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Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro Dipartimento Certificazione e Conformità dei Prodotti e Impianti Via Alessandria 220 - Roma Le Nuove regole per l’esercizio delle attrezzature e degli impianti a pressione Decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n.329 e sue conseguenze sulla legislazione nazionale vigente Ruolo degli Utilizzatori, dei costruttori e degli Organismi pubblici Prima applicazione e relative problematiche

Istituto Superiore Per la Prevenzione<br />

E la Sicurezza del Lavoro<br />

Dipartimento Certificazione e Conformità dei Prodotti e<br />

Impianti<br />

Via Alessandria 220 - Roma<br />

Le Nuove regole per l’esercizio delle attrezzature e degli impianti a pressione<br />

Decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n.329 e sue conseguenze<br />

sulla legislazione nazionale vigente<br />

Ruolo degli Utilizzatori, dei costruttori e degli Organismi pubblici<br />

Prima applicazione e relative problematiche


ISPESL<br />

PREMESSA<br />

La recente pubblicazione (S.O alla G.U n.22 del 28 gennaio<br />

2005) del decreto 1 dicembre 2004 n.329 ha finalmente<br />

portato a termine il processo di recepimento della direttiva<br />

97/23/CE ( PED).<br />

Come è noto infatti il legislatore italiano non si era limitato<br />

a trasferire nella propria normativa nazionale la direttiva in<br />

questione, ma aveva anche previsto all’art.19 del decreto di<br />

recepimento (Dlgs.93/00) di armonizzare le prescrizioni<br />

allora vigenti in materia di I° impianto ed esercizio ai<br />

contenuti della Direttiva. Allo scopo il citato art. 19, aveva<br />

previsto uno o più decreti, da emanarsi entro un anno dalla<br />

pubblicazione del DLgs.93/00, vale a dire entro<br />

il 18 /04/01.


ISPESL<br />

PREMESSA<br />

Art. 19 del D.Lgs. 93/2000<br />

Disposizioni per la messa in servizio e l'utilizzazione delle<br />

attrezzature a pressione e degli insiemi<br />

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato<br />

da emanare, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale,<br />

sentito il Ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore del<br />

presente decreto, sono adottate prescrizioni volte ad assicurare la permanenza<br />

dei requisiti di sicurezza in occasione dell'utilizzazione delle attrezzature a<br />

pressione e degli insiemi, compresi quelli in servizio alla data di entrata in vigore<br />

del presente decreto, e di adeguare a tale scopo le vigenti prescrizioni tecniche<br />

in materia di utilizzazione. In particolare sono individuate le attrezzature a<br />

pressione e gli insiemi per i quali è obbligatoria la verifica di primo o nuovo<br />

impianto e sono adottate prescrizioni in ordine all'installazione, alla messa in<br />

servizio, alla manutenzione, alla riparazione, nonchè alla sottoposizione delle<br />

attrezzature e degli insiemi una o più delle procedure di seguito elencate:<br />

a) dichiarazione di messa in servizio;<br />

b) controllo di messa in servizio;<br />

c) riqualificazione periodica;<br />

d) controllo dopo riparazione.


ISPESL<br />

PREMESSA<br />

Art. 19 del D.Lgs. 93/2000<br />

Disposizioni per la messa in servizio e l'utilizzazione delle<br />

attrezzature a pressione e degli insiemi<br />

2. Con i decreti di cui al comma 1, d'intesa col Ministero della difesa, sono<br />

individuate peculiari procedure di controllo per le attrezzature e gli insiemi in uso<br />

alle amministrazioni preposte alla tutela della sicurezza ed alla difesa dello<br />

Stato.<br />

3. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 1, l'utilizzatore deve<br />

comunicare la messa in servizio delle attrezzature a pressione e degli insiemi<br />

all'ISPESL e all'azienda unità sanitaria locale competenti per territorio.


