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T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 22 maggio 2013, n ... - Ediltecnico

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T.A.R. <strong>Campania</strong>, <strong>Napoli</strong>, <strong>sez</strong>. <strong>VI</strong>, <strong>22</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2013</strong>, n. 2638<br />

Edilizia e urbanistica - Nozione di pertinenza urbanistica - Comporta l'impossibilità di<br />

destinazioni ed utilizzazioni autonome.<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale della <strong>Campania</strong><br />

(Sezione Sesta)<br />

ha pronunciato la presente<br />

SENTENZA<br />

sul ricorso numero di registro generale 4885 del 2008, proposto da Borrelli Maria,<br />

rappresentata e difesa dagli avv. Michele e Bartolomeo Regine e, ai sensi dell’art. 25 del d. lgs.<br />

104/2010, domiciliata d’ufficio, in assenza di elezione di domicilio nel Comune di <strong>Napoli</strong>, presso<br />

la Segreteria del T.A.R. <strong>Campania</strong> in <strong>Napoli</strong>, piazza Municipio, 64;<br />

contro<br />

Comune di Casamicciola Terme, in persona del legale rappresentante pro – tempore, non<br />

costituito;<br />

per l'annullamento<br />

dell’ordinanza di demolizione n.58 del 3.09.2008.<br />

Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />

Visti tutti gli atti della causa;<br />

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 <strong>maggio</strong> <strong>2013</strong> il dott. Umberto Maiello e uditi per le<br />

parti i difensori come specificato nel verbale;<br />

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />

FATTO<br />

Con il gravame in epigrafe, la ricorrente impugna l’ordinanza di demolizione n. 58 del<br />

3.9.2008, spedita dal Comune di Casamicciola Terme a fronte di opere eseguite sul territorio<br />

dell’intimato Comune, alla via Vecchia Cretaio, così descritte nel provvedimento “..manufatto di


forma irregolare, ancora allo stato grezzo, delle dimensioni di circa 30 mq. e alto circa mt.<br />

3,00. Detto manufatto è composto da murature laterali in pietre e celloblok con copertura da<br />

travi portanti in ferro disposte longitudinalmente sull’asse est – ovest, sormontate da lamiere<br />

coibentate con sovrastante massetto di cemento di circa cm. 10…nella parete est vi era un<br />

vano finestra di circa mt. 2,20 x 1,30, mentre nella parte nord un vano di circa mt. 3,90 ed<br />

alto quanto l’intero manufatto”.<br />

Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha articolato le seguenti censure:<br />

1) si tratterebbe di opere pertinenziali contenute nella misura del 20 % del volume del<br />

preesistente fabbricato;<br />

2) sarebbe inconferente il richiamo delle disposizioni di cui alla legge 42/04, in quanto il<br />

territorio è soggetto a vincolo di inedificabilità relativa e non assoluta;<br />

3) per l’esecuzione dei lavori de quibus sarebbe sufficiente una semplice autorizzazione<br />

gratuita ovvero una d.i.a.;<br />

4) sussisterebbe un difetto di competenza in quanto i provvedimenti amministrativi relativi alle<br />

funzioni subdelegate in materia di beni ambientali devono intendersi riservati al Sindaco;<br />

5) non risulterebbe acquisito il parere della CEI;<br />

6) risulterebbero violate le garanzie di partecipazione al procedimento.<br />

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.<br />

All’udienza dell’8.5.<strong>2013</strong> il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />

DIRITTO<br />

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.<br />

Nel procedimento delibativo che questo Tribunale è chiamato a svolgere, assume priorità logica<br />

l’esame delle censure che investono la legalità estrinseca dell’atto impugnato, vale a dire<br />

l’osservanza degli obblighi procedurali, nonchè la ricorrenza di quei requisiti di affidabilità<br />

formale, la cui esistenza condiziona, in via pregiudiziale, il corretto approccio – in sede di<br />

sindacato giurisdizionale - ai profili di contenuto delle determinazioni assunte<br />

dall’Amministrazione.


Nella suddetta prospettiva vanno, anzitutto, disattese le osservazioni censoree che impingono<br />

nella pretesa incompetenza dell’organo burocratico che ha adottato il provvedimento<br />

impugnato.<br />

Secondo il costrutto attoreo, peraltro esposto in termini nemmeno sufficientemente chiari,<br />

essendo stato utilizzato come parametro di valutazione anche il profilo della compatibilità<br />

dell’opera con l’assetto ambientale/paesistico, l’organo competente all’adozione delle misure<br />

repressive – in ragione delle modalità di esercizio delle funzioni statuali in materia di<br />

protezione delle bellezze naturali sub delegate ai Comuni con le leggi regionali 65/1981 e<br />

