F. Ricci Presentazione.pdf - ARPA Lazio
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Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro Dipartimento Certificazione e Conformità dei Prodotti e Impianti Via Alessandria 220 - Roma Le Nuove regole per l’esercizio delle attrezzature e degli impianti a pressione Decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n.329 e sue conseguenze sulla legislazione nazionale vigente Ruolo degli Utilizzatori, dei costruttori e degli Organismi pubblici Prima applicazione e relative problematiche
- Page 2 and 3: ISPESL PREMESSA La recente pubblica
- Page 4 and 5: ISPESL PREMESSA Art. 19 del D.Lgs.
- Page 6 and 7: ISPESL Applicazione del Decreto 1°
- Page 8 and 9: ISPESL Applicazione del Decreto 1°
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- Page 12 and 13: ISPESL All. B - Frequenze della riq
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- Page 18 and 19: ISPESL LETTERA CIRCOLARE ISPESL N.4
- Page 20: ISPESL LETTERA CIRCOLARE ISPESL N.6
Istituto Superiore Per la Prevenzione<br />
E la Sicurezza del Lavoro<br />
Dipartimento Certificazione e Conformità dei Prodotti e<br />
Impianti<br />
Via Alessandria 220 - Roma<br />
Le Nuove regole per l’esercizio delle attrezzature e degli impianti a pressione<br />
Decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n.329 e sue conseguenze<br />
sulla legislazione nazionale vigente<br />
Ruolo degli Utilizzatori, dei costruttori e degli Organismi pubblici<br />
Prima applicazione e relative problematiche
ISPESL<br />
PREMESSA<br />
La recente pubblicazione (S.O alla G.U n.22 del 28 gennaio<br />
2005) del decreto 1 dicembre 2004 n.329 ha finalmente<br />
portato a termine il processo di recepimento della direttiva<br />
97/23/CE ( PED).<br />
Come è noto infatti il legislatore italiano non si era limitato<br />
a trasferire nella propria normativa nazionale la direttiva in<br />
questione, ma aveva anche previsto all’art.19 del decreto di<br />
recepimento (Dlgs.93/00) di armonizzare le prescrizioni<br />
allora vigenti in materia di I° impianto ed esercizio ai<br />
contenuti della Direttiva. Allo scopo il citato art. 19, aveva<br />
previsto uno o più decreti, da emanarsi entro un anno dalla<br />
pubblicazione del DLgs.93/00, vale a dire entro<br />
il 18 /04/01.
ISPESL<br />
PREMESSA<br />
Art. 19 del D.Lgs. 93/2000<br />
Disposizioni per la messa in servizio e l'utilizzazione delle<br />
attrezzature a pressione e degli insiemi<br />
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato<br />
da emanare, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale,<br />
sentito il Ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore del<br />
presente decreto, sono adottate prescrizioni volte ad assicurare la permanenza<br />
dei requisiti di sicurezza in occasione dell'utilizzazione delle attrezzature a<br />
pressione e degli insiemi, compresi quelli in servizio alla data di entrata in vigore<br />
del presente decreto, e di adeguare a tale scopo le vigenti prescrizioni tecniche<br />
in materia di utilizzazione. In particolare sono individuate le attrezzature a<br />
pressione e gli insiemi per i quali è obbligatoria la verifica di primo o nuovo<br />
impianto e sono adottate prescrizioni in ordine all'installazione, alla messa in<br />
servizio, alla manutenzione, alla riparazione, nonchè alla sottoposizione delle<br />
attrezzature e degli insiemi una o più delle procedure di seguito elencate:<br />
a) dichiarazione di messa in servizio;<br />
b) controllo di messa in servizio;<br />
c) riqualificazione periodica;<br />
d) controllo dopo riparazione.
ISPESL<br />
PREMESSA<br />
Art. 19 del D.Lgs. 93/2000<br />
Disposizioni per la messa in servizio e l'utilizzazione delle<br />
attrezzature a pressione e degli insiemi<br />
2. Con i decreti di cui al comma 1, d'intesa col Ministero della difesa, sono<br />
individuate peculiari procedure di controllo per le attrezzature e gli insiemi in uso<br />
alle amministrazioni preposte alla tutela della sicurezza ed alla difesa dello<br />
Stato.<br />
3. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 1, l'utilizzatore deve<br />
comunicare la messa in servizio delle attrezzature a pressione e degli insiemi<br />
all'ISPESL e all'azienda unità sanitaria locale competenti per territorio.