ISPESL<br />

Applicazione del Decreto 1° dicembre 2004 n.329<br />

Quali problemi si porranno nella concreta applicazione del Decreto 329:<br />

Art.1<br />

Campo di applicazione(comma 1 a, b, c, d).<br />

E’ importante rilevare:<br />

1.non è compresa una delle classi di componenti previsti dalla PED, sono infatti<br />

esclusi gli accessori a pressione e gli accessori di sicurezza( anche se<br />

inspiegabilmente in molti degli articoli del decreto c’è un rimando per essi- art.2<br />

lettera m del comma1; lettera o del comma1; art.6 comma3; art.10 comma4);<br />

2.sono incluse tutte le apparecchiature a pressione omologate dall’ISPESL<br />

precedentemente alla Direttiva PED anche se escluse o esonerate totalmente in<br />

base alla regolamentazione precedente. Questo vuol dire che alcuni tipi di<br />

attrezzature e precisamente i generatori (nuovi e vecchi) già rientranti negli articoli<br />

29, 39, 40 del DM 21 maggio 1974(nota1) saranno soggetti alle verifiche<br />

periodiche. A proposito delle apparecchiature preesistenti, occorre mettere in<br />

evidenza un altro aspetto di laboriosa soluzione: dal momento che le tabelle che<br />

riportano la frequenza delle riqualificazioni periodiche di cui agli Allegati A e<br />

B(nota 2) sono costruite individuando le attrezzature e gli insiemi in base alle<br />

categorie di rischio definite dall’Allegato II del DLgs.93/00, potrà essere accettata<br />

la dichiarazione dell’utilizzatore per stabilire la frequenza dei controlli


ISPESL<br />

Applicazione del Decreto 1° dicembre 2004 n.329<br />

Tipi di verifica previsti (comma 2 a,b,c,d )<br />

Rispetto alla previsione delll’art. 19 la verifica di I° impianto è è identificata con la verifica di<br />

messa in servizio; non viene presa in considerazione la verifica di nuovo impianto.<br />

Viene introdotta una verifica periodica non presente nell’art19 che riportava unicamente la<br />

verifica di riqualificazione periodica. Mentre la verifica di I° impianto è riferita alle<br />

attrezzature e agli insiemi, le verifiche periodiche e di riqualificazione periodica sono riferite<br />

esclusivamente alle attrezzature a pressione e non agli insiemi (in contrasto con quanto<br />

riportato nelle tabelle di cui agli Allegati A e B e nell’art.8).<br />

Altro punto delicato è la definizione di verifica di I° impianto:Intesa come riferita alle<br />

attrezzature o agli insiemi quando inseriti ed assemblati negli impianti dagli utilizzatori,<br />

finalizzata al controllo del funzionamento delle attrezzature e degli insiemi (nota 3). Questa<br />

definizione appare in contrasto con quella data al successivo art.4 comma due dove il suo<br />

campo di azione è limitato ad un’accertamento della corretta istallazione (dell’attrezzatura<br />

o dell’insieme) sull’impianto. Tale dubbio a parere dello scrivente è risolto dal successivo<br />

comma 4 dell’art.4 che prevede la temporanea messa in servizio dell’attrezzatura o<br />

dell’insieme ai soli fini della verifica di I° impianto, confermando così intendere quanto<br />

previsto all’art1, che cioè tale verifica deve mirare a controllare che il funzionamento<br />

avvenga in condizioni di sicurezza. Le modalità di tale verifica sono successivamente<br />

chiarite dal combinato disposto degli articoli.9 comma 4 e dell’art.13.


ISPESL<br />

Applicazione del Decreto 1° dicembre 2004 n.329<br />

Art.2<br />

Da notare l’evidente refuso di stampa relativo al comma 1 punti aa, bb, cc, che come<br />

indicati (dopo i due punti) sembrerebbero soltanto riferiti al precedente punto v.<br />

Art.3<br />

Vale quanto detto in premessa<br />

Art.4.<br />

E’ opportuno far rilevare che l’esito positivo della verifica obbligatoria di I° impianto ovvero<br />

di messa in servizio non autorizza la messa in servizio dell’attrezzatura o dell’insieme.<br />

Questa infatti può avvenire soltanto dopo la dichiarazione di messa in servizio di cui al<br />

comma1 dell’art.6.<br />

Il decreto infatti prevede chel’effettiva messa in servizio dell’attrezzatura o dell’insieme<br />

avvenga in due fasi: una prima fase finalizzata ad ottenere l’autorizzazione alla messa in<br />

servizio. In essa, per le attrezzature e gli insiemi per i quali è obbligatorio il controllo di il<br />

I° impianto, tale verifica vienefatta unitamente ad altre verifiche di sicurezza<br />

eventualmente previste.<br />

2° fase Messa in servizio subordinata alla presentazione della dichiarazione di messa in<br />

servizio di cui al successivo art.6 all’ISPESl e alle ASL. Vedi disposizioni emanate<br />

dall’ISPESL ai propri dipartimenti territoriali) ISPESL) .


