimento<br />

contrattuale in capo agli stessi e chiedendo il<br />

rimborso integrale o parziale del prezzo pagato<br />

nonché delle spese sostenute, con riserva di<br />

quantificare successivamente il maggior danno<br />

subito. Le rimostranze verbali non precludono<br />

<strong>la</strong> successiva possibilità di agire in giudizio,<br />

ma <strong>la</strong>sciano a carico dell’interessato l’onere di<br />

provare, mediante dichiarazioni testimoniali, <strong>la</strong><br />

tempestiva contestazione al soggetto legittimato<br />

a risponderne.<br />

3- Documentare in ogni modo possibile (fotografie,<br />

filmati, certificati medici, ricevute di pagamenti,<br />

dichiarazioni testimoniali, denunce) i<br />

fatti posti a fondamento delle domande di rimborso<br />

e di risarcimento del danno subito.<br />

4- A seguito di lettera di rec<strong>la</strong>mo e di messa in<br />

mora, l’utente può rivolgersi all’Autorità competente<br />

che varia in base ai casi o al valore del<strong>la</strong><br />

causa: Giudice di Pace fino a E. 2.582,28 (o<br />

senza limiti in sede di conciliazione) e Tribunale<br />

Civile per gli importi superiori.<br />

E’ interessante notare come anche nei casi in<br />

cui l’impossibilità a fornire servizi sia derivata<br />

da caso fortuito, forza maggiore o fatto imprevedibile<br />

o inevitabile ascrivibile ad un terzo,<br />

(pensiamo ad esempio ad un uragano oppure<br />

all’impraticabilità del mare a causa di uno scarico<br />

abusivo compiuto da una petroliera), il Tour<br />

Operator dovrà dimostrare di aver fatto tutto<br />

quanto in suo potere per evitare il disagio in<br />

capo al turista. Quindi, tornando agli esempi di<br />

cui sopra, nel primo caso dovrà provare di non<br />

aver disatteso le annunciate cattive condizioni<br />

metereologiche e, nel<strong>la</strong> seconda ipotesi, dovrà<br />

dimostrare di aver concretamente predisposto<br />

validi servizi alternativi a quello di balneazione<br />

nel<strong>la</strong> zona inquinata. In buona sostanza il Tour<br />

Operator non può, appel<strong>la</strong>ndosi all’estraneità<br />

degli eventi dannosi, ritenersi esonerato da<br />

responsabilità nei confronti del turista il quale<br />

deve, comunque, poter contare sull’effettiva<br />

utilizzabilità dei servizi offerti a prescindere dal<br />

soggetto cui sia ascrivibile il fatto dannoso.

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