ISPESL<br />
Applicazione del Decreto 1° dicembre 2004 n.329<br />
Quali problemi si porranno nella concreta applicazione del Decreto 329:<br />
Art.1<br />
Campo di applicazione(comma 1 a, b, c, d).<br />
E’ importante rilevare:<br />
1.non è compresa una delle classi di componenti previsti dalla PED, sono infatti<br />
esclusi gli accessori a pressione e gli accessori di sicurezza( anche se<br />
inspiegabilmente in molti degli articoli del decreto c’è un rimando per essi- art.2<br />
lettera m del comma1; lettera o del comma1; art.6 comma3; art.10 comma4);<br />
2.sono incluse tutte le apparecchiature a pressione omologate dall’ISPESL<br />
precedentemente alla Direttiva PED anche se escluse o esonerate totalmente in<br />
base alla regolamentazione precedente. Questo vuol dire che alcuni tipi di<br />
attrezzature e precisamente i generatori (nuovi e vecchi) già rientranti negli articoli<br />
29, 39, 40 del DM 21 maggio 1974(nota1) saranno soggetti alle verifiche<br />
periodiche. A proposito delle apparecchiature preesistenti, occorre mettere in<br />
evidenza un altro aspetto di laboriosa soluzione: dal momento che le tabelle che<br />
riportano la frequenza delle riqualificazioni periodiche di cui agli Allegati A e<br />
B(nota 2) sono costruite individuando le attrezzature e gli insiemi in base alle<br />
categorie di rischio definite dall’Allegato II del DLgs.93/00, potrà essere accettata<br />
la dichiarazione dell’utilizzatore per stabilire la frequenza dei controlli
ISPESL<br />
Applicazione del Decreto 1° dicembre 2004 n.329<br />
Tipi di verifica previsti (comma 2 a,b,c,d )<br />
Rispetto alla previsione delll’art. 19 la verifica di I° impianto è è identificata con la verifica di<br />
messa in servizio; non viene presa in considerazione la verifica di nuovo impianto.<br />
Viene introdotta una verifica periodica non presente nell’art19 che riportava unicamente la<br />
verifica di riqualificazione periodica. Mentre la verifica di I° impianto è riferita alle<br />
attrezzature e agli insiemi, le verifiche periodiche e di riqualificazione periodica sono riferite<br />
esclusivamente alle attrezzature a pressione e non agli insiemi (in contrasto con quanto<br />
riportato nelle tabelle di cui agli Allegati A e B e nell’art.8).<br />
Altro punto delicato è la definizione di verifica di I° impianto:Intesa come riferita alle<br />
attrezzature o agli insiemi quando inseriti ed assemblati negli impianti dagli utilizzatori,<br />
finalizzata al controllo del funzionamento delle attrezzature e degli insiemi (nota 3). Questa<br />
definizione appare in contrasto con quella data al successivo art.4 comma due dove il suo<br />
campo di azione è limitato ad un’accertamento della corretta istallazione (dell’attrezzatura<br />
o dell’insieme) sull’impianto. Tale dubbio a parere dello scrivente è risolto dal successivo<br />
comma 4 dell’art.4 che prevede la temporanea messa in servizio dell’attrezzatura o<br />
dell’insieme ai soli fini della verifica di I° impianto, confermando così intendere quanto<br />
previsto all’art1, che cioè tale verifica deve mirare a controllare che il funzionamento<br />
avvenga in condizioni di sicurezza. Le modalità di tale verifica sono successivamente<br />
chiarite dal combinato disposto degli articoli.9 comma 4 e dell’art.13.
ISPESL<br />
Applicazione del Decreto 1° dicembre 2004 n.329<br />
Art.2<br />
Da notare l’evidente refuso di stampa relativo al comma 1 punti aa, bb, cc, che come<br />
indicati (dopo i due punti) sembrerebbero soltanto riferiti al precedente punto v.<br />
Art.3<br />
Vale quanto detto in premessa<br />
Art.4.<br />
E’ opportuno far rilevare che l’esito positivo della verifica obbligatoria di I° impianto ovvero<br />
di messa in servizio non autorizza la messa in servizio dell’attrezzatura o dell’insieme.<br />
Questa infatti può avvenire soltanto dopo la dichiarazione di messa in servizio di cui al<br />
comma1 dell’art.6.<br />
Il decreto infatti prevede chel’effettiva messa in servizio dell’attrezzatura o dell’insieme<br />
avvenga in due fasi: una prima fase finalizzata ad ottenere l’autorizzazione alla messa in<br />
servizio. In essa, per le attrezzature e gli insiemi per i quali è obbligatorio il controllo di il<br />
I° impianto, tale verifica vienefatta unitamente ad altre verifiche di sicurezza<br />
eventualmente previste.<br />
2° fase Messa in servizio subordinata alla presentazione della dichiarazione di messa in<br />
servizio di cui al successivo art.6 all’ISPESl e alle ASL. Vedi disposizioni emanate<br />
dall’ISPESL ai propri dipartimenti territoriali) ISPESL) .