ISPESL<br />

Applicazione del Decreto 1° dicembre 2004 n.329<br />

Art.5.<br />

Il contenuto del comma 1 lettera d, pur se oggettivamente coerente con quanto previsto<br />

nell’AllegatoII del DLgs.93/00 relativamente ai compiti dell’O.N, provocherà non pochi<br />

problemi in quanto l’utilizzatore, di norma, non è in possesso di tale documentazione.<br />

Art.6<br />

E’ da rilevare la contraddizione tra il comma 1 che prevede la presentazione della<br />

dichiarazione di messa in servizio per le attrezzature a pressione e per gli insiemi<br />

soggetti a verifica con il comma 4 che lo richiede anche per le attrezzature a pressione<br />

e per gli insiemi esclusi dalla verifica di I° impianto. Probabilmente la validità del comma<br />

4 è limitata alle attrezzature e agli insiemi, esclusi dalla verifica di I° impianto, ma<br />

soggetti a verifiche di riqualificazione periodica.<br />

Art.10<br />

Non è chiarito chi debba provvedere alla classificazione delle attrezzature secondo le<br />

categorie definite dall’Allegato II del Dlgs. N.93/00


ISPESL<br />

Applicazione del Decreto 1° dicembre 2004 n.329<br />

NOTA 1<br />

Esonero art.29 del DM 21.05.74<br />

Generatori di vapore per i quali il prodotto della pressione di progetto in bar per la<br />

capacità totale in litri non superi 294 e la pressione di progetto non superi 9,8 bar.<br />

Esonero art.39 del DM 21.05.74<br />

Generatori di vapore con la pressione massima di esercizio non superiore a 0.98<br />

bar, superficie di riscaldamento non superiore a 100 metri quadrati e producibilità<br />

di vapore al carico massimo continuo non superiore a 2t/h.<br />

Esonero art.40 del DM 21.05.74<br />

Recipienti di vapore di capacità non superiore a 2000 litri e con pressione<br />

