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Piano dell'Offerta Formativa di Istituto - Itisfocaccia.it

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7.8- Es<strong>it</strong>i al termine dell’anno scolastico per le classi 1^, 2^, 3^, 4^ – Comunicazioni alle<br />

famiglie -<br />

Ogni anno scolastico dalla 1^ alla 4^ classe si conclude con un giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> “Ammissione alla classe successiva” o <strong>di</strong><br />

“NON Ammissione alla classe successiva”.<br />

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede <strong>di</strong> scrutinio finale conseguono un voto <strong>di</strong><br />

comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del Testo unico <strong>di</strong><br />

cui al Decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna <strong>di</strong>sciplina o gruppo <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>scipline valutate con l'attribuzione <strong>di</strong> un unico voto secondo l'or<strong>di</strong>namento vigente. La valutazione finale degli<br />

appren<strong>di</strong>menti e del comportamento dell'alunno e' rifer<strong>it</strong>a a ciascun anno scolastico. Il voto <strong>di</strong> comportamento<br />

concorre alla determinazione dei cre<strong>di</strong>ti scolastici nelle classi terze, quarte. (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno<br />

2009,n.122 ).<br />

Nello scrutinio finale <strong>di</strong> giugno, può tuttavia accadere che un alunno faccia registrare delle insufficienze non gravi in<br />

una o più <strong>di</strong>sciplina. In tal caso il Consiglio <strong>di</strong> Classe, per questi alunni, può appellarsi ad una “sospensione del giu<strong>di</strong>zio”<br />

– “deb<strong>it</strong>o in ...”- se, come stabil<strong>it</strong>o dal Collegio dei Docenti, il numero delle materie con votazione non sufficiente non<br />

è superiore a tre e se il Consiglio r<strong>it</strong>iene che l’alunno, con un ulteriore periodo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, possa migliorare la sua<br />

preparazione.<br />

Imme<strong>di</strong>atamente dopo il termine degli scrutini, i coor<strong>di</strong>natori <strong>di</strong> classe convocano a scuola le famiglie degli alunni<br />

che NON sono stati ammessi alla classe successiva e comunicano loro e motivano il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> non ammissione<br />

deliberato dal Consiglio <strong>di</strong> classe. Tutti gli altri alunni, invece, vengono informati dell’es<strong>it</strong>o dello scrutinio attraverso<br />

l’affissione degli appos<strong>it</strong>i cartelloni all’albo della scuola che riportano le valutazioni deliberate dal Consiglio <strong>di</strong> classe e,<br />

nel rispetto della normativa sulla privacy, con un sei rosso la valutazione nella <strong>di</strong>sciplina nella quale il giu<strong>di</strong>zio è<br />

sospeso.<br />

Alla famiglia dell’ alunno con “giu<strong>di</strong>zio sospeso in al massimo tre <strong>di</strong>scipline” verrà inviata una comunicazione scr<strong>it</strong>ta<br />

che riporta le valutazioni reali dell’alunno e nella quale vengono in<strong>di</strong>cate le possibil<strong>it</strong>à <strong>di</strong> recupero delle carenze<br />

offerte dalla scuola; la famiglia viene altresì avverta che, essendo esiguo il monte ore che la scuola può destinare alle<br />

attiv<strong>it</strong>à <strong>di</strong> recupero per mancanza <strong>di</strong> Fon<strong>di</strong> destinati a tali scopi dal Ministero, è assolutamente in<strong>di</strong>spensabile integrare<br />

tale carico con un serio stu<strong>di</strong>o personale domiciliare senza tralasciare, laddove le carenze fossero estese e gravi,<br />

interventi <strong>di</strong> recupero più impegnativi a carico delle famiglie. I gen<strong>it</strong>ori dovranno comunicare nei tempi in<strong>di</strong>cati se<br />

accolgono le offerte della scuola o se provvederanno autonomamente alla preparazione del proprio figlio. Qualora i<br />

gen<strong>it</strong>ori, o coloro che eserc<strong>it</strong>ano la patria podestà, non r<strong>it</strong>engano <strong>di</strong> avvalersi delle iniziative <strong>di</strong> recupero organizzate<br />

dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo dello studente <strong>di</strong> sottoporsi alle<br />

verifiche previste entro la fine dell’anno scolastico [DM 80/07, art 2 e 5].<br />

Durante il periodo <strong>di</strong> sospensione delle attiv<strong>it</strong>à <strong>di</strong>dattiche estivo, la scuola organizza interventi <strong>di</strong>dattici<br />

programmati per il recupero delle carenze rilevate prior<strong>it</strong>ariamente nelle materie comuni a tutti gli in<strong>di</strong>rizzi – <strong>it</strong>aliano,<br />

matematica, inglese - e in quelle caratterizzanti gli In<strong>di</strong>rizzi. Entro la fine del medesimo anno scolastico, e non oltre la<br />

data <strong>di</strong> inizio dell’anno scolastico successivo - al “Basilio Focaccia” <strong>di</strong> norma nei primi giorni <strong>di</strong> settembre –, la scuola<br />

organizza le prove <strong>di</strong> verifica, scr<strong>it</strong>te ed orali, per l’accertamento del superamento delle carenze negli appren<strong>di</strong>menti.<br />

Successivamente vengono riun<strong>it</strong>i i Consigli <strong>di</strong> Classe per la formulazione del giu<strong>di</strong>zio finale che, in caso <strong>di</strong> es<strong>it</strong>o pos<strong>it</strong>ivo,<br />

comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione eventuale del cre<strong>di</strong>to scolastico ( ve<strong>di</strong><br />

paragrafo seguente).<br />

7.9- Es<strong>it</strong>i al termine dell’anno scolastico per le classi 5^ – Comunicazioni alle famiglie -<br />

Per la classe 5^ l’anno scolastico si conclude con il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> “Ammissione all’Esame <strong>di</strong> Stato” o “NON<br />

Ammissione all’Esame <strong>di</strong> Stato”.<br />

Per l’anno scolastico 2012/2013 il MIUR con il C.M. n 88 del 18 ottobre 2012, Prot. 6714, conferma le <strong>di</strong>sposizioni<br />

impart<strong>it</strong>e negli scorsi anni scolastici in relazione alle modal<strong>it</strong>à e termini <strong>di</strong> presentazione delle domande <strong>di</strong><br />

partecipazione agli Esami <strong>di</strong> Stato da parte dei can<strong>di</strong>dati interni ed esterni e alla procedura <strong>di</strong> assegnazione dei<br />

can<strong>di</strong>dati esterni alle ist<strong>it</strong>uzioni scolastiche.<br />

In particolare, sono ammessi agli Esami <strong>di</strong> Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono<br />

una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna <strong>di</strong>sciplina o gruppo <strong>di</strong> <strong>di</strong>scipline valutate con l’attribuzione <strong>di</strong> un<br />

unico voto secondo l’or<strong>di</strong>namento vigente e un voto <strong>di</strong> comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1,<br />

D.P.R. 22 giugno 2009,n.122).<br />

Si precisa che il voto <strong>di</strong> comportamento concorre alla determinazione dei cre<strong>di</strong>ti scolastici anche nella classe quinta<br />

(articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122 ).<br />

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