ISPESL<br />
Applicazione del Decreto 1° dicembre 2004 n.329<br />
Art.5.<br />
Il contenuto del comma 1 lettera d, pur se oggettivamente coerente con quanto previsto<br />
nell’AllegatoII del DLgs.93/00 relativamente ai compiti dell’O.N, provocherà non pochi<br />
problemi in quanto l’utilizzatore, di norma, non è in possesso di tale documentazione.<br />
Art.6<br />
E’ da rilevare la contraddizione tra il comma 1 che prevede la presentazione della<br />
dichiarazione di messa in servizio per le attrezzature a pressione e per gli insiemi<br />
soggetti a verifica con il comma 4 che lo richiede anche per le attrezzature a pressione<br />
e per gli insiemi esclusi dalla verifica di I° impianto. Probabilmente la validità del comma<br />
4 è limitata alle attrezzature e agli insiemi, esclusi dalla verifica di I° impianto, ma<br />
soggetti a verifiche di riqualificazione periodica.<br />
Art.10<br />
Non è chiarito chi debba provvedere alla classificazione delle attrezzature secondo le<br />
categorie definite dall’Allegato II del Dlgs. N.93/00
ISPESL<br />
Applicazione del Decreto 1° dicembre 2004 n.329<br />
NOTA 1<br />
Esonero art.29 del DM 21.05.74<br />
Generatori di vapore per i quali il prodotto della pressione di progetto in bar per la<br />
capacità totale in litri non superi 294 e la pressione di progetto non superi 9,8 bar.<br />
Esonero art.39 del DM 21.05.74<br />
Generatori di vapore con la pressione massima di esercizio non superiore a 0.98<br />
bar, superficie di riscaldamento non superiore a 100 metri quadrati e producibilità<br />
di vapore al carico massimo continuo non superiore a 2t/h.<br />
Esonero art.40 del DM 21.05.74<br />
Recipienti di vapore di capacità non superiore a 2000 litri e con pressione<br />
massima di esercizio non superiore a 0.98 bar
ISPESL<br />
All. A - Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione<br />
ATTREZZATURA A PRESSIONE<br />
LIMITI E FREQUENZA DELLE<br />
ISPEZIONI<br />
ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 1<br />
(D.lgs. 93/2000 art. 3)<br />
Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria,<br />
recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla<br />
categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche<br />
e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati<br />
diversi dall’acqua.<br />
Frequenza ispezioni:<br />
− ogni 2 anni: verifica di funzionamento<br />
− ogni 10 anni: verifica di integrità<br />
Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.<br />
Frequenza ispezioni:<br />
− ogni 4 anni: verifica di funzionamento<br />
− ogni 10 anni: verifica di integrità<br />
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati<br />
classificati nella I, II e III categoria<br />
Frequenza ispezioni:<br />
− ogni 5 anni: verifica di funzionamento<br />
− ogni 10 anni: verifica di integrità<br />
Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III<br />
categoria<br />
Frequenza ispezioni:<br />
− ogni 5 anni: verifica di funzionamento<br />
− ogni 10 anni: verifica di integrità<br />
Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III<br />
categoria.<br />
Frequenza ispezioni:<br />
− ogni 5 anni: verifica di funzionamento<br />
− ogni 10 anni: verifica di integrità
ISPESL<br />
All. B - Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione<br />
ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 2<br />
(D.lgs. 93/2000 art. 3)<br />
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi,<br />
liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor<br />
d’acqua classificati in III e IV categoria e recipienti<br />
di vapore d’acqua e d’acqua surriscaldata<br />
appartenenti alle categorie dalla I alla IV<br />
Frequenza ispezioni:<br />
− ogni 3 anni: verifica di funzionamento<br />
− ogni 10 anni: verifica d’integrità<br />
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi,<br />
liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor<br />
d’acqua classificati in I e II categoria<br />
Frequenza ispezioni:<br />
− ogni 4 anni: verifica di funzionamento<br />
− ogni 10 anni: verifica d’integrità<br />
Generatori di vapor d’acqua.<br />
Frequenza ispezioni.<br />
− ogni 2 anni: verifica di funzionamento e visita<br />
interna<br />
− ogni 10 anni: verifica di integrità<br />
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati<br />