massima di esercizio non superiore a 0.98 bar


ISPESL<br />

All. A - Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione<br />

ATTREZZATURA A PRESSIONE<br />

LIMITI E FREQUENZA DELLE<br />

ISPEZIONI<br />

ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 1<br />

(D.lgs. 93/2000 art. 3)<br />

Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria,<br />

recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla<br />

categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche<br />

e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati<br />

diversi dall’acqua.<br />

Frequenza ispezioni:<br />

− ogni 2 anni: verifica di funzionamento<br />

− ogni 10 anni: verifica di integrità<br />

Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.<br />

Frequenza ispezioni:<br />

− ogni 4 anni: verifica di funzionamento<br />

− ogni 10 anni: verifica di integrità<br />

Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati<br />

classificati nella I, II e III categoria<br />

Frequenza ispezioni:<br />

− ogni 5 anni: verifica di funzionamento<br />

− ogni 10 anni: verifica di integrità<br />

Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III<br />

categoria<br />

Frequenza ispezioni:<br />

− ogni 5 anni: verifica di funzionamento<br />

− ogni 10 anni: verifica di integrità<br />

Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III<br />

categoria.<br />

Frequenza ispezioni:<br />

− ogni 5 anni: verifica di funzionamento<br />

− ogni 10 anni: verifica di integrità


ISPESL<br />

All. B - Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione<br />

ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 2<br />

(D.lgs. 93/2000 art. 3)<br />

Recipienti/insiemi contenenti gas compressi,<br />

liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor<br />

d’acqua classificati in III e IV categoria e recipienti<br />

di vapore d’acqua e d’acqua surriscaldata<br />

appartenenti alle categorie dalla I alla IV<br />

Frequenza ispezioni:<br />

− ogni 3 anni: verifica di funzionamento<br />

− ogni 10 anni: verifica d’integrità<br />

Recipienti/insiemi contenenti gas compressi,<br />

liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor<br />

d’acqua classificati in I e II categoria<br />

Frequenza ispezioni:<br />

− ogni 4 anni: verifica di funzionamento<br />

− ogni 10 anni: verifica d’integrità<br />

Generatori di vapor d’acqua.<br />

Frequenza ispezioni.<br />

− ogni 2 anni: verifica di funzionamento e visita<br />

interna<br />

− ogni 10 anni: verifica di integrità<br />

Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati<br />

classificati nella III categoria.<br />

Frequenza ispezioni:<br />

- per TS ≤ 350 °C, ogni 10 anni: verifica di<br />

integrità<br />

ogni 5 anni: verifica di<br />

funzionamento<br />

- per TS > 350 °C, ⎨<br />

ogni 10 anni: verifica di<br />

integrità


ISPESL<br />

All. B - Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione<br />

Tubazioni per liquidi<br />

Recipienti per liquidi<br />

Nessuna verifica<br />

Nessuna verifica<br />

Bombole per apparecchi respiratori Revisione iniziale dopo 4<br />

anni<br />

- Per uso subacqueo: ⎨<br />

Revisioni successive ogni<br />

2 anni<br />

Estintori portatili<br />

- Per uso non subacqueo: revisione ogni 10 anni.<br />

-Gas non corrosivi: revisione ogni 10 anni<br />

-Gas corrosivi: revisione ogni 3 anni


ISPESL<br />

Applicazione del Decreto 1° dicembre 2004 n.329<br />

INSIEMI<br />

Per insieme (assembly) la Direttiva definisce varie attrezzature a pressione montate da un<br />

Fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale.<br />

Questo complesso di attrezzature, oltre ad essere montato completamente dal Fabbricante,<br />

senza componenti sciolti (vedi considerando n.5), deve essere commercializzato ed<br />

esercito come tale.<br />

Per avere un insieme è necessario quindi che le varie attrezzature che lo compongono, di<br />

cui almeno una, diversa da un accessorio di sicurezza, rientrante nella direttiva, siano (LG<br />

3/8):


ISPESL<br />

Applicazione del Decreto 1° dicembre 2004 n.329<br />

INSIEMI<br />

Per avere un insieme è necessario quindi che le varie attrezzature che lo compongono, di<br />

cui almeno una, diversa da un accessorio di sicurezza, rientrante nella direttiva, siano (LG<br />

3/8):<br />

montate da un Fabbricante, che intende commercializzare l’insieme per esercirlo così<br />

come assemblato. Non importa se il completamento dell’insieme avviene nell’opificio del<br />

Fabbricante o sul luogo dell’impianto; l’importante è che esso sia completo;<br />

in grado di costituire un tutto, cioè debbono esserci tutti i componenti necessari<br />

all’insieme per poter funzionare ed essere sicuro. Non è consentito commercializzare un<br />

insieme marcato CE non accessoriato con i dispositivi di sicurezza e protezione di quelle<br />

grandezze per le quali possa esserci il rischio di superare i limiti ammissibili. Quindi se<br />

siamo in presenza di un impianto, che non può essere esercito perché non è in grado di<br />

assolvere una certa funzionalità, oppure che può essere esercito ma non in sicurezza<br />

perché è carente di una o tutte le apparecchiature di sicurezza, allora non si tratta di un<br />

insieme, e quindi l’impianto non può essere certificato come tale;<br />

integrate, cioè collegate ed aventi le condizioni di progetto compatibili fra loro;<br />

funzionali, cioè se messe in servizio debbono essere in grado di svolgere una certa<br />

funzione.


ISPESL<br />

Applicazione del Decreto 1° dicembre 2004 n.329<br />

INSIEMI<br />

Un Fabbricante (il soggetto che assume la responsabilità della progettazione e della<br />

costruzione di un insieme immesso sul mercato a suo nome), che può essere anche<br />

una Società d’ingegneria, per poter commercializzare un insieme, lo deve sottoporre<br />

alla procedura globale di valutazione della conformità ed apporre la marcatura CE<br />

con l’avallo di un organismo notificato.<br />

Questa procedura di valutazione della conformità si conclude, in sede di verifica finale<br />

cioè quando l’insieme è completato (LG 3/8 ed art. 15 comma 2), con l’esame dei<br />

dispositivi di sicurezza da parte dell’organismo notificato incaricato della valutazione,<br />

a fronte di un’analisi dei rischi fatta dal Fabbricante dell’insieme.


ISPESL<br />

Applicazione del Decreto 1° dicembre 2004 n.329<br />

INSTALLAZIONE<br />

Il montaggio di varie attrezzature a pressione, per costituire un impianto industriale,<br />

effettuato sul luogo d’impianto dall’utilizzatore o sotto la sua responsabilità, non deve<br />

essere sottoposto a procedura globale di conformità e non deve recare la marcatura<br />

CE in quanto non si tratta di un insieme bensì di un impianto, denominato<br />

“installazione”.<br />

Questi impianti, realizzati dall’utilizzatore, non rientrano nella direttiva ma sono<br />

soggetti alle norme nazionali del paese di’installazione.


