N.79 agosto (7,89Mb Pdf) - la Notizia
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Noi e <strong>la</strong> legge<br />
A cura di Laura Leorati, avvocato<br />
I lettori possono esporre problemi o situazioni che siano di interesse generale<br />
Pacchetti vacanze “all inclusive”<br />
responsabilità del Tour operator<br />
16<br />
Le vacanze hanno assunto un’importanza sempre<br />
maggiore per <strong>la</strong> funzione tipica di ristoro<br />
e di svago volta a consentire di recuperare le<br />
energie fisiche e mentali per affrontare i ritmi<br />
alienanti del sistema di vita attuale. Paralle<strong>la</strong>mente<br />
è aumentata <strong>la</strong> sensibilità degli operatori<br />
del diritto verso i disagi dei turisti. Recentemente,<br />
infatti, i giudici si sono pronunciati nel<strong>la</strong><br />
direzione di garantire una più concreta tute<strong>la</strong><br />
dei consumatori riguardo ai circuiti “tutto compreso”,<br />
risultanti dal<strong>la</strong> combinazione di più<br />
servizi unitariamente funzionali ad assicurare<br />
<strong>la</strong> “finalità turistica” intesa come “lo scopo di<br />
piacere”. Proprio il collegamento sussistente<br />
tra queste varie prestazioni quali il viaggio,<br />
l’alloggio, il vitto, l’animazione etc. fa sì che<br />
l’organizzatore sia responsabile del risultato<br />
finale e, quindi, del<strong>la</strong> piena soddisfazione del<br />
turista. Il Tour Operator, che fornisce tale “pacchetto<br />
vacanza”, ha più volte negato <strong>la</strong> propria<br />
responsabilità in termini di rimborso parziale<br />
del prezzo pagato, imputando <strong>la</strong> colpa dell’inadempimento<br />
al singolo datore di servizio (<strong>la</strong><br />
struttura alberghiera piuttosto che il vettore<br />
aereo o l’agenzia di viaggi). La Cassazione ha<br />
stabilito il diritto in capo al turista di rivolgere<br />
direttamente <strong>la</strong> propria richiesta di rimborso<br />
e di risarcimento dell’eventuale maggior danno<br />
subito al Tour Operator, il quale potrà a sua<br />
volta rivalersi sul soggetto di cui sostenga <strong>la</strong><br />
responsabilità in via esclusiva dell’inesatto<br />
adempimento contrattuale. In altri termini, a<br />
seguito di una vacanza rovinata, ognuno di noi<br />
potrà agire direttamente nei confronti del Tour<br />
Operator il quale sarà tenuto a rispondere e<br />
non potrà dirsi estraneo alle nostre richieste di<br />
rimborso nonché di eventuale risarcimento del<br />
danno patito.<br />
Alcuni consigli pratici per tute<strong>la</strong>re al meglio le<br />
proprie ragioni:<br />
1- Sul luogo di villeggiatura e senza ritardo,<br />
contestare all’organizzatore o a un suo rappresentante<br />
locale ogni difformità del servizio<br />
rispetto al<strong>la</strong> situazione prospettata contrattualmente,<br />
al fine di mettere il Tour Operator nelle<br />
condizioni di porvi tempestivamente rimedio<br />
adottando idonee soluzioni alternative.<br />
2- Al rientro dal<strong>la</strong> vacanza ed entro un ragionevole<br />
termine, quantificabile in una decina di<br />
giorni, inviare una raccomandata a.r. al<strong>la</strong> sede<br />
legale del Tour Operator e a quel<strong>la</strong> dell’agenzia<br />
di viaggi, <strong>la</strong>mentando un inadempimento<br />
contrattuale in capo agli stessi e chiedendo il<br />
rimborso integrale o parziale del prezzo pagato<br />
nonché delle spese sostenute, con riserva di<br />
quantificare successivamente il maggior danno<br />
subito. Le rimostranze verbali non precludono<br />
<strong>la</strong> successiva possibilità di agire in giudizio,<br />
ma <strong>la</strong>sciano a carico dell’interessato l’onere di<br />
provare, mediante dichiarazioni testimoniali, <strong>la</strong><br />
tempestiva contestazione al soggetto legittimato<br />
a risponderne.<br />
3- Documentare in ogni modo possibile (fotografie,<br />
filmati, certificati medici, ricevute di pagamenti,<br />
dichiarazioni testimoniali, denunce) i<br />
fatti posti a fondamento delle domande di rimborso<br />
e di risarcimento del danno subito.<br />
4- A seguito di lettera di rec<strong>la</strong>mo e di messa in<br />
mora, l’utente può rivolgersi all’Autorità competente<br />
che varia in base ai casi o al valore del<strong>la</strong><br />
causa: Giudice di Pace fino a E. 2.582,28 (o<br />
senza limiti in sede di conciliazione) e Tribunale<br />
Civile per gli importi superiori.<br />
E’ interessante notare come anche nei casi in<br />
cui l’impossibilità a fornire servizi sia derivata<br />
da caso fortuito, forza maggiore o fatto imprevedibile<br />
o inevitabile ascrivibile ad un terzo,<br />
(pensiamo ad esempio ad un uragano oppure<br />
all’impraticabilità del mare a causa di uno scarico<br />
abusivo compiuto da una petroliera), il Tour<br />
Operator dovrà dimostrare di aver fatto tutto<br />
quanto in suo potere per evitare il disagio in<br />
capo al turista. Quindi, tornando agli esempi di<br />
cui sopra, nel primo caso dovrà provare di non<br />
aver disatteso le annunciate cattive condizioni<br />
metereologiche e, nel<strong>la</strong> seconda ipotesi, dovrà<br />
dimostrare di aver concretamente predisposto<br />
validi servizi alternativi a quello di balneazione<br />
nel<strong>la</strong> zona inquinata. In buona sostanza il Tour<br />
Operator non può, appel<strong>la</strong>ndosi all’estraneità<br />
degli eventi dannosi, ritenersi esonerato da<br />
responsabilità nei confronti del turista il quale<br />
deve, comunque, poter contare sull’effettiva<br />
utilizzabilità dei servizi offerti a prescindere dal<br />
soggetto cui sia ascrivibile il fatto dannoso.