classificati nella III categoria.<br />
Frequenza ispezioni:<br />
- per TS ≤ 350 °C, ogni 10 anni: verifica di<br />
integrità<br />
ogni 5 anni: verifica di<br />
funzionamento<br />
- per TS > 350 °C, ⎨<br />
ogni 10 anni: verifica di<br />
integrità
ISPESL<br />
All. B - Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione<br />
Tubazioni per liquidi<br />
Recipienti per liquidi<br />
Nessuna verifica<br />
Nessuna verifica<br />
Bombole per apparecchi respiratori Revisione iniziale dopo 4<br />
anni<br />
- Per uso subacqueo: ⎨<br />
Revisioni successive ogni<br />
2 anni<br />
Estintori portatili<br />
- Per uso non subacqueo: revisione ogni 10 anni.<br />
-Gas non corrosivi: revisione ogni 10 anni<br />
-Gas corrosivi: revisione ogni 3 anni
ISPESL<br />
Applicazione del Decreto 1° dicembre 2004 n.329<br />
INSIEMI<br />
Per insieme (assembly) la Direttiva definisce varie attrezzature a pressione montate da un<br />
Fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale.<br />
Questo complesso di attrezzature, oltre ad essere montato completamente dal Fabbricante,<br />
senza componenti sciolti (vedi considerando n.5), deve essere commercializzato ed<br />
esercito come tale.<br />
Per avere un insieme è necessario quindi che le varie attrezzature che lo compongono, di<br />
cui almeno una, diversa da un accessorio di sicurezza, rientrante nella direttiva, siano (LG<br />
3/8):
ISPESL<br />
Applicazione del Decreto 1° dicembre 2004 n.329<br />
INSIEMI<br />
Per avere un insieme è necessario quindi che le varie attrezzature che lo compongono, di<br />
cui almeno una, diversa da un accessorio di sicurezza, rientrante nella direttiva, siano (LG<br />
3/8):<br />
montate da un Fabbricante, che intende commercializzare l’insieme per esercirlo così<br />
come assemblato. Non importa se il completamento dell’insieme avviene nell’opificio del<br />
Fabbricante o sul luogo dell’impianto; l’importante è che esso sia completo;<br />
in grado di costituire un tutto, cioè debbono esserci tutti i componenti necessari<br />
all’insieme per poter funzionare ed essere sicuro. Non è consentito commercializzare un<br />
insieme marcato CE non accessoriato con i dispositivi di sicurezza e protezione di quelle<br />
grandezze per le quali possa esserci il rischio di superare i limiti ammissibili. Quindi se<br />
siamo in presenza di un impianto, che non può essere esercito perché non è in grado di<br />
assolvere una certa funzionalità, oppure che può essere esercito ma non in sicurezza<br />
perché è carente di una o tutte le apparecchiature di sicurezza, allora non si tratta di un<br />
insieme, e quindi l’impianto non può essere certificato come tale;<br />
integrate, cioè collegate ed aventi le condizioni di progetto compatibili fra loro;<br />
funzionali, cioè se messe in servizio debbono essere in grado di svolgere una certa<br />
funzione.
ISPESL<br />
Applicazione del Decreto 1° dicembre 2004 n.329<br />
INSIEMI<br />
Un Fabbricante (il soggetto che assume la responsabilità della progettazione e della<br />
costruzione di un insieme immesso sul mercato a suo nome), che può essere anche<br />
una Società d’ingegneria, per poter commercializzare un insieme, lo deve sottoporre<br />
alla procedura globale di valutazione della conformità ed apporre la marcatura CE<br />
con l’avallo di un organismo notificato.<br />
Questa procedura di valutazione della conformità si conclude, in sede di verifica finale<br />
cioè quando l’insieme è completato (LG 3/8 ed art. 15 comma 2), con l’esame dei<br />
dispositivi di sicurezza da parte dell’organismo notificato incaricato della valutazione,<br />
a fronte di un’analisi dei rischi fatta dal Fabbricante dell’insieme.
ISPESL<br />
Applicazione del Decreto 1° dicembre 2004 n.329<br />
INSTALLAZIONE<br />
Il montaggio di varie attrezzature a pressione, per costituire un impianto industriale,<br />
effettuato sul luogo d’impianto dall’utilizzatore o sotto la sua responsabilità, non deve<br />
essere sottoposto a procedura globale di conformità e non deve recare la marcatura<br />
CE in quanto non si tratta di un insieme bensì di un impianto, denominato<br />
“installazione”.<br />
Questi impianti, realizzati dall’utilizzatore, non rientrano nella direttiva ma sono<br />
soggetti alle norme nazionali del paese di’installazione.
ISPESL<br />
LETTERA CIRCOLARE ISPESL N.3/05<br />
OGGETTO: Controllo obbligatorio di messa in servizio di attrezzature certificate<br />
CE e di insiemi a pressione installati ed assemblati dall’utilizzatore sull’impianto.<br />
In applicazione del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329 applicativo dell’art. 19 del<br />
D.Lgs 93/2000, ed in attesa delle relative Specifiche Tecniche sull’esercizio delle<br />
attrezzature e degli insiemi a pressione di cui all’art. 3 del medesimo decreto ministeriale,<br />
si comunicano le modalità operative per gli accertamenti di cui all’oggetto relative alle<br />
attrezzature CE installate ed agli insiemi a pressione assemblati dall’utilizzatore<br />
sull’impianto.
ISPESL<br />
LETTERA CIRCOLARE ISPESL N.4/05<br />
OGGETTO: Accertamenti della rispondenza alle norme vigenti, in materia di<br />
prevenzione e sicurezza, di generatori di vapore marcati CE come<br />
“insiemi” e inseriti in un impianto.<br />
In applicazione del Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329, applicativo dell’Art. 19 del<br />
D. Lgs. 25 febbraio 2000 n° 93 ed in attesa delle relative Specifiche tecniche sull'esercizio<br />
delle attrezzature e degli insiemi, di cui all'Art. 3 del citato Decreto applicativo medesimo,<br />
si comunicano le modalità operative per gli accertamenti di cui in oggetto relativi alla<br />
installazione, in un impianto, di generatori di vapore saturo o surriscaldato (a fuoco diretto<br />
e non) e generatori di acqua surriscaldata con camera di vapore, costituiti da più<br />
attrezzature a pressione, ivi compresi gli accessori di sicurezza e gli accessori a<br />
pressione.
ISPESL<br />
LETTERA CIRCOLARE ISPESL N.5/05<br />
OGGETTO: Accertamenti della rispondenza, alle norme vigenti in materia di<br />
prevenzione e sicurezza, di generatori di vapore marcati CE come<br />
attrezzature a pressione ed assemblati dall'utilizzatore sul luogo di<br />
impianto in regime di normativa nazionale.<br />
In applicazione del Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329, applicativo dell’Art. 19<br />
del D. Lgs. 25 febbraio 2000 n° 93, ed in attesa delle relative Specifiche tecniche<br />
sull'esercizio delle attrezzature e degli insiemi, di cui all'Art. 3 del Decreto applicativo<br />
medesimo,, si comunicano le modalità operative per gli accertamenti di cui in oggetto<br />
relativi a generatori di vapore saturo o surriscaldato (a fuoco diretto e non) e generatori<br />
di acqua surriscaldata con camera di vapore, costituiti da più attrezzature a pressione, ivi<br />
compresi gli accessori di sicurezza, e da accessori a pressione, assemblati<br />
dall'utilizzatore sul luogo di impianto.
ISPESL<br />
LETTERA CIRCOLARE ISPESL N.6/05<br />
Oggetto: Accertamenti della rispondenza alle norme vigenti, in materia di<br />
prevenzione e sicurezza, di attrezzature a pressione marcate CE inserite<br />
in impianti termici per la produzione di acqua surriscaldata ed<br />
assemblate dall'utilizzatore sul luogo di impianto in regime di normativa<br />
nazionale.<br />
Le presenti disposizioni si applicano, in attesa delle Specifiche tecniche<br />
sull'esercizio delle attrezzature e degli insiemi di cui all'Art. 3 del Decreto Ministeriale 1<br />
dicembre 2004 n. 329, applicativo dell'Art. 19 del D. Lgs. 25/2/2000 n. 93, alle<br />
attrezzature a pressione marcate CE nonché ai recipienti a pressione preesistenti alla<br />
data del 29 maggio 2002 e omologati dall’ISPESL secondo la legislazione vigente prima<br />
della data di entrata in vigore del D.L. 93/2000, ed ai recipienti per liquidi e alle tubazioni<br />
in esercizio facenti parte degli impianti termici in oggetto e non certificati secondo il D.L.<br />
25/2/2000 n. 93, rientranti nel campo di applicazione dell’art. 16 del citato Decreto<br />
applicativo dell’art. 19 del D.L. 93/2000, inseriti in impianti termici ad acqua surriscaldata<br />
assemblati dall'utilizzatore con temperatura dell'acqua superiore alla temperatura di<br />
ebollizione a pressione atmosferica.