10/1982- sarebbe (non già il dirigente del settore bensì) il Sindaco previa acquisizione del<br />

parere della C.E.I.<br />

Di contro, vale al riguardo obiettare che, in subiecta materia, ogni attribuzione del Sindaco<br />

deve intendersi venuta meno in virtù delle disposizioni legislative che hanno inteso separare,<br />

anche negli enti locali, la funzione di indirizzo politico da quella di gestione amministrativa,<br />

riservando ai dirigenti «tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti<br />

amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto<br />

espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente» (originario art. 51 della legge n.<br />

142/1990, come modificato dapprima dall’art. 6 della legge n. 127/1997, successivamente<br />

dalla legge n. 191/1998 , da ultimo dal D.Llg.vo n. 267/2000; cfr. questa <strong>sez</strong>ione n.<br />

3586/2009 e <strong>sez</strong>. II, 13 febbraio 2009, n. 802).<br />

Tale modello, che risponde ad una tendenza irretrattabile di organizzazione dei poteri pubblici<br />

secondo l’apicale esigenza di distinzione fra livello politico e livello burocratico di gestione<br />

amministrativa, risulta riprodotto nello stesso schema delineato dall’art. 27 del d.p.r. 380/2001<br />

che espressamente radica la competenza dei dirigenti comunali ancorchè l’abuso risulti<br />

consumato in aree soggette a vincoli paesistico – ambientali.<br />

Prive di pregio si rivelano, poi, le doglianze con cui la parte ricorrente lamenta la violazione<br />

delle garanzie di partecipazione al procedimento, nonché l’insufficienza del corredo istruttorio e<br />

motivazionale del provvedimento impugnato.


L’infondatezza delle censure in esame discende, invero, ai sensi dell’articolo 21 ocites della<br />

legge n. 241/1990, dalla ineluttabilità della sanzione repressiva comminata dal Comune di<br />

Casamicciola Terme, come di seguito evidenziato.<br />

Emerge, infatti, con assoluta evidenza, la rilevanza edilizia dei contestati abusi, fatta palese<br />

dalla chiara attitudine della costruzione riscontrata, così descritta nel provvedimento<br />

impugnato “..manufatto di forma irregolare, ancora allo stato grezzo, delle dimensioni di circa<br />

30 mq. e alto circa mt. 3,00. Detto manufatto è composto da murature laterali in pietre e<br />

celloblok con copertura da travi portanti in ferro disposte longitudinalmente sull’asse est –<br />

ovest, sormontate da lamiere coibentate con sovrastante massetto di cemento di circa cm.<br />

10…nella parete est vi era un vano finestra di circa mt. 2,20 x 1,30, mentre nella parte nord un<br />

vano di circa mt. 3,90 ed alto quanto l’intero manufatto” (da considerare, dunque, come una<br />

nuova opera), a creare una significativa alterazione dell’originario stato dei luoghi.<br />

Per le medesime ragioni – e cioè a cagione della ineluttabilità della sanzione comminata - non<br />

può poi esser concesso ingresso ai profili di doglianza che lamentano la mancanza di ulteriori<br />

approfondimenti istruttori, anche in ragione dell’omessa acquisizione del parere della<br />

commissione edilizia integrata; d’altro canto, in sede di emanazione di ordinanza di<br />

demolizione di opere edilizie abusive su area vincolata non è necessario acquisire il parere<br />

della Commissione Edilizia Integrata, dal momento che l'ordine di ripristino discende<br />

direttamente dall'applicazione della disciplina edilizia vigente (art. 27 t.u. edilizia) e non<br />

costituisce affatto irrogazione di sanzioni discendenti dalla violazione di disposizioni a tutela del<br />

paesaggio (Tar <strong>Campania</strong>, <strong>Napoli</strong>, questa <strong>sez</strong>ione sesta, sentenza 26 giugno 2009, n. 3530;<br />

676 del 10 febbraio 2009, 27 marzo 2007, n. 2885).<br />

A fronte delle descritte emergenze istruttorie, la realizzazione dell’opera in contestazione, in<br />

mancanza dei prescritti titoli abilitativi, di per se stessa, fondava la reazione repressiva<br />

dell’organo di vigilanza.<br />

Segnatamente, le opere realizzate, siccome comportanti aumenti di superficie e di volume, con<br />

conseguente significativa alterazione dello stato dei luoghi, riflettono, di per se stesse, con


assoluta evidenza la sussistenza del contestato abuso che imponeva il previo rilascio, oltre che<br />

dell’autorizzazione paesistica anche del permesso di costruire.<br />

Di contro, la realizzazione dell’opera in contestazione, in mancanza dei prescritti titoli<br />

abilitativi, comporta la reazione repressiva dell’organo di vigilanza, da intendersi atto dovuto<br />

ed a contenuto vincolato.<br />

Non può, infatti, essere obliterato che l’intero territorio del Comune di Casamicciola Terme è<br />

stato dichiarato, giusta D.M. del 23.5.58, di notevole interesse pubblico.<br />

Ed invero, la disciplina di settore (id est d.p.r. 380/2001) sanziona (cfr. articolo 31) con la<br />

demolizione la realizzazione senza titolo di nuove opere, viepiù se in zone vincolate (articolo 27<br />

d.p.r. cit.) e siffatta misura resta applicabile sia che venga accertato l'inizio che l'avvenuta<br />

esecuzione di interventi abusivi e non vede la sua efficacia limitata alle sole zone di<br />

inedificabilità assoluta (Tar <strong>Campania</strong>, questa sesta <strong>sez</strong>ione, sentenze n. 2076 del 21 aprile<br />