ISPESL<br />

LETTERA CIRCOLARE ISPESL N.3/05<br />

OGGETTO: Controllo obbligatorio di messa in servizio di attrezzature certificate<br />

CE e di insiemi a pressione installati ed assemblati dall’utilizzatore sull’impianto.<br />

In applicazione del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329 applicativo dell’art. 19 del<br />

D.Lgs 93/2000, ed in attesa delle relative Specifiche Tecniche sull’esercizio delle<br />

attrezzature e degli insiemi a pressione di cui all’art. 3 del medesimo decreto ministeriale,<br />

si comunicano le modalità operative per gli accertamenti di cui all’oggetto relative alle<br />

attrezzature CE installate ed agli insiemi a pressione assemblati dall’utilizzatore<br />

sull’impianto.


ISPESL<br />

LETTERA CIRCOLARE ISPESL N.4/05<br />

OGGETTO: Accertamenti della rispondenza alle norme vigenti, in materia di<br />

prevenzione e sicurezza, di generatori di vapore marcati CE come<br />

“insiemi” e inseriti in un impianto.<br />

In applicazione del Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329, applicativo dell’Art. 19 del<br />

D. Lgs. 25 febbraio 2000 n° 93 ed in attesa delle relative Specifiche tecniche sull'esercizio<br />

delle attrezzature e degli insiemi, di cui all'Art. 3 del citato Decreto applicativo medesimo,<br />

si comunicano le modalità operative per gli accertamenti di cui in oggetto relativi alla<br />

installazione, in un impianto, di generatori di vapore saturo o surriscaldato (a fuoco diretto<br />

e non) e generatori di acqua surriscaldata con camera di vapore, costituiti da più<br />

attrezzature a pressione, ivi compresi gli accessori di sicurezza e gli accessori a<br />

pressione.


ISPESL<br />

LETTERA CIRCOLARE ISPESL N.5/05<br />

OGGETTO: Accertamenti della rispondenza, alle norme vigenti in materia di<br />

prevenzione e sicurezza, di generatori di vapore marcati CE come<br />

attrezzature a pressione ed assemblati dall'utilizzatore sul luogo di<br />

impianto in regime di normativa nazionale.<br />

In applicazione del Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329, applicativo dell’Art. 19<br />

del D. Lgs. 25 febbraio 2000 n° 93, ed in attesa delle relative Specifiche tecniche<br />

sull'esercizio delle attrezzature e degli insiemi, di cui all'Art. 3 del Decreto applicativo<br />

medesimo,, si comunicano le modalità operative per gli accertamenti di cui in oggetto<br />

relativi a generatori di vapore saturo o surriscaldato (a fuoco diretto e non) e generatori<br />

di acqua surriscaldata con camera di vapore, costituiti da più attrezzature a pressione, ivi<br />

compresi gli accessori di sicurezza, e da accessori a pressione, assemblati<br />

dall'utilizzatore sul luogo di impianto.


ISPESL<br />

LETTERA CIRCOLARE ISPESL N.6/05<br />

Oggetto: Accertamenti della rispondenza alle norme vigenti, in materia di<br />

prevenzione e sicurezza, di attrezzature a pressione marcate CE inserite<br />

in impianti termici per la produzione di acqua surriscaldata ed<br />

assemblate dall'utilizzatore sul luogo di impianto in regime di normativa<br />

nazionale.<br />

Le presenti disposizioni si applicano, in attesa delle Specifiche tecniche<br />

sull'esercizio delle attrezzature e degli insiemi di cui all'Art. 3 del Decreto Ministeriale 1<br />

dicembre 2004 n. 329, applicativo dell'Art. 19 del D. Lgs. 25/2/2000 n. 93, alle<br />

attrezzature a pressione marcate CE nonché ai recipienti a pressione preesistenti alla<br />

data del 29 maggio 2002 e omologati dall’ISPESL secondo la legislazione vigente prima<br />

della data di entrata in vigore del D.L. 93/2000, ed ai recipienti per liquidi e alle tubazioni<br />

in esercizio facenti parte degli impianti termici in oggetto e non certificati secondo il D.L.<br />

25/2/2000 n. 93, rientranti nel campo di applicazione dell’art. 16 del citato Decreto<br />

applicativo dell’art. 19 del D.L. 93/2000, inseriti in impianti termici ad acqua surriscaldata<br />

assemblati dall'utilizzatore con temperatura dell'acqua superiore alla temperatura di<br />

ebollizione a pressione atmosferica.

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