2010 e n. 1775 del 7 aprile 2010 e <strong>sez</strong>ione terza, 11 marzo 2009, n. 1376) non trovando la<br />

diversa interpretazione accreditata dal ricorrente alcun riscontro nella norma ed essendo<br />

contraria alla stessa "ratio legis".<br />

Segnatamente, la diversa opzione ermeneutica, che muove dalla previsione di un vincolo di<br />

inedificabilità assoluta, comporta un ingiustificato restringimento dei poteri di vigilanza<br />

attribuiti al Comune ponendosi in chiara distonia con la finalità perseguita dal legislatore di<br />

attribuire, laddove si tratti di aree meritevoli di una particolare e rafforzata tutela,<br />

all'Amministrazione il potere-dovere di ripristinare senza indugio la legalità violata, non<br />

operando distinzioni in relazione alla natura assoluta o relativa del vincolo. (cfr. T.A.R. <strong>Napoli</strong><br />

<strong>Campania</strong> <strong>sez</strong>. II, 23 giugno 2010 n. 15729; T.A.R. <strong>Campania</strong> <strong>Napoli</strong>, <strong>sez</strong>. IV, 12 aprile 2005,<br />

n. 3780).<br />

In altri termini, nel modello legale di riferimento non vi è spazio per apprezzamenti<br />

discrezionali, atteso che l’esercizio del potere repressivo mediante applicazione della misura<br />

ripristinatoria costituisce atto dovuto, per il quale è "in re ipsa" l’interesse pubblico alla sua<br />

rimozione ( cfr. T.A.R. <strong>Campania</strong> <strong>Napoli</strong>, <strong>sez</strong>. <strong>VI</strong>, 26 agosto 2010 , n. 17240).


Né hanno pregio le residue censure con cui parte ricorrente rivendica la natura meramente<br />

pertinenziale del manufatto in contestazione.<br />

Dirimenti in senso ostativo alla pretesa attorea si rivelano, infatti, la consistenza dell’opera e<br />

l’assenza di un vincolo di strumentalità funzionale ad altra res, che nella specie non è<br />

apprezzabile in modo oggettivo, ma resta affidato – in modo del tutto inappagante – alle sole<br />

dichiarazioni di parte (secondo cui i volumi in questione sarebbero destinati ad ospitare sia la<br />

caldaia che i contatori idrici).<br />

La cd. pertinenza urbanistica ha, infatti, caratteristiche diverse da quella contemplata dal<br />

codice civile: si fonda su dati desumibili anche dalla normativa catastale; comporta<br />

l'impossibilità di destinazioni ed utilizzazioni autonome; si sostanzia nei requisiti della<br />

destinazione strumentale alle esigenze dell'immobile principale, risultante sotto il profilo<br />

funzionale da elementi oggettivi, dalla ridotta dimensione sia in senso assoluto sia in relazione<br />

a quella al cui servizio è complementare, dall'ubicazione, dal valore economico rispetto alla<br />

cosa principale e dall'assenza del cosiddetto carico urbanistico ( cfr. Cass. Sez. III, sent. n.<br />

4056 del 21-03-1997; Cfr. Cass. Sez. III, sent. n. 1970 del 27-02-1985 ; Cass. Sez. III, sent.<br />

n. 702 del 19-01-1990; Sez. III, sent. n. 1731 del 09-02-1990; Sez. III, ord. n. 1108 del 13-<br />

07-1992; Sez. III, sent. n. 8353 del 23-07-1994; Sez. III, sent. n. 5652 del 12-05-1994; Sez.<br />

III, sent. n. 10709 del 25-11-1997; Sez. III, sent. n. 4134 del 03-04-1998), profili qui non<br />

riscontrabili.<br />

In definitiva, la nozione di "pertinenza urbanistica" è meno ampia di quella definita dall'art. 817<br />

c.c. e dunque non può consentire la realizzazione di opere di grande consistenza soltanto<br />

perché destinate al servizio del bene principale. In tal caso l'impatto volumetrico proprio,<br />

incidendo in modo permanente e non precario sull'assetto edilizio del territorio è assoggettabile<br />

a permesso di costruire con conseguente applicabilità del regime demolitorio in caso di<br />

abusività (ancora, T.A.R. <strong>Campania</strong> <strong>Napoli</strong>, <strong>sez</strong>. II, 29 gennaio 2009 , n. 492).<br />

In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto.


In ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune intimato, nulla è dovuto per le<br />

spese processuali.<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale della <strong>Campania</strong> (Sezione Sesta), definitivamente<br />

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />

Nulla spese.<